Corte II I
C-1531/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 22 gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1531/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1973 al 2004, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 2-5). Da ultimo (2001) ha lavorato per la
ditta B._______ SA di La Chaux-de-Fonds, in qualità di
commissionario (aiuto meccanico-trasportatore) ed in ragione di 40
ore settimanali per un salario adeguato alla sua qualifica; è stato
licenziato con effetto dal 10 dicembre 2004, per ristrutturazione della
ditta (doc. 20). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa.
(doc. 21).
In data 29 settembre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 11, 12).
B.
Il richiedente è stato visitato il 20 dicembre 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Salerno, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
“malattia di Parkinson di grado avanzato a prevalente interessamento
dell'emilato destro, stato depressivo secondario, ipertensione
arteriosa” ed ha posto un tasso d'invalidità dell'85% (doc. 30).
A._______ è stato visitato presso gli stessi servizi il 23 maggio 2006
ed è stato ritenuta la diagnosi di “malattia di Parkinson a prevalente
espressività a destra, disturbo depressivo di grado medio-grave
persistente, ipertensione arteriosa” ed un tasso d'invalidità totale (doc.
37). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un insieme di documenti inerenti esami effettuati in Svizzera,
segnatamente: un rapporto del servizio di reumatologia dell'ospedale
di La Chaux-de-Fonds del 9 giugno 1992 per lombalgie da discopatia
L5-S1; certificati dei Dott.ri Cibrario, Friedrich e Tripalo di La Chaux-
de-Fonds, circa problemi al timpano destro (doc. 23-27);
- un rapporto del 13 settembre 2002 del Dott. Inderwildi, neurologo a
La Chaux-de-Fonds attestante una “sindrome extrapiramidale
tremolante, discretamente rigida ed acinetica all'emicorpo destro,
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malattia di Parkinson? Ipertensione arteriosa in trattamento”; un IRM
cerebrale del 10 settembre 2002 (doc. 28, 29);
- diversi documenti poco leggibili d'esami effettuati in Italia, dai quali si
evince comunque la presenza della malattia di Parkinson e la relativa
terapia (doc. 31-33);
- una relazione d'esame psichiatrico del 7 novembre 2005 (doc. 34).
C.
Nella sua relazione del 9 ottobre 2006, il Dott. Ribordy, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita e valutato
il caso dal profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che
l'interessato non avrebbe mai subito un'incapacità al lavoro di livello
pensionabile (doc. 39, 40).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed un progetto di
decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative è stato
inviato il 24 ottobre 2006 a A._______ (doc. 41).
Questi, con scritto del 24 novembre 2006, ha ribadito la sua richiesta
facendo osservare, fra l'altro, che l'aggravamento della malattia è
avvenuto dopo il rimpatrio. L'amministrazione ha inoltre ricevuto
ulteriore documentazione sanitaria, quale: un breve rapporto d'esame
ortopedico del 29 settembre 2006 attestante cervicalgia e lombalgia
acuta in spondiloartrosi in fase infiammatoria, un referto d'esame
cardiologico del 19 ottobre 2006; i risultati di esami ematochimici del
16 novembre 2006; un più recente ma breve esame ortopedico del 7
novembre 2006; un referto radiologico del rachide
cervicodorsolombare del 29 settembre 2006; una relazione d'esame
neurologico del 24 giugno 2006 scarsamente leggibile; un referto di un
centro specializzato nella malattia di Parkinson del 5 luglio 2006
attestante un'emisindrome extrapiramidale destra di grado lieve ed
indenne il rimanente esame neurologico; un referto d'esame
audiometrico del 7 luglio 2006 (doc. 44-53).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Ribordy, il quale, nella
sua relazione del 7 gennaio 2007, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 55).
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Mediante decisione del 22 gennaio 2007, l'UAIE ha pertanto respinto
la domanda di rendita (doc. 56).
D.
Con gravame depositato il 24 febbraio 2007, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
diversa documentazione e, segnatamente: un certificato medico del
Dott. Cibrario (La Chaux-de-Fonds) del 6 giugno 2005 attestante
ipertensione, mallattia di Parkinson a destra, stato d'ansietà; un
certificato del Dott. Pisaturo (Faiano) del 20 febbraio 2006 attestante la
nota diagnosi; i risultati di esami cardiologici del 12 ottobre 2006; i
risultati di un esame audiometrico del 7 luglio 2006 ed altri referti già
ad atti. In un successivo tempo ha inviato un rapporto d'esame
neurologico del 5 marzo 2007.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
24 aprile 2007, ha affermato che l'attuale sintomatologia denunciata è
praticamente la stessa già presente nel 2002 e ciò non ha impedito al
ricorrente di continuare a lavorare fino alla data del licenziamento non
dovuto a motivi di malattia.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 maggio 2007, l'UAIE ha
proposto la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, Romeno Baldi, con scritto del 12 luglio
2007, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso ed ha
inviato un referto d'esame neurologico del 2 luglio 2007 (Dott.
Calabrese).
Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
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contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 29 settembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
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precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 29 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 22 gennaio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha lavorato in Svizzera dal 1973 al 2004. Dall'aprile
2001 era alle dipendenze della ditta B._______ SA di La Chaux-de-
Fonds, in qualità di operaio commissionario, ossia di aiuto meccanico
trasportatore. Il dipendente ha lavorato per 40 ore alla settimana per
un salario adeguato alla sua qualifica (Fr. 4'750.- mensili lordi a partire
dal 2003). Il licenziamento, che ha avuto effetto dal 10 dicembre 2004,
è da imputare ad una fase di ristrutturazione della ditta. Il datore di
lavoro non segnala frequenti e/o prolungati periodi di assenza dal
lavoro causa malattia (doc. 20). Dopo il rimpatrio, A._______ non ha
più lavorato.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
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provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione medica ad atti si evince che l'interessato è
affetto da un morbo di Parkinson in fase iniziale, diagnosticato già nel
settembre 2002, depressione ansiosa reattiva, ipertensione arteriosa
in trattamento, episodi di cervicalgia e brachialgia, problemi di udito
(cfr., le perizie mediche del 20 dicembre 2005 e 23 maggio 2006, doc.
30 e 37 e la documentazione esibita in sede ricorsuale).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
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configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i medici dell'INPS, ammettono un tasso d'invalidità superiore
al 70%, mentre i sanitari dell'UAIE, Dott.ri Ribordy e Lehmann, negano
il requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
Il collegio giudicante osserva dapprima che A._______ ha manifestato
i primi sintomi della malattia principale che lo affligge già nel 2002.
Una sindrome extrapiramidale di tremore all'emicorpo destro era stata
evidenziata dal neurologo Dott. Inderwildi il 13 settembre 2002 (doc.
28). Il nominato ha comunque continuato a lavorare fino a dicembre
2004 ed il suo licenziamento, come già precisato, non è avvenuto per
ragioni mediche, ma per ristrutturazione aziendale.
Dopo il rimpatrio, A._______ ha depositato una domanda di rendita AI.
I medici consulenti dell'UAIE, alla luce della documentazione oggettiva
esibita, non hanno però evidenziato un peggioramento di rilievo delle
condizioni di salute dell'assicurato, soprattutto dal punto di vista
neurologico. Solamente il primo medico dell'INPS, nel rapporto del 20
dicembre 2005, definisce la patologia di Parkinson di “grado
avanzato”, ma tale interpretazione non è più ripresa nella perizia
successiva dell'INPS del 23 maggio 2006, perlomeno in sede
diagnostica. In realtà, i rapporti di esami neurologici ad atti non
confermano la gravità della turba in parola. I tremori all'emilato destro
già erano presenti nel 2002-2003 come pure una rigidità discreta agli
arti di destra ed un'ipertonia muscolare. È verosimile che, nel corso del
2005, l'interessato abbia accusato un peggioramento della
sintomatologia, ciò che ha indotto i medici neurologi ad introdurre una
terapia più mirata, ma già nella relazione del 6 marzo 2006 (doc. 33), il
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Dott. Calabrese, del reparto di neurologia dell'USL “Salerno 2” rilevava
un quadro umorale (neurologico) migliorato così come il tremore. Nel
referto neurologico del 24 giugno 2006 (doc. 47), il quadro generale di
incidenza della malattie è tutto sommato definito lieve. Inoltre, nel
rapporto del 5 luglio 2006 del Centro regionale universitario di Napoli
per lo studio della malattia di Parkinson (doc. 46) si definiva questa
patologia, ad esordio graduale, obiettivamente come una emisindrome
extrapiramidale destra di grado lieve (H/y 1 e UPDRS 4) ed indenne al
rimanente esame neurologico. Per questa malattia, va quindi rilevato
che, almeno fino alla data dell'impugnata decisione, che segna il limite
posteriore nel tempo del potere di esame da parte di questa autorità
giudiziaria, l'assicurato ha presentato una diminuzione della sua
capacità vitale in misura discreta, ma non grave a tal punto da
impedirgli l'esercizio di una regolare attività lucrativa simile a quella
precedentemente svolta.
Per il resto, l'interessato soffre di turbe depressive reattive alla malattia
principale, ben emendate con terapia farmacologica e seguite presso i
servizi specializzati. Disturbi dell'apparato ortopedico/articolari, quali
delle algie a livello cervicale e lombare, non assumono carattere
invalidante, come neppure qualche disturbo, del tutto banale, del
sistema cardiocircolatorio.
Condividendo il parere dei medici consulenti dell'UAIE, il collegio
giudicante ritiene quindi che A._______, entro la data dell'impugnata
decisione, sarebbe stato in grado di svolgere la sua precedente attività
di aiuto meccanico trasportatore od ogni altro lavoro non
eccessivamente pesante in misura superiore al 60%.
11.
Si rammenta tuttavia al ricorrente che, qualora le sue condizioni di
salute fossero peggiorate, dopo la data dell'impugnata decisione, in
modo e misura tali da attingere il livello pensionabile, egli può
formulare una nuova domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare il referto
neurologico 2 luglio 2007, non esaminato nei considerandi di questo
giudizio in quanto esula dal periodo di cognizione giudiziaria, lascia
trasparire un verosimile peggioramento della funzionalità dell'arto
superiore destro.
Pagina 11
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12.
12.1 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Tuttavia, le
spese processuali possono essere condonate alla parte che non
beneficia del gratuito patrocinio qualora non risulti equo addossargliele
(art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle
spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella sua lettera del 24 novembre 2006
all'UAIE, scritto riprodotto in sede ricorsuale, la parte ricorrente rende
attenta l'autorità, fra l'altro, sulle precarie condizioni finanziarie in cui si
trova la famiglia Baldi, al beneficio di una modesta pensione italiana di
390.- Euro mensili e confrontata con continue spese sanitarie non
coperte dall'assicurazione nazionale. Visto quanto precede, non
vengono prelevate spese processuali.
12.2 Non vengono riconosciute indennità per spese e ripetibili alle
autorità federali (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008
sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13