B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1533/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza,
Via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 6 febbraio 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1975 al
1984 e nel 1991, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dopo il rimpatrio non ha
più svolto attività lucrative, dedicandosi ai lavori familiari (doc. 78). In data
31 marzo 2010, l'assicurata ha presentato una prima domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 1, 3). L'indagine medica relativa a questa richiesta aveva posto
in evidenza che la richiedente presentava una spondilite con sacro ileite
bilaterale in trattamento immunosoppressivo con impegno funzionale di
grado lieve-moderato in fibromialgia, ipertensione arteriosa lieve, inconti-
nenza urinaria in esiti di pregressa isteroannessiectomia, sindrome an-
sioso-depressiva lieve-moderata, epatopatia cronica correlata (cfr. perizia
media del 17 giugno 2010, doc. 74). Il medico dell'Ufficio dell'assicurazio-
ne per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver
esaminato la documentazione medica ricevuta, ha affermato che non
sussisteva alcuna invalidità nell'ambito delle consuete attività domestiche
svolte dall'assicurata (doc. 99). Con progetto di decisione dell'11 gennaio
2011, l'UAIE ha disposto la reiezione della domanda di prestazioni (doc.
100). L'interessata si è opposta a tale progetto inviando ulteriore docu-
mentazione medica, poi riesaminata dal Dott. Kristol dell'UAIE (doc. 108),
il quale ha riconfermato il suo precedente parere. Mediante decisione del
10 marzo 2011, l'Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita (doc. 109).
Questa decisione è cresciuta in giudicato in seguito alla sentenza del Tri-
bunale amministrativo federale del 18 luglio 2011 che ha dichiarato i-
nammissibile il ricorso presentato dall'interessata a causa del pagamento
tardivo dell'anticipo per le spese processuali (causa C-2330/2011).
B.
In data 23 settembre 2011, A._______ ha formulato una nuova domanda
di rendita AI facendo valere che le sue condizioni di salute si erano note-
volmente aggravate. Produce, a suffragio della sua richiesta diversi do-
cumenti, alcuni poco leggibili, segnatamente:
- un certificato reumatologico del 22 febbraio 2011 (Dott. Calcagnile) atte-
stante, in sostanza, una spondiloartrite sieronegativa psoriasica ed un
reumatismo fibromialgico (doc. 117/3);
- un referto d'esame fisiatrico (?) del 22 febbraio 2011 (doc. 117/1);
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- un breve rapporto d'esame reumatologico (Dott. Quarta) del 24 marzo
2011 che conferma la spondiloartrite sieronegativa (doc. 118);
- una lettera di dimissione ospedaliera per il ricovero dal 28 aprile al 23
maggio 2011 per broncopolmonite, virosi con poliradicolonevrite acuta,
spondilite anchilosante, lombalgia da sofferenza radicolare L5 ed altre
turbe di precedente presenza (doc. 119);
- un rapporto d'esame neurologico del 20 settembre 2011 (Dott.ssa Del
Prete; doc. 121);
- un referto di mineralometria ossea computerizzata del 22 settembre
2011 (doc. 122);
- un breve referto di visita in infettivologia del 14 aprile 2011 che conferma
la pregressa infezione HBV (doc. 123);
- un referto RM rachide lombosacrale del 27 agosto 2011 (doc. 115).
Con nota del'11 ottobre 2011, l'UAIE ha chiesto al proprio servizio medico
di pronunciarsi sul peggioramento della situazione di salute e valetudina-
ria di A._______.
Nel rapporto del 19 ottobre 2011, il Dott. Kristol ha osservato che i nuovi
documenti non apportano la prova dell'esistenza di un reumatismo in-
fiammatorio; l'IRM del 27 agosto 2011 smentisce anche la diagnosi di sa-
cro-ileite bilaterale, l'ospedalizzazione recente è più che altro dovuta ad
un broncopolmonite (affezione severa, ma passeggera) per cui non sus-
sisterebbe alcun cambiamento rispetto alla situazione presente nel corso
della precedente procedura di richiesta di prestazioni (doc. 125).
C.
Con progetto di decisione del 28 novembre 2011, l'Ufficio AI ha disposto il
non esame della nuova domanda in quanto la ricorrente non aveva reso
plausibile un sostanziale mutamento della sua invalidità rispetto alla pri-
ma domanda (doc. 127).
Con scritto del 18 gennaio 2012, l'avv. Potenza ha manifestato il disac-
cordo della propria assistita con il progetto in parola facendo presente
che una modifica è stata provata sulla scorta della documentazione sani-
taria esibita (doc. 128).
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Pagina 4
Mediante decisione del 6 febbraio 2012, l'UAIE ha comunicato all'interes-
sata di non potere esaminare sul merito la domanda di prestazioni (doc.
129).
D.
Con il ricorso depositato il 14 marzo 2012, A._______, sempre rappre-
sentata dall'avv. Potenza, chiede l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto a delle prestazioni dell'AI. Ricordando la giurisprudenza in ma-
teria di nuova domanda di prestazioni, la parte ricorrente fa presente che
per quanto riguarda la prova di modifica dell'invalidità è sufficiente che
sussistano indizi a favore della circostanza invocata, fermo restando che,
da un esame più approfondito, si giunga poi il rigetto vero e proprio della
nuova domanda. In seguito la ricorrente contesta le conclusioni alle quali
è giunto il Dott. Kristol, che avrebbe ignorato del tutto quanto certificato
nei referti esibiti e continua a riferirsi ad una fibromialgia, mentre la dia-
gnosi posta e molto più grave e consiste in una spondilite con sacro-ileite
bilaterale, patologia che comporta notevoli compromissioni anche nella vi-
ta di tutti i giorni. Con scritto del 7 giugno 2012 (doc. TAF 5) produce, oltre
a documentazione già ad atti, segnatamente: un sentenza del Tribunale
di Lecce del 16 maggio 2012 che condanna l'INPS al riconoscimento
dell'invalidità civile; la perizia del Dott. Sgarra del 7 marzo 2012 (per il Tri-
bunale di cui sopra) il quale insiste sulla diagnosi di spondiloartrite anchi-
losante.
E.
L'incarto è stato trasmesso dall'UAIE al Dott. Kristol, il quale ha affermato
che i documenti prodotti in sede ricorsuale non attestano alcun peggio-
ramento della situazione valetudinaria. Circa il problema diagnostico con-
testato (semplice fibromialgia o spondilite con sacro-ileite bilaterale), il
Dott. Kristol lascia decidere all'UAIE se sottoporre gli atti ad uno speciali-
sta in reumatologia (doc. 131).
Nelle osservazioni ricorsuali del 15 agosto 2012, l'UAIE propone la reie-
zione del ricorso.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, la ricorrente, con scritto del 26 settembre
2012, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce un
breve referto reumatologico del Dott. Muratore del 28 giugno 2012 ed una
RM cervicale del 16 luglio 2012.
C-1533/2012
Pagina 5
L'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al Dott. Kristol, il quale afferma che tale
referto RM è sovrapponibile ad uno precedentemente prodotto del 26 a-
gosto 2010, mentre il certificato reumatologico pone una diagnosi (conte-
stata) già conosciuta (doc. 133 del 4 novembre 2012). Duplicando in data
8 novembre 2012, l'UAIE ripropone la reiezione del ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 16 novembre 2012, il Tribunale amministra-
tivo federale ha invitato la parte ricorrente a versare 400 franchi corri-
spondenti alle presunte spese processuali. Nel contempo alla ricorrente è
stata inviata copia delle duplica (con il parere del Dott. Kristol) del 4 no-
vembre 2012). Detto anticipo è stato versato il 9 dicembre successivo.
H.
Con scritto del 7 novembre 2012, la ricorrente ha ancora inviato una serie
di referti medici, segnatamente: un resoconto d'esame reumatologico del
5 novembre 2012; un rapporto d'esame ematologico del 30 ottobre 2012;
un breve rapporto d'esame neurologico del 9 ottobre 2012; un certificato
medico del 26 settembre 2012 (Dott. Gallina); un verbale di pronto soc-
corso del 25 settembre 2012 per dolori addominali; una densitometria os-
sea del 20 settembre 2012; un test al cicloergometro del 28 agosto 2012
attestante l'esistenza di un'ischemia cardiaca da sforzo.
L'incarto è stato inviato all'UAIE perché prendesse posizione in merito al-
la nuova documentazione. Il Dott. Kristol, nel rapporto del 5 febbraio
2013, pur annotando che gran parte dei documenti erano scarsamente il-
leggibili, ha passato in rassegna tutti i referti esibiti, ma non li ha ritenuti
tali da dover cambiare il precedente parere (doc. 135).
Con nuove osservazioni del 12 febbraio 2013, l'UAIE si è riconfermato
nelle sue precedenti conclusioni. Copia di queste osservazioni e del pare-
re del Dott. Kristol menzionato sono stati inviati alla ricorrente.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
C-1533/2012
Pagina 6
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge
(art. 60 LPGA, 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di 400 franchi entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame di merito dello stesso.
3.
3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europe-
a. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circo-
lazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
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autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid.
1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre
2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo
le nuove disposizioni.
5.
5.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza federale sull'assi-
curazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se non
è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta.
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Pagina 8
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esami-
nare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verifica-
re se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI).
5.2 Nella fattispecie, nonostante il contenuto della decisione impugnata,
l'autorità inferiore ha in realtà esaminato sul merito la domanda di rendita
AI presentata dall'interessata. Basti solo ricordare che tutti i documenti in-
viati dall'assicurata sono stati vagliati dal Dott. Kristol, dell'UAIE, il quale
si è pronunciato per ben 4 volte in merito alla detta refertazione e quella
esibita successivamente (doc. 125, 131, 133, 135).
5.3 La prima decisione cresciuta in giudicato, che ha rifiutato di accordare
alla ricorrente una rendita d'invalidità, è stata resa il 10 marzo 2011. La ri-
corrente ha poi presentato una sua seconda domanda di rendita il 23 set-
tembre 2011. L'UAIE ha emanato una decisione di rifiuto di prestazioni il 6
febbraio 2012. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se
è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità può essere limi-
tato dal 10 marzo 2011 al 6 febbraio 2012. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è
stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
6.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI). A tal
fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione eu-
ropea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a con-
dizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera
(FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
6.2 Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai 3 anni, pertanto, adempie la condizione della du-
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Pagina 9
rata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
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Pagina 10
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5 Per gli art. 5 LAI e 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che pri-
ma di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non esercita-
vano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino,
sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le pro-
prie mansioni consuete.
8.
8.1 L'assicurata non ha più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio avve-
nuto nel 1991 e si è dedicata alla sua economia domestica (doc. 78).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA (applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI), per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esi-
gere che intraprenda un'attività lucrativa è determinata, in deroga all'art.
16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le atti-
vità artistiche e di pubblica utilità.
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Pagina 11
8.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.5 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Al momento della reiezione della prima domanda di rendita, la richie-
dente era portatrice di spondilite con sacro-ileite bilaterale in trattamento
immunosoppressivo con impegno funzionale, fibromialgia, ipertensione
arteriosa lieve, incontinenza urinaria in esiti a pregressa isteroannessiec-
tomia, sindrome ansioso-depressiva lieve moderata, epatopatia cronica
HBV correlata (doc. 74, perizia medica del 17 giugno 2010). Per quanto
riguarda la diagnosi di spondilite anchilosante, va osservato che il Dott.
Kristol nel rapporto del 31 dicembre 2010 (doc. 99) solleva dei dubbi sulla
sua reale esistenza. Per il resto, il medico dell'UAIE conferma il quadro
diagnostico.
9.2 Il quadro sanitario presente in occasione della seconda domanda di
rendita non è molto mutato, vista anche la brevità del lasso di tempo in-
tercorso dopo la prima decisione negativa del 10 marzo 2011. Dalla certi-
ficazione prodotta dall'interessata il 23 settembre 2011 risultano patologie
come la spondiloartrite sieronegativa psoriasica ed un reumatismo fibro-
mialgico. Si prende atto che l'interessata è stata ricoverata per 25 giorni
in ospedale per, principalmente, broncopolmonite nonché virosi con poli-
radicolonevrite acuta. Nella diagnosi di ammissione vengono accennate
le patologie di cui l'interessata è notoriamente portatrice. Altri referti non
vengono più prodotti fino alla data della decisione del 6 febbraio 2012. In
sede di ricorso, l'insorgente produce la perizia del 7 marzo 2012 del Dott.
Sgarra, nella quale si insiste sulla diagnosi di spondilite anchilosante. In
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sede di replica, la documentazione esibita conferma il complesso patolo-
gico menzionato e un referto d'esame al cicloergometro (28 agosto 2012)
documenta la presenza di una cardiopatia ischemica sotto sforzo.
10.
10.1 Per quanto attiene alle conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il Dott. Kristol nega che la situazione valetudinaria si sia modifica-
ta rispetto al periodo in cui la prima domanda di prestazioni venne nega-
ta.
10.2 Nell'ambito dell'istruttoria della prima domanda di rendita, che è sta-
ta respinta con decisione cresciuta in giudicato del 10 marzo 2011, il ser-
vizio medico dell'INPS ha ritenuto che la paziente era portatrice di una
spondilite anchilosante (o spondilite con sacro-ileite bilaterale). Rispetto
ai documenti prodotti con la seconda domanda di rendita non vi è una
modifica rilevante del quadro patologico di cui soffre l'interessata. Dal
punto di vista dell'assicurazione invalidità è determinante sapere quali
siano le conseguenze di una malattia sulla capacità lavorativa residua di
una persona (o la capacità di svolgere le sue mansioni consuete) e meno
le questioni mediche relative alla definizione delle patologie in atto (cfr.
consid. 8.2 sopracitato).
10.3
10.3.1 Ora, il Dott. Kristol, dopo avere esaminato sia la documentazione
prodotta a suffragio della nuova domanda che quella esibita successiva-
mente, rileva che i nuovi documenti fanno stato di alcune riacutizzazioni o
patologie passeggere, ma non giustificano o suffragano un peggioramen-
to duraturo della capacità di lavoro dell'assicurata. Il medico dell'UAIE os-
serva che il ricovero dell'aprile 2011 concerne un'infezione virale acuta
polisettoriale (fra cui la broncopolmonite), ma non è indice di invalidità
permanente; la RM della colonna lombare del 27 agosto 2011 (doc. 115)
conferma la presenza di turbe degenerative, diverse protrusioni discali, in
assenza di conflitto radicolare e, tutto sommato, fa stato di una situazione
già conosciuta. Per l'essenziale, i documenti prodotti con la nuova do-
manda di rendita non sono significativi per sostenere un netto peggiora-
mento della situazione di salute dell'interessata.
10.3.2 Pronunciandosi sulla perizia del Dott. Sgarra del 7 marzo 2012, il
Dott. Kristol osserva come questa riprenda un quadro diagnostico già ac-
certato nel 2010, senza apportare novità di rilievo. La descrizione dell'ap-
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parato osteoarticolare svolta dal Dott. Sgarra, di per sé, non si traduce in
limitazioni funzionali tali da impedire alla paziente il regolare svolgimento
di un'attività in ambito domestico. Le altre patologie evocate (turbe dell'u-
dito, ipertensione arteriosa, diabete tipo II, epatite – silente – di tipo B, di-
sturbi ansiodepressivi reattivi) si trovano a uno stato lieve oppure iniziale;
si tratta di patologie emendabili con opportuna cura farmacologica. Le al-
tre patologie, come l'incontinenza urinaria, la diverticolosi iniziale del co-
lon, il reflusso esofageo e la presenza di un angiomiolipoma al rene de-
stro non assumono quelle caratteristiche di affezioni marcatamente inva-
lidanti per svolgere i compiti usuali di un'economia domestica.
10.3.3 Il Dott. Kristol si pronuncia inoltre su quanto prodotto in sede di re-
plica. Egli osserva, che la RM cervicale del 16 luglio 2012 è sovrapponibi-
le a quella del 26 agosto 2010 e che il breve rapporto reumatologico del
28 giugno 2012 si limita a elencare le patologia già ampiamente cono-
sciute. I documenti prodotti con la replica non comportano novità atte a
lasciare trasparire una netta degenerazione delle condizioni di salute
dell'assicurata. Il medico dell'UAIE lamenta il fatto questi referti trattano di
problemi già ampiamente conosciuti e disturbi occasionali a causa dei
quali l'assicurata, costantemente, fa appello ai servizi medici locali.
10.3.4 Per quel che si riferisce alla vera novità in campo diagnostico, os-
sia la comparsa alla prova al cicloergometro, di una cardiopatia ischemi-
ca, il Dott. Kristol è del parere che la descrizione del tracciato non per-
mette di concludere con certezza alla positività del test. Il tracciato vero e
proprio non viene prodotto ad atti ed il test è stato effettuato con l'assun-
zione di betabloccanti e non è quindi probante. Inoltre, neppure i sanitari
italiani hanno ritenuto utile approfondire l'indagine cardiologica. Ad ogni
modo, questo evento patologico nuovo, rispetto a tutte le altre patologie
già presenti ed esaminate nel corso della prima domanda di prestazioni,
si situa fuori dal periodo di cognizione giudiziaria e non può essere preso
in considerazione dallo scrivente Tribunale (cfr. consid. 5.3).
11.
11.1 La valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni della ri-
chiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura dall'Ufficio
AI. Il risultato è necessariamente una valutazione espressa dall'autorità
inferiore (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle perizie mediche
ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto della valutazione sia
determinato con cura e precisione. Il risultato in percentuale che si ottiene
non può essere arrotondato (DTF 127 V 129 consid. 5, VSI 2011 p. 265).
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11.2 Nel caso in esame, una prima valutazione della capacità dell'interes-
sata di effettuare i suoi compiti usuali nell'economia domestica era stata
effettuata nell'ambito dell'istruttoria della prima domanda di rendita poi re-
spinta (doc. 99). Il Dot. Kristol era giunto alla conclusione che l'interessata
non presentava alcun impedimento. Per la seconda domanda di rendita,
non si è proceduto ad una nuova valutazione poiché l'autorità inferiore
non ha ravvisato alcun cambiamento della situazione valetudinaria
dell'assicurata.
11.3 Il collegio giudicante non ha alcun motivo di scostarsi dal convincen-
te parere del medico dell'UAIE, fondato sul corretto apprezzamento del
caso concreto e sull'attento esame della documentazione medica ad atti.
Si tratta infatti di osservazioni cliniche da cui si possono derivare utili, og-
gettivi e persuasivi elementi di giudizio atti a dimostrare che, nonostante
le affezioni di cui è portatrice, A._______, entro la data della decisione in
esame, sarebbe stata in grado di attendere alle sue usuali faccende do-
mestiche in modo tale da escludere un'invalidità di rilievo ai fini della ren-
dita. Non sussiste un sostanziale mutamento del grado d'invalidità rispet-
to alla situazione presente al momento in cui fu emanata la prima deci-
sione di rifiuto di prestazioni assicurative il 10 marzo 2011.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci-
sione confermata.
12.
12.1 A titolo di spese processuali si prelevano 400 franchi, che vengono
compensate con l'anticipo di uguale importo versato dalla ricorrente il 9
dicembre 2012.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripeti-
bili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico della ricorrente
e vengono compensate con l'anticipo da lei già fornito.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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