Corte II I
C-1538/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinata dall'Avv. Francesco Foresio, viale Japigia 18,
IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1538/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1964
al 1968, nel 1972 e dal 1977 al 1978, solvendo regolari contributi
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI),
durante tale periodo (doc. 59). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto
attività lucrativa, dedicandosi ai lavori della propria economia
domestica (doc. 14).
In data 30 settembre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
La richiedente è stata visitata il 22 novembre 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “esiti di artroprotesi
anca destra per coxartrosi, artrosi polidistrettuale a modesto impegno
funzionale, sovrappeso corporeo” ed ha posto un tasso d'invalidità del
50% (doc. 28). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un estratto di cartella clinica relativo al ricovero dal 1° al 18 agosto
1990 per ipertiroidismo; allegate delle analisi di laboratorio (doc. 18);
un secondo estratto di cartella clinica concernente il ricovero dal 30
giugno al 6 luglio 1992 per eutiroidismo (doc. 19);
- un referto radiologico (rx) della colonna in toto e del bacino del 6
febbraio 2001 (doc. 20) ed un referto rx del bacino del 24 giugno 2004
(doc. 21);
- una relazione di degenza ospedaliera dal 26 ottobre al 2 novembre
2004 per coxartrosi destra ed artroprotesi (doc. 22);
- un referto rx della colonna in toto, anca destra e mani dell'11 aprile
2005 (doc. 23);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 22 maggio 2005 (doc. 26).
In apposito formulario per assicurati occupati nell'economia domestica,
la richiedente dichiara di non essere in grado di svolgere nessun
lavoro che compete a una casalinga (doc. 12).
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C.
Nella sua relazione del 27 settembre 2006, il Dott. Rais, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che la richiedente non avrebbe mai subito un'incapacità al
lavoro di livello pensionabile.
Con progetto di decisione del 9 ottobre 2006, l'amministrazione ha
comunicato al Patronato EPAS di Casarano, regolare rappresentante
di A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 31).
Detto rappresentante, con scritto del 2 novembre 2006, ha ribadito la
richiesta della propria assistita ed ha esibito altra documentazione:
l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 2 dicembre 2005;
una relazione d'esame neuropsichiatrico del 22 maggio 2006
attestante un disturbo depressivo di grado severo reattivo a patologia
organica; un breve rapporto d'esame ortopedico del 4 luglio 2006 poco
leggibile; un referto rx anca sinistra, ginocchia e piedi del 29 giugno
2006 doc. 33-37). Successivamente ha fatto pervenire rapporti
d'esame ortopedico del 10 aprile e 27 ottobre 2006, un referto TAC
della colonna lombosacrale del 7 novembre 2006, un referto rx bacino,
colonna cervicale/lombosacrale e mani del 7 novembre 2006 (doc.
43-53).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Rais, il quale, nella sua nota del 15 gennaio 2007 (doc. 55), si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni.
Mediante decisione del 30 gennaio 2007, l'UAIE ha respinto la
richiesta di rendita (doc. 57).
D.
Con gravame del 22 febbraio 2007, consegnato alla posta il giorno
successivo, A._______, regolarmente rappresentata dall'avv.
Francesco Foresio, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce documentazione già ad atti.
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E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nella sua relazione del 25 aprile 2007 (doc. 61), ha
affermato che l'interessata potrebbe attendere alle sue usuali
faccende domestiche in misura superiore al 60%. Analizzando le
risposte fornite dall'interessata sul formulario per assicurati occupati
nell'economia domestica (doc. 61.1) ed in base alle specifiche direttive
federali in materia, il Dott. Lehmann giunge a valutare all'11% il tasso
d'incapacità al lavoro.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 maggio 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con ordinanza del 6 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle
osservazioni dell'amministrazione, ed altra documentazione di rilievo,
entro il 13 luglio 2007. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo
diritto di replica.
Con ordinanza dell'8 agosto 2007, il TAF ha invitato la parte ricorrente
a voler versare un anticipo di Fr. 300.-- corrispondente alle presunte
spese ricorsuali. Detto anticipo è stato versato il 17 settembre 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
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del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 settembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30 gennaio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
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(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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C-1538/2007
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata non ha più lavorato e si è dedicata
ai lavori della propria economia domestica (doc. 14).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
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domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità.
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che l'assicurata
soffre di esiti di artroprotesi dell'anca destra per coxartrsi, artrosi
polidistrettuale specialmente alle mani a modesto impegno funzionale,
sovrappeso corporeo, sindrome depressiva reattiva alla patologia (cfr.
perizia medica particolareggiata del 22 novembre 2005, doc. 28 e
documentazione esibita in sede di audizione, doc. 33-37).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 22 novembre
2005, doc. 28) pone un tasso d'invalidità del 50% pur rilevando che la
paziente è in grado di svolgere lavori leggeri. Dal canto loro, i medici
dell'UAIE, Dott.ri Rais e Lehmann, ritengono che la richiedente è in
grado di attendere alle usuali faccende domestiche in misura ben
superiore al 60%.
In effetti, l'affezione principale che affligge l'interessata è di natura
ortopedica. La nominata è stata operata nell'ottobre 2004 all'anca
destra con installazione di un'artroprotesi. La funzionalità dell'arto
inferiore destro è stata riacquistata e, per il resto, l'apparato
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locomotorio/articolare appare funzionalmente utile. Il rachide lombare
è riferito dolente alla digito pressione, ma non è contratturato; la
flessione è possibile salvo ai gradi estremi, la manovra di Lasègue è
negativa bilateralmente. In esito all'operazione subita, oltre alla
cicatrice, sussiste un lieve ipotonotrofismo delle masse muscolari
dell'arto in questione, ma con i movimenti della coxofemorale nella
norma e non dolenti; i movimenti della coxofemorale sinistra sono
normali, fatta eccezione per l'intrarotazione che è limitata
antalgicamente ai gradi estremi; l'accosciamento è possibile;
l'andatura è normale ed il portamento eretto; toni e forza muscolare
sono normali. Esistono problemi alle mani in quanto sono presenti dei
noduli alle articolazioni interfalangee, ciò che si traduce in un deficit
della funzione prensile. I referti oggettivi ad atti (radiografie, TAC)
permettono di escludere che la patologia ortopedica in atto sia grave.
L'assicurata soffre poi di una sindrome depressiva peraltro segnalata
solo in sede di audizione. Con adeguata terapia farmacologica ed un
supporto sanitario mirato questa turba non causa alcuna invalidità di
rilievo, come neppure il moderato sovrappeso.
Per il resto, l'interessata si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenni da patologie.
10.2 La valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni
della richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura
dall'amministrazione. Il risultato è necessariamente una valutazione
esaminata dall'UAIE (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle
perizie mediche ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto
della valutazione sia stato determinato con cura e precisione. Il
risultato in percentuale che si ottiene non può essere arrotondato
(DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI 2001 p. 265).
Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche
(famiglia attualmente composta da 4 persone ed un bambino) si
giunge a ritenere che l'interessata potrebbe incontrare difficoltà
nell'ambito dei lavori più pesanti (come le grandi pulizie, stendere la
biancheria, ecc.), mentre in compiti più leggeri la sua capacità resta
quasi intatta (condotta dell'economia domestica, preparazione dei
pasti, ecc.). Nel complesso, in base alle apposite direttive concernenti
l'invalidità edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
(UFAS; dir. da 3093 a 3098), l'interessata presenta un'incapacità al
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lavoro massima, nell'ambito delle consuete attività domestiche,
dell11%, tasso insufficiente per aver diritto alla rendita AI.
Vero è che A._______, nell'apposito formulario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 12) ha affermato di non essere
in grado di svolgere tutti i lavori che competono ad una casalinga. Tale
affermazione non può tuttavia assurgere alla dignità di prova, dal
momento che riflette la posizione unilaterale della stessa ed è
smentita dalle risultanze mediche oggettive.
10.3 Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi
dal convincente parere dei medici dell’UAIE, fondato sul corretto
apprezzamento del caso concreto e sull’attento esame della
documentazione clinica ad atti. Trattasi infatti di osservazioni cliniche
da cui si possono derivare, utili oggettivi e persuasivi elementi di
giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è portatrice
A._______, entro la data della decisione in esame, sarebbe stata in
grado di attendere alle sue usuali faccende domestiche in modo tale
da escludere un'invalidità di rilievo ai fini della rendita.
11.
11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11.2 A titolo di spese ricorsuali si prelevano Fr. 300.--, che vengono
compensate con l'anticipo di uguale importo versato dalla ricorrente il
17 settembre 2007 (art. 69 cpv. 2 LAI).
11.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
11.4 Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi il Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.--, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.--.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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