Corte II I
C-1539/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 0 7
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato da Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
rati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione del 24 gennaio 2007 in materia di prestazioni
dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1539/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
A._______, cittadino italiano, nato il , ha formulato, in data 2 ottobre
2003, una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 8);
mediante decisione del 12 gennaio 2006, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la richiesta di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile
(doc. 54);
in data 23 gennaio 2006, A._______, rappresentato dal Patronato
INCA di Amburgo, ha presentato opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio
di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (doc. 56);
mediante decisione su opposizione del 24 gennaio 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 12 gennaio 2006 (doc. 63);
con gravame del 27 febbraio 2007, A._______, rappresentato dal
Patronato INCA di Basilea, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto
a, almeno, la mezza rendita AI a decorrere dal 1° novembre 2001;
con la risposta di causa del 30 maggio 2007, l'autorità amministrativa
ha proposto la reiezione del gravame;
nel frattempo, in data 21 maggio 2007, lo scrivente Tribunale ha
ricevuto ulteriore documentazione medica;
con ordinanza del 6 giugno 2007, il TAF ha chiesto all'UAIE di
completare la sua presa di posizione tenendo conto della recente
documentazione pervenuta;
l'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione al proprio servizio
medico ed ha proceduto ad un'indagine economica dalla quale risulta
che A._______ presenta un'incapacità di guadagno del 59,6%
(arrotondato al 60%) da aprile 2004;
nella sua presa di posizione complementare del 9 luglio 2007, l'UAIE
ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in
Pagina 2
C-1539/2007
favore dell'assicurato del diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2004;
chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il
Patronato INCA, con scritto dell'11 settembre 2007, ha dichiarato
l'intenzione del proprio assistito di aderire alla soluzione transattiva
prospettata dall'UAIE;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso;
in virtù dell'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (DTF
131 V 417 e Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2000
UV n. 11);
ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad
accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______
Pagina 3
C-1539/2007
il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° aprile 2004, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua
adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti
sono giunte ad un accordo;
il ricorso è quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione
annullata, a A._______ essendo riconosciuto il diritto a tre quarti di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
aprile 2004;
non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e la documentazione
clinica prodotta, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, da porre a carico
dell'Ufficio AI intimato;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione del 24 gennaio 2007
annullata. A A._______ viene riconosciuto il diritto a tre quarti di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
aprile 2004.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3. Alla parte ricorrrente viene riconosciuta un'indennità per spese
ripetibili di Fr. 800.--, posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Pagina 4
C-1539/2007
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziale)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
Pagina 5