Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1539/2009
Sentenza del 17 giugno 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, patrocinato UNIA Ticino e Moesa, Segretariato
regionale, via Canonica 3, casella postale 5650,
6901 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 12 gennaio
2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1966 al
1974, dal 1978 al 1988 e dal 1992 al 2002, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tali periodi. Dal 1992 era alle dipendenze di una ditta metalmeccanica di
Lugano. Un infortunio sul lavoro (contusione al ginocchio destro nel
giugno 2000), una malattia professionale (asbestosi pleurica già
oggettivata alla fine del 2001) e problemi cardiocircolatori lo hanno indotto
a cessare l'attività lucrativa in modo definitivo il 25 gennaio 2002. Dei
problemi di salute legati a questo infortunio se ne è occupato l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA).
Dopo un lungo iter procedurale, contrassegnato anche da un infortunio
non professionale del dicembre 2004 (contusione cervicale/colpo di
frusta), con decisione su opposizione del 19 dicembre 2007,
l'assicuratore infortuni ha riconosciuto in favore del nominato il diritto ad
una rendita d'invalidità del 25% dal 1° febbraio 2006.
A._______ aveva presentato il 23 dicembre 2002 una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Fondandosi, in parte, sull'incarto dell'INSAI/SUVA e su acquisizioni
proprie, l'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza
che il richiedente era portatore di una bronchite cronica leggermente
ostruttiva su ispessimento pleurico dopo esposizione all'amianto
(asbestosi pleurica), toracalgie su sospetta cardiopatia ischemica non
dimostrata, sindrome flebitica arto inferiore sinistro, lombalgie
aspecifiche, condropatia rotulea ginocchio destro, meniscopatia ed esiti di
contusione dello stesso arto nel 2000 (cfr. rapporto del Servizio medico
regionale dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, SMR, del 3 febbraio 2005). Lo
stesso SMR aveva riconosciuto un'invalidità del 20% in attività sostitutive
invece di quella di metalmeccanico. Il consulente in integrazione
professionale (CIP), nel rapporto dell'11 maggio 2005, aveva rilevato una
perdita di guadagno del 40% rispetto al precedente lavoro.
Mediante decisione del 18 agosto 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero, UAI (ora, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero, UAIE), competente per notificare
provvedimenti agli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato in
favore del nominato un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
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l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2003.
L'assicurato ha formulato opposizione contro tale decisione chiedendo il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI.
Un'indagine condotta nell'ambito INSAI/SUVA (per il Tribunale cantonale
della assicurazioni, Lugano) al CHUV di Losanna, ha posto in evidenza
che l'assicurato soffriva anche, oltre al danno cervicale reputato leggero
(dovuto ai postumi del colpo di frusta subito nel dicembre 2004), di una
sindrome depressiva importante ed una sindrome da dolore
somatoforme, nonché di altre affezioni di natura ortopedica non in
relazione con gli infortuni subiti (alterazioni cervicali e lombari). In esito al
parere del medico AI cantonale (rapporto del 6 marzo 2008), alla luce
dell'evoluzione delle patologie in corso, l'UAI, con decisione su
opposizione del 18 marzo 2008, ha parzialmente accolto l'istanza
dell'opponente ed ha disposto nuovi accertamenti sanitari specialistici.
B.
A._______ è stato visitato il 2 e 3 giugno 2008 presso il servizio di
accertamento medico dell'assicurazione AI (SAM) di Bellinzona. Sono
stati svolti accertamenti specialistici in reumatologia, pneumologia,
psichiatria. Nella loro relazione del 24 settembre 2008 i medici incaricati
hanno sostanzialmente rilevato:
- diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro: sindrome cervico e
lombovertebrale, gonartrosi destra, piedi piatti, bronchite cronica
asmatiforme professionale (bronchite asmoide del saldatore);
- diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro; placche asbestosiche
polmonari lievi, leggera sindrome delle apnee notturne, sindrome algica
generalizzata, obesità, decondizionamento muscolare, insufficienza
venosa agli arti inferiori, lesione del VII/VIII segmento epatico. Non
risultano affezioni psichiche.
I sanitari del SAM hanno rilevato che il periziando non può più svolgere la
precedente attività di saldatore, mentre in attività sostitutive leggere e
rispettose di determinate condizioni di posizione e porto pesi dettate sia
da ragioni ortopediche che ambientali (pneumologiche), la sua capacità al
lavoro è completa. Queste valutazioni valgono dalla data di cessazione
dell'attività lucrativa (gennaio 2002).
Altri documenti sono nel frattempo pervenuti, segnatamente: un breve
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rapporto 4 aprile 2008 di chirurgia vascolare per problemi di post-flebitici
agli arti inferiori; analisi di laboratorio del 17 marzo 2008; un attestato di
riconoscimento dell'invalidità civile del 29 ottobre 2007 (tasso d'invalidità
75%) attestante i noti problemi polmonari, rigidità di L4-L5 ed una
sindrome depressiva reattiva.
Il Dott. Klauser, dell'Ufficio AI cantonale, nel suo rapporto del 9 ottobre
2008, ha ripreso diagnosi e valutazione espressi dai sanitari del SAM.
L'amministrazione ha considerato che non sussistevano cambiamenti
rispetto alle valutazioni precedenti, per cui, con progetto di decisione del
10 ottobre 2008, ha disposto il mantenimento del diritto al quarto di
rendita AI. La perizia del SAM è quindi stata inviata al medico curante di
A._______.
C.
Con le osservazioni del 18 novembre 2008, il nominato, rappresentato da
UNIA, fa presente che le valutazioni del SAM sarebbero in contraddizione
con quanto accertato al CHUV soprattutto per quel che concerne il lato
psichiatrico, ambito patologico già presente perlomeno dal 1989. Produce
un referto d'esame del 30 giugno 1989 del Dott. Mirabile, psichiatra, nel
quale si attestano eventi morbosi canio-traumatici del 1981 e 1982, una
fenomenologia epilettoide e turbe nevrotiche/distimiche/depressive.
Allega altresì un referto del Dott. Ferrari (medico curante) del 22
novembre 2004 ed un altro certificato dello stesso medico del 18
novembre 2008, dove si attesta un grave quadro depressivo presente da
almeno 4 anni, ribelle alle cure e che provoca turbe confusionali
temporo/spaziali e deficit di memoria. In un secondo tempo, l'assicurato
ha inviato documentazione del 1991 riguardante la richiesta di pensione
d'invalidità in Italia. Nello scritto del 1° dicembre 2008, l'assicurato insiste
sulla patologia psichica presente già da diverso tempo e messa in
evidenza nel 2006/2007 al CHUV di Losanna.
L'incarto è stato sottoposto in esame ai medici dell'Ufficio AI cantonale
(Dott. Klauser, specialista in medicina interna e Dott. Prolo, specialista in
psichiatria). Nella loro relazione del 4 dicembre 2008 i medici consultati
hanno rilevato che l'aspetto psichiatrico rilevato al CHUV già era noto al
perito specialista del SAM e risulterebbe pertanto superato. Inoltre, la
turba psichiatrica non ha mai impedito al nominato di svolgere la sua
regolare attività lucrativa (perlomeno fino a gennaio 2002).
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Mediante decisione del 12 gennaio 2009, l'UAIE ha confermato il diritto al
quarto di rendita AI dal 1° gennaio 2003.
D.
Con il ricorso del 10 marzo 2009, A._______, sempre rappresentato da
UNIA, chiede, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto alla
rendita intera AI da gennaio 2003. L'insorgente contesta in particolare la
valutazione psichiatrica espressa dal SAM (Dott. Bazeghy). Egli rileva
che la patologia è insorta già negli anni 80, come sostenuto e
documentato in sede di audizione. Inoltre produce una relazione allestita
il 23 gennaio 2009 (visita del 29 dicembre 2008) dal Dott. Mattia,
specialista in psichiatria, Lugano. L'esperto rileva la diagnosi di sindrome
depressiva persistente con sindrome da dolore somatoforme persistente,
disturbo d'ansia e modificazione duratura della personalità; egli giudica il
paziente invalido in misura dell'80% anche in eventuali attività leggere ed
adeguate. La parte ricorrente sostiene che tale invalidità ha inizio in
coincidenza con la fine del rapporto di lavoro (2002) o, al più tardi, dal
2004 come anche descritto nella perizia del CHUV. Egli ritiene inoltre che
una copertura completa deve essere ammessa almeno come da
indennizzo dell'INSAI/SUVA fino al 30 aprile 2006 per un principio di
uguaglianza della nozione d'invalidità in campo assicurativo.
E.
Con decisione incidentale del 18 marzo 2009, la parte ricorrente è stata
inviata a versare un anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 9 aprile successivo.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale ha scritto al SAM
sottoponendogli la perizia del Dott. Mattia al fine di potersi pronunciare
sulla divergenza diagnostica e valutativa. Il Dott. Bazeghy, psichiatra che
aveva esperito il consulto specialistico nel giugno 2008 presso il SAM,
nella sua risposta del 25 maggio 2009, ha confermato le sue precedenti
considerazioni. L'incarto è ritornato al Dott. Erba, il quale ha preso atto
della risposta del Dott. Bazeghy ed ha quindi osservato che l'analisi del
Dott. Mattia non rappresenta che una diversa valutazione della stessa
patologia.
Nella sua risposta di causa del 5 giugno 2009, l'Ufficio AI cantonale ha
rammentato che un'indagine svolta dal SAM ha nella fattispecie valore
probante. L'Ufficio AI cantonale propone dunque la reiezione del ricorso.
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Anche l'UAIE, nella sua risposta di causa del 10 giugno 2009, propone la
reiezione del ricorso.
Con scritto (replica) del 24 luglio 2009, il ricorrente rimprovera all'esperto
del SAM non solo di aver omesso i precedenti psichiatrici, ma anche di
non aver fatto cenno della problematica ampiamente posta in evidenza
dal CHUV. Annota che la perizia del Dott. Mattia è più probante di quella
del Dott. Bazeghy. Produce un referto completivo del Dott. Mattia del 17
luglio 2009 il quale osserva che la risposta del collega del SAM è carente
di motivazione e inconsistente quando afferma che lo stesso Dott. Mattia
"avrebbe esagerato nei suoi approfondimenti…".
Richiamato a pronunciarsi in merito alla problematica in esame, il Dott.
Erba, nella sua nota del 7 settembre 2009, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni
Duplicando in data 7/17 settembre 2009, l'autorità inferiore ripropone la
reiezione del ricorso. Copie delle dupliche, con il parere del Dott. Erba,
sono state inviate per conoscenza alla parte ricorrente il 29 ottobre 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
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assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso del 10 marzo
2009 è tempestivo, la decisione del 12 gennaio 209 essendo stata
spedita l'8 febbraio successivo. L'insorgente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali entro il termine stabilito. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1. Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 23 dicembre 2002.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di
dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23 dicembre
2001 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure
se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 12 gennaio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5.2. Ancora può essere osservato che in data 18 marzo 2008, l'UAIE
aveva emanato una decisione con la quale ha annullato il suo precedente
provvedimento del 18 agosto 2005 ed ha disposto nuovi accertamenti
sanitari. Ora, va osservato che di regola l'amministrazione non è abilitata
a rendere una decisione di natura cassatoria di questo tipo, ossia
tendente ad annullare una propria decisione a causa della necessità di
esperire una nuova indagine medica. Piuttosto, l'autorità amministrativa
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avrebbe semplicemente dovuto completare l'istruttoria e, se del caso,
riformare la decisione iniziale con la decisione su opposizione (cfr. DTF
131 V 407). Questo errore è comunque oramai ininfluente sull'esito della
presente procedura.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
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d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.
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8.1. L'assicurato non ha più svolto attività lucrativa dopo il 25 gennaio
2002.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
9.
9.1. Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato presenta più
patologie che hanno subito un'evoluzione nel corso del tempo. Nel
febbraio 2003, il SMR dell'Ufficio AI cantonale aveva preso atto delle
risultanze dell'INSAI/SUVA. L'assicurato era portatore di una bronchite
cronica di tipo ostruttivo su ispessimento pleurico da esposizione
all'amianto (asbestosi pleurica), toracalgia su sospetta cardiopatia
ischemica, sindrome flebitica dell'arto inferiore sinistro, lombalgie
aspecifiche, condropatia rotulea al ginocchio destro, meniscopatia per
esiti di contusione nel 2000. L'istruttoria è durata a lungo anche perché,
nel dicembre 2004, il ricorrente ha subito un infortunio non professionale
che sembrava (allora) potesse avere conseguenze più importanti sulla
residua capacità di lavoro (colpo di frusta da contusione cervicale). Infatti,
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva
disposto, nell'ambito di una vertenza pendente fra l'assicuratore infortuni
e l'interessato, un'indagine al CHUV di Losanna (servizio di neurologia).
La visita è stata effettuata il 14 luglio 2006. Gli esperti hanno confermato,
per quel che è di loro competenza, gli esiti del traumatismo cervicale del
dicembre 2004, mentre non si sono chinati su altri problemi ortopedici e/o
internistici. Tuttavia, essi hanno insistito sulla presenza di una patologia
psichica, peraltro già ricordata in anamnesi, ed hanno constatato la
presenza di una sindrome depressiva severa, verosimilmente reattiva a
diversi eventi (cfr. relazione del 19 luglio 2006 pag. 5 e 6). Questi
problemi psichici, extra-infortunistici, sono stati confermati dal capo
servizio medico Prof. Despland, estensore della perizia, nel rapporto del 3
gennaio 2007.
Vi è poi, nel giugno 2008, la perizia del SAM. La stessa non fa che
ribadire le note affezioni (non si trascrivono i dettagli):
- diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro: sindrome cervico e
lombovertebrale, gonartrosi destra, piedi piatti, bronchite cronica
asmatiforme professionale (bronchite asmoide del saldatore);
- diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro; placche asbestoliche
polmonari lievi, leggera sindrome delle apnee notturne, sindrome algica
generalizzata, obesità, decondizionamento muscolare, insufficienza
venosa agli arti inferiori, lesione del VII/VIII segmento epatico.
Non risultano affezioni psichiche. Infatti, lo specialista del SAM (Dott.
Bazeghy), non ha riscontrato patologie degne da inserire nella diagnosi.
Alla fine della procedura di audizione, l'assicurato ha prodotto una
dettagliata perizia psichiatrica del Dott. Mattia. L'esperto, dopo aver
proceduto a test psichiatrici specifici, ha posto la diagnosi di sindrome
depressiva persistente, sindrome da dolore persistente, disturbo d'ansia,
modificazione duratura della personalità.
9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
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stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
10.
10.1. Per quanto attiene l'esame delle conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione ha fatto appello al SAM.
Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu un
servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di
istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in
particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e
l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere
domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi
e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv.
2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di parte
o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il
Tribunale federale ha inoltre precisato che deve essere considerata
rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale servizio medico
possa essere considerato parte in causa per sussistenza di un vincolo
per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti tutti i
principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi
sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa
vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del
contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
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quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3°, 122 V 160 consid. 1c).
10.2.
10.2.1. Dal punto di vista reumatologico (Dott. Christen) vi sono diversi
problemi. La colonna cervicale presenta minime alterazioni degenerative
e non vi sono deficit cervicoradicolari; essa è dolorante in ogni direzione,
ma risulta poco limitata alle rotazioni globali bilaterali. La colonna dorsale
appare altamente limitata alla flesso estensione e moderatamente alle
flessioni laterali bilaterali. La colonna lombare è moderatamente limitata
alle flessione-estensione, altamente limitata alle flessioni laterali. Non
sussistono comunque sofferenze radicolari a nessun livello. Agli arti
inferiori, vi è una motilità ridotta per la rotazione interna delle anche
bilateralmente. Cospicuo è il senso algico della ginocchia, poco
spiegabile a livello oggettivo, influenzabile comunque da un netto
sovrappeso del paziente. Sul piano valetudinario il perito stima che il
periziando può alzare/portare pesi di discreta entità (5/10 kg) molto
spesso, meno spesso pesi superiori; egli può maneggiare bene attrezzi di
precisione, solo talvolta attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale.
L'assicurato può talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione inclinata in avanti, assumere talvolta la posizione
in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione
inginocchiata, spesso assumere la flessione della ginocchia, L'assicurato
può rimanere a lungo seduto, ma solo talvolta a lungo in piedi. Può
camminare molto spesso oltre 50 metri anche su terreno accidentato,
salire o scendere le scale, ma non quelle a pioli. A queste condizioni,
l'interessato, a giudizio del perito, sarebbe abile al cento per cento in
attività di ripiego.
10.2.2. Dal lato pneumologico (Dott. Quadri) è nota la patologia tipica del
saldatore (bronchite asmatiforme) in concomitanza con la presenza di
placche asbestosiche. Il paziente presenta anche problemi di apnee
notturne non gravi. La situazione ed i risultati degli esami oggettivi
effettuati al SAM nel giugno 2008 sono sovrapponibili ai dettagliati esami
effettuati in precedenza per il conto dell'INSAI/SUVA. Il paziente sarebbe
in grado di svolgere al 100% attività sedentarie o leggere.
10.2.3. Non sussistono, al momento della visita al SAM, patologie
cardiologiche od altre affezioni internistiche, malgrado un'anamnesi
caratterizzata, più che altro, da controlli cardiologici che hanno potuto
escludere la presenza di un'affezione coronarica.
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10.2.4. Il problema psichico rappresenta, praticamente, la materia del
contendere. Ora, il Dott. Bazeghy del SAM ha escluso la presenza di
affezioni di questo tipo. Egli rileva come sia possibile che l'interessato
abbia potuto presentare nel passato qualche problema di reazione ansio-
depressiva; in seguito, stima il perito, anche grazie all'introduzione di un
farmaco antidepressivo a basso dosaggio, il paziente ha avuto
gradualmente un miglioramento netto ed importante. Quindi, continua il
Dott. Bazeghy, salvo qualche tratto ansioso e qualche preoccupazione a
volte eccessiva per il futuro, il paziente non presenterebbe criteri
sufficienti per diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica.
Pertanto non esisterebbe invalidità sotto quel punto di vista.
10.3. Ora, se la perizia del SAM può essere condivisa per quanto
riguarda la valutazione delle affezioni reumatologiche, pneumologiche e
internistiche, la valutazione del Dott. Bazeghy non può essere confermata
senza prima procedere ad un ulteriore approfondimento specialistico.
Nell'ambito di una visita neurologica (per l'INSAI/SUVA) avvenuta al
CHUV di Losanna nel luglio 2006/gennaio 2007, il Dott. Despland aveva
già osservato che il periziando poteva presentare un quadro di sindrome
depressiva severa comportante un impatto notevole sull'attività
quotidiana. Va comunque rilevato che questa osservazione non era il
risultato di un esame psichiatrico, ma si trattava di un semplice
suggerimento terapeutico. Non si può dunque assegnare al rapporto del
Dott. Despland lo stesso valore probante della perizia specialistica del
Dott. Bazeghy, almeno per quanto riguarda la valutazione della patologia
psichiatrica.
I dubbi sulla fondatezza della valutazione del Dott. Bazeghy sono tuttavia
corroborati dalla perizia del Dott. Mattia. Questa perizia, datata 23
gennaio 2009 ma che si basa su di una visita del 29 dicembre 2008,
rientra nel potere di esame temporale di questo Tribunale (vedi consid.
5.1). Ad ogni modo, il giudice delle assicurazioni sociali può tenere conto
dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b con
i rif.). Il rapporto del Dott. Mattia è fondato su di una dettagliata anamnesi
familiare e personale; un'approfondita anamnesi psichiatrica e socio-
psichiatrica, su test di personalità. L'esperto descrive un quadro molto
preciso dei dati soggettivi del paziente e pone delle constatazioni
obbiettive chiare. Questo collegio è del parere che, qualitativamente, la
perizia del Dott. Mattia è perlomeno altrettanto convincente di quella del
Dott. Bazeghy. Ora, il Dott. Mattia ritiene che il paziente presenta un
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grado d'incapacità al lavoro dell'80% in qualsiasi attività.
La differenza di valutazione tra la perizia del Dott. Bazeghy e quella del
Dott. Mattia non è stata neppure spiegata nello scambio di scritti che è
seguito in sede ricorsuale. Nella lettera del 25 maggio 2009 il Dott.
Bazeghy mantiene in sostanza la sua posizione senza rispondere ai
quesiti sollevati dal Dott. Mattia e quest'ultimo, nel suo scritto del 17 luglio
2009, non può fare altro che prendere atto della risposta del collega. Il
Dott. Erba, dal canto suo (nota del 28 maggio 2009), si limita ad
osservare che la "la valutazione espressa da parte del Dott. Mattia è da
intendersi come differente valutazione della stessa patologia e non prova
d'una modifica dello stato di salute". In queste circostanze, questo
Tribunale, di fronte a valutazioni così divergenti, non è nella posizione di
potere privilegiare una perizia a scapito dell'altra.
11.
11.1. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal gennaio 2002 (cessazione dell'attività
lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (12 gennaio 2009).
L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il
ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in
psichiatria accompagnata da tutti quegli esami clinici/strumentali che il
caso richiede. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'Ufficio AI cantonale il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione
dell'incapacità al lavoro fra il gennaio 2002 ed il 12 gennaio 2009, data
della decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso,
l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata
indagine comparativa dei redditi.
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12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
L'anticipo per le spese processuali di Fr. 300.- è restituito al ricorrente.
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 12 gennaio 2009, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese processuali di
Fr. 300.- già versato è restituito al ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: