Corte II I
C-1544/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Marco Cereghetti,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
6 febbraio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1544/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato l'(...), ha lavorato in Svizzera dal
1969 al 1978, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 80.1).
Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come commerciante (di
abbigliamento intimo; v. doc. 11) in ragione di 60 ore alla settimana da
maggio del 1978 a luglio del 2005. L'assicurato ha altresì dichiarato
d'avere ridotto l'attività lavorativa per motivi di salute a 35 ore alla
settimana da agosto del 2005 e a 27 ore alla settimana da giugno del
2006 (doc. 12). Il 30 settembre 2005, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici di data intercorrente da ottobre 1982 a
dicembre 2005 (doc. 13 a 46 e 48);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 27 dicembre 2005, da cui emerge la diagnosi di
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) con note di
enfisema con lieve deficit funzionale, pregressa pleurite
bibasilare, esiti tumorectomia per carcinoma (K) rene ben
incapsulato, esiti doppio intervento di viscerolisi per occlusione
intestinale, discartrosi. È stato segnalato che l'interessato è
considerato invalido al 55% nella precedente attività, dal
momento dell'inoltro della domanda, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza (doc. 47);
• documenti medici di data intercorrente da gennaio a luglio 2006
(doc. 49 a 64, 66 a 70 nonché doc. 73 e 74);
• un rapporto di visita ortopedica del 10 maggio 2006, nel quale
è posta la diagnosi di lombosciatalgie verosimilmente posturali
in esiti d'asportazione di carcinoma renale. La terapia indicata
consiste nell'assunzione d'antalgici al bisogno (doc. 65);
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• il questionario per indipendenti del 6 giugno 2006 (doc. 11);
• il questionario per l'assicurato del 6 giugno 2006, nel quale
l'interessato ha affermato di continuare a svolgere un'attività
lucrativa, seppure ridotta, come commerciante (doc. 12).
C.
Nel suo rapporto del 16 novembre 2006, il dott. B._______, del
Servizio medico regionale (SMR) “Rhône”, ha esposto la diagnosi
principale di leggera a moderata broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO). Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con ripercussioni
sulla capacità lavorativa, di lombalgie con discreti disturbi degene-
rativi. Ha altresì considerato lo stato dopo intervento per tumore renale
nell'agosto 2005, l'ipertrofia prostatica e la gastrite siccome senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott. B._______ ha quindi
ritenuto che l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta,
dunque del 100%, nella precedente attività di commerciante in proprio.
Il medico dell'UAIE ha in particolare considerato ingiustificata, dal
profilo medico, la riduzione del tempo di lavoro successivamente
all'intervento del tumore renale. Ha altresì indicato che i documenti
medici agli atti concernenti i problemi polmonari e lombari non sono
suscettibili di dimostrare una riduzione della capacità lavorativa
dell'assicurato (doc. 81).
D.
Il 21 novembre 2006, l'autorità inferiore, mediante progetto di
decisione, ha comunicato all'assicurato che la domanda di prestazioni
sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che un'attività lucrativa
confacente allo stato di salute è esercitata in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto
(doc. 82).
E.
E.a Il 15 dicembre 2006, l'interessato ha presentato le sue
osservazioni al progetto di decisione del 21 novembre 2006. Ha
indicato che a causa della malattia, manifestatasi nell'agosto del 2005,
deve essere aiutato dai figli nell'espletamento dell'attività lavorativa,
che dal 6 giugno 2006 vi è stato un ulteriore peggioramento del suo
stato di salute, che ha dovuto essere ricoverato in ospedale dal 22 al
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29 novembre 2006 e che le sue condizioni di salute sono tali da
giustificare un'incapacità di guadagno determinante dal profilo
dell'invalidità (doc. 85).
E.b Agli atti risultano essere state prodotte le cartelle cliniche
concernenti il ricovero dal 20 al 27 novembre e dal 29 novembre al
9 dicembre 2006 nonché un certificato medico del 12 dicembre 2006
del dott. C._______ (doc. 71.1 a 71.57, 72, 75, 76.1 a 76.39, 77 e 78).
F.
Nel suo rapporto del 21 febbraio 2007, il dott. B._______ ha
evidenziato la diagnosi principale di stato dopo adesiolisi per
occlusione intestinale nel novembre del 2006. Ha pure ripreso la
diagnosi esposta nella sua precedente presa di posizione. Il medico ha
in particolare rilevato che l'interessato è stato ricoverato nel novembre
del 2006 per un intervento per occlusione intestinale con formazione di
aderenze e sottoposto a trattamento per sub-occlusione intestinale. Ha
pure rilevato che in tale occasione è stato effettuato pure un esame
completo polmonare ed addominale senza scoperta di segni di
recidiva tumorale. Ha altresì giudicato che le conseguenze del
menzionato intervento, in assenza di complicanze, dovrebbero essere
superate nel breve volgere di due o tre mesi. Ha quindi chiesto un
complemento d'istruttoria nella forma di un esame sullo stato di salute
generale (rapporto su modulo E 213) da effettuarsi verso la fine di
marzo del 2007 (doc. 87).
G.
Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• documenti medici di data intercorrente da maggio a
settembre 2007 (doc. 93 a 97);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 26 settembre 2007, attestante BPCO
con note di enfisema e discreto deficit funzionale, esiti di
tumorectomia renale destra per via lombotomica e
costectomia destra (XII) di necessità nell'agosto 2005 per
carcinoma a cellule chiare del rene destro (T1a; G2),
addominoalgia in esiti di plurimi interventi di viscerolisi per
stati subocclusivi, iperplasia prostatica con microfocolai di
PIN a basso grado, lombalgia cronica in discopatie lombari
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con protusioni discali; le condizioni di salute dell'interessato
sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato
ritenuto in grado di svolgere regolarmente il suo precedente
lavoro, ma anche eventuali lavori sostitutivi leggeri, nella
misura del 30%. È stato segnalato che l'interessato è
considerato invalido al 70%, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza, nella
precedente attività (doc. 99).
H.
Nel suo rapporto del 28 ottobre 2008 (recte 28 gennaio 2008), il dott.
B._______ ha rilevato che la documentazione medica prodotta non fa
stato di alcuna patologia significativa. In particolare, ha indicato che il
formulario E 213 non segnala niente di particolare dal profilo post-
operatorio (intervento addominale). Il dott. B._______ ha quindi
confermato le sue precedenti valutazioni (doc. 101).
I.
Il 6 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media
sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che dagli atti risulta
che malgrado il danno alla salute un'attività lucrativa confacente allo
stato di salute è esercitata in misura sufficiente per escludere il diritto
ad una rendita. L'autorità inferiore ha altesì rilevato che la
documentazione medica prodotta successivamente alla ricezione del
progetto di decisione non comporta nuovi elementi clinici di rilievo
(doc. 102).
J.
Il 7 marzo 2008 (e il 16 aprile 2008 con atto di complemento),
l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 6 febbraio 2008
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità sulla base di un grado d'incapacità lavorativa dell'80%
almeno. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto – segnatamente
lombalgie croniche, discopatie lombari, cervicalgie, gastrite cronica
con metaplasia intestinale, carcinoma alle cellule del rene, asma
bronchiale cronica, dispnea – gli consentono di svolgere la sua
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precedente attività, ma anche una sostitutiva leggera, nella misura del
30% al massimo, come indicato nella perizia medica E 213. Ha
sottolineato di essere aiutato dai figli nello svolgimento dell'attività di
commerciante in proprio e di essere in grado di svolgere solo mansioni
leggere e accessorie. I guadagni della sua attività sono realizzati
grazie al lavoro dei figli. Ha segnalato di essere stato riconosciuto
invalido nella misura dell'80% dalle autorità italiane. Chiede peraltro,
nell'eventualità che fosse ritenuta una sua capacità lavorativa residua
superiore al 30%, che nell'ambito del raffronto dei redditi sia effettuata
una riduzione giurisprudenziale massima del 25% in particolare in
considerazione della sua età (56 anni), della mancanza di formazione
scolastica e professionale. Ha esibito documenti medici già agli atti
nonché i certificati medici del 10 maggio e 28 dicembre 2006, una
relazione medica del 5 gennaio 2007 del dott. D._______, i formulari
per la dichiarazione dei redditi per gli anni 2004, 2005, 2006 ed una
scheda con l'indicazione dei ricavi per l'anno 2007 (doc. TAF 1 e 3).
K.
K.a Nel suo rapporto del 6 giugno 2008, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato, da un lato, che la documentazione medica
prodotta conferma le note diagnosi e, dall'altro, che non vi sono nelle
carte processuali dei documenti che permettano di concludere ad una
patologia invalidante. Pertanto, ha confermato le precedenti prese di
posizione (doc. 106).
K.b Nella risposta al ricorso del 16 giugno 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del
16 novembre 2006, del 21 febbraio 2007 nonché del 28 gennaio e
6 giugno 2008 del proprio servizio medico, il ricorrente è stato ritenuto
in grado di svolgere la precedente attività di commerciante in proprio.
Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile. In tale caso, non è necessario procedere ad un raffronto
dei redditi ipotetici. L'autorità inferiore ha pure sottolineato che
l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che
l'interessato è stato riconosciuto quale invalido in Italia (doc. TAF 5).
L.
Nella replica del 23 luglio 2008, l'interessato ha confermato, in virtù
della documentazione medica agli atti, le argomentazioni in fatto e in
diritto di cui al ricorso del 7 marzo/16 aprile 2008. Si è doluto di una
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valutazione non corretta del suo stato di salute. Chiede peraltro di
essere sottoposto ad una prova di carico di lavoro (doc. TAF 7).
M.
Con decisione incidentale del 25 luglio 2008 (notificata il 28 luglio
2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 9]), questo Tribunale
ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di
fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è
stato versato il 6 agosto 2008 (doc. TAF 8 a 10).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
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rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
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secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 6 febbraio 2008 (data della decisione impugnata) non risulterebbe
più favorevole al ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-1224/2008 del 28 gennaio 2010 consid. 2.2). Pertanto, e
salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in
vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 30 settembre 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 settembre
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 6 febbraio
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
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C-1544/2008
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
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cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
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ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
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Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
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8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di broncopneumopatia cronica ostruttiva con note
di enfisema e discreto deficit funzionale, esiti di tumorectomia renale
destra per via lombotomica e costectomia destra di necessità
nell'agosto 2005 per carcinoma a cellule chiare del rene destro (T1a;
G2), addominoalgia in esiti di plurimi interventi di viscerolisi per stati
subocclusivi, iperplasia prostatica con microfocolai di PIN a basso
grado, lombalgia cronica in discopatie lombari con protusioni discali
(cfr. in particolare perizia medica particolareggiata E 213 del
26 settembre 2007, doc. 99).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
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momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, ha
lavorato quale commerciante in proprio, in ragione di 60 ore
settimanali, dal 1978 al luglio del 2005. In seguito, e nonostante le
affezioni di cui soffre, ha continuato a svolgere tale attività, in ragione
di 35 ore alla settimana, fino al giugno del 2006, allorquando ha ridotto
l'attività a 27 ore settimanali (doc. 11 e 12). In sede di ricorso, il
ricorrente ha confermato di seguitare a svolgere l'attività di
commerciante, seppure a tempo ridotto (doc. TAF 1 e 3).
10.3
10.3.1 Nei loro rapporti del 16 novembre 2006, del 21 febbraio 2007,
del 28 gennaio 2008 e del 6 giugno 2008, i dott. B._______ e
E._______, medici dell'UAIE, hanno constatato, sulla base della
documentazione medica agli atti, che il ricorrente ha subito un
intervento per un piccolo tumore renale destro nell'agosto del 2005,
che il decorso post-operatorio è stato senza particolari complicanze e
che gli esami clinici non attestano segni di recidiva del tumore.
L'assicurato è certo stato sottoposto successivamente (novembre
2006) ad un intervento per occlusione intestinale, ma pure tale
intervento è stato privo di complicanze. Il ricorrente, a causa dei
menzionati interventi chirurgici, è stato pertanto inabile al lavoro per
due volte durante due o tre mesi. Tuttavia, non ha mai subito
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Peraltro, né la leggera a
moderata broncopneumopatia cronica ostruttiva di cui soffre
l'insorgente, e che comporta moderate limitazioni funzionali, né le
lombalgie, in assenza di compromissione radicolare, giustificano
un'incapacità lavorativa. Secondo i citati medici non è neppure
dimostrato con riscontri oggettivi che le ulteriori patologie menzionate
dal ricorrente comportino una limitazione funzionale determinante
nella precedente attività di commerciante, attività che avrebbe
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potenzialmente potuto essere esercitata senza riduzione dell'orario di
lavoro, fermo restando che un IMC/BMI (indice di massa corporea) di
18, ai limiti della norma, non comporta degli impedimenti (doc. 81, 87,
101 e 106).
10.3.2 L'insorgente ha certo confermato – ancora in sede di ricorso –
di seguitare a svolgere l'attività di commerciante, ma solo grazie
all'aiuto decisivo dei figli, dal momento che il suo stato di salute gli
permette di effettuare solo mansioni leggere ed accessorie nella
misura massima del 30%. Tuttavia, secondo i medici dell'UAIE non ha
prodotto, neppure in sede di ricorso, della documentazione, fondata su
riscontri oggettivi medici verificabili, suscettibile di dimostrare la
pretesa invalidità. Il ricorrente appare fondare la sua diversa opinione
sulla base della perizia medica particolareggiata E 213 del
26 settembre 2007 (doc. 99), in cui è certo stata evidenziata una
capacità lavorativa del 30% solamente nella precedente attività
lavorativa. Tale valutazione non è però corroborata da riscontri medici
oggettivi né nella citata perizia né in altri documenti medici,
segnatamente da indicazioni precise, affidabili o oggettivabili
sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli ritenuti dai medici
dell'UAIE e suscettibili d'incidere sulla capacità lavorativa
dell'insorgente nella sua precedente professione. Per quanto attiene
peraltro ai nuovi documenti prodotti dal ricorrente in sede di ricorso,
occorre precisare che nella misura in cui la relazione medica del
5 gennaio 2007 del dott. D._______ (doc. TAF 1) si riferisce alle note
diagnosi (segnatamente asma bronchiale cronica ostruttiva, esiti di
intervento per carcinoma renale ed occlusioni intestinali, ipertrofia
prostatica nonché lombalgie) non apporta alcun (nuovo) elemento
medico oggettivo con riferimento ad eventuali limitazioni funzionali
aventi un'incidenza determinante sulla capacità lavorativa
dell'insorgente nella precedente attività di commerciante in proprio.
Laddove tale relazione medica fa stato, in virtù dei certificati medici del
maggio e dicembre 2006 (doc. TAF 1), di nuove patologie –
un'affezione vestibolare nonché un'alterata propriocezione – queste
non sono corroborate da riscontri medici oggettivi nella relazione
medesima (peraltro dalla perizia particolareggiata E 213 del settembre
2007, ossia di data posteriore, non appare che il ricorrente soffre di
una sindrome vertiginosa rispettivamente di un disturbo nella
percezione della postura del corpo suscettibili d'incidere in modo
determinante sulla sua capacità lavorativa). Ne discende che la
valutazione medico-legale del dott. D._______ non comporta una
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motivazione convincente con riferimento alle ragioni che stanno alla
base della conclusione d'inabilità lavorativa del 70% in qualsiasi
attività.
10.3.3 Non soccorre il ricorrente neppure il fatto che sia stato
riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v. doc. 45.1 nonché
doc. TAF 1, segnatamente la copia del verbale del 17 novembre 2005
della Commissione sanitaria per l'accertamento degli stati di invalidità
civile di F._______). Giova in effetti rammentare che la valutazione di
un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un
assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché
consid. 2.4 del presente giudizio).
10.3.4 In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il
caso sulla base della documentazione medica agli atti senza dovere
procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti dal profilo medico, non
risultando dalla documentazione sufficienti indizi che potessero
giustificare dubbi od incertezze riguardo all'esito della causa per
quanto attiene alla valutazione medica sulla capacità lavorativa
dell'insorgente. In altri termini, sulla scorta della documentazione
medica agli atti nonché delle considerazioni che precedono, questo
Tribunale ritiene che risulta giustificato l'apprezzamento dell'autorità
inferiore secondo cui il ricorrente presenta, nel periodo di riferimento,
ad esclusione di qualche mese a seguito dei due interventi chirurgici
subiti nel 2005 e nel 2006, una capacità lavorativa del 100% nella sua
precedente attività di commerciante in proprio. Da quanto esposto,
discende che non è necessario procedere a un confronto dei redditi
per determinare l'eventuale grado d'invalidità del ricorrente. Occorre
altresì rilevare che, per giurisprudenza, una persona che non è colpita
da un'incapacità di lavoro almeno parziale, non subisce un'incapacità
di guadagno e non è perciò invalida ai sensi della LAI (cfr. sentenza
del Tribunale federale I 688/06 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2). Basti
ancora osservare, per sovrabbondanza, che né nell'ambito della
procedura di prima istanza né in sede di ricorso il ricorrente ha mai
indicato con la necessaria precisione, tanto meno dimostrato con
documentazione medica oggettiva, quali specifiche attività della sua
professione (in percentuale rispetto al totale) non sarebbe più in grado
di svolgere, e a partire da quando, a causa delle affezioni da lui
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evocate, non essendo decisivo per la determinazione del grado
d'invalidità la sua decisione di ridurre l'orario lavorativo.
10.4 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 6 agosto
2008.
11.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 6 agosto 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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