B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1550/2018
Sen t en z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Bissegger, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Adrian Rufener, AMPARO,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di concedere il condono
(decisione del 5 febbraio 2018).
C-1550/2018
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana nata il (…) 1971, ha frequentato le scuole
dell’obbligo ed ha lavorato in Svizzera solvendo regolari contributi all’assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 4, 5
dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati re-
sidenti all’estero [UAIE]).
A.b Con decisione del 21 giugno 2001, accertato il persistere dell’inabilità
lavorativa al 100% sin dal 12 gennaio 2000 (doc. 7), l'Ufficio assicurazione
invalidità del Canton B._______ (in seguito UAI-B._______) ha ricono-
sciuto all’interessata il diritto a una rendita intera d’invalidità a decorrere dal
1° gennaio 2001, unitamente alle rendite completive per figli (doc. 9).
La rendita principale, come pure quella per le figlie C._______ ([…] 1992),
D._______ ([…] 1994), E._______ ([…] 1996) e F._______ ([…] 2002), è
stata quindi confermata inalterata il 5 maggio 2006 in occasione di una
prima procedura di revisione (doc. 7).
A.c A seguito del trasferimento a titolo definitivo in Italia nel corso del 2010,
l’incarto è stato trasmesso per competenza all’UAIE, con preghiera di av-
viare appena possibile la procedura di revisione (doc. 1). Il versamento
delle prestazioni è stato preso a carico dalla CSC, che ha reso attenta l’as-
sicurata circa l’obbligo d’informazione incombente ai beneficiari di una ren-
dita (doc. 10).
A.d Con comunicazione del 3 giugno 2015 è stato confermato inalterato il
diritto alle prestazioni fino ad allora percepite, non essendo emerso dalla
procedura di revisione delle modifiche significative del grado di invalidità
(doc. 72).
B.
B.a Nel frattempo, al fine di valutare la sussistenza del diritto alle rendite
per figli, l’autorità inferiore ha esperito dei regolari controlli annuali riguardo
alla situazione delle figlie, in particolare – per quanto di interesse nella pre-
sente vertenza – riguardo alla percorso formativo di C._______.
B.a.a Sulla base delle indicazioni e della documentazione regolarmente
fornita da A._______ nel corso degli anni, l’autorità inferiore ha ritenuto che
dall’ottobre 2012 C._______ fosse immatricolata presso l’Università del
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G._______, e meglio iscritta alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali nel corso di laurea in matematica della durata di tre anni (cfr. ad
es. doc. 26, 46, 64). Esperite le verifiche di rito, l’amministrazione ha quindi
confermato il diritto alla rendita completiva per figli in favore di C._______,
per gli anni 2012, 2013, 2014 (doc. 27, 47, 65).
B.a.b Nell’ambito del controllo per l’anno 2015, è emerso che C._______
ha presentato dapprima, il 6 ottobre 2015, istanza di rinuncia agli studi
(doc. 102). In seguito, il 21 ottobre 2015, si è nuovamente iscritta al primo
anno del corso di laurea in matematica (con un nuovo numero di matricola)
per l’anno accademico 2015/2016 (doc. 97).
B.a.c A fronte di tale circostanza, l’autorità inferiore ha sospeso il paga-
mento della rendita completiva e chiesto a più riprese all’assicurata di for-
nire chiarimenti riguardo all’inusuale percorso accademico della figlia e giu-
stificativi attestanti il piano di studi e gli esami sostenuti nel corso del trien-
nio 2012-2015 (cfr. ad es. doc. 100, 103, 133, 150).
Ne è emerso che nel corso del summenzionato periodo C._______ si è
sottoposta unicamente a una minima parte degli esami previsti, non supe-
randone nessuno (doc. 147 p. 2). Il 25 gennaio 2017 essa ha definitiva-
mente rinunciato agli studi (doc. 152).
B.b Con decisione del 30 maggio 2017 – preannunciata con progetto del
27 marzo 2017 (doc. 161), avverso il quale A._______ si era opposta con
osservazioni dell’11 aprile 2017 (doc. 164) – l’UAIE ha soppresso con ef-
fetto retroattivo dal 1° luglio 2012 il pagamento della rendita per figli desti-
nata ad C._______, avendo accertato l’esistenza di contraddizioni evidenti
nelle dichiarazioni dell’assicurata e non essendo dimostrabile secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, che la figlia non soltanto non
avesse proseguito gli studi oltre ottobre 2015, ma che neppure li avesse
effettivamente mai veramente seguiti dal 2012 (doc. 167).
B.c Il ricorso contro la suddetta decisione è stato dichiarato inammissibile
da questo Tribunale con sentenza C-4357/2017 del 7 novembre 2017, in
ragione del mancato versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie (doc.
188).
B.d Con progetto di decisione del 30 giugno 2017 l’autorità inferiore ha
chiesto a A._______ la restituzione della somma di fr. 25'470.- corrispon-
dente alle prestazioni percepite a torto dal 2012 (doc. 169). Non essendo
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giunte osservazioni da parte dell’interessata, con decisione del 21 settem-
bre 2017, passata in giudicato, il progetto è stato confermato e la richiesta
di rimborso della rendita completiva per figli indebitamente percepita è
stata ribadita dall’UAIE (doc. 180).
C.
A._______ ha quindi formulato domanda di condono della restituzione di
fr. 25'470.- (non figurante agli atti), respinta dall’autorità inferiore con deci-
sione del 5 febbraio 2018, in ragione dell’assenza del presupposto della
buona fede, avendo l’assicurata omesso di annunciare dei fatti suscettibili
di modificare il diritto alle prestazioni AI (doc. 206).
D.
D.a Con ricorso del 12 marzo 2018, trasmesso via fax il 13 marzo 2018
(doc. TAF 1) e poi depositato a mano, in originale, il 22 marzo 2018 alla
ricezione del Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 3), A._______ è
insorta contro la suddetta decisione chiedendo in via principale il ripristino
della rendita completiva per figli soppressa (per C._______) e in subordine
il condono dell’importo di fr. 25'470.-. Delle motivazioni addotte dall’avv.
Marcello Urso nel memoriale di ricorso si dirà se del caso nei considerandi
in diritto.
D.b Con scritto del 23 marzo 2018 l’avv. Rufener si è manifestato quale
nuovo patrocinatore della ricorrente (doc. TAF 4), producendo regolare
procura e chiedendo di poter esaminare gli atti (doc. TAF 8).
Con il complemento al ricorso del 26 aprile 2018 il nuovo patrocinatore ha
quindi chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la concessione
del condono, essendo dati i presupposti per riconoscere la buona fede
della ricorrente ed essendo la restituzione dell’importo richiesto un onere
troppo gravoso, alla luce delle difficoltà economiche di quest’ultima (doc.
TAF 11).
D.c Con risposta del 17 maggio 2018 l'autorità inferiore ha proposto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rammen-
tato di aver stabilito, mediante due provvedimenti cresciuti in giudicato, la
sospensione retroattiva del pagamento della rendita (a causa della deten-
zione dell'assicurato) e l’obbligo di restituzione dell'importo della rendita
d'invalidità indebitamente percepita (da luglio 2012 a giugno 2015), nonché
di aver negato la concessione del condono, in assenza del presupposto
della buona fede (doc. TAF16).
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L’autorità inferiore ha inoltre reso attenta questa Corte riguardo al procedi-
mento pendente dinnanzi al tribunale cantonale di B._______, promosso
dal marito dell’assicurata – a sua volta beneficiario di una rendita d’invali-
dità – contro la decisione del 31 gennaio 2018 dell’UAI-B._______ con cui
è stato chiesto a quest’ultimo la restituzione dell’importo erroneamente ver-
sato a titolo di rendita completiva per la figlia C._______ (doc. TAF 16).
D.d Nella replica del 20 giugno 2018, l’insorgente ha sostanzialmente riba-
dito le argomentazioni già esposte nei precedenti memoriali, contestando,
per le ragioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto, il mancato
riconoscimento della buona fede da parte dell’autorità inferiore e produ-
cendo a supporto delle proprie allegazioni delle ricevute di pagamento delle
tasse d’iscrizione relative al periodo 2012-2015 (doc. TAF 18).
D.e Invitata a duplicare, l’autorità inferiore si è riconfermata il 10 luglio 2018
nella proposta di reiezione del ricorso (doc. TAF 20).
D.f Con scritto del 2 agosto 2018 (doc. TAF 25), in risposta alla richiesta di
infomazioni del 24 luglio 2018 di questo Tribunale (doc. TAF 24), il Versi-
cherungsgericht di B._______ ha fornito un aggiornamento riguardo alla
vertenza riguardante il marito dell’assicurata, segnalando di non prevedere
l’emissione di una sentenza prima della fine del 2019.
D.g Con osservazioni del 28 agosto 2018 la ricorrente ha ribadito, per il
tramite del proprio legale, la propria posizione (doc. TAF 29). Sono seguiti
ulteriori scritti, nonché nuova documentazione inedita, di cui si dirà, se
necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 31, 32, 34).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1;
2014/4 consid. 1.2).
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assi-
curazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
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Pagina 6
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.
3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli-
nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo
l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi-
curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le
singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1
LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'inva-
lidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Se-
condo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme
procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 con-
sid. 3.2).
1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva-
mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla
legge (art. 52 cpv. 1 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.
2.
Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in-
quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica
il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv.
4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso
potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente
o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in
considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF
2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la solu-
zione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libera-
mente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non
disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova
della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, sol-
tanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le
parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo-
tivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad
esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate
dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'in-
carto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204
consid. 6c).
C-1550/2018
Pagina 7
3.
3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto
transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea-
lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V
335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Trattandosi dell’esame dei presup-
posti del condono, per stabilire se la condizione dell'onere troppo grave è
adempiuta va esaminata la situazione economica esistente al momento in
cui la decisione di restituzione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA);
applicabili sono quindi le disposizioni della LAVS, LPGA e LPC in vigore al
1° novembre 2017. L'esistenza della buona fede va invece esaminata nel
momento in cui le prestazioni sono state indebitamente percepite e meglio
da luglio 2012 a giugno 2015 (cfr. sentenza del TAF C 6356/13 del 10
marzo 2016 consid. 7.1).
3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata, in concreto il 5 febbraio 2018. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verifica-
tisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accerta-
mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono
strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire
sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa
è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5
nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 con-
sid. 3a in fine).
4.
La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea e
risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti ap-
plicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS
0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che
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stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II
ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai
regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345)
e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e
gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut-
tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv.
3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regola-
mento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).
5.
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. Per la seconda frase del medesimo ca-
poverso, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere resti-
tuite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi diffi-
coltà. I predetti presupposti devono essere adempiuti cumulativamente
(DTF 126 V 48 consid. 3c, sentenza del Tribunale federale 8C_129/2015
del 13 lugli 2015 consid. 4, 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5).
Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tra l'altro tenuti alla restituzione:
il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.
Per l'art. 3 cpv. 1 OPGA l'ammontare della restituzione è stabilito mediante
decisione. Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità
di chiedere il condono (cpv. 2). L'assicuratore decide di rinunciare alla re-
stituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv.
3).
Sulla restituzione rispettivamente sul condono si statuisce di principio in
due fasi separate (cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013
consid. 3 e sentenza del TAF C-3053/15 del 28 maggio 2015 consid. 2.2).
6.
6.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci-
sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati.
L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base
delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale
tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando
a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi-
scono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo
C-1550/2018
Pagina 9
contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli
altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og-
getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il
ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore
o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza
(sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii).
Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e
pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V
164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni
(DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un
legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V
36 consid. 2a).
6.2 Oggetto del contendere, nel caso concreto, è unicamente la liceità del
rifiuto della domanda di condono, essendo le decisioni di soppressione
della rendita (doc. 167) e di restituzione (doc. 180) ormai cresciute in
giudicato. Giova rammentare che secondo costante prassi, una decisione
amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se,
quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e
non può più venire contestata (cfr., sulla questione, la sentenza del TF
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti
[l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità delle
summenzionate decisioni dell'UAIE]; si confronti DTF 143 V 66 consid. 4.2
e 4.3).
6.2.1 Nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha ritenuto che i pre-
supposti del condono della restituzione non fossero adempiuti, non po-
tendo ammettere l’esistenza della buona fede dell’assicurata. Essendo i
presupposti cumulativi l’autorità inferiore si è astenuta dall’esaminare se la
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite potesse costituire un
onere troppo grave o meno.
6.2.2 Dal canto suo, la ricorrente perora la propria buona fede sostenendo
che, indipendentemente dalla decisione di soppressione della rendita del
30 maggio 2017, nel momento in cui essa aveva percepito le prestazioni
poteva legittimamente ritenersi in diritto di beneficiarne, essendo all’epoca
realizzate le condizioni previste dall’art. 35 LAI e dall’art. 49bis cpv. 1
OAVS. Essa ritiene inoltre che la restituzione dell’importo richiesto dall’am-
ministrazione la porrebbe di fronte a una situazione di grave difficoltà.
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Pagina 10
6.3 Nella misura in cui il ricorrente richiede in questa sede il ripristino della
rendita o contesta la correttezza della soppressione della stessa, il ricorso
è pertanto irricevibile.
7.
7.1 Alfine di stabilire se la ricorrente possa avvalersi del condono, va esa-
minato se essa era in buona fede (1) e se la restituzione della somma per-
cepita a torto costituirebbe per lei un onere troppo grave (2). Secondo l'art.
4 cpv. 1 OPGA infatti se il beneficiario di prestazioni indebite era in buona
fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in
parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Trattan-
dosi di condizioni cumulative, qualora una delle due non sia adempiuta, il
condono non può essere concesso.
Si tratta quindi di esaminare, anzitutto, se da luglio 2012 la ricorrente abbia
riscosso in buona fede la rendita per figli di cui è chiesta la restituzione.
7.2
7.2.1 La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una presta-
zione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può pre-
valere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. Secondo giuri-
sprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle
prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede.
In quanto condizione necessaria per il condono, essa è infatti esclusa a
priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un
comportamento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'as-
sicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costi-
tuiscono una lieve negligenza.
Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata
consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di
sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio
giuridico esistente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008
consid. 7.1; DTF 112 V 97 consid. 2c e 110 V 176 consid. 3c).
7.2.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assi-
curative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac-
certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, se-
condo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali
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Pagina 11
è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo
i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una presta-
zione. Giusta l’art. 77 OAI (RS 831.201) l'avente diritto, il suo rappresen-
tante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comu-
nicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la de-
terminazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento
dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di
grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,
del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per
grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e delle condizioni personali
ed eventualmente economiche dell'assicurato (si confronti sul tema UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 478-479). Per stabilire se è dato
un obbligo di notificare ci si deve fondare sulle circostanze del caso con-
creto. Determinante è, in particolare, se la persona è stata resa attenta in
modo inequivocabile del suo obbligo concreto di notificare (ad esempio in
caso di modifica dello stato civile, dello stato di salute, ecc.). L'obbligo di
notifica può quindi riferirsi soltanto a modifiche della fattispecie, la cui esi-
stenza rispettivamente le cui conseguenze sul diritto alle prestazioni la per-
sona interessata conosceva o doveva conoscere. Un comportamento col-
pevole – una lieve negligenza è sufficiente – è pertanto necessario (UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 475 N 14).
Giova da ultimo rilevare che l’annuncio del cambiamento importante delle
condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni assicurative,
deve intervenire dal momento della conoscenza dei fatti e deve essere fatto
spontaneamente dall’assicurato e non su domanda dell’assicuratore (CR
LPGA-G. LONGCHAMP, art. 31 LPGA, N 17; UELI KIESER, ATSG-Kommen-
tar, ad art. 31 pag. 476 N 18).
7.2.3 In primo luogo va rilevato che dell’obbligo di segnalare ogni evento
suscettibile di modificare il diritto alla rendita, l’insorgente era stata ade-
guatamente informata.
Dagli atti risulta infatti che il 20 ottobre 2010 (doc. 10) la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha comunicato alla ricorrente che, in ragione della
sua partenza per l’Italia, sarebbe subentrata all’UAI-B._______ nel versa-
mento delle prestazioni successive al 1° novembre 2010. La CSC ha
espressamente indicato a pagina 1, sotto la rubrica "obbligo di informare",
che i "titolari di rendita devono annunciare immediatamente (…) ogni mo-
difica della situazione suscettibile di avere un effetto sul genere o l’importo
C-1550/2018
Pagina 12
della prestazione”. Ciò è necessario in particolare nei seguenti casi “inter-
ruzione o fine dell’apprendistato o degli studi, quando i figli beneficiano di
una prestazione oltre il loro 18° anno”. È stato inoltre precisato che giusta
l'art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse dovranno essere resti-
tuite (doc. 10 p. 1).
L’obbligo d’informare le è stato inoltre rammentato a più riprese nel corso
degli anni, in occasione della conferma del diritto alla rendita completiva
per figli (cfr. doc. 27, 39, 47, 65 per quanto riguarda la sola rendita per la
figlia C._______, ai quali si aggiungono anche i conteggi per le altre figlie).
Infine, occorre sottolineare il fatto che, discendendo direttamente dalle di-
sposizioni di legge elencate sopra (consid. 8.2.2) l’assicurata neppure po-
trebbe pretendere di essere all’oscuro di tale obbligo: secondo il principio
«error iuris nocet», ignorare la legge e osservare di non essere a cono-
scenza di una prescrizione non tutelano dalle relative conseguenze di
legge (DTF 127 III 357 consid. 3d p. 362).
8.
8.1 In concreto – avendo l’autorità inferiore accertato non soltanto la man-
canza di volontà da parte di C._______ di portare a termine la formazione
intrapresa nel 2012, ma pure l’assenza ab initio dei requisiti posti dagli art.
35 LAI e 49bis OAVS per essere considerata quale figlia ancora in forma-
zione e per permettere all’assicurata di continuare a beneficiare della ren-
dita completiva per figli – occorre chiedersi se in tali circostanze l’assicurata
possa invocare la propria buona fede o se essa avrebbe dovuto, dando
prova dell’attenzione da lei esigibile, riconoscere l’irregolarità giuridica che
si è venuta a creare (cfr. a tal proposito sentenza del TF 9C_644/2017 del
19 gennaio 2018 consid. 5.1), dandone tempestivo avviso all’autorità infe-
riore.
8.2 Al riguardo si rileva che tra il 2012 e il 2014 l’assicurata si è limitata a
documentare il percorso formativo di C._______ attraverso dei certificati
dell’Università del G._______, attestanti l’immatricolazione presso la Fa-
coltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (cfr. doc. 26, 46, 64). Da tali
documenti, che presentano una formulazione prestampata e nei quali dif-
ferisce unicamente l’anno accademico e l’anno di corso, non emerge al-
cuna informazione degna di nota relativa ai risultati, rispettivamente ai pro-
gressi nel programma di corso scelto. Al di fuori dei suddetti certificati, tra-
smessi di anno in anno e soltanto dopo esplicita richiesta dell’autorità infe-
riore, l’interessata non ha fornito alcun altra indicazione. Sulla base di tali
certificati l’amministrazione non ha potuto accorgersi anzitempo del fatto
C-1550/2018
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che C._______ non stesse perseguendo con la dedizione richiesta l’ob-
biettivo formativo, per il quale le era stato concesso il diritto alla rendita
completiva per figli oltre il diciottesimo anno di età.
L’autorità inferiore ha potuto accertare il mancato conseguimento di una
formazione adeguata soltanto nel mese di ottobre 2016, dopo la ricezione
della documentazione richiesta direttamente all’Università del G._______
(doc. 147). La documentazione prodotta nel corso del 2015 dall’assicurata
– resa maggiormente ricettiva alle richieste di informazione dell’ammini-
strazione a seguito della sospensione del versamento della rendita com-
pletiva in favore di C._______ – non permetteva infatti di fare maggiore
chiarezza, anzi piuttosto il contrario. Fra la documentazione prodotta
dall’assicurata, figurano infatti delle convocazioni ad esami mai sostenuti
(o non passati, doc. 90, 94, 107, 112, 116), parte del programma di studi
(doc. 102), un’istanza di rinuncia agli studi (doc. 102) subito seguito da un
certificato di nuova immatricolazione al primo anno (doc. 97) e da indica-
zioni telefoniche contradditorie (doc. 100), certificati di dubbia autenticità
riguardanti gli esami superati (doc. 116, 120), nonché l’ulteriore e definitiva
rinuncia agli studi (doc. 152, riguardo alla quale non è chiara la data esatta
[doc. 153]), giunta a seguito dell’ulteriore richiesta di informazioni da parte
dell’amministrazione (doc. 150).
8.3 Ora, indipendentemente dal fatto che l’assicurata abbia consapevol-
mente o meno percepito delle prestazioni pensionistiche a cui non aveva
diritto – intenzione di cui può essere sospettata a posteriori, ma di difficile
dimostrazione, sulla base degli atti, per il periodo intercorso fra ottobre
2012 e luglio 2015 – ciò che può esserle contestato è di non aver fornito
informazioni adeguate e complete riguardo al percorso formativo della figlia
nonostante si trattasse di una circostanza inequivocabilmente suscettibile
di incidere sul suo diritto alla rendita. La ricorrente doveva infatti essere
consapevole del fatto che la mancata presentazione, rispettivamente la riu-
scita degli esami annuali da parte della figlia potesse pregiudicare l’esito
della formazione – così come è poi avvenuto – e di conseguenza avere un
impatto sui suoi diritti pensionistici in favore della figlia. Sebbene l’art. 49bis
OAVS non contempli l’obbligo di presentare degli esami, questi costitui-
scono l’unico modo per dimostrare l’effettivo sviluppo del percorso accade-
mico dell’alunno, non essendoci in genere presso le università un obbligo
di frequenza dei corsi. Risulta essere inoltre l’unico modo per dimostrare
che l’allievo dedica effettivamente il proprio impegno e la maggior parte del
proprio tempo alla formazione, così come richiesto a chi desidera benefi-
ciare di una rendita complementare per figli dell’AI (al riguardo si confronti
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Pagina 14
le direttive dell'UFAS sulle rendite dell'assicurazione federale per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità [in vigore dal 1° gennaio 2003, stato: 1° gen-
naio 2019], segnatamente le note marginali 3358-3360, nonché la giuri-
sprudenza in esse menzionata relativa al concetto di formazione ade-
guata). Indipendentemente dal fatto che in alcune facoltà è permesso ac-
cedere all’anno scolastico successivo, pur non avendo sostenuto, o pas-
sato, le sessioni d’esame degli anni precedenti, giova rammentare che
all’allievo beneficiario di una rendita è imposta una maggiore disciplina e
dedizione nell’affrontare il proprio percorso accademico. Non presentarsi
agli esami o rinviarli senza una valida giustificazione (come ad esempio
inderogabili impegni lavorativi concomitanti con la sessione d’esami nell’at-
tività accessoria svolta durante gli studi), risulta quindi contrario al principio
che gli impone di portare a termine nel minor tempo possibile una forma-
zione adeguata (cfr. DTF 104 V 64 consid. 3; sentenza del TF
9C_647/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 4.2 e riferimenti citati).
Premesso quindi come determinante sia la negligenza grave e non la di-
mostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007
del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, non si
può concludere che la ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lei ra-
gionevolmente esigibile. Essa tenta invano di dedurre dalla sua condizione
soggettiva (il fatto che l’autorità inferiore non abbia richiesto l’esito degli
esami o il progresso degli studi [doc. TAF 11, p. 3] o ancora il fatto che
C._______ adempisse le condizioni dell’art. 35 LAI e dell’art. 49bis cpv. 1
OAVS [doc. TAF 18 p. 3]) la sua buona fede. Si può infatti considerare no-
torio il fatto che le prestazioni assicurative cessano al momento in cui le
condizioni per poterne beneficiare vengono a mancare. Spetta inoltre in
prima linea all’assicurata rendere attenta l’amministrazione riguardo ai fatti
giuridicamente rilevanti ai fini della valutazione del diritto alla rendita, non
il contrario (CR LPGA-G. LONGCHAMP, art. 31 LPGA, N 17; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 476 N 18). In quanto titolare del diritto
alla rendita completiva, l’assicurata avrebbe infatti dovuto accertarsi che la
figlia seguisse con assiduità e zelo la propria formazione, grazie alla quale
continuava a beneficiare del diritto alle prestazioni per figli, o quantomeno
aggiornare in maniera esaustiva e trasparente l’amministrazione riguardo
al percorso formativo di C._______, ad esempio spiegando – sua sponte –
i motivi per cui quest’ultima non aveva partecipato alla sessione di esami
previsti nel corso del primo anno accademico, o cercando in qualche modo
di dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione. Informando
personalmente l’assicuratore, essa avrebbe inoltre potuto accertarsi per
tempo che i presupposti per beneficiare del diritto alla rendita per la figlia
C-1550/2018
Pagina 15
fossero ancora dati. Al contrario essa si è invece limitata a produrre giusto
quel minimo di informazioni indispensabili a garantirle di poter continuare
a usufruire della rendita completiva.
L’obbligo di notifica a carico dell’assicurata esisteva indipendentemente dal
fatto che la circostanza avrebbe portato a una sospensione del versamento
della rendita completiva, o alla revoca del diritto alle prestazioni (al riguardo
si cfr. anche sentenza del TFA I 422/00 del 4 febbraio 2002 consd. 3c/ee).
Le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda, lasciano supporre tut-
tavia che il disinteresse di C._______ verso la formazione scelta sia stato
volontariamente sottaciuto dall’insorgente nell’intento di protrarre lo status
quo il più a lungo possibile.
L'omissione dell'interessata va pertanto ricondotta non solo ad una lieve,
bensì ad una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza. In effetti fa-
cendo uso dell'attenzione che le circostanze esigevano da lei, essa
avrebbe senz'altro potuto e dovuto riconoscere, alla luce del comporta-
mento della figlia, il vizio giuridico esistente e quindi il proprio obbligo di
notificare all’autorità inferiore la modifica delle condizioni suscettibili di in-
fluire sul diritto alla rendita.
8.4 Giova infine ricordare che dal profilo probatorio, nell’ambito delle assi-
curazioni sociali, vale il principio secondo il quale spetta all’amministra-
zione stabilire d’ufficio la fattispecie rilevante (“principio inquisitorio”, art. 43
LPGA). Tale principio non vale comunque in modo assoluto, bensì la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della
causa (art. 43 LPGA e 13 PA; DTF 125 V 193 consid. 2; 122 V 158 consid.
1a). Tale obbligo comprende in particolare l’obbligo delle parti di portare –
ove ciò sia ragionevolmente possibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DTF 125 V
193 consid. 2 e riferimenti citati; sentenza del TF I 294/02 del 20 novembre
2002). In particolare è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza
tocca all’assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità prepon-
derante, l’esistenza in concreto, di tutti gli elementi costitutivi della fattispe-
cie sulla quale basa le proprie pretese. Per quel che concerne l’onere pro-
batorio, non valgono, infatti, gli stessi principi come nell’ambito penale.
Nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali l’autorità amministrativa o
il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non
ne sono convinti. Essi fondano la loro decisione, salvo disposizioni contra-
rie della legge, sui fatti che, pur non essendo stati stabiliti in maniera incon-
futabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di
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Pagina 16
“verosimiglianza preponderante”. Tra tutti gli elementi di fatto allegati, va
stabilito quelli che sembrano i più probabili (DTF 121 V 47 consid. 2a). Non
trova applicazione, quindi nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali,
il principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire,
nel dubbio, a favore dell’assicurato (sentenza del TF U 97/05, consid. 5.3).
Ne consegue, che nella misura in cui un elemento della fattispecie, sulla
quale l’assicurato basa le proprie pretese non viene comprovato, l’ammini-
strazione e il tribunale devono decidere a suo sfavore. In tale misura l’as-
sicurato deve sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125
V 193 consid. 2; 117 V 264 consid. 3b e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio di cui all’art. 13 PA vale tuttavia solo per quei fatti che le parti
conoscono meglio dell’autorità adita rispettivamente che senza la loro par-
tecipazione non possono essere accertati oppure solo tramite sforzi irra-
gionevoli (DTF 134 V 72 consid. 4.2.2).
8.5 In definitiva, sulla scorta degli atti a disposizione di questo Tribunale,
non pare dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’assicurata abbia dato prova dell’attenzione che le circostanze esigevano
da lei, nell’accertarsi che la figlia stesse correttamente seguendo la forma-
zione appropriata scelta. Non è infatti credibile che la ricorrente fosse
all’oscuro dell’inusuale percorso accademico della figlia (si veda ad esem-
pio l’immatricolazione per l’anno accademico 2014/2015 all’Accademia de-
gli Artisti di H._______ [doc. 59], nonostante essa fosse immatricolata per
lo stesso anno anche all’Università del G._______: formazioni che seb-
bene in teoria non si escludano vicendevolmente, nella pratica risultano
piuttosto ardue da seguire in contemporanea [secondo le tempistiche e la
diligenza richiesta dalla giurisprudenza relativa alla formazione adeguata],
a fronte dei rispettivi programmi e svolgendosi una a H._______ e l’altra a
I._______). D’altro canto, l’ignoranza dell’attività accademica della figlia
non è certo una giustificazione valida, dal momento che l’interessata, in
quanto beneficiaria di prestazioni assicurative, doveva dar prova di un at-
tenzione ancor maggiore rispetto a quella generalmente attendibile da un
qualsiasi genitore. Tali considerazioni, unitamente al fatto che l’assicurata
ha adottato nel corso dei primi tre anni esattamente lo stesso comporta-
mento (informazione limitata alla produzione dei certificati d’immatricola-
zione generici e prestampati, unicamente dietro pressanti richieste dell’as-
sicuratore), permette di escludere sin dall’inizio l’esistenza della buona
fede.
A dimostrazione delle proprie allegazioni e quindi della propria buona fede
l’assicurata non ha apportato alcuna prova utile, né in sede amministrativa,
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Pagina 17
né in corso di causa. I giustificativi prodotti in sede di replica (doc. TAF 18)
– per altro attestanti il pagamento di solo una parte delle rette – non dimo-
strano null’altro che l’immatricolazione alla facoltà, ma non che C._______
si dedicasse effettivamente alla formazione scelta, circostanza comunque
già esclusa nell’ambito della procedura che ha condotto alla soppressione
della rendita completiva (doc. 167) e non più oggetto di contesa nella pre-
sente vertenza. Ciò che la ricorrente avrebbe dovuto provare in questa
sede è di aver fatto uso dell'attenzione che le circostanze esigevano da lei
e di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il pagamento indebito
delle prestazioni assicurative, ad esempio dimostrando di aver attivamente
cercato l’assicuratore già durante o al più tardi al termine del primo anno
accademico, nell’ottica di informarlo del percorso anomalo della figlia (che
non aveva dato alcun esame) e di accertarsi del persistere dei presupposti
per continuare ad usufruire della rendita per figli; o ancora mediante la pro-
duzione di certificati attestanti la partecipazione a seminari, corsi tematici,
o conferenze correlate al proprio percorso formativo, rispettivamente delle
attestazioni ad hoc rilasciate dall’università a fini assicurativi. Così non è
stato fatto, di conseguenza, in assenza di prove, la decisione non può che
essere sfavorevole all’assicurata che tenta di dedurre la propria pretesa
buona fede da uno stato di fatto assolutamente non comprovato. Il suo
comportamento non è pertanto riconducibile soltanto ad una lieve, bensì
ad una grave negligenza.
9.
Venendo a mancare uno dei presupposti necessari all’ottenimento del con-
dono della restituzione, ossia la buona fede, a ragione l’autorità inferiore
ha respinto la relativa istanza senza verificare se l'ulteriore condizione,
quella dell’onere eccessivo, fosse o meno adempiuta (cfr. art. 25 cpv. 1
LPGA; 4 OPGA).
Ne consegue che la restituzione del suddetto importo non può essere con-
donata.
10.
Visto quanto precede, la decisione del 5 febbraio 2017 deve pertanto es-
sere confermata e il ricorso di A._______, nella misura in cui è ricevibile,
va respinto.
11.
C-1550/2018
Pagina 18
11.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS), né, visto
l'esito della procedura, si attribuiscono spese ripetibili al ricorrente (art. 64
cpv. 1PA).
11.2 Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio di-
ritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni
non ravvisabili nel caso concreto (cfr. DTF 127 V 205).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
(I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: