Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1551/2011
Sen t e n z a d e l 2 0 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena AvenatiCarpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS,
Feldstrasse 130, 8004 Zurigo,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 1° febbraio 2011.
C1551/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera come
manovale nel 1985, dal 1987 al 1992 e dal 1995, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (doc. TAF 12). Nel 1993 ha presentato una prima domanda
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, la quale è stata respinta con decisione 21 maggio 1997
dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, per carenza d'invalidità di livello
pensionabile. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in
evidenza che il richiedente era portatore di una sindrome spondilogena
lombare di origine posttraumatica in presenza di una degenerazione
segmentale L4L5 e S1, sindrome radicolare S1 a sinistra.
L'amministrazione aveva accertato che l'interessato non avrebbe più
potuto svolgere il precedente lavoro di manovale edile, se non in misura
ridotta, ma a lui sarebbero stati proponibili attività semileggere, non
qualificate, ciò che gli avrebbe causato una perdita di guadagno del
37.5%. Con giudizio del 16 luglio 1999, il Tribunale cantonale delle
assicurazione (TCA), Lugano ha respinto il ricorso che il nominato aveva
presentato contro il suddetto provvedimento.
B.
Il 15 novembre 1999, A._______ ha presentato una nuova domanda di
prestazioni AI. Gli accertamenti medici hanno permesso di evidenziare
che l'assicurato era portatore, oltre della diagnosi riferita, di un disturbo
mentale non specificato con sviluppo di disturbo di personalità
dipendente, obesità, epatopatia e pregressa perimiocardite (o piccolo
infarto in sede inferiore) nel febbraio 2001. I periti incaricati (centro SAM
di Bellinzona) hanno rilevato che l'interessato potrebbe svolgere attività di
ripiego, ma in misura dell'80%. Dopo avere accertato la perdita di
guadagno conseguente, l'Ufficio AI cantonale, con decisioni del 25 luglio
2003, ha erogato in favore del nominato, un quarto di rendita AI dal 1°
luglio 2000 al 30 settembre successivo, una mezza rendita AI dal 1°
ottobre 2000 al 30 aprile 2001, una rendita intera dal 1° maggio 2001 al
31 agosto 2'001 e di nuovo una mezza rendita dal 1° settembre 2001
(corrispondente a un grado d'invalidità del 52.05%).
Con il rimpatrio dell'assicurato, da febbraio 2005, i pagamenti delle
prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli
C1551/2011
Pagina 3
assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE).
C.
Nel maggio 2006, l'UAI ha avviato la prevista procedura di revisione del
diritto alla rendita, la quale non ha posto in luce sostanziali mutamenti
della capacità di lavoro di A._______, per cui il diritto alla mezza rendita
AI è stato confermato con comunicazione del 9 febbraio 2007 (doc. 13).
D.
Nel gennaio 2010, l'UAIE ha avviato un'altra procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 14).
A._______ è stato visitato il 14 maggio 2010 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza, dove il medico
incaricato ha rilevato la diagnosi di "cardiopatia ischemicoipertensiva in
pregresso IMA a sede inferiore (agosto 2007), obesità,
ipercolesterolemia, insufficienza mitralica e tricuspidalica lieve,
spondilodiscoartrosi con ernia discale L4L5 ed L5S1, osteocondrite
spalla sinistra, lesioni degenerative del sotto e sovra spinoso spalla
sinistra, artrosi acromoclaveale sinistra" ed ha posto un tasso d'invalidità
del 67% (doc. 24). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
una relazione clinica/neurochirurgica del 29 dicembre 2009 attestante
una stenosi degenerativa L4L5, ernia discale L4L5 paramediana
sinistra, ernia centrale a L5S1, osteocondrite spalla sinistra, lesioni
degenerative del sotto e sovraspinoso spalla sinistra, artrosi
acromioclaveale sinistra (doc. 22);
i risultati di un ecocardiogramma del 29 aprile 2010 (doc. 23).
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa FellayBrand, del
Servizio medico regionale "Rhône" dell'UAIE, la quale nella relazione del
6 luglio 2010 ha affermato che in attività adatte (leggere, semisedentarie,
rispettose di determinate condizioni di postura, porto pesi, ecc)
l'incapacità di lavoro del nominato permane del 20% (doc. 28).
L'UAIE ha rifatto il calcolo della perdita di guadagno ed è giunta alla
conclusione che svolgendo attività alternative in misura dell'80%, invece
di quella di manovale edile, il nominato subirebbe una perdita di
guadagno del 36.34%. In questo calcolo il salario dopo l'insorgenza
C1551/2011
Pagina 4
dell'invalidità è stato ridotto del 10% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato, quali età ed handicap (doc. 29).
Un progetto di decisione comportante la soppressione del diritto alla
mezza rendita AI è stato inviato a A._______ il 24 agosto 2010 (doc. 30).
L'interessato, tramite il Patronato INAS di Cosenza, ha contestato tale
progetto con scritto del 25 settembre 2010 (doc. 34). Ha prodotto un
certificato medico del 24 settembre 2010 (Dott.ssa Peruzzi) attestante
una sequenza diagnostica già nota (doc. 32). Ha poi esibito un referto di
esame ecocardiografico del 12 ottobre 2010, i risultati di un'ecografia
tiroidea del 27 settembre 2010 ed un breve referto di visita
gastroenterologica (doc. 3638).
L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa FellayBrand, la
quale, nella sua relazione del 14 gennaio 2011, ha affermato che la
documentazione esibita non pone in evidenza un peggioramento della
situazione valetudinaria dell'assicurato (doc. 41).
Mediante decisione del 1° febbraio 2011, l'UAIE ha soppresso il diritto alla
rendita AI con effetto dal 1° aprile 2011 (doc. 44).
E.
Con il ricorso depositato il 7 marzo 2011, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS di Cosenza, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il
ripristino del suo diritto alla mezza rendita AI. A suffragio delle sue
conclusioni produce una perizia medicolegale allestita il 21 febbraio 2011
dal Dott. Marino (specialista in medicina legale e delle assicurazioni,
Cosenza), il quale attesta la cardiopatia ischemico ipertensiva con esiti di
infarti del 2001 e 2007, artrosi diffusa in soggetto con ernia discale
paramediana sinistra L4L5 ed L5S1, artrosi bilaterale della spalla, gozzo
nodulare diffuso, steatosi epatica ed intolleranza glucidica. L'esperto
ritiene il paziente inseribile nella classe NYHA 23 e lo considera inabile
al lavoro in qualsiasi attività in misura di almeno il 70%; nonché i risultati
di un ecocardiogramma del 12 ottobre 2010; un breve rapporto d'esame
gastroenterologico dell'11 ottobre 2010; i risultati di un'ecografia tiroidea
del 27 settembre 2010 ed altri risultati di indagini mediche già ad atti.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
C1551/2011
Pagina 5
Dott.ssa FellayBrand, la quale, nella sua relazione del 18 maggio 2011,
si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 46).
Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2011, l'UAIE propone la reiezione
del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAS di Zurigo (subentrato quale
rappresentante allo stesso Patronato di Cosenza), con scritto del 28
giugno 2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. Ha esibito di nuovo un breve certificato del Dott. Marino del 18
giugno 2011.
H.
Con decisione incidentale del 1° luglio 2011, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 400.,
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
versato il 12 luglio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
C1551/2011
Pagina 6
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
C1551/2011
Pagina 7
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136
V 24 consid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6° revisione AI (primo
pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non
sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 1° febbraio 2011, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi
anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
C1551/2011
Pagina 8
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
6.2. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
C1551/2011
Pagina 9
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
6.5. Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
6.6. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 23 luglio 2003, con la
quale la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha erogato in
favore dell'assicurato una mezza rendita intera AI a decorrere dal 1°
settembre 2001 (che seguiva una prestazione intera dal 1° maggio al 31
C1551/2011
Pagina 10
agosto 2001 e ancor prima una mezza rendita dal 1° ottobre 2000 al 30
aprile 2001) ed il 1° febbraio 2011, data della decisione impugnata. La
procedura di revisione avviata nel 2006, terminata con una semplice
comunicazione del 9 febbraio 2007, non ha permesso di effettuare un
esame approfondito della capacità lavorativa dell'interessato e non può
pertanto essere presa in considerazione per la presente revisione.
8.
8.1. L'interessato non ha più esercitato attività lucrativa dopo il rimpatrio.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.2. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1. Quando venne riconosciuta la mezza rendita AI dal punto di vista
medico risultava che l'assicurato soffriva di una sindrome spondilogena
lombare di origine posttraumatica in presenza di una degenerazione
segmentale L4L5 ed S1, sindrome radicolare S1 a sinistra, disturbo di
C1551/2011
Pagina 11
personalità dipendente, esiti di piccolo infarto miocardico del febbraio
2001 (cfr. perizia SAM del 12 dicembre 2001).
9.2. Al momento della revisione in esame è stata accertata la diagnosi di
cardiopatia ischemicoipertensiva in pregresso IMA a sede inferiore nel
2007, obesità, ipercolesterolemia, insufficienza mitralica a tricuspidalica
lieve, spondilodiscoartrosi con ernia discale L4L5 ed L5S1,
osteocondrite spalla sinistra, artrosi acromioclaveale sinistra (cfr. perizia
medica particolareggiata del 15 maggio 2010, doc. 24). La
documentazione esibita in sede di audizione e di ricorso non pone in
evidenza ulteriori patologie.
10.
10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il collegio giudicante può riferirsi a quanto esposto dalla
Dott.ssa FellayBrand. Sebbene la nuova documentazione ci informi che
il paziente ha subito un nuovo infarto nel 2007 (agosto), il test
ergometrico successivo ci indica che il nominato ha riacquistato una
tolleranza allo sforzo discreta priva di segni ischemici. L'ecografia
dell'aprile 2010 attesta una frazione di eiezione normale (57%) ed una
discreta ipocinesia inferiore con insufficienza mitralica minima e non
patologica. La funzionalità cardiocircolatoria permane dunque normale e
non desta preoccupazioni nell'ambito di un'attività da leggera e medio
leggera. Certo il paziente presenta dei fattori di rischio di ricaduta sui
quali egli stesso è invitato a porre rimedio (obesità, ipercolesterolemia,
ipertensione), ma queste anomalie non rappresentano, di per sé, un
significato d'invalidità. Non sono necessari ulteriori esami cardiologici, dal
momento che nemmeno il Dott. Marino, autore della perizia esibita con il
ricorso, ha fatto stato di un peggioramento di tale situazione.
10.2. Sul piano osteoarticolare, il rapporto IRM dorso lombare e della
spalla sinistra del dicembre 2009 riconferma la presenza di un'ernia
discale L4L5 ed L5S1 come pure di un canale lombare stretto derivante
da una patologia degenerativa. Alla spalla sinistra è presente
un'alterazione dei tendini della cuffia dei rotatori ed un'artrosi acromio
clavicolare. La stessa Dott.ssa FellayBrand ammette un peggioramento
della situazione valetudinaria, ma questo peggioramento, rispetto al
passato, si limita ad escludere che l'interessato possa riprendere,
eventualmente al 50%, il precedente lavoro di manovale, come lo poteva
fare in precedenza. Il medico ammette un'incapacità totale come
manovale da dicembre 2009. Come prima, invece, un'attività adatta e
C1551/2011
Pagina 12
rispettosa di certe posizioni e movimenti come pure il porto pesi è ancora
esigibile in misura dell'80%. Nemmeno i documenti forniti in sede di
audizione modificano il parere della Dott.ssa FellayBrand.
Segnatamente, l'ecografia tiroidea mostra un quadro di funzionalità
endocrinologico senza appunti. L'ecocardiografia cardiaca indica una
frazione di eiezione ancora migliore della precedente e nessun elemento
patologico (minima insufficienza mitralica, lieve dilatazione del ventricolo
sinistro con lieve ipertrofia settale).
Infine, il rapporto del Dott. Marino non fa che riprendere patologie già
note delle cui influenze sulla capacità di lavoro residua già si è tenuto
ampiamente conto in precedenza.
Per il resto, l'interessato, ancora di relativa giovane età, si presenta in
buone condizioni di salute, ogni altro organo ed apparato essendo
indenne da patologie.
10.3. Si deve quindi ritenere che la situazione valetudinaria di A._______
non ha subito mutamenti di rilievo, sebbene si possa ammettere che egli
non è più in grado di svolgere il suo lavoro di manovale edile, mentre
ancora nell'ambito delle scorse procedure (prima del secondo infarto
miocardico) si era constatato che tale attività era ancora esigibile, a certe
condizioni, al 50%. Infatti, l'assicurato permane in grado di eseguire lavori
semplici, semisedentari in misura dell'80%. Questa valutazione medica
non è mutata.
11.
11.1. Alla luce di queste considerazioni, il collegio giudicante può
condividere il parere della consulente dell'UAIE, Dott.ssa FellayBrand. La
situazione valetudinaria non si è modificata in modo determinante nel
corso di questi ultimi anni. È quindi escluso che l'assicurato possa
riprendere il suo precedente lavoro di manovale edile, ma nell'ambito di
attività leggere/semileggere oppure sedentarie, la sua capacità di lavoro
permane di almeno l'80%
11.2. Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la situazione congiunturale;
tuttavia, se il mercato del lavoro locale non offre di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con il versamento
di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai,
C1551/2011
Pagina 13
dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo una
costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni d'invalidità
deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le
superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il
domicilio (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
12.
12.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.2. Secondo la menzionata giurisprudenza (cfr. consid. 6.4) le rendite
d'invalidità sono soggette a revisione anche se lo stato di salute è rimasto
invariato, a condizione che le conseguenze sulla capacità di guadagno
abbiano subito un cambiamento importante. Questo non significa tuttavia
che in occasione di una revisione d'ufficio si debba sempre procedere a
un nuovo raffronto dei redditi. Se lo stato di salute è rimasto invariato,
occorre dapprima decidere se esista o meno un motivo per adeguare la
rendita. Solamente rispondendo affermativamente a questa domanda, si
può procedere ad un nuovo calcolo comparativo dei redditi. Adottando la
soluzione contraria, ossia procedendo ad un nuovo calcolo innanzi ad
una situazione rimasta invariata, si violerebbe lo stesso principio che
impone come non si possa, in caso di revisione, giudicare diversamente
due situazioni rimaste uguali (sentenza del Tribunale federale 9C_
223/2011 del 3 giugno 2011 consid. 3.2 pubblicata in SVR 2011 IV n° 81,
vedi anche sentenza del Tribunale federale 9C_766/2009 del 12 marzo
2010 consid. 3.2).
12.3. Nella fattispecie, nell'ambito di una nuova revisione d'ufficio,
l'amministrazione ha effettuato un nuovo calcolo comparativo dei redditi
(doc. 29), calcolo che ha comportato come risultato una perdita di
guadagno del 36.34%, ciò che implica la soppressione del diritto alla
mezza rendita AI. L'esame comparativo era basato su di un reddito
statistico senza invalidità di 5'356 franchi ed un guadagno teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di 3'409.42 franchi. Questo importo tiene conto
C1551/2011
Pagina 14
di una deduzione per fattori personali del 10% e di un'incapacità di lavoro
del 20%. Il calcolo comparativo dei redditi effettuato il 10 giugno 2003,
alla base del riconoscimento del diritto alla mezza rendita, aveva invece
stabilito un grado d'invalidità del 52.05%.
Si deve tuttavia osservare che la capacità di lavoro dell'interessato è
rimasta invariata rispetto a quando il diritto alla mezza rendita gli era stato
riconosciuto, nel senso che l'interessato è ancora abile all'80% in attività
sostitutive. La circostanza che, nell'attuale procedura di revisione, i medici
abbiano constatato che il precedente lavoro di manovale edile non è più
del tutto esigibile (mentre in precedenza lo era, a certe condizioni, in
misura del 50%), è irrilevante. Determinante è il fatto che, come nella
precedente procedura, l'interessato sia stato dichiarato abile al lavoro
sostitutivo in misura dell'80%.
Venendo a mancare un motivo per adeguare la rendita, il calcolo
comparativo dei redditi del 5 agosto 2010 non andava effettuato. La
capacità di lavoro dell'interessato essendo rimasta immutata rispetto al
momento in cui gli fu riconosciuta la mezza rendita, si deve ritenere che
le condizioni per procedere a una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA non
sono adempiute.
13.
13.1. Il ricorso deve di conseguenza essere accolto e la decisione di
soppressione della rendita annullata. A A._______, a partire dal 1° aprile
2011, viene ripristinato il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
13.2. Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali.
L'anticipo di 400 franchi, versato dal ricorrente il 12 luglio 2011, gli viene
restituito.
In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto
l'esito del ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la quale è posta a carico
dell'autorità inferiore.
C1551/2011
Pagina 15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Al ricorrente viene
ripristinato il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità con effetto dal 1° aprile 2011.
2.
Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di 400 franchi
versato dall'insorgente il 12 luglio 2011 gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: