Corte II I
C-155/2006
{T 0/2}
Sentenza del 4 giugno 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
B._______,
patrocinato dall'Avv. Olivier Corda,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-155/2006
Fatti:
A.
Con sentenza del 17 marzo 2006, il presidente della Corte delle assise
correzionali di A._______ ha dichiarato B._______, cittadino italiano
nato il..., autore colpevole di complicità in rapina aggravata, complicità
in rapina e atti preparatori punibili di rapina, condannandolo alla pena
di due anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un
periodo di sette anni.
B.
Con decisione del 21 aprile 2006, notificata il 21 settembre
successivo, l'UFM ha pronunciato nei confronti di B._______ un divieto
d'entrata in Svizzera di durata illimitata e motivato come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento (complicità in rapina aggravata e complicità in rapina; atti
preparatori punibili di rapina) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
C.
In data 23 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del
proprio gravame B._______ ha in primo luogo rilevato come la
decisione impugnata fosse stata emanata senza che gli venisse data
la possibilità di esprimersi sul suo caso e che la stessa non contiene
alcuna motivazione, con conseguente violazione del suo diritto di
essere sentito. Il ricorrente ha poi sottolineato di essere già stato
condannato dal giudice penale all'espulsione per una durata di sette
anni e che, in assenza di elementi sostanziali che portino a pensare a
una probabile recidiva, la pronuncia da parte dell'autorità
amministrativa di una misura più severa è lesiva del principio della
proporzionalità. Egli ha infine posto l'accento sul comportamento
esemplare tenuto in sede di espiazione della pena, chiedendo a titolo
subordinato la riduzione a sette anni della misura pronunciata nei suoi
confronti, nonché la sua audizione personale davanti al Tribunale
amministrativo federale.
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
Pagina 2
C-155/2006
dell'11 dicembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione della
natura, della gravità e della reiteratezza delle infrazioni da esso
commesse sia in Svizzera che nel suo paese d'origine, B._______ ha
ampiamente dimostrato che la sua presenza sul territorio della
Confederazione costituirebbe una reale minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblici ai sensi deIla giurisprudenza e della prassi in
materia. Il suddetto ufficio ha inoltre sottolineato che il ricorrente non
ha legami particolari con la Svizzera, come peraltro dimostrato dalla
sua richiesta di liberazione condizionale, in cui egli ha confermato il
desiderio di rientrare in Italia, dove possiede i principali agganci
familiari e professionali. L'UFM ha poi affermato che la motivazione di
una decisione è sufficiente se l'interessato è posto in condizione di
poter valutarne la portata e che nella fattispecie il ricorrente può
difficilmente affermare di non aver potuto capire la portata della misura
e i motivi su cui si basava, dichiarando infine che, anche qualora vi
fosse stata una violazione del diritto di essere sentito, tale vizio di
forma poteva essere riparato nel quadro della procedura di ricorso
davanti al Tribunale amministrativo federale.
E.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 23 febbraio 2007, il ricorrente ha affermato di
avere assunto un ruolo del tutto marginale nella commissione dei reati
che hanno portato alla sentenza del 17 marzo 2006, evidenziando poi
di essere stato condannato una sola volta, ben 24 anni prima, in Italia.
F.
Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 29 febbraio
2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente ad
informarlo in merito alla sua situazione professionale posteriore alla
scarcerazione e a produrre un estratto aggiornato del suo casellario
giudiziale italiano.
G.
Dando seguito a questa richiesta, con missiva del 31 marzo 2008,
l'interessato ha prodotto una dichiarazione attestante la sua attività di
collaboratore esterno per conto di un maglificio del C._______,
nonché un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano e
del certificato dei carichi penali pendenti.
Pagina 3
C-155/2006
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (vLDDS del 1931, CS 1 117).
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in
relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze
d'esecuzione in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2).
La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore
della LStr; per la valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve
quindi riferire alla vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1
Pagina 4
C-155/2006
vLDDS, come pure alle corrispondenti disposizioni d'applicazione.
Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
B._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Il ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata è stata emanata
senza che gli venisse data la possibilità di esprimersi al riguardo e che
la stessa non contiene alcuna motivazione, con conseguente
violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cst, RS 101). Il Tribunale deve quindi preliminarmente
esaminare tali conclusioni formali.
4.1 Il diritto di essere sentito comprende il diritto per la persona
interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle
sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato,
allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro
della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato
dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di
essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una
decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che
l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la
persona interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni
giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni
Pagina 5
C-155/2006
dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto
(cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380
segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag.
69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).
4.1.1 Nella fattispecie, l'UFM non ha fornito all'interessato l'occasione
di esprimersi in merito ai motivi del divieto d'entrata che intendeva
emanare nei suoi confronti.
Ora, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale,
un'eventuale violazione del diritto di essere sentito in prima istanza è
sanata se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi
liberamente davanti ad un'autorità di ricorso, a beneficio di un vasto
potere di cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3;
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; GAAC 68.133 consid.
2), ciò che è il caso nella presente procedura, in quanto il Tribunale
può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti
stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria
decisione (art. 49 PA).
L'argomentazione del ricorrente relativa alla violazione del suo diritto
di essere sentito non può pertanto essere presa in considerazione.
4.1.2 La giurisprudenza ha poi dedotto dal diritto di essere sentito
l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere
ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF
126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107
consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
Pagina 6
C-155/2006
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia di
quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II
530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a
e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una grave
violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di
procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta
relativamente stringata, ciò che non ha tuttavia impedito a B._______
di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore.
Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto
difendersi in maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in
grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è
Pagina 7
C-155/2006
stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la
decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e
unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe
comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale,
il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso
inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto
del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate
all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha
fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, risulta infondata.
4.2 Nel suo ricorso del 23 ottobre 2006 e nella sua replica del
23 febbraio 2007 B._______ ha inoltre chiesto la sua audizione
personale davanti allo scrivente Tribunale.
A questo titolo giova rilevare che la procedura innanzi al Tribunale
avviene di regola per iscritto (cfr. GAAC 56.5; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la
procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a
titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]),
ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed
allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione
dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale
e personale dei testi.
In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono
stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun
complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine
all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di
formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non
arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono
proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non
potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153
consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78
consid. 5a).
5.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
Pagina 8
C-155/2006
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
vLDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà
varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha
emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase vLDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 vLDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la
cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni
all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a
e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di
sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento
dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un
determinato comportamento.
6.
L'art. 13 vLDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno
1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a vLDDS). B._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
6.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
Pagina 9
C-155/2006
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II
1 consid. 3.6.1.).
6.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le
limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono
essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
6.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una condanna penale anteriore sarà quindi
determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità
nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato
sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono
essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si
sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato
consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del
6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio
Pagina 10
C-155/2006
1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate
Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
6.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007).
7.
Con sentenza del 17 marzo 2006, il presidente della Corte delle assise
correzionali di A._______ ha dichiarato B._______ autore colpevole di
complicità in rapina aggravata, complicità in rapina e atti preparatori
punibili di rapina, condannandolo alla pena di due anni di detenzione e
all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di sette anni.
7.1 Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla
Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al
31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito
all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che
modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art.
388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del
13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, a norma di una
consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata
dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il
Pagina 11
C-155/2006
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero
resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se
da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della
migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa
si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129
II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
7.2 Come si evince dalla decisione impugnata e dagli atti penali,
B._______ è stato ritenuto colpevole di complicità in rapina aggravata
e complicità in rapina, per avere l'8 settembre 2003 ed in epoca
precedente, nonché il 22 ottobre 2004 ed in epoca precedente,
intenzionalmente aiutato nella realizzazione di due rapine. Egli è stato
inoltre ritenuto colpevole di atti preparatori punibili di rapina, per avere,
nel periodo da febbraio a luglio 2005, in correità con terzi e
conformemente ad un piano, preso concrete disposizioni tecniche ed
organizzative finalizzate alla perpetrazione di una rapina.
Nel quadro della commissione della rapina del 22 ottobre 2004, dalle
risultanze agli atti emerge che “sotto la minaccia della pistola, puntata
contro la nuca e poi contro il fianco sinistro, B._______ costringeva la vittima
a raggiungere l'ufficio, intimandogli di non urlare, minacciandolo di ucciderlo e
costringendolo ad aprire la cassaforte, dalla quale prelevava tutto il
contenuto” (cfr. sentenza del 17 marzo 2006 della Corte delle assise
correzionali di A._______, pag. 4). Nella fattispecie, gli atti illeciti
imputati a B._______, in particolare la succitata rapina commessa con
arma da fuoco, in banda e denotando particolare pericolosità,
riguardano crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr.
DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni
sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione
graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati
membri dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP, RS
142.203], pag. 97 e segg.). Le persone coinvolte in questo tipo di
attività devono pertanto attendersi all'adozione di misure di
allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di
proteggere la collettività dai gravi pericoli ad esse legati.
Il ricorrente è stato inoltre oggetto di diverse condanne in Italia per
Pagina 12
C-155/2006
ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni continuata, falsità
materiale, furto, omicidio colposo e falsità ideologica. Inoltre, il
18 febbraio 1983, la Corte di appello di D._______ gli ha inflitto una
pena di sei anni di reclusione, riconoscendolo, tra le altre cose,
colpevole di sequestro di persona a scopo di rapina continuato e
detenzione illegale di armi e munizioni continuato. A prescindere dai
motivi che in data 29 giugno 2001 hanno condotto il Tribunale di
sorveglianza di D._______ a concedere all'interessato la riabilitazione
per la suddetta decisione, con conseguente cancellazione dei reati
(cfr. estratto casellario giudiziale italiano dell'8 marzo 2008), proprio le
infrazioni commesse in Svizzera dal ricorrente nel periodo 2003 –
2005 con le quali B._______ è ricaduto in un reato analogo a quello
per cui era già stato condannato nel 1983, permettono di ritenere
l'esistenza di un rischio di recidiva, e questo indipendentemente dal
fatto che tra i reati in questione siano intercorsi oltre vent'anni.
Alla luce di quanto esposto, si deve pertanto ritenere l'esistenza a
tutt'oggi di una minaccia attuale e di un bisogno di sicurezza elevato,
tali da giustificare l'adozione di una misura tendente alla prevenzione
di nuove attività delittuose. L'autorità di prime cure ha dunque
applicato in modo appropriato i principi della regolamentazione
comunitaria e della giurisprudenza della CGCE concernente la gravità,
la realtà e l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresenta per la
sicurezza e l'ordine pubblici. Pertanto, tenuto conto degli interessi
pubblici fondamentali in gioco, il Tribunale ritiene che il provvedimento
emanato dall'autorità intimata sia giustificato anche ai sensi delle
disposizioni dell'ALC.
8.
Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel
suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di
allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo
indeterminato, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art.
49 lett. c PA).
8.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg.
e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991,
pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
Pagina 13
C-155/2006
comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
8.2 B._______ si è reso protagonista di crimini particolarmente
pericolosi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici
estremamente sensibili. Il fatto che l'imputazione di rapina aggravata a
suo carico sia stata derubricata in complicità in rapina per quanto
attiene all'episodio verificatosi l'8 settembre 2003 e in complicità in
rapina aggravata per i fatti del 22 ottobre 2004, nulla tolgono alla
gravità del suo comportamento, tenuto conto altresì che il ricorrente,
con vari precedenti penali alle spalle, è ricaduto in un reato analogo a
quello per il quale era stato condannato in Italia con sentenza del
18 febbraio 1983.
Il Tribunale rileva come nel ricorso del 23 ottobre 2006, B._______
abbia posto l'accento sul suo comportamento esemplare tenuto in
sede di espiazione della pena, come peraltro documentato dalle
risultanze agli atti (cfr. rapporto dell'Ufficio di Patronato del 24 agosto
2006 e decreto del Consiglio di vigilanza del 7 settembre 2006).
Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'interessato, il fatto che egli
si sia ben comportato durante il periodo di carcerazione e
successivamente nel periodo di libertà condizionale non è decisivo, in
quanto costituisce il minimo che ci si possa attendere da lui (cfr. A
questo titolo sentenza del Tribunale federale 2C_42/2007 del
30 novembre 2007, consid. 4.3). Allo stesso modo, la sua
reintegrazione a livello professionale in qualità di collaboratore esterno
di un maglificio del C._______ (cfr. dichiarazione del 26 marzo 2008)
non presenta un carattere eccezionale.
8.3 Quo alla situazione personale del ricorrente, come rilevato a
giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso dell'11 dicembre
2006, egli non intrattiene stretti legami con la Svizzera, come
d'altronde dimostrato dal desiderio da esso manifestato nella sua
richiesta di liberazione condizionale di rientrare in Italia dove possiede
Pagina 14
C-155/2006
i principali agganci familiari e professionali (cfr. decreto del Consiglio di
vigilanza del 7 settembre 2006).
8.4 Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in
presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse
pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su
quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari
controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata
indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione
dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati con questa misura e che
al momento la situazione personale dell'interessato non si è
stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del
provvedimento emanato nei suoi confronti.
Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite
temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata
illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato
attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In
principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a
condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria.
Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a
questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole.
Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il
ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera
ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole
reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle
decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo
giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le
condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento
rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo
che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti
dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 21 aprile 2006 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
Pagina 15
C-155/2006
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RU
2008 2209]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data
22 novembre 2006.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto 2 224 529 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Pagina 16
C-155/2006
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 17