Corte II I
C-1576/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._________, IT-73040 Acquarica del Capo, patrocinata
dall'avvocato Luigi Potenza, via della Repubblica 23,
IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 15 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1576/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 15 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore di A._________, cittadina italiana, nata il 24 luglio 1961, una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo
limitato dal 1° aprile 2006 al 31 gennaio 2007;
con gravame del 27 febbraio 2008, A._________, regolarmente
rappresentata dall'avv. Luigi Potenza di Presicce, chiede, in sostanza,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a far data dalla
presentazione della domanda ed anche posteriormente il 31 gennaio
2007;
chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto alla
Dott.ssa Hellbardt, specialista in oncologia e consulente dell'UAIE, la
quale, nella sua relazione del 18 aprile 2008, ha posto in evidenza la
necessità di completare l'istruttoria, in particolare facendo eseguire un
esame ematologico approfondito, un rapporto della cura
chemioterapica ed una relazione d'esame psichiatrico esaustiva;
l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 24 aprile
2008, propone, pertanto, di rinviarle la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;
in data 29 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso alla ricorrente le osservazioni dell'amministrazione ed il
rapporto medico della Dott.ssa Hellbardt menzionato ed ha nel
contempo comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante;
non sono pervenute domande di ricusazione;
in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica (emato-
oncologica e psichiatrica) appare indispensabile, i pareri essendo in
contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._________ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
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nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da
porre a carico dell'Ufficio AI intimato;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'000.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. _________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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