B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1582/2017
Sen t en z a d e l 2 2 a g os t o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Beat Weber,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l’invalidità, terza domanda di rendita (deci-
sione del 1° febbraio 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Con decisione del 29 marzo 2000, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in-
validità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha riconosciuto a
A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – il diritto di percepire una rendita
intera limitata nel tempo dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998, non-
ché la rendita ordinaria per figlio (doc. 101).
1.2 Una seconda domanda tendente all’ottenimento di una rendita d’inva-
lidità è invece stata respinta dall’autorità inferiore con decisione del 23
aprile 2010 in quanto il tasso d’invalidità è risultato insufficiente per potere
beneficiare del diritto ad una rendita (doc. 186).
1.3 Entrambe le decisioni sono passate incontestate in giudicato.
2.
2.1 Il 9 giugno 2015, l’UAIE ha deciso di non entrare in materia della terza
domanda volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità formulata il 20 novembre 2014 dall’interessato (doc. 225).
2.2 Con sentenza del 21 dicembre 2015, il Tribunale amministrativo fede-
rale ha accolto il ricorso interposto dall’interessato l’8 luglio 2015, annullato
la decisione impugnata del 9 giugno 2015 e rinviato gli atti all’UAIE affinché
entrasse nel merito della domanda di rendita e procedesse all’accerta-
mento dei fatti giuridicamente rilevanti con particolare riferimento allo stato
di salute dell’interessato, segnatamente mediante l’espletamento di una
perizia ortopedica. Nella menzionata sentenza è stato altresì precisato che,
nell’ambito della nuova domanda, l’esame dei fatti giuridicamente rilevanti
al momento della nuova decisione (all’epoca il 9 giugno 2015) sarebbe do-
vuto essere confrontato con la situazione esistente al momento dell’ultima
decisione cresciuta in giudicato che fu oggetto di un esame materiale del
diritto alla rendita, ossia la decisione del 23 aprile 2010 (cfr. sentenza del
TAF C-4255/2015 del 21 dicembre 2015, in particolare il consid. 5 [doc.
239]).
3.
Con decisione del 1° febbraio 2017, l’UAIE ha negato il diritto di percepire
una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità all’interessato – se-
gnatamente affetto da “stato dopo protesi totale dell’anca destra; cervical-
gie su alterazioni degenerative condrotiche C5-C6 e C6-C7 con protrusione
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discale soprattutto C6-C7; sindrome del tunnel carpale di media gravità a
livello della mano destra; lombalgie su alterazioni statiche e abbassamento
del bacino a sinistra di 1.5 cm e scoliosi a forma di S” (cfr. doc. 260 pag. 7)
– risultando un grado d’invalidità insufficiente per l’erogazione di una ren-
dita (doc. 275; cfr. anche doc. 266 [foglio di calcolo]).
4.
4.1 L’8 marzo 2017 (cfr. timbro postale), l'interessato ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione
dell'UAIE del 1° febbraio 2017. Il ricorrente ha fatto valere un accertamento
insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e indicato in particolare di es-
sere disposto a sottoporsi ad una perizia medica “che faccia piena luce
sulla mia situazione” (doc. TAF 1).
4.2 Con scritto inoltrato per posta elettronica l’11 aprile 2017, l’insorgente
ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo (doc. TAF 4).
4.3 Con scritto del 15 aprile 2017, il ricorrente ha indicato di mantenere il
suo ricorso, ribadito il suo precario stato di salute (che tende al peggiora-
mento) e trasmesso documentazione medica in ambito ortopedico e neu-
rologico. L’insorgente ha altresì trasmesso le “Considerazioni del mio stato
di salute” del 16 dicembre 2016, mediante le quali aveva chiesto all’ammi-
nistrazione in fase istruttoria di essere sottoposto alle necessarie visite me-
diche specialistiche (doc. TAF 6).
5.
Il 15 maggio 2017 (cfr. timbro postale), l’interessato ha trasmesso il formu-
lario “Domanda di gratuito patrocinio” debitamente compilato e correlato
dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 10).
6.
Sulla base della presa di posizione del 13 maggio 2017 del Servizio medico
dell’UAIE, l'autorità inferiore ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annul-
lamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'ammi-
nistrazione affinché sia proceduto al necessario completamento istruttorio
della causa in esame. Nella menzionata presa di posizione è indicata la
necessità di effettuare una nuova visita medica presso il perito reumato-
logo, alfine di valutare il decorso ortopedico-reumatologico “negli ultimi
mesi”, e di richiedere un rapporto del decorso clinico neurologico presso il
neurologo curante in Italia (doc. TAF 12).
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7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande
concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari ac-
certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa
lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e
la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rap-
porti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di una nuova do-
manda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima do-
manda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insuffi-
ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Per valutare
questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova
decisione con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta
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in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita
dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle
prove e determinazione del grado d'invalidità (cfr. sentenza del TF
9C_418/2015 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 con rinvii e 4.3; DTF 130 V
108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv.
2 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto
delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 2 OAI è at-
tenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il con-
vincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione
cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante.
Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza
invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del
TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con rinvii). Adita con una
nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le alle-
gazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non do-
vesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori in-
dagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare
che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto
più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allega-
zioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un
certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispet-
tare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2
con rinvii). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di
una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di sif-
fatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid.
2b).
10.
Dal momento che è infine entrato nel merito della terza domanda di rendita
presentata dall’insorgente, all’autorità inferiore incombeva, in analogia ad
una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA, di esaminare se tra la situazione
esistente al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stato oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, nel caso di spe-
cie la decisione del 23 aprile 2010 (doc. 186) e la situazione al momento
dell’emanazione della decisione qui impugnata, del 1° febbraio 2017, è in-
tervenuta una significativa modifica del grado d’invalidità (cfr. sentenze del
TF 9C_421/2014 del 21 luglio 2014 consid. 3 e 9C_418/2010 del 29 agosto
2011 consid. 4.2 e 4.3).
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11.
11.1 Nel caso concreto, nella risposta al ricorso l'UAIE ha proposto l'annul-
lamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'ammini-
strazione affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria. Tale
proposta è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente.
11.2 Al riguardo, giova rilevare che il 16 dicembre 2016 il dott. B._______,
medico chirurgo, ha segnalato che “gli ultimi accertamenti radiologici evi-
denziano: curvatura scoliotica destro convessa e iperlordosi del rachide
lombare, spondiloartrosi diffusa, riduzione dello spazio L5-S1, PTA destra
(…) algia continua del rachide lombosacrale con impotenza funzionale, co-
xalgia destra con limitazione funzionale” e ritenuto una riduzione della ca-
pacità lavorativa del 50%. Conto tenuto della presenza di nuove patologie,
nonché del verosimile aggravamento di quelle già note (cfr. consid. 3 della
presente sentenza), si rende necessaria, come postulato anche dall’auto-
rità inferiore, una nuova visita peritale (non necessariamente presso il me-
desimo perito reumatologo che ha eseguito quella del 14 luglio 2016) alfine
di valutare, dal profilo ortopedico-reumatologico, il decorso dello stato di
salute dell’interessato dal 14 luglio 2016 (data della visita per la perizia
reumatologica datata del 21 luglio 2016 [cfr. doc. 260]). Si rileva altresì pure
necessaria l’effettuazione di una perizia neurologica sussistendo patologie
di probabile origine neurologica, con particolare riferimento all’erniazione
discale lateralizzata a destra C6-C7 (cfr. referto RM della colonna cervicale
eseguita il 23 giugno 2016 [allegata al doc. TAF 6, nonché pag. 7 e 9 della
perizia reumatologica]), alla sofferenza delle radici C5-C7 del braccio de-
stro dovuto a un’ernia del disco C6-C7 (cfr. presa di posizione del Servizio
medico del 13 maggio 2017 [allegata al doc. TAF 12] e referto di elettro-
miografia del 6 settembre 2016 [allegato al doc. TAF 6]), alle cefalee (cfr.
pag. 8 e 10 della perizia reumatologica), nonché agli episodi critici di vero-
simile natura epilettica (cfr. rapporti del 9 marzo 2017 del dott. C._______,
neurologo, e del 29 marzo 2017 della dott.ssa D._______ [allegati al doc.
TAF 6]). Gli atti sono pertanto rinviati all’autorità inferiore per completa-
mento istruttorio affinché sia ordinata e poi eseguita una perizia interdisci-
plinare in ambito ortopedico-reumatologico e neurologico non essendo suf-
ficiente esaminare la presente complessa fattispecie mediante perizie o
rapporti medici isolati (cfr. sentenza del TF 9C_ 235/2013 del 10 settembre
2013 consid. 3.2 con rinvii). Per potersi determinare con il necessario grado
della verosimiglianza preponderante non è per conseguenza sufficiente,
come appare suggerire l’autorità inferiore, di richiedere singole perizie o
rapporti indipendenti tra loro. Da un lato, il neurologo del ricorrente, attivo
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in Italia, non necessariamente è a conoscenza delle esigenze a cui devono
rispondere i rapporti peritali secondo il diritto e la giurisprudenza svizzeri,
ma soprattutto, e dall’altro lato, alcune tra le patologie neurologiche sono
nel caso di specie la conseguenza dell’aggravamento delle affezioni reu-
matologiche e, pertanto, occorre che i periti confrontino, mediante discus-
sione, le proprie valutazioni alfine di acclarare lo stato di salute dell’interes-
sato e la sua influenza sulla capacità lavorativa residua del medesimo. I
periti dovranno altresì stabilire se, in conformità della giurisprudenza citata
ai considerandi 9 e 10 del presente giudizio, vi sia stato un peggioramento
o meno dello stato di salute dell’interessato in relazione all’ultima proce-
dura conclusasi con decisione negativa del 23 aprile 2010. In tale ambito,
ed in altri termini, la perizia interdisciplinare ancora da effettuarsi non potrà
limitarsi, per avere pieno valore probatorio, ad una valutazione completa,
logica e concludente come se si trattasse di una prima domanda di rendita,
ma dovrà indicare in che maniera è intervenuto un significativo cambia-
mento rispetto alle valutazioni mediche intervenute nell’ambito della se-
conda domanda di rendita respinta il 23 aprile 2010. Resta riservata la si-
tuazione in cui è evidente l’esistenza di un significativo cambiamento dello
stato di salute dell’assicurato nel periodo determinante (cfr. sentenza del
TF 9C_418/2010 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 con rinvii).
11.3 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre
nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe-
riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento
dell'istruttoria (con perizia interdisciplinare ortopedico-reumatologica e
neurologica), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo
dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani
una nuova decisione.
11.4 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di
causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle
affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne
consegue.
11.5 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 19 maggio 2017, l'autorità
inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione ricorsuale presentata
dall'insorgente (esperire ulteriori accertamenti specialistici), proposta che
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è accolta in questa sede siccome conforme alla legge, non era necessario
né trasmettere all’interessato copie della risposta dell’autorità inferiore del
19 maggio 2017 e dei suoi allegati (doc. TAF 12, documentazione che è
trasmessa all’insorgente in copia unitamente alla presente sentenza), né
accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla proposta dell’UAIE
prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
11.6 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento
che nella decisione impugnata è stata respinta la domanda di rendita for-
mulata dall’interessato.
12.
12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto.
12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da man-
datario professionale e che non ha fatto valere, né risulta ad un esame
d’ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla presente procedura di ricorso, non si giusti-
fica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 1° febbraio
2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di og-
getto.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie
della risposta al ricorso del 19 maggio 2017, della nota all’intenzione
del Servizio medico dell’UAIE dell’8 maggio 2017, nonché della presa
di posizione del Servizio medico dell’UAIE del 13 maggio 2017)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: