Corte II I
C-1586/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher,
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avv. Yves Flückiger, corso Elvezia 25,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 23 gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1586/2007
Fatti:
A.
A.________, cittadina portoghese, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1986 al 1997 nel settore alberghiero e della ristorazione
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 51). Dopo il
rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa, come
segretaria, segnatamente dal giugno 2000 al 24 marzo 2003; ha poi
interrotto il suo lavoro, per ragioni di malattia fino al 6 febbraio 2004 ed
ha ripreso a lavorare come segretaria a tempo parziale (circa il 50%)
fino al 7 agosto 2004, quando si è definitivamente ritirata dal lavoro
per ragioni di salute (doc. 17).
In data 2 dicembre 2004, la nominata ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1).
B.
L'assicurata è stata visitata presso i servizi medici dell'Istituto
nazionale portoghese di sicurezza sociale (INSS), ove il sanitario
incaricato ha evidenziato la diagnosi di carcinoma mammario destro
nel 2003, operato, brachialgia a destra ed esiti di intervento chirurgico,
sindrome ansiosa generalizzata, discoartrosi lombare, ipertensione
arteriosa ed ha dichiarato la paziente invalida all'80% (doc. 34). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un rapporto d'esame nefrologico del 5 gennaio 2004 (doc. 25);
- una relazione clinica dell'8 novembre 2004 (doc. 26);
- un rapporto d'esame neurologico del 16 novembre 2004 del Dott.
Dionisio (doc. 28);
- un attestato di sedute fisioterapiche del 30 novembre 2004 (doc. 29);
- un referto radiologico della colonna vertebrale in toto e
dell'avambraccio e mano a sinistra del 9 giugno 2005 (doc. 30);
- una relazione medica di un centro sanitario di Coimbra di data e
contenuto poco leggibili (doc. 31);
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- una relazione d'esame ecocardiografico del 29 settembre 2005 (doc.
32) ed una relazione d'esame fisiatrico (doc. 33).
In un questionario per le persone occupate nell'economia domestica,
l'interessata afferma di essere in grado di svolgere solo una parte
delle incombenze di una casalinga (doc. 19).
C.
Nella sua relazione del 9 ottobre 2006, il Dott. Ribordy, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la sostanziale diagnosi di esiti di
intervento di mastectomia a destra senza recidive né metastasi,
brachialgia post operatoria, ansia generalizzata, reni policistici,
discoartrosi banale a livello lombare, tendinopatia, ipertensione
arteriosa, ha rilevato che l'interessata è del tutto abile nella sua
precedente attività di segretaria (doc. 37).
Con progetto di decisione del 2 novembre 2006, l'UAIE ha comunicato
all'interessata che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 38).
Con le osservazioni del 4 dicembre 2006, la nominata ha ribadito la
sua intenzione di mantenere la sua richiesta di rendita e ha esibito una
relazione allestita dal Dott. Dionisio il 26 novembre 2006 nella quale si
insiste sulle limitazioni funzionali da imputare sia agli esiti
dell'intervento subito nel 2003, sia al problema nefritico presente da
tempo, sia ad altri dolori poliarticolari di diversa origine (poliartrosi
generalizzata); l'esperto di parte ritiene la paziente invalida in misura
totale (doc. 43).
Ricevuta tale documentazione, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott.
Ribordy, il quale, nella sua relazione del 7 gennaio 2007, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 46).
Mediante decisione del 23 gennaio 2007, l'UAIE ha pertanto respinto
la richiesta di rendita AI (doc. 47).
D.
Con gravame depositato il 28 febbraio 2007, A.________,
regolarmente rappresentata dall'avv. Flückiger di Lugano, chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal luglio 2003.
L'insorgente fa in particolar modo valere che in Portogallo
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l'assicurazione sociale l'ha riconosciuta invalida in misura del 60%
(documento allegato). In via subordinata chiede nuovi accertamenti
sanitari.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
15 maggio 2005, ha condiviso il parere del Dott. Ribordy, rilevando
come non sussistano patologie di gravità tale da giustificare il
riconoscimento di un'invalidità pensionabile (doc. 53).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 giugno 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Flückiger, con scritto del 14 agosto
2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso ed ha esibito un certificato medico del 6 agosto 2007 della
Dott.ssa Rosalina Gonçalves nel quale si insiste sulle conseguenze
invalidanti della patologia psichiatrica e l'ipertensione arteriosa.
G.
Con ordinanza del 17 agosto 2007, la parte ricorrente è stata inviata a
versare un anticipo di Fr. 300.-- corrispondente alle presunte spese
ricorsuali. Detto anticipo è stato versato il 6 settembre 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
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conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 2 dicembre 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 2 dicembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23 gennaio 2007, data della
decisione su opposizione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino portoghese deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata ha lavorato come segretaria in una
ditta commerciale, dal 2000 al 24 marzo 2003; ha poi sospeso il suo
lavoro (per ragioni di salute) fino al 6 febbraio 2004, quando ha ripreso
ma a tempo parziale, ossia per 15/20 ore settimanali. Ha
definitivamente cessato di lavorare dal 10 agosto 2004 per malattia
(doc. 17).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
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possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che la ricorrente
soffre essenzialmente degli esiti di un intervento chirurgico per
carcinoma mammario destro nel 2003, brachialgie post-operatorie,
stato d'ansia, reni policistici, ma con funzione renale normale,
discoartrosi lombare di leggera entità, ipertensione arteriosa
essenziale (cfr. doc. 28, 34 e 43).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INSS pone un tasso d'invalidità
Pagina 9
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dell'80% (doc. 34). Di uguale parere è il Dott. Dionisio, autore delle
relazioni mediche specialistiche del 16 novembre 2004 e del 26
novembre 2006 (doc. 28 e 43). Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE
escludono l'esistenza di un'invalidità attingente il livello pensionabile
del 40% almeno (doc. 37, 46 e 53).
10.2 Va dapprima rilevato che determinante, nel presente caso, è la
circostanza che a più 5 anni dalla scoperta della malattia tumorale,
non si sono verificate metastasi né recidive del male. Sotto il profilo
strettamente oncologico, la paziente è da considerarsi guarita.
Permangono delle sequele da imputare all'intervento chirurgico subito
nel 2003. Queste consistono, soprattutto, in cervicobrachialgie diffuse
che non sembrano incidere più di quel tanto sulla capacità al lavoro
dell'interessata nella sua qualità di segretaria. Certamente, questi
disturbi colpiscono la normale mobilità degli arti superiori (soprattutto
quello di destra), come è descritto dal Dott. Dionisio, ma in un ambito
di lavoro che non richieda l'utilizzo intensivo delle braccia (porto di
pesi, elevazione frequente e totale degli arti superiori, sollecitazione
eccessiva di questi, ecc.) non si vede come si possa riconoscere
un'invalidità di rilievo. L'assicurata si è sottoposta a dei cicli di
fisioterapia che le hanno portato giovamento. In caso di necessità può
sempre ricorrere a tali esercizi e assumere una terapia farmacologica
specifica.
Dal lato ortopedico, non vengono oggettivate patologie degenerative di
rilievo: l'esame radiologico del rachide in toto del 9 giugno 2005 (doc.
30) non pone in evidenza che delle degenerazioni uncoartrosiche
cervicali lievi e fenomeni di discoartrosi ancor più lievi a livello
lombare. L'apparato osteoarticolare non appare, tuttavia, che
lievemente limitato.
Dal lato psichiatrico non esiste una vera e propria diagnosi patologica.
La ricorrente soffre di non meglio indagati fenomeni di ansia, facile
irritabilità, carenza di concentrazione, disturbi del sonno ed altri vaghi
disturbi menzionati dal Dott. Dionisio, me non segue alcuna terapia
che giustifichi una compromissione importante ed invalidante della
sfera psichica.
Per il resto, l'interessata soffre di turbe ipertensive leggere che non
richiedono, peraltro, nessun trattamento specifico e non incidono sulla
funzionalità cardiovascolare. La presenza, da presumibilmente diverso
tempo, di reni policistici, non causa alcuna patologia di rilievo. La
funzionalità renale è normale.
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Nonostante questa sintomatologia, prevalentemente soggettiva,
osserva correttamente il Dott. Lehmann dell'UAIE, l'assicurata, ancora
in giovane età, non ha mai presentato un'incapacità al lavoro di un
anno almeno, senza notevole interruzione, nella sua qualità di
segretaria e potrebbe continuare a svolgere il suo precedente lavoro in
misura in ogni caso superiore al 60%.
11.
Per quanto riguarda la domanda di un'indagine complementare,
questa non risulta giustificata visto soprattutto che l'insorgente,
nemmeno in sede ricorsuale, non ha esibito documentazione che lasci
trasparire un sensibile peggioramento delle sue condizioni di salute.
L'insieme dei disturbi descritti è presente da molto tempo ed appare
ormai cronicizzato, ma non costituisce un impedimento nello
svolgimento di un'attività lucrativa leggera come quella
precedentemente esercitata.
12.
12.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata
12.2 Le spese ricorsuali, ammontanti a Fr. 300.--, sono poste a carico
della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di pari valore da
lei versato il 6 settembre 2007.
12.3 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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