Corte II I
C-1588/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Paola Carcano.
A._______, IT-20033 Desio, rappresentata dal
Patronato INCA, vicolo Posta Vecchia 8,
casella postale 1667, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
Autorità inferiore.
Assicurazioni sociali (decisione del 12 gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1588/2007
Fatti:
A.
A._______ nata Y._____, cittadina italiana, nata il 5 maggio 1941 ha
formulato, in data 14 marzo 2006, una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia (doc. 93). Alla richiesta l'interessata ha allegato due
certificati d'assicurazione (doc. 94, 95) rispettivamente con i numeri
169.41.636 e 169.41.511/2 (duplicata).
B.
Nel corso dell'istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC)
ha constatato delle differenze fra i conti individuali attualmente forniti
dalle rispettive Casse di compensazione e quelli riuniti nel 1998 e in
particolare modo nell'estratto del 21 aprile 1998 (doc. 104 e 105),
quest'ultimo includendo diversi anni di contribuzione supplementari.
Interpellate alcune Casse di compensazione, la CSC ha accertato che
nella riunione dei conti del 1998 erano stati inseriti dei contributi di una
persona quasi omonima della richiedente (B._______ nata Z.______),
nata tuttavia l'11 gennaio 1941 (vedi doc. 130 e 136 e l'incarto cassa
di quest'ultima).
Dopo aver confrontato l'incarto della richiedente con quello della sua
omonima, la CSC ha proceduto al calcolo della prestazione spettante
a A._______ tenendo conto della sua contribuzione, ossia: dal 1962 al
1964 e dal 1969 al 1974 (doc. 137-140).
C.
In data 25 agosto 2006, la CSC ha erogato in favore di A._______ una
rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere
dal 1° giugno 2004. L'importo di tale prestazione, CHF 168.-- mensili
dal 1° giugno 2004, è stato calcolato in base ad un periodo
contributivo di 6 anni e 2 mesi, un reddito annuo determinante di CHF
11'610.-- ed una scala rendite 07. Alla terza pagina del provvedimento
venivano indicati gli anni di contribuzione ed il reddito registrato (doc.
152-153).
D.
Con opposizione del 12 settembre 2006, A._______, fa presente di
come non le sarebbero stati accreditati contributi da lei versati dal
Pagina 2
C-1588/2007
1965 al 1968 e nel 1975 come dall'estratto del 21 aprile 1998 che
produce (doc. 157, 158).
E.
Ricevuta l'opposizione, la CSC ha acquisito agli atti anche l'incarto
dell'omonima ed ha promosso ulteriori ricerche. Dal momento che sul
conto individuale dell'omonima B._______ (AVS 122.41.511) figurava
per il 1968 un accredito di CHF 5'550.-- (4'150 + 1'400) versati dalla
C._______ AG di Au (SG) che non competevano alla stessa, in quanto
non ha mai preteso di aver lavorato nel Cantone di San Gallo, la CSC
ha chiesto spiegazioni alla Cassa di compensazione -17- del Cantone
di San Gallo (doc. 166). Quest'ultima ha confermato (doc. 176) che i
contributi del 1968 apparterebbero all'opponente A._______ (AVS
169.41.636).
Inoltre, la CSC ha chiesto spiegazioni anche alla Cassa di
compensazione -32- del commercio e dell'industria della Svizzera
orientale (doc. 167), in quanto nel 1967 e 1968 figurano contributi
versati in favore dell'omonima (B._______) da parte della D._______
AG di Au (SG). Questa Cassa di compensazione ha stabilito con
comunicazione dell'8 dicembre 2006 un nuovo conto individuale in
favore dell'opponente (CHF 4'900.-- nel 1967 e CHF 450.-- nel 1968;
doc. 179-181).
Il 29 dicembre 2006 la stessa cassa ha completato il conto individuale
a favore dell'opponente (CHF 5'550.- nel 1968; doc. 183 – 184; CHF
4'900.-- nel 1967 e CHF 450.-- nel 1968; doc. 189).
F. Mediante decisione su opposizione del 12 gennaio 2007, la CSC ha
pertanto accolto parzialmente l'opposizione e assunto un nuovo
provvedimento in quanto viene concessa all'assicurata A._______ una
rendita mensile di CHF 192.-- (CHF 195.-- dal 01.01.2005 e CHF
201.-- dal 01.01.2007; doc. 212).
G. Con tempestivo gravame del 5 febbraio 2007, presentato innanzi al
Tribunale amministrativo fédérale, A._______ rappresentata dal
Patronato INCA, ha chiesto l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto alla rendita AVS secondo l'estratto del 21 aprile 1998.
L'interessata dichiara in particolare di avere lavorato dal 1962 al 1965
come operaia metalmeccanica e dal 1966 al 1968 come operaia
tessile.
Pagina 3
C-1588/2007
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 aprile 2007, la CSC propone la
reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
Il 4 maggio 2007, il Tribunale ha invitato la ricorrente a pronunciarsi in
merito alle osservazioni della Cassa, entro il 4 giugno 2007.
L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
Con ordinanza dei 25 luglio e 26 ottobre 2007 è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante, contro la quale non è stata
chiesta alcuna ricusazione entro il termine stabilito.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle Autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del
20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.1 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in
vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose
disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate
dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Dal canto suo, l'art. 1 LAVS, nel
tenore vigente a partire dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
1.2 Ai sensi degli art. 59 delle LPGA e 48 cpv. 1 PA, ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
Pagina 4
C-1588/2007
annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono
adempiute nella specie.
1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA); è pertanto necessario entrare nel
merito.
2.
La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in
particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa
convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte
contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai
fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù
del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli
dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
3.
L'oggetto dell'impugnativa concerne una presunta carenza di un
periodo contributivo.
La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]). Nella specie, la ricorrente sostiene che non le
sarebbero stati conteggiati dei contributi dal 1962 fino al 1968.
4.
4.1 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7).
In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
Pagina 5
C-1588/2007
4.2 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di
lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o
che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti
hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La
regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui
la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
5.
5.1 Nella specie, in base alle risultanze dell'amministrazione figurano i
seguenti periodi contributivi a favore della ricorrente :
Anno No cassa Reddito Datori di lavoro
1962 112 1'425.-- G._______, Au
1963 112 4'425.-- G._______, Au
1964 112 2'000.-- G._______, Au
1967 32 4'900.-- D._______, Au
1968 32 450.-- D._______, Au
1968 17 5'550.-- C._______, Au
1969 17 5'603.-- C._______, Au
1970 17 7'094.-- C._______, Au
1971 17 0 C._______, Au
1971 17 5'973.-- C._______, Au
Pagina 6
C-1588/2007
1971 32 1'814.-- E._______, Windnau
1972 32 5'975.-- E._______, Windnau
1973 17 2'609.-- F._______, Au
1974 32 7'109.-- F._______, Au
Va rilevato che in sede di opposizione, la CSC ha iscritto a favore della
ricorrente i contributi versati nel 1967 e nel 1968 dalla ditta D._______
AG a Au. In un primo tempo questi contributi erano stati erroneamente
attribuiti a B._______.
La ricorrente dichiara essere stata impiegata in qualità di operaia
metalmeccanica dal 1962 al 1965 e come operaia tessile dal 1966 al
1968. Chiede pertanto che le vengano conteggiati i contributi indicati
nel conto individuale comunicatole nel 1998. Non produce tuttavia
alcun foglio paga o certificato di lavoro.
5.2 La CSC fa valere che l'estratto conto del 1998 era basato sui conti
AVS di due persone omonime, A._______ nata il 5 maggio 1941 e
B._______ nata l'11 gennaio 1941. La confusione fra i due conti era in
particolare dovuta al fatto che nel certificato AVS della ricorrente è
anche iscritto il numero AVS 169.41.511.256 della sua omonima. Per
di più, per quanto concerne la lacuna contributiva degli anni 1965 e
1966, la CSC ha constatato che gli unici contributi presenti si
riferiscono ad attività lucrative effettuate presso le ditte H._______ e
I._______ entrambe ubicate a Locarno. Considerando che nella sua
richiesta di rendita di vecchiaia l'assicurata omonima della ricorrente
ha dichiarato avere effettuato un'attività lucrativa nei suddetti periodi
per le ditte H._______, I._______ a Locarno e J._______ a Bienne,
visto che la ricorrente non ha mai riferito di aver svolto un'attività
lucrativa nel Cantone Ticino e considerando che la sua carriera si è
svolta nel Cantone di San Gallo (comuni di Au e Wittenau), questi
contributi non possono esserle attribuiti. Va inoltre rilevato che nel
Cantone San Gallo ha lavorato Vito Bilello, marito di A._______.
5.3 Lo scrivente collegio non ha ragioni di discostarsi da tale
apprezzamento. Al contrario della sua omonima, la ricorrente non ha
mai fatto valere di avere lavorato a Locarno presso le ditte K._______,
I._______ e a Bienne presso J._______ ma fa semplicemente
riferimento agli estratti dei conti personali del 1998, indicando il tipo di
attività lavorative da lei svolte. In questo ambito, si noterà che i
Pagina 7
C-1588/2007
contributi versati nel 1965 dalla ditta K._______ alla cassa 60 in favore
di B._______ fanno seguito a quelli versati nel 1964 e 1963, anni
durante i quali la ricorrente abitava a San Gallo e non è plausibile che
abbia lavorato contemporaneamente in questa città e a Locarno.
Altresì non è verosimile che la ricorrente abbia svolto un'attività di
lavoratrice tessile dal 1966 al 1968 presso la ditta I._______, visto che
lavorava già a San Gallo e che la ditta I._______ è specializzata nella
lavorazione di gioielli. I contributi versati da queste ditte vanno dunque
attribuiti alla sua omonima che abitava Locarno e che ha continuato a
lavorare per la ditta I._______ fino al 1971.
Di conseguenza, il collegio scrivente constata che l'amministrazione
ha proceduto alla correzione degli estratti conto con accurata
chiarezza e, vista la mancata collaborazione nel fornire nuove
informazioni da parte dell'assicurata, non vede la necessità di
procedere ad ulteriori investigazioni.
Il periodo contributivo ritenuto dall'amministrazione è dunque corretto.
6.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
Non si prelevano spese.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atti giudiziali)
- autorità inferiore (n. di rif. X______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Pagina 8
C-1588/2007
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Paola Carcano
Pagina 9
C-1588/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 10