B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-159/2013
Sen t en z a d e l 2 8 g e nn a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Vito Valenti, giudice istruttore,
Michela Bürki Moreni e Markus Metz,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato dal Patronato S.I.A.S.,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità / Non entrata nel merito della
domanda (decisione del 26 novembre 2012).
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Fatti:
A.
A.a A.________, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in svizzera dal
1971 al 1985 e dal 2000 al 2003 (settore degli autotrasporti), solvendo re-
golari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'in-
validità. Dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato, in proprio, dal 2003 al marzo
2007 (cfr. riassunto attività doc. 23). In data 31 novembre 2007, l'assicurato
ha formulato una prima richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'as-
sicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 10). Con decisione del 18 settem-
bre 2009, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 48), ritenuto un
grado di invalidità del 33%, calcolato sulla base di una capacità lavorativa
del 100% in attività sostitutiva adeguata a decorrere dal 2 gennaio 2007
(doc. 47).
A.b L'interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la succitata decisione (causa C-7215/2009). Con sentenza
del 20 aprile 2010, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto tar-
divo (doc. 56).
B.
In data 28 gennaio 2011, l'assicurato ha formulato una nuova domanda di
prestazioni AI (doc. 60). A sostegno della domanda ha segnatamente esi-
bito:
- un referto di colonscopia del 20 gennaio 2011 ed un referto radiografico
del torace del 12 gennaio 2011 (doc. 59);
- un referto di consulenza medica di parte allestita il 28 aprile 2011 (dott.
B.________) attestante la diagnosi già nota (doc. 64);
- un referto tomografico degli arti superiori del 23 febbraio 2012 (doc. 66);
- una valutazione medico-legale del 10 giugno 2010 (recte: 10 giugno 2011)
del dott. C.________ all'intenzione del Tribunale di D.________ (doc. 76)
contestuale alla sentenza stessa del 22 settembre 2011;
- una nuova perizia medica particolareggiata, allestita il 30 aprile 2012
presso l'INPS di D.________, ove in base alla diagnosi di ischemia mio-
cardica indotta da sforzo in portatore di pace-maker bicamerale, spondi-
loartrosi del rachide cervicale e lombosacrale con discopatie C5-C6, C6-
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C7, L4-L5 ed L5-S1, tendinopatia spalla sinistra, lieve I.F. articolare, bron-
chite cronica, si pone quindi un grado d'invalidità del 67% e si indica che in
rapporto alla precedente valutazione è intervenuto un peggioramento dello
stato di salute dell'assicurato (doc. 77).
B.a L'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico, il quale, nel
rapporto dell'11 agosto 2012, ha indicato che, nonostante i medici italiani
utilizzino parole convincenti, essi non avrebbero allegato mezzi probatori
oggettivi atti a corroborare l'evocato peggioramento dello stato di salute
(nel rapporto E 213 avrebbero persino indicato che l'assicurato potrebbe
ancora svolgere lavori pesanti). Fintanto che non saranno prodotti né una
coronarografia né una spirometria né un rapporto di visita ortopedica senza
esagerazioni, non v'è motivo di concludere ad un peggioramento dello
stato di salute dell'assicurato (doc. 81).
B.b Con progetto di decisione del 17 agosto 2012, l'Ufficio AI ha annunciato
all'interessato che in virtù delle emergenze processuali non sarebbe en-
trato nel merito della seconda domanda di rendita e gli ha accordato un
termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni (doc. 82).
B.c Con atto del 29 agosto 2012, l'interessato si duole del mancato esame
della sua nuova domanda di rendita, il suo stato di salute essendo peggio-
rato successivamente alla crescita in giudicato della decisione sulla sua
prima domanda di rendita. In Italia, il competente Tribunale gli avrebbe ri-
conosciuto un grado d'invalidità del 67%, e relativa rendita, sulla base
dell'allegata consulenza del dott. C.________ del 10 giugno 2010 (recte:
10 giugno 2011). Agli atti è pure stato esibito un verbale di Pronto soccorso
del 15 settembre 2012 ove si attesta un singolo episodio lipotimico di vero-
simile natura vasovagale in portatore di pace-maker; il paziente è stato di-
messo dopo 5 ore di permanenza (doc. 86).
B.d Il medico dell'UAIE, richiamato a pronunciarsi in merito alla causa,
nella nota del 4 novembre 2012 ha indicato che il referto cardiologico del
15 settembre 2012 conferma una buona funzione cardiaca e l'assenza di
segni di insufficienza cardiovascolare (doc. 89).
B.e Con decisione del 26 novembre 2012, l'UAIE non è entrato nel merito
della nuova domanda di rendita dell'assicurato del 28 gennaio 2011 (doc.
90).
C.
Il 28 dicembre 2012, l'interessato, rappresentato dal Patronato S.I.A.S., ha
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Pagina 4
presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la
succitata decisione, di cui chiede la riforma. Fa valere che analizzando cor-
rettamente la documentazione medica allegata a sostegno della nuova ri-
chiesta di rendita e la consulenza tecnica del dott. C.________ per conto
del Giudice del lavoro del Tribunale di D.________, si evince la gravità
delle patologie di cui è affetto e che lo rendono assolutamente invalido al
lavoro. Gli sarebbe noto che le decisioni delle previdenze estere non vin-
colano le autorità svizzere, ma allo stesso tempo non può fare a meno di
rilevare che l'accertamento medico-legale eseguito da un Tribunale di un
altro Stato fornisce comunque, insieme agli altri elementi, un utile criterio
di valutazione. Sostiene quindi che a torto l'autorità inferiore non lo ha sot-
toposto a visita medico-legale per accertare le patologie di cui è affetto ri-
spettivamente la loro incidenza sulla capacità lavorativa.
D.
Nella risposta al ricorso del 25 febbraio 2013, l'UAIE propone la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
E.a Con decisione incidentale del 5 marzo 2013, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato il ricorrente a versare, entro un termine di 30 giorni dalla
notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.- equiva-
lente alle presumibili spese processuali. Nel contempo, questo Tribunale
ha trasmesso all'insorgente copia della risposta al ricorso surriferita e gli
ha accordato un termine di 30 giorni anche per presentare un'eventuale
replica.
E.b L'interpellato ha versato l'anticipo richiesto il 26 marzo 2013, ma non
ha presentato un atto di replica.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
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Pagina 5
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impu-
gnata (di non entrata nel merito della seconda domanda di rendita d'invali-
dità svizzera). La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se l'UAIE
abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di
rendita d'invalidità presentata dal ricorrente. Per contro, non compete a
questo Tribunale di statuire anche sul merito della domanda di rendita.
Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito
– nel caso concreto la riforma della decisione, dopo l'effettuazione di una
visita-medico legale, e la concessione di una rendita d'invalidità svizzera,
il ricorso è inammissibile (cfr. sentenze del TF 8C_498/2013 del 23 ottobre
2013 consid. 1 e 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 1.2; DTF
117 V 121 consid. 1 e 116 V 265 consid. 2a).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2). La seconda domanda di una rendita AI es-
sendo stata presentata il 28 gennaio 2011, al caso in esame si applicano
di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto)
entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la seconda domanda
di rendita il 28 gennaio 2011. Il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
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Pagina 7
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid.
4.3; cfr. pure DTF 130 V 64 per quanto attiene alle decisioni di non entrata
nel merito di una nuova domanda di rendita).
4.
Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI sviz-
zera comunque per più di 3 anni (cfr. estratto del conto individuale [doc.
91]) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribu-
zione riferita alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
5.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda
di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda, la
rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una
nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che
il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle pre-
stazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto
occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in
concreto al 26 novembre 2012) con quella esistente al momento dell'ultima
decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto il 18 settembre 2009)
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo con-
testuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e de-
terminazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid.
3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosi-
miglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni so-
ciali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è
necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di
una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia
effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sus-
sistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo re-
stando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita
da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del TF 9C_68/2007 del
19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,
l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicu-
rato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il
caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un
rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più
breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosa-
mente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'as-
sicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere
d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (cfr. sen-
tenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché
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Pagina 8
relativi riferimenti). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel
merito di una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legitti-
mità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108
consid. 2b).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me-
dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito
ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa-
zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon-
date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
7.
7.1 Questo Tribunale rileva che il 18 settembre 2009, momento in cui è
stata respinta la prima richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità, è stato stabilito, in virtù del rapporto del dott. E.________,
medico dell'UAIE (doc. 46), che il ricorrente soffriva di esiti di impianto di
pace-maker per episodi sincopali e sospetto di miocardia. Dai rapporti di
perizia dettagliata E 213 dell'8 gennaio 2008 (doc. 7) e del 9 luglio 2009
(doc. 39) rispettivamente dal referto medico-legale del 15 ottobre 2009
(doc. 50), si evince altresì che il ricorrente era pure affetto da ipertensione
arteriosa in dislipidemico, artrosi del rachide, ischemia da sforzo alle pareti
inferiori ed infero laterali medio basali, sincope da ipereflessia del seno ca-
rotideo, ipercolesterolemia, spondiloartrosi cervico-lombare con discopatie
multiple nonché bronchite cronica.
7.2 Nell'ambito della nuova/seconda domanda di rendita, dalla documen-
tazione medica agli atti, in particolare dal rapporto dell'Unità operativa di
radiologia dell'Ospedale di F.________ di D.________ del 23 febbraio
2010 (doc. 66), dal referto del dott. S. B.________ del 28 aprile 2011 (doc.
64), dalla consulenza tecnica d'ufficio del dott. C.________ del 10 giugno
2010 (recte: 10 giugno 2011 [doc. 76]) e dalla perizia medica particolareg-
giata E 213 del 30 aprile 2012 (doc. 77), risulta che l'insorgente soffre se-
gnatamente di cardiopatia ischemica classe NYHA II in iperteso portatore
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Pagina 9
di "pace-maker bicamerale, enfisema polmonare, sincope da iporiflessia
del seno carotideo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, periatrite
scaplo-omerale sinistra (tendinopatia spalla sinistra/tendinosi del sovra spi-
nato sinistro/marcata tenosivite del capo lungo il bicipite), spondiloartrosi
del rachide cervicale con discopatie C5-C6, C6-C7, L4-L5 ed L5-S1, lieve
I.F. articolare, bronchite cronica enfisematosa".
7.3 Contrariamente alle generiche ed imprecise indicazioni del medico
dell'UAIE, dott. G.________, dell'11 agosto e 4 novembre 2012 (doc. 81 e
89), emerge chiaramente dal referto di consulenza tecnica del dott.
C.________ del 10 giugno 2010 (recte: 10 giugno 2011), consulenza effet-
tuata su incarico del Tribunale di D.________ (Sezione del lavoro) – che
l'insorgente soffre manifestamente di una nuova affezione, la periartrite
scapolo-omerale sinistra che, secondo il menzionato consulente, comporta
un coefficiente d'invalidità del 10%. Inoltre, sempre in virtù della menzio-
nata consulenza tecnica del 10 giugno 2011, dal referto radiologico del 12
gennaio 2011 risulta un'accentuazione della trama bronco-vasale e un en-
fisema polmonare diffuso; quest'ultimo comporterebbe un coefficiente d'in-
validità del 25% (la cardiopatia ischemica in classe NYHA II comporte-
rebbe, da parte sua, un coefficiente d'invalidità del 50%). Certo, non è sulla
base di un sistema di valutazione dell'invalidità estraneo al diritto svizzero
che si può determinare il grado d'incapacità lavorativa in una procedura di
merito secondo il diritto svizzero. Sennonché, nella procedura in esame è
sufficiente che il ricorrente renda plausibile che sussistano almeno certi in-
dizi a favore della circostanza invocata, ossia il peggioramento del suo
stato di salute in relazione alla prima procedura conclusasi con decisione
negativa del 18 settembre 2009, fermo restando comunque la possibilità
che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame suc-
cessivo (cfr. la menzionata giurisprudenza di cui al considerando 5 del pre-
sente giudizio). Il peggioramento dello stato di salute del ricorrente, in re-
lazione a quanto ritenuto nella precedente perizia particolareggiata E 213
del 9 luglio 2009 (doc. 39), è evidenziato anche nel più recente rapporto di
perizia particolareggiata E 213 del 30 aprile 2012 (pag. 7 pto 8), valuta-
zione che trova fondamento nella surriferita consulenza tecnica neutra. Nel
caso concreto, i menzionati elementi univoci delle menzionate consulenza
e perizia particolareggiata E 213 sono pertanto più che sufficienti per giu-
stificare un'entrata nel merito della nuova domanda di rendita presentata
dall'insorgente il 28 gennaio 2011, tanto più che per un'entrata nel merito
non è necessario dimostrare contemporaneamente all'esistenza di certi
elementi in favore di un peggioramento dello stato di salute anche l'esi-
stenza, nel senso della probabilità preponderante, di un peggioramento
dello stato di salute avente un'incidenza effettiva sul grado d'invalidità.
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Pagina 10
7.4 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il
diritto federale (accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti), in-
corre pertanto nell'annullamento.
8.
8.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
4528/2011 del 23 aprile 2013 consid. 9.1). In particolare, esso si sostituirà
all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a sta-
tuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007
del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati.
8.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa entri nel merito della seconda domanda di rendita presentata dal
ricorrente il 28 gennaio 2011, proceda al necessario completamento dell'i-
struttoria di merito ed emani una nuova decisione.
9.
9.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, corrisposto con versamenti del 26 marzo 2013, sarà restituito al ri-
corrente.
9.2 Ritenuto che il ricorrente è rappresentato in questa sede da un Patro-
nato, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile ed effettivo svolto dal rappresen-
tante (cfr., fra le tante, pure le sentenze del TAF C-3142/2014 del 28 agosto
2014 consid. 9.2 e 4493/2012 del 9 gennaio 2013 concernenti delle parti
rappresentante da Patronati). L'indennità è posta a carico dell'UAIE.
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto, la decisione impugnata del 26 novembre 2012 è annul-
lata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché entri nel merito della
seconda domanda di rendita del 28 gennaio 2011, proceda al completa-
mento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con
versamento del 26 marzo 2013, sarà restituito al ricorrente allorquando la
presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
Il giudice istruttore: Il cancelliere:
Vito Valenti Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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