Corte II I
C-1594/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Michael Peterli,
cancelliera Paola Carcano.
M_______,
patrocinata dallo Studio D_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 6 febbraio 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 6 febbraio 2008, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato a M._______, cittadina italiana, nata il _______,
che la sua domanda presentata il 30 novembre 2006, volta ad ottenere
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata
respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,
che, con gravame del 25 febbraio 2008 consegnato alla posta il 4
marzo successivo, M._______, regolarmente rappresentata dallo
Studio D_______ (L._______), chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce una cospicua
documentazione medica,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. S._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella
sua relazione medica del 18 maggio 2008, ha confermato
integralmente il suo precedente rapporto del 10 gennaio 2008 giusta il
quale l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 20% dal 1°
settembre 2001 e del 50% dal 20 ottobre 2007 nell'attività precedente
(operaia a tempo parziale addetta alla confezione di camicie) e del
20% dal 1° settembre 2001 sia nell'attività di casalinga sia in attività
confacenti al suo stato di salute,
che, con scritto del 5 maggio 2008 consegnato alla posta l'8 maggio
successivo, M._______, regolarmente rappresentata dallo Studio
D_______ (L._______), ha ribadito la propria posizione processuale
producendo nel contempo una cospicua documentazione medica,
che l'UAIE ha, quindi, sottoposto nuovamente l'incarto al Dott.
S._______, il quale, nella sua relazione medica del 24 giugno 2008,
ha confermato integralmente i suoi precedenti rapporti,
Pagina 2
che, nelle osservazioni ricorsuali del 7 luglio 2008 l'UAIE ha, pertanto,
proposto la reiezione dell'impugnativa e la conferma della decisione
impugnata,
che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, la
ricorrente, invitata dal Tribunale amministrativo federale a replicare, ha
ribadito, con scritto del 24 agosto 2008, la propria posizione
processuale producendo nel contempo nuova documentazione medica
ed, in particolare, una relazione medico-legale del 25 luglio 2008 del
Dott. S1._______,
che l'UAIE ha quindi sottoposto nuovamente l'incarto al Dott.
S._______, il quale, in data 16 ottobre 2008, ha posto in evidenza la
necessità di completare l'istruttoria, in particolare assumendo agli atti
un rapporto di esame psichiatrico,
che l'amministrazione, nella sua duplica del 24 ottobre 2008, propone,
pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed
emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 31 ottobre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. S._______ del 16
ottobre 2008,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
Pagina 3
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
S._______ nel suo rapporto del 16 ottobre 2008 tramite l'acquisizione
agli atti di un rapporto di esame psichiatrico,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si
Pagina 4
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese
ripetibili di 1'000.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 1-3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 6 febbraio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000.-- franchi, la
quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Pagina 5
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 6