Corte II I
C-1613/2008
{T 0/2}
Sentenza del 24 ottobre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1613/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 11 dicembre 2007, B._______, cittadino serbo nato il..., ha
presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Belgrado una domanda
di visto per la Svizzera al fine di soggiornare, a far data dal 1° febbraio
2008 e per un periodo di tre mesi, presso la sorella A._______ ed il
cognato, precisando nel contempo di essere celibe e contadino;
che con lettera del 14 gennaio 2008, A._______ ed il marito hanno
invitato l'interessato a venire in Svizzera impegnandosi ad ospitarlo;
che in data 6 febbraio 2008, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in
particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la
Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla
scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessato non può
avvalersi di legami familiari (persona in giovane età, senza impegni
familiari) o professionali stretti con il suo paese d'origine atti a
garantirne il ritorno in patria;
che con scritto del 5 marzo 2008, A._______ ha interposto ricorso
avverso la precitata decisione, affermando che il fratello intrattiene in
patria dei forti legami familiari e di amicizia, non ha precedenti penali e
difficoltà economiche;
che la ricorrente ha inoltre rilevato che B._______ ha richiesto
un'autorizzazione d'entrata in Svizzera al solo scopo di visitare lei e la
sua famiglia, in particolare i suoi due nipotini, garantendo nel
contempo la sua partenza al termine del visto concessogli;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 16 maggio
2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come,
tenuto conto sia della situazione personale del richiedente, il quale
non possiede legami familiari o professionali stretti con il paese
d'origine, sia delle importanti disparità economiche tra la Repubblica
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della Serbia e la Svizzera, il suo rientro in patria non fosse
sufficientemente garantito;
che l'autorità di prime cure ha inoltre affermato che la presenza della
sorella in Svizzera, come pure il fatto che B._______ possa lasciare il
suo paese d'origine per un così lungo periodo (tre mesi) la conforta
nella sua valutazione;
che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, la ricorrente non ha reagito;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS, RU
1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (OLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
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che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura
inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il
1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 OEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a OLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OEnS);
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che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1
OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
OEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante nella Repubblica di Serbia, e viste le considerevoli disparità
economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può
escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla
scadenza del visto richiesto;
che ancora nel 2007 la Repubblica della Serbia si è situata al secondo
posto nella lista degli Stati di provenienza dei richiedenti d'asilo;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
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che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che nel suo ricorso del 5 marzo 2008 A._______ ha affermato che il
fratello intrattiene dei forti legami familiari e di amicizia nel suo paese
d'origine, senza tuttavia fornire alcuna prova o documento propri a
comprovare tali legami, le sue dichiarazioni a questo proposito
rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto;
che la ricorrente ha rinunciato al suo diritto di replicare e non ha quindi
apportato alcuna ulteriore delucidazione in merito alla situazione
personale dell'invitato;
che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui B._______ ritrova in Svizzera sua sorella e la di lei famiglia, non
si può escludere che, una volta giunto sul territorio della
Confederazione, egli tenti con ogni mezzo di restarvici;
che nel quadro della sua domanda di visto l'interessato ha dichiarato
di essere agricoltore, mentre nel ricorso del 5 marzo 2008 si afferma
unicamente che egli non ha difficoltà economiche, dichiarazioni queste
tuttavia non comprovate da alcun documento;
che i legami professionali che B._______ intratterrebbe con la
Repubblica della Serbia non appaiono ad ogni modo sufficientemente
intensi da garantirne il ritorno in patria;
che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 16 maggio 2008, il fatto che l'interessato possa lasciare
il suo paese per un periodo così lungo (tre mesi) fa sorgere dei dubbi
in merito all'esistenza di legami in patria;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto B._______ non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con gli
invitanti e i loro figli residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi rendergli
a loro volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine
pratico o economico che ne potrebbero derivare;
che le garanzie fornite da A._______ in relazione all'uscita dalla
Svizzera del fratello al termine del soggiorno auspicato non sono tali
da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di
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intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr.
sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le allegazioni
formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera alla scadere del
visto costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di
effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di persone residenti regolarmente in
Svizzera, le quali hanno invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del
richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS), di modo che le condizioni per il
rilascio di un'autorizzazione d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 15 aprile 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 7402028 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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