B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1614/2018
Sen t en z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Vito Valenti, Daniel Stufetti,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Lina Ratano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 7 febbraio 2018).
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Visto in fatto:
A.
In data 5 dicembre 2016 A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha for-
mulato all’Ufficio AI del Cantone B._______ (UAI-B._______) una do-
manda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità (doc. 1 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invali-
dità per gli assicurati residenti all’estero [in seguito: UAIE]), in ragione
dell’infortunio subito il 15 febbraio 2016 sul posto di lavoro, preso al carico
dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
e per il quale è stata attestata un’inabilità lavorativa al 100% a partire dal
30 maggio 2016 (doc. 17 p. 3, nonché pp. 204-205 e 243 dell’incarto
dell’assicuratore contro gli infortuni [in seguito: inc. INSAI]).
B.
B.a A seguito del trasferimento dell’assicurato in Italia (doc. 22), il 27 luglio
2017 l’UAI-B._______, inizialmente competente per istruire ed esaminare
la richiesta di prestazioni, ha trasmesso per competenza l’incarto all’UAIE
(doc. 23-27).
B.b Dall’istruttoria, nella quale sono confluiti gli atti dell’incarto dell’INSAI,
è emerso che a seguito del summenzionato infortunio, l’assicurato ha ri-
portato una lussazione dell’articolazione della spalla sinistra (Rockwood
tipo II), senza lesioni ossee, trattata con terapie conservative e infiltrazioni
senza significativi miglioramenti della sintomatologia algica (inc. INSAI pp.
131-136, 185, 190). In occasione della visita medica di chiusura del 23
gennaio 2017 (inc. INSAI pp. 131-136), il dr. C._______ ha ritenuto che,
dal punto di vista della verosimiglianza preponderante, la continuazione del
trattamento medico non avrebbe permesso di migliorare sensibilmente lo
stato di salute dell’insorgente, ha inoltre indicato che, secondo esperienza,
per patologie analoghe a quelle dell’interessato, lo status quo sine può con-
siderarsi raggiunto a un anno di distanza dal trauma e pertanto ha ritenuto
che al momento della visita, per le sole conseguenze dell’infortunio, l’inte-
ressato fosse nuovamente abile al lavoro (inc. INSAI p. 135). Con deci-
sione del 25 gennaio 2017 l’INSAI ha quindi decretato la chiusura del caso
per il 23 gennaio 2017 e la conseguente interruzione delle prestazioni as-
sicurative (inc. INSAI p. 119-121).
B.c Dal 24 gennaio 2017 è stata comunque attestata una nuova incapacità
lavorativa al 100% per malattia, in ragione dell’insorgere di una discopatia
lombare L3-L4 e L4-L5 e di una discoprotrusione C5-C6 foraminale a de-
stra e C6-C7 nella regione cervicale di origine degenerativa, senza nesso
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causale con il sinistro del 15 febbraio 2016 (inc. INSAI pp. 125 e 134-135,
inoltre pp. 321-322 e 326 dell’incarto dell’assicuratore d’indennità giorna-
liera in caso di malattia del datore di lavoro [in seguito: inc. AXA]).
Da parte della dr.ssa D._______, specialista in medicina generale incari-
cata da AXA, è stato inoltre diagnosticato il 6 aprile 2017 un episodio di
grado medio-leggero di depressione reattiva e disturbi del sonno (inc. AXA
p. 321). Pure il dr. E._______, medico chirurgo, ha riscontrato un “disturbo
depressivo di grado severo dovuto ad un’altra condizione medica”, con in-
flusso sull’umore e sul sonno e, conseguentemente, sulla capacità lavora-
tiva (doc. 31-32).
Il 7 aprile 2017, presso il Ospedale F._______, è stata infine diagnosticata
un’ernia inguinale a sinistra, rimossa mediante intervento chirurgico del 15
maggio 2017 e per la quale è stata prescritta un’inabilità lavorativa di 10
giorni (inc. AXA pp. 343-351 e 362-364, cfr. anche doc. 19, 34).
B.d La documentazione raccolta è stata quindi trasmessa al dr.
G._______, medico SMR specialista in medicina fisica e riabilitativa, che
nel rapporto finale del 26 settembre 2017, dopo aver passato in rassegna
le distinte problematiche lamentate dall’insorgente, ha ritenuto quest’ultimo
in grado di riprendere a svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno a di-
stanza di otto settimane dall’infortunio, ossia dal 15 aprile 2016, in un’atti-
vità sostitutiva leggera, nella quale non fosse tenuto a sollevare e traspor-
tare pesi, a chinarsi, a fare lavori sopra la testa, a sovraccaricare le estre-
mità superiori e nella quale fosse possibile alternare la posizione. A tal pro-
posito, un elenco esemplificativo di attività sostitutive esigibili è stato alle-
gato al rapporto finale SMR (doc. 58). Il medico non ha per contro ritenuto
sufficientemente documentata la patologia psichiatrica ed non ha conside-
rato invalidanti la problematica di ernia inguinale e quella alla schiena (doc.
58 p. 4).
Con l’annotazione SMR del 9 novembre 2017, richiesta dall’UAI-
B._______ a seguito della trasmissione di un nuovo atto medico da parte
dell’interessato (doc. 60-61), il dr. H._______, specialista in medicina in-
terna generale, ha confermato le conclusioni esposte dal dr. G._______
(doc. 63).
C.
C.a L’amministrazione ha quindi emesso il progetto di decisione del 15 no-
vembre 2017 con il quale ha negato il diritto alla rendita e ai provvedimenti
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professionali, considerando che l’assicurato era in grado di mettere a frutto
pienamente la propria capacità lavorativa in una professione idonea al suo
stato di salute (doc. 64).
C.b Con osservazioni del 23 dicembre 2017 il ricorrente, per il tramite
dell’Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l’artigianato (INAPA),
ha chiesto un riesame del progetto, producendo a suffragio della propria
domanda la relazione medico-legale del 14 dicembre 2017 del dr.
I._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni (doc. 65, 66).
C.c La nuova documentazione è stata sottoposta al dr. H._______, che
nell’annotazione SMR del 1° febbraio 2018 ha negato la presenza di ele-
menti oggettivi nuovi, suscettibili di modificare le precedenti prese di posi-
zione del SMR (doc. 68).
C.c.a Con decisione del 7 febbraio 2018 l’autorità inferiore ha pertanto
confermato il progetto del 15 novembre 2017, ritenendo il tasso d’invalidità
insufficiente (11% - cfr. doc. 59) per riconoscere il diritto a una rendita o a
un provvedimento d’ordine professionale (doc. 69).
D.
Contro la decisione dell’UAIE l'interessato, per il tramite dell’avv. Lina Ra-
tano, ha interposto ricorso il 13 marzo 2018 dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (doc. TAF 1) – poi completato con il memoriale dell’8 giu-
gno 2018 (doc. TAF 10) – nel quale ha chiesto l’annullamento della deci-
sione impugnata, il riconoscimento di una rendita intera o in subordine una
rendita parziale d’invalidità, la concessione dell’assistenza giudiziaria e la
rifusione delle spese e di adeguate ripetibili. A suffragio delle proprie con-
clusioni ha prodotto numerosi referti medici, fra cui i rapporti inediti del dr.
J._______, specialista in ortopedia e del dr. K._______, specialista in psi-
chiatria (doc. TAF 1).
E.
Con risposta di causa del 30 agosto 2018 l’autorità inferiore ha fatto proprie
le conclusioni esposte dai medici del SMR e del servizio medico dell’UAIE
– a cui aveva trasmesso per esame la nuova documentazione medica pro-
dotta – proponendo al Tribunale adito, di accogliere il ricorso e retrocedere
gli atti all'amministrazione al fine di completare l’istruttoria (doc. TAF 17).
F.
A._______, con scritto del 21 settembre 2018, ha dichiarato di accettare la
proposta avanzata dall’autorità inferiore, chiedendo a codesto Tribunale la
rifusione delle spese vive sostenute nell’ambito della presente procedura,
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Pagina 5
resasi necessaria a seguito dell’emissione della decisione dell’autorità in-
feriore (doc. TAF 20).
e considerato in diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
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Pagina 6
3.
3.1 Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di
causa, era la liceità del mancato riconoscimento, da parte dell’UAIE, del
diritto a una rendita intera o parziale di invalidità decorrente al più presto
dal 1° giugno 2017, ossia sei mesi dopo il deposito della domanda di pre-
stazioni.
3.2 Con risposta del 30 agosto 2018 (doc. TAF 17), alla quale il ricorrente
ha aderito completamente (doc. TAF 20), l'autorità inferiore ha proposto
l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per
completare l'istruttoria tramite l’esperimento della perizia bidisciplinare
richiesta dal SMR e dal servizio medico dell’UAIE. Nella presa di posizione
del 13 agosto 2018 la dr.ssa L._______, specialista in psichiatria e
psicoterapia del servizio medico dell’UAIE, non ha infatti ritenuto possibile
esprimersi sul piano psichiatrico, non essendo sufficientemente dettagliati
i rapporti agli atti, chiedendo a tale scopo l’erezione di una perizia
psichiatrica in Svizzera (allegata al doc. TAF 17). Dal canto loro i medici
del SMR hanno ritenuto necessario, per la valutazione degli aspetti
somatici, affiancare alla perizia psichiatrica una perizia in ortopedia
chirurgica e traumatologica dell’apparato locomotore (cfr. prese di
posizione del dr. H._______ del 24 luglio e del 27 agosto 2018 e del dr.
G._______ del 6 e del 27 agosto 2018, allegate al doc. TAF 17).
3.3 La proposta dell’autorità inferiore è senz’altro giustificata dalla neces-
sità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'as-
sicurazione invalidità con riferimento allo stato di salute del ricorrente e ai
fini di verificare la sua capacità di lavoro residua da un punto di vista com-
plessivo, segnatamente psichiatrico e ortopedico, tramite l’esperimento di
una perizia bidisciplinare, conformemente ai principi della più recente giu-
risprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210), in particolare in ma-
teria di depressione (DTF 143 V 409, 143 V 418, 141 V 281, 140 V 8).
La documentazione esibita sia in corso di causa amministrativa che di
ricorso, che dovrà essere attentamente esaminata dai periti coinvolti, ha
infatti reso manifeste le lacune nell’istruttoria eseguita prima dell’emissione
della decisione impugnata, in particolare la mancata considerazione
rispettivamente l’approfondimento della rilevanza delle patologie alla
colonna vertebrale e dell’affezione psichiatrica (consid. B.b, B.c). Tali
lacune, come detto sopra, sono state messe in evidenza dai medici fiduciari
dell’amministrazione e vanno pertanto colmate nel senso da loro indicato
(cfr. rapporti allegati al doc. TAF 17).
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Pagina 7
3.4 In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99
consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per comple-
tamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di una perizia specialistica nel
senso indicato dall'autorità inferiore e dai medici consultati, essendo un ac-
certamento bidisciplinare del tutto carente agli atti. In assenza di un’istrut-
toria complementare in tal senso, non risulta pertanto possibile determi-
narsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esi-
stenza delle condizioni per il riconoscimento di una prestazione assicura-
tiva della LAI.
4.
Abbondanzialmente si osserva inoltre che anche sotto il profilo dell’inda-
gine economica la decisione impugnata mostra il fianco alla critica.
4.1 Secondo il metodo generale di comparazione dei redditi (art. 16 LPGA),
per valutare il grado di invalidità occorre procedere a un confronto del
reddito che l’assicurato conseguiva da valido con quello che lo stesso
percepisce, o potrebbe ipoteticamente percepire da invalido.
Il momento determinante per il raffronto dei redditi, è quello in cui dovrebbe
insorgere il diritto alla rendita. Pertanto i redditi con e senza invalidità de-
vono essere determinati sulla base delle indicazioni statistiche, valide per
lo stesso anno (sentenza del TF I 471/05 del l’11 maggio 2006 consid. 3.2)
tenendo conto delle modifiche riguardanti tali redditi e suscettibili di influire
sul diritto alla rendita fino all’emissione della decisione dell’autorità compe-
tente (DTF 129 V 222 consid. 4.1 e i riferimenti ivi citati; MICHEL VALTERIO,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invali-
dité (AI), Commentaire thématique, ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea
2011, p.548, N. 2063-2064).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), andrebbe, di regola, ritenuto
l’ultimo reddito conseguito dalla persona assicurata prima del danno alla
salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari.
Per stabilire il salario da invalido è invece possibile ricorrere ai dati statistici
risultanti dall'ISS, riferendosi al settore nel quale l’assicurato potrebbe ef-
fettivamente mettere a frutto la propria residua capacità lavorativa. Questo
reddito può essere ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori
professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). Se e in quale misura,
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nel singolo caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti di-
pende dall'insieme delle circostanze personali e professionali concrete (li-
mitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri che l'ammini-
strazione è tenuta a valutare globalmente.
Al riguardo va inoltre rilevato che la deduzione del salario statistico da in-
valido deve permettere di avvicinarsi il più possibile al salario che l'interes-
sato potrebbe effettivamente percepire da invalido: quindi è necessario
procedere a una nuova valutazione della riduzione del salario da invalido
ogni qualvolta che si procede ad un raffronto dei redditi.
4.2 Nel caso concreto, la valutazione dell’invalidità (doc. 59) eseguita
dall’autorità inferiore non appare del tutto allineata alla giurisprudenza ci-
tata.
Non è innanzitutto corretta la scelta di procedere al raffronto dei redditi ba-
sandosi sui dati statistici del 2015. Occorre infatti fare riferimento ai dati
dell'anno 2017 (v. DTF 129 V 222), ritenuto che il diritto alla rendita po-
trebbe sorgere al più presto il 1° giugno 2017, ossia sei mesi dopo il depo-
sito della richiesta di prestazioni da parte dell’interessato (art. 29 cpv. 1 e 3
LAI), ricevuta dall’UAI-B._______ il 5 dicembre 2016 (doc. 1-2).
Non pare inoltre corretta la scelta dell’amministrazione di riferirsi alla ta-
bella ISS 2012, per stabilire il reddito da invalido. Al momento dell’emis-
sione della decisione litigiosa, il 7 febbraio 2018, l’UAIE poteva infatti già
disporre dei dati del 2014, ritenuto che sono stati pubblicati nel corso del
mese di aprile 2016 (sentenze 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 consid.
6.3.2 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 3.4 con i riferimenti). È
dunque alla tabella ISS 2014 che occorre fare capo nell’evenienza con-
creta, pur riferendosi sempre ai dati statistici riguardanti il settore dei servizi
(45-96), attualizzandoli al 2017.
5.
Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto
dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione,
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato.
L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'amministra-
zione, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato, secondo le
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Pagina 9
regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica bi-pluri-
disciplinare (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una
visita approfondita nelle specializzazioni mediche indicate al consid. 3.2 e
3.3 e, alla luce delle nuove risultanze – e dopo aver esperito una nuova
indagine economica – l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul
diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio di una rendita di in-
validità o di provvedimenti professionali.
6.
6.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
6.2 La domanda di assistenza giudiziaria diventa quindi priva d'oggetto.
6.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale
si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215
consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro-
filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com-
plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata – la patrocinatrice si è limitata a indicare l’ammontare delle
spese assunte e descrivere il lavoro svolto (doc. 20) – è fissata d'ufficio
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed
utile svolto dal patrocinatore della ricorrente, in particolare del fatto che la
procedura ha necessitato un solo scambio di allegati. L'indennità per ripe-
tibili è posta a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 7 febbraio
2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci
nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità o a dei
provvedimenti professionali.
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2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: doc. TAF 20)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: