B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1626/2014
Sen t en z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Matteo Scotti,
Studio Legale Prospero, Via Nassa 60,
casella postale 6275, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, apolide di etnia Rom, è nato a B._______ il (…), città in cui ha
vissuto i primi anni della sua vita, per poi trasferirsi con la famiglia a
C._______. Nel 2008 l'interessato si è unito in matrimonio, secondo le tra-
dizioni del suo popolo, a D._______, cittadina italiana anch'essa di etnia
Rom, nata il (…), matrimonio che tuttavia non è mai stato riconosciuto dalle
autorità italiane, vista soprattutto la giovane età degli sposi (cfr. art. 84 del
Codice civile italiano, che stabilisce la condizione della maggiore età per
contrarre il matrimonio, o per gravi motivi lo permette a partire dai sedici
anni). Dal rapporto tra A._______ e D._______ sono nati due bambini:
E._______ (2010) e F._______ (2011), entrambi cittadini italiani.
B.
Durante gli ultimi anni A._______ ha interessato a più riprese sia le autorità
italiane che quelle elvetiche. Da un estratto del casellario giudiziale italiano
risulta come egli sia stato condannato definitivamente nel 2009 per il reato,
commesso nel 2007, di furto in abitazione in concorso (ossia con l'aggra-
vante della banda secondo il diritto svizzero) alla reclusione per otto mesi
e ad una multa di EUR 240.–. Per il medesimo reato e quello di ricettazione
in concorso commessi nel 2011 è stato condannato alla reclusione per un
periodo di un anno e due mesi e ad una multa di EUR 700.–. In Svizzera
A._______ il 29 novembre 2013 è stato condannato dalla Corte delle as-
sise correzionali di Lugano per i reati di ripetuto furto per mestiere ed in
banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio ed infra-
zione alla LStr (RS 142.20) ad una pena detentiva di quindici mesi da
espiare.
C.
A seguito della condanna inflitta dalle autorità penali ticinesi, l'Ufficio fede-
rale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migra-
zione [SEM]) ha pronunciato, con decisione del 26 febbraio 2014, un di-
vieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti di A._______ di
durata indeterminata, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'or-
dine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità inferiore ha inoltre privato di effetto
sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione della
misura adottata nel sistema d'informazione Schengen SIS.
D.
L'interessato, agendo per il tramite del proprio patrocinatore ha interposto
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ricorso contro la citata decisione il 27 marzo 2014 dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e
subordinatamente la riduzione a due anni del divieto d'entrata. A._______
ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
del gratuito patrocinio ed ha sollecitato il ripristino dell'effetto sospensivo
tolto dall'autorità inferiore.
E.
A seguito di uno scambio di scritti, in data 25 luglio 2014 il Tribunale ha
respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo, nonché quella
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
F.
Invitata dal Tribunale ad esprimersi in merito alla prassi modificata in ma-
teria di divieti d'entrata di durata indeterminata, in data 22 ottobre 2014 la
SEM ha modificato la propria decisione, limitandone gli effetti al 25 feb-
braio 2029, ovvero per una durata totale di 15 anni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF)
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
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Pagina 4
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudica-
to come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto
e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
3.
3.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della convenzione sullo statuto degli apolidi del
28 settembre 1954 (RS 0.142.40) il termine «apolide» indica una persona
che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della
sua legislazione. L'art. 31 cpv. 1 della medesima convenzione stabilisce
che gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolar-
mente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine
pubblico.
3.2 Nel caso in esame emerge effettivamente che A._______ è apolide.
Dagli atti di causa risulta infatti che egli, sebbene sia nato e cresciuto in
Italia, non ha mai ottenuto la cittadinanza italiana ed è sempre stato consi-
derato come apolide. Si è visto in precedenza che l'insorgente si è unito in
matrimonio secondo le tradizioni del suo popolo con una cittadina italiana
ed è padre di due bambini, anch'essi italiani (cfr. lett. A supra); essendo i
suoi familiari cittadini comunitari occorre dunque soffermarsi sulla que-
stione dell'applicabilità dell'ALC (RS 0.142.112.681) alla fattispecie.
3.3 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co-
munità europea e ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica sola-
mente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la
LStr non preveda disposizioni più favorevoli.
3.4 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di
un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno
diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qua-
lunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21
anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in
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relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro fami-
glia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presen-
tazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.
3.5 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un di-
ritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie, sebbene come si è
visto il matrimonio non sia riconosciuto dalle autorità, ed i figli cittadini ita-
liani. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione
dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto
dagli atti all'inserto non è possibile stabilire se ed in che misura i diritti ori-
ginari di D._______, di E._______ e F._______ siano esercitati, non figu-
rando agli atti informazioni al proposito.
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en-
trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al-
lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2
lett. a–c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
non avente la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione Europea o di
uno paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi
Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in
materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
europea giusta l'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'eser-
cizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il
9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7
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marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regola-
mento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'ap-
plicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239
del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente
da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e
4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confede-
razione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS
ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria
abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza
sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine
o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso – come nella fattispecie –
quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione
punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr.
art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS com-
porta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio
Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi uma-
nitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia
autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e
art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schen-
gen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto a validità
territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE]
n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che
istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15
settembre 2009]).
4.3 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF
2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
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Pagina 7
4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 195).
4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
5.
5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata della durata di 15 anni, ossia fino al 25 feb-
braio 2029, ritenendo che, vista la gravità delle violazioni, la recidiva e l'e-
sposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblici che i fatti di cui alla
condanna a una pena detentiva di 15 mesi per furto aggravato (in banda e
per mestiere), ripetuti danneggiamento e violazione di domicilio, nonché
quelli inerenti alle precedenti condanne inflitte in Italia per reati simili, una
tale misura di allontanamento sia giustificata anche in virtù del fatto che
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«non si evincono interessi privati che prevalgano sull'interesse pubblico a
controllare le future entrate».
5.2 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi-
ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or-
dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr.
6.
6.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata,
nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità
elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona
non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottopo-
sta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente
a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più
severe per una tale misura.
6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008; Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione
dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della
direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell’acquis
di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine
automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione
MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto eu-
ropeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a
cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia
grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.
Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non
fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo
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Pagina 9
stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a pro-
posito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non
fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di
durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2).
6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n.
marg. 5, pag. 196; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad
art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non
è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina-
lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di
principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere
ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal
caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione
della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza
dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza-
mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra-
tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun-
gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140
I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze
del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16
aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il di-
vieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
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Pagina 10
7.
7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata
superiore a 5 anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una
ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della mi-
naccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
7.2 Come si è visto, i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a
A._______ riguardano principalmente reati contro il patrimonio. Dalla con-
danna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali del 29 novembre
2013 si evince infatti che il ricorrente nel periodo compreso tra il 12 ed il 19
settembre 2013 ha commesso per mestiere ed in banda una serie di furti
in abitazioni di diverse località del Cantone Ticino, racimolando un bottino
complessivo di fr. 69'456.– e danneggiando beni altrui per un valore totale
di fr. 20'999.90. Nelle medesime circostanze, l'interessato si è altresì ripe-
tutamente macchiato del reato di violazione di domicilio, nonché di entrata
e soggiorno illegali (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di
Lugano del 29 novembre 2013, pagg. 1-11 dell'incarto Simic).
7.3 In altre parole, in un periodo di pochi giorni, il ricorrente si è recato in
Svizzera con il solo scopo di commettere ben 7 furti in abitazioni, con con-
seguente violazione di domicilio e danneggiamento, visti gli scassi al fine
di penetrare senza diritto alcuno nei luoghi dei reati. Va altresì detto che i
furti con scasso in abitazioni private possono essere particolarmente peri-
colosi in quanto altamente lesivi della sfera personale delle vittime, le cui
reazioni potrebbero essere di difficile previsione, dunque anche violente, in
caso di incontro tra le stesse e gli autori del furto (cfr. DTAF 2014/20 con-
sid. 5.3). Si è inoltre visto che il valore della refurtiva e dei danni cagionati
alle vittime è stato notevole. Sebbene le infrazioni commesse da
A._______ non implicassero certamente la messa in pericolo di beni giuri-
dici quali la vita o l'integrità delle persone, bensì del patrimonio (per quanto
concerne il reato di furto aggravato giusta l'art. 139 cifre 2 e 3 CP, e di
danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CP) nonché della libertà personale (per
quanto attiene alla violazione di domicilio ai sensi dell'art. 186 CP), viste le
finalità, ed in particolare l'avere agito con evidente scopo di lucro, nonché
le modalità di esecuzione alquanto professionali (cfr. per i dettagli la sen-
tenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 29 novembre
2013, pag. 10 dell'incarto Simic), in banda, per mestiere e con l'irruzione in
abitazioni private, oltre al fatto di essersi macchiato di simili delitti anche in
Italia, il Tribunale non può che giungere l'interessato costituisce un grave
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Per questo motivo è giustificata
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l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr per una durata superiore a 5 anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
8.
8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto con la moglie, anche se a ben
vedere il matrimonio per stessa ammissione di A._______ non è mai stato
registrato dalle competenti autorità italiane (cfr. atto di ricorso del
27 marzo 2014, pag. 3), ed i figli cittadini italiani ed ivi residenti.
8.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle per-
sone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un
determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con-
sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1
Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione ac-
cordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF
136 I 178 consid. 5.2).
8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in
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particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni
che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap-
porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della
vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della
regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto
all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami-
glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre-
senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenhei-
tsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl
2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a di-
versi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8
CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto
di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può
anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo
nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme-
mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si-
curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote-
zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.
8.8 L'interessato si è prevalso del rapporto con la moglie ed i figli residenti
in Italia. Come precedentemente osservato, e per quanto attiene al rap-
porto con D._______, il Tribunale costata come detto matrimonio sembra
sia stato celebrato unicamente secondo la tradizione Rom, vista la giovane
età della coppia, e non è mai stato riconosciuto dalle autorità italiane (cfr.
lett. A. supra). In merito ai rapporti con i figli, il Tribunale costata che dalla
documentazione versata agli atti si evince che A._______ è il padre di
E._______ e F._______ (cfr. certificati di nascita di cui ai doc. D e E allegati
al ricorso del 27 marzo 2014). Nondimeno, ad eccezione delle allegazioni
dell'interessato secondo cui egli vive in comunione con la moglie ed i figli
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(cfr. l'atto ricorsuale del 27 marzo 2014, pag. 3), agli atti non vi sono indi-
cazioni circa l'effettiva intensità dei rapporti tra A._______ ed i figli, sia da
un punto di vista affettivo-relazionale che economico.
8.9 A prescindere da tutto ciò il Tribunale considera che i rapporti familiari
invocati ai sensi dell'art. 8 CEDU tra il ricorrente da una parte, e la moglie
ed i figli dall'altra, non presentano alcun legame con la Svizzera, non tro-
vandosi né il primo, né i secondi in questo paese, e potendo detti rapporti
essere intrattenuti in Italia, paese di cittadinanza e di residenza della moglie
e dei figli. A difetto di qualsiasi connessione con il territorio elvetico l'insor-
gente non può fondare alcun diritto sulla base del diritto al rispetto della
vita privata e familiare giusta la testé citata norma convenzionale.
8.10 Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie,
ed in particolare del fatto che non risulta che A._______ abbia commesso
nuovi atti delittuosi in Svizzera e all'estero successivamente ai fatti di cui
alla condanna del 29 novembre 2013 – ciò che è bene sottolineare, costi-
tuisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza
all'interno della società – il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'en-
trata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a 8 anni, di con-
seguenza i suoi effetti devono essere limitati al 24 febbraio 2022.
8.11 A._______ ha infine considerato che l'iscrizione del divieto d'entrata
nel SIS gli impedirebbe di potere fare ritorno in Italia dalla moglie ed i figli.
Detta censura non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione
che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio
della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a
potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al
consid. 4.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità
italiane il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'i-
scrizione nel SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel
SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti
i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito
dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti
chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF
2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente ri-
levato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di au-
torizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di ema-
nare nei suoi confronti un visto a validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2
supra).
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Di transenna si osserva che A._______ ha dichiarato che in data 7 ottobre
2010 (recte: 7 ottobre 2013) era «previsto un appuntamento presso l'Ufficio
Immigrazione di G._______, dove il ricorrente avrebbe ottenuto un titolo di
legittimazione» in Italia, ma viste la condanna e la conseguente pena de-
tentiva in Svizzera, l'interessato non ha potuto presentarsi a detto appun-
tamento al fine di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia (cfr. atto ricor-
suale del 27 marzo 2014, pag. 4). Il Tribunale rileva che la scarcerazione
dell'interessato sembra essere avvenuta il 18 dicembre 2014 (cfr. decisione
del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 28 gennaio 2014, pagg. 14-15
dell'incarto Simic; nonché scritto del ricorrente del 9 dicembre 2014, atto 17
dell'incarto TAF), di conseguenza durante il lasso di tempo trascorso tra la
liberazione e l'emanazione della presente sentenza A._______ ha verosi-
milmente potuto ottenere un permesso di legittimazione in Italia nel senso
poc'anzi indicato, tuttavia a seguito della citata comunicazione del 9 dicem-
bre 2014, da parte dell'interessato non è giunta alcuna informazione circa
eventuali sviluppi in merito all'eventuale diritto di risiedere in Italia. Per que-
ste ragioni quanto invocato dal ricorrente è ininfluente rispetto alla fonda-
tezza dell'iscrizione del divieto d'entrata in esame nel SIS.
9.
Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile,
deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili se-
guono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63
cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe-
riore.
10.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 800.–, IVA esclusa (cfr. art. 1
cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20];
sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1; nonché
C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro ef-
fettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è po-
sta a carico della SEM.
11.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
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al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del
26 febbraio 2014 è ridotta a 8 anni, ovvero fino all'25 febbraio 2022.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 600.– e sono
prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato in data 9 settem-
bre 2014. Il saldo di fr. 600.– è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 800.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: