Corte II I
C-1629/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
9 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1629/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), vedova, con tre figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1971 al 1975 (doc. 1 e 3), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo. Rientrata in Italia, ha svolto attività lucrativa, da
ultimo dal 5 novembre 2002 come collaboratrice domestica (40 ore
settimanali) presso un privato (doc. 8). Dagli atti di causa risulta che
per motivi di salute l'interessata ha ridotto l'attività lavorativa a 10 ore
alla settimana da ottobre del 2006 ma ha continuato a lavorare in tale
misura ridotta almeno fino alla redazione del questionario per il datore
di lavoro del 19 luglio 2007 (doc. 8) ed ha poi cessato completamente
ogni attività professionale al più tardi nel novembre del 2007 (v. referto
di visita psichiatrica del 30 novembre 2007 [doc. TAF 1]; secondo le
risultanze della perizia medica particolareggiata E 213 del 14 febbraio
2007 la ricorrente avrebbe peraltro interrotto ogni attività professionale
già entro la data di stesura del rapporto medesimo [cfr. pag. 2 della
perizia]). Il 31 ottobre 2006, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'assicurata percepisce, a decorrere dal 1° novembre 2006,
una pensione d'invalidità italiana (doc. 3).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici di data intercorrente da ottobre 2003 a
febbraio 2007 (doc. 12 a 22);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 14 febbraio 2007 attestante malattia di
Parkinson, sindrome depressiva (umore marcatamente
depresso [pag. 3 della perizia]), spondiloartrosi e protusioni
discali multiple con discreta incidenza funzionale, sovrappreso
corporeo; le condizioni di salute dell'interessata sono state
definite come migliorate (?), ma la stessa è stata ritenuta in
grado di svolgere il suo precedente lavoro, così come un lavoro
sostitutivo adeguato alle sue condizioni, nella misura massima
del 30%. È stato segnalato che l'interessata è considerata
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invalida al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza, nella precedente attività (doc. 23);
• il questionario per il datore di lavoro del 19 luglio 2007 (doc. 8);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 24 luglio 2007, nel quale l'assicurata ha affermato di non
essere più in grado di svolgere le mansioni consuete che
competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente dei famigliari; doc. 9);
• il questionario per l'assicurato del 24 luglio 2007 (doc. 10).
C.
Nel suo rapporto dell'8 ottobre 2007, il dott. B._______, del Servizio
medico regionale "Rhône" (SMR), specialista in medicina interna, ha
esposto la diagnosi principale di disturbi degenerativi diffusi del
rachide, protusioni discali a più livelli, piccola ernia del disco C6-C7
senza compressione, piccola protusione discale L3-L4 con impegno
foraminale a sinistra. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, di disturbo depressivo moderato
e malattia di Parkinson incipiente. Ha altresì considerato la periartrite
scapolo omerale destra e l'obesità siccome senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa. Il dott. B._______ ha quindi fissato un'incapacità al
lavoro dell'interessata del 40% nella precedente attività, a decorrere
da giugno del 2005, ma, sempre da giugno del 2005, l'ha considerata
abile all'80% in un'attività confacente al suo stato di salute. Infine, ha
segnalato che a suo giudizio il grado d'invalidità dell'assicurata quale
casalinga è del 20,1% sempre a decorrere da giugno del 2005 (doc.
25 e 25.1).
D.
Il 22 ottobre 2007, l'UAIE ha fissato il grado di invalidità dell'assicurata
in applicazione del metodo misto al 24% (cfr. doc. 26).
E.
Il 30 ottobre 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurata che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. L'UAIE ha altresì concesso
all'interessata la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
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ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
27), facoltà di cui l'assicurata non ha fatto uso.
F.
Da una nota interna dell'UAIE del 7 novembre 2007, risulta che il
grado d'invalidità dell'interessata andava calcolato secondo il metodo
generale del raffronto dei redditi, dal momento che dal 2002 ha
lavorato a tempo pieno e dal 1° ottobre 2006 a tempo parziale (doc.
28).
G.
Il 9 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare
osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno
alla salute l'assicurata ha un'incapacità lavorativa del 40% nella
precedente attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività lucrativa leggera
confacente allo stato di salute dell'interessata medesima – quale ad
esempio portinaia, sorvegliante di parcheggio/museo, venditrice per
corrispondenza, cassiera, bigliettaia, impiegata dell'ufficio ricevimento,
telefonista, addetta alla distribuzione della posta interna/registrazione
dati e scansione – è da considerare esigibile all'80%. L'autorità
inferiore ha altresì rilevato che l'assicurata, nell'ambito di un'attività
sostitutiva adeguata, presenta un grado d'invalidità del 36% (doc. 29 in
combinazione con doc. 26).
H.
Il 13 febbraio 2008, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la
decisione dell'UAIE del 9 gennaio 2008 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha esibito documenti medici
già agli atti nonché i referti di esame radiografico del 2 maggio e
16 ottobre 2007, un certificato medico del 23 novembre 2007, un
referto di visita psichiatrica del 30 novembre 2007, i referti di visita
neurologica del 25 maggio 2007 e 7 gennaio 2008 ed un referto di
densitometria ossea del 21 gennaio 2008 (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 25 aprile 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha precisato, da un lato, che ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
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professione. Ha quindi segnalato che - secondo il rapporto del 17
aprile 2008 della dott.ssa C._______, medico dell'UAIE (doc. 31) - in
sede ricorsuale non è stata esibita della nuova documentazione
medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento della
fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha indicato che l'assicurazione
svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessata è
stata riconosciuta quale invalida in Italia (doc. TAF 3).
J.
Con provvedimento del 30 aprile 2008 (notificato il 13 maggio 2008
[cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 5]), il Tribunale
amministrativo federale ha concesso alla ricorrente la facoltà di
pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF
4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
K.
Con decisione incidentale del 12 giugno 2008 (notificata il 20 giugno
2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 7]), questo Tribunale
ha invitato la ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di
fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo
spese è stato versato il 10 luglio 2008 (doc. TAF 6 a 8).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
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1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
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condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 9 gennaio 2008 (data della decisione impugnata) non avrebbe
alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto
all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-1284/2008 del 30 marzo 2010
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consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 31 ottobre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 ottobre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 9 gennaio
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
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allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
5.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
5.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
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(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
7.
7.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di malattia di Parkinson stadio 2 secondo Hoehn
& Yahr (cfr. in particolare la relazione di dimissione per Day Hospital
neurologico del 25 maggio 2007 [doc. TAF 1]), deficit cognitivo, di
memoria, della concentrazione, dell'attenzione e dell'orientamento,
sindrome depressiva, disturbo della personalità, spondiloartrosi e
protusioni discali multiple con discreta incidenza funzionale, periartrite
scapolo omerale, coxartrosi sinistra, gonartrosi bilaterale, neuropatia
periferica nonché sovrappreso corporeo (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 14 febbraio 2007 [doc. 23] e certificati
medici del 18 luglio 2005, 14 luglio 2006, 23 novembre 2007 e
7 gennaio 2008 [doc. 15 e 18 e doc. TAF 1]).
7.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% in media durante un anno.
8.
8.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se la ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
8.2 Giusta l'art. 59 LAI, nella versione applicabile in concreto ed in
vigore fino al 31 dicembre 2007, gli uffici AI devono disporre di servizi
atti a garantire lo svolgimento dei compiti elencati nell'art. 57 LAI, con
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sollecitudine e competenza (cpv.1). Per valutare le condizioni mediche
del diritto di prestazioni, gli uffici AI dispongono di servizi medici
regionali interdisciplinari. In attuazione dell'art. 59 cpv. 2 LAI, il
Consiglio federale ha prescritto le discipline – tra le quali figurano
anche l'ortopedia e la psichiatria – che devono essere rappresentate
nei servizi medici regionali (art. 48 OAI) e ha elencato nel dettaglio i
compiti che questi servizi sono chiamati a svolgere (art. 49 OAI). Ciò
significa, tra le altre cose, che per poter loro attribuire pieno valore
probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti
da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel
singolo caso (sentenza del Tribunale federale 9C_826/2009 del 20
luglio 2010 consid. 4; SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 consid. 4.3.1
[9C_323/2009]; sentenza del Tribunale federale I 142/07 del 20
novembre 2007 consid. 3.2.3 e relativi riferimenti).
8.3 Questo Tribunale constata, da un lato, che per quanto emerge
dagli atti di causa al loro stato attuale i problemi di salute della
ricorrente sono essenzialmente di natura psichiatrica, neurologica e
ortopedica e che nella perizia medica particolareggiata E 231 del
14 febbraio 2007 è fatto stato, in conseguenza delle più volte
menzionate patologie della ricorrente, di un'incapacità lavorativa del
70% in qualsiasi attività, dunque anche in una sostitutiva adeguata.
Dall'altro lato, rileva che né il dott. B._______, medico SMR e
specialista in medicina interna, né la dott.ssa C._______, specialista
in medicina generale incaricata dall'UAIE in sede di ricorso
d'esprimersi sulla residua capacità lavorativa della ricorrente, sono
degli specialisti in psichiatria, neurologia o ortopedia, ambiti
determinanti per una corretta valutazione del caso di specie. Il dott.
B._______ e la dott.ssa C._______ non hanno altresì visitato
personalmente la ricorrente, ma si sono basati unicamente sui referti
medici messi loro a disposizione. Ora, dal profilo psichiatrico hanno
ritenuto – contrariamente alle risultanze degli atti di causa – un
disturbo depressivo moderato non avente alcuna incidenza sulla
capacità lavorativa. Una corretta lettura della perizia medica
particolareggiata E 213 permette di osservare, per contro, l'esistenza
di una sindrome depressiva con tono dell'umore marcatamente
depresso (pag. 3 e 8). Nel certificato neuropsichiatrico del 16 giugno
2005 è fatto stato, fra l'altro, di un disturbo depressivo maggiore, ad
andamento periodico, nonché di un quadro sintomatologico tendente
ad un progessivo aggravamento e cronicizzazione, tenuto anche conto
dell'interferenza ed esaltazione reciproca fra le varie componenti
Pagina 11
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diagnostiche. Nel certificato medico del luglio del 2006, della dott.ssa
D._______ (psicologa; [doc. 18]), è stato inoltre segnalato che la
ricorrente, che soffre di un disturbo della personalità di tipo schizoide,
presenta rigidità nei rapporti interpersonali, chiusura relazionale,
intensa ansia nonché disturbi del pensiero. Nel certificato psichiatrico
pure del luglio 2006 (doc. 19) è evidenziato che l'insorgente è affetta
da un disturbo depressivo con manifestazioni atipiche e che essa è
regolarmente seguita da luglio del 2005 con trattamenti
psicofarmacologici. L'unico certificato neurologico presente agli atti al
momento della pronuncia della decisione litigiosa, il 9 gennaio 2008, in
cui è stata diagnosticata alla ricorrente per la prima volta la malattia di
Parkinson – allora di grado 1,5 secondo Hoehn & Yahr – è quello dell'8
maggio del 2006 (doc. 17); lo stesso è altresì particolarmente
generico. Il certificato ortopedico più completo agli atti al momento
della pronuncia della decisione litigiosa risale persino al 18 luglio
2005. Secondo lo stesso a causa delle affezioni ortopediche della
ricorrente ivi ritenute, non suscettibili di miglioramento, la ricorrente
non è più in grado di svolgere le attività lavorative di sua competenza
(i certificati ortopedici del 14 novembre 2006 e del 13 febbraio 2007,
estremamente laconici, riguardano altre problematiche rispetto a
quelle evidenziate nel certificato del 18 luglio 2005 e non si
pronunciano sulla capacità lavorativa della ricorrente). Già in virtù
delle risultanze dei referti medico-specialistici presenti agli atti al
momento della pronuncia della decisione litigiosa non era pertanto
possibile scartare la valutazione della perizia medica particolareggiata
E 213 del 14 febbraio 2007 – postulante per l'insorgente un'incapacità
lavorativa del 70% in ogni attività professionale – senza prima
raccogliere il giudizio più recente di specialisti delle singole materie.
8.4 Peraltro, la ricorrente, in trattamento con antidepressivi già dal
2005, è stata rivalutata dal profilo psichiatrico nel novembre del 2007,
dunque anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata (cfr.
referto di visita psichiatrica del dott. E._______ del 30 novembre 2007
[doc. TAF 1]). In tale ambito è stato diagnosticato un disturbo
depressivo cronicizzato e prescritto un trattamento con antidepressivi
ed ansiolitici. È stato pure indicato che la ricorrente, che nel frattempo
avrebbe lasciato il lavoro di collaboratrice domestica, presenta deficit
di concentrazione, accusa umore depresso ed episodi acuti d'ansia.
Ciò premesso, non è dato ravvisare sulla base di quali accertamenti
specialistici oggettivi sia possibile determinarsi per l'assenza di
qualsivoglia incidenza delle affezioni psichiche della ricorrente sulla
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sua capacità lavorativa. Inoltre, ed anche per quanto attiene ai
problemi neurologici fino ad allora evidenziati, questo Tribunale
osserva che dal referto neurologico del 25 maggio 2007, presentato in
sede di ricorso, risulta che in tale momento il grado della malattia di
Parkinson era già passato a 2 (dal precedente 1,5 ritenuto dal dott.
B._______ nel suo rapporto dell'8 ottobre 2007), senza che sia dato
sapere il grado esatto della malattia al momento della pronuncia della
decisione litigiosa. Tuttavia, dal referto neurologico del 7 gennaio
2008, sempre anteriore alla decisione litigiosa e prodotto in sede di
ricorso, risulta che la ricorrente soffre, fra l'altro, di deficit cognitivo con
deficit di memoria e deficit della concentrazione, dell'attenzione e
dell'orientamento. Tale documento fa stato inoltre di un "sospetto
morbo di Alzheimer". Inoltre, la genericità del certificato ortopedico del
23 novembre 2007, prodotto in sede di ricorso, non consente alcun
serio apprezzamento della residua capacità lavorativa della ricorrente
dal profilo ortopedico. Ciò premesso, non vi è alcuna ragione di
ritenere che lo stato di salute psichico, neurologico e ortopedico della
ricorrente sia andato migliorando dal 2005 al momento della pronuncia
della decisione litigiosa il 9 gennaio 2008 a tal punto da giustificare il
rigetto della domanda di rendita senza necessità d'ulteriori
accertamenti specialistici più recenti, completi e concludenti di quelli
presenti agli atti di causa.
9.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il
diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti) – incorre nell'annullamento.
10.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
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completare l'accertamento dei fatti determinanti – come indicato nei
considerandi che precedono e vegliando a che siano aggiornate, se
del caso, le informazioni utili alla determinazione dello statuto della
ricorrente e del salario percepito anteriormente alla riduzione/cessa-
zione della sua precedente attività lavorativa – nonché a pronunciare
una nuova decisione.
11.
11.1 Visto l'esito della presente causa, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 10 luglio 2008, è restituito alla
ricorrente.
11.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e
che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili
e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione
con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 9 gennaio 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
10 luglio 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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