Corte II I
C-1632/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
C._______,
rappresentata dal Patronato INCA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. C._______, cittadina italiana, nata il _______, sposata dal
_______, coniugata con prole, ha lavorato in Svizzera, quale
frontaliera, dapprima presso la ditta S._______ quale operaia addetta
al controllo di qualità dei prodotti e successivamente, a decorrere dal
1° dicembre 2000, presso il “R._______” del C1._______ in qualità di
venditrice (servizio clienti e cassa) fino al 31 dicembre 2003 ed in
qualità di sostituta del responsabile del reparto pasticceria e pizzeria a
decorrere dal 1° gennaio 2004. Durante tale periodo ha soluto regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI). In data 31 gennaio 2003 è stata investita da
un'automobile in retromarcia in località C2._______ (V._______) ed ha
riportato delle lesioni (in particolare, contusioni multiple ed una
contrattura cervicale) che hanno richiesto delle cure mediche oltre alla
sospensione temporanea del lavoro. Inoltre, l'assicurata è stata
assente dal lavoro dal 19 al 20 febbraio 2004, dall'8 al 14 marzo 2004
e dal 21 marzo 2004 per malattia (ernia discale lombare). L'assicurata
si è dovuta poi sottoporre ad un intervento di discectomia il 27 maggio
2004 il cui decorso post-operatorio non è stato favorevole (persistenza
di lombalgie e lombosciatalgie). In data 15 novembre 2004 ha tentato
la ripresa del lavoro che ha dovuto prontamente interrompere a causa
della significativa sintomatologia dolorosa. L'assicurata è stata
licenziata, con effetto a partire dal 1° gennaio 2005, a causa delle
prolungate assenze dovute al danno alla salute. L'Helsana SA ha
versato le indennità giornaliere fino all'8 ottobre 2005 allorquando
l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro in attività adeguate con una
perdita di guadagno effettiva del 22%. In data 11 aprile 2005,
C._______, ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3-1/3-7;
4-1/4-14; 7-1/7-3; 1-37/1-40; 2-5/2-7; incarto LAINF della SUVA ed
incarto della Cassa malati Helsana SA).
Nell'ambito di tale richiesta l'amministrazione ha assunto agli atti
l'incarto della Helsana SA comprendente, tra l'altro, una perizia
medica del 10 febbraio 2005 del Dott. F._______ (FMH chirurgia ed
ortopedia) giusta la quale l'assicurata è affetta da “sindrome vertebrale
lombare in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali
L4/L5/S1 e di uno stato dopo discectomia lombo-sacrale a destra il 27
maggio 2004” e da “sindrome radicolare irritativa residuale S1 a destra
in presenza di un reperto di cicatrice ipertrofica alla risonanza
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magnetica del 17 novembre 2004”. Il perito è, quindi, giunto alla
conclusione che l'assicurata risulta essere inabile al lavoro nella
misura del 50% per lo svolgimento di attività lavorative medio-pesanti
che richiedono pure il mantenimento prolungato di una determinata
posizione fissa, sia essa eretta o seduta, così come l'esecuzione di
movimenti oppure il mantenimento di posizioni inergonomiche per il
tronco. Egli conclude, per contro, che vige una capacità lavorativa
completa nell'esecuzione di attività lavorative leggere che permettono
il cambiamento regolare della propria posizione intercalando pure dei
periodi di corti spostamenti su superfici piane senza rischi di caduta e
senza necessità di trasportare dei pesi superiori a 5 kg (doc.
1-37/1-40).
Nell'ambito di tale richiesta l'amministrazione ha assunto agli atti
altresì: il certificato di salario del mese di dicembre 2004 (doc. 4-11),
un certificato di lavoro del 31 dicembre 2004 (doc. 4-14), il
questionario del datore di lavoro del 25 aprile 2005 (doc. 7-1/7-3) ed il
mansionario del 15 giugno 2005 giusta il quale l'assicurata lavorava in
piedi per il servizio clienti in caffetteria o alle isole del ristorante e
seduta quando stava in cassa e doveva sollevare delle teglie o delle
cassette nel reparto pizzeria di 10 kg al massimo (doc. 12-1).
B. Nei suoi rapporti del 19 dicembre 2005 (con nota del 21 giugno
2006) e del 22 dicembre 2005 il Dott. F1._______, del Servizio medico
regionale (SMR) dell'amministrazione, dopo aver ripreso integralmente
la diagnosi posta dal Dott. F._______ e dopo aver analizzato il caso
sotto il profilo delle malattie di lunga durata, è giunto alla conclusione
che l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% in attività
medio-pesanti (compresa quella abitualmente svolta di commessa) e
del 100% in attività lavorative leggere a decorrere dal 31 gennaio 2005
(doc. 18-1/18-2; 20-1).
C. In data 23 dicembre 2005 l'amministrazione ha comunicato
all'assicurata di aver affidato il suo incarto al Servizio di integrazione
per la valutazione del caso dal profilo economico-lavorativo (doc.
21-1). Nel suo rapporto del 23 maggio 2006, la Consulente per
l'integrazione professionale è giunta alla conclusione che nel caso
concreto – tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla
salute e del percorso socio-professionale dell'assicurata (conoscenze
professionali acquisite in differenti ambiti e capacità di lavoro legate
all'organizzazione ed alla gestione di un reparto) – risultano
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totalmente esigibili attività nel settore della vendita, dove non vi è
obbligo di portare pesi eccessivi e dove è possibile variare
frequentemente la posizione (per es., all'interno di un chiosco, di una
stazione di servizio o in un piccolo negozio di vendita al dettaglio, nelle
quali potrebbe presumibilmente ricoprire anche una funzione di “capo-
settore”, oppure come rappresentante nella promozione di prodotti in
generale). A suo avviso, l'assicurata potrebbe inserirsi
professionalmente anche in un'attività non qualificata o semi-
qualificata e leggera legata al settore industriale (come, per es.,
un'attività legata al controllo qualità). Infine, ritiene esigibili altresì
mansioni semplici legate ai Servizi (archivio, distribuzione posta,
economato, ecc.). Dal raffronto dei redditi operato giunge alla
conclusione che l'assicurata presenta un grado di invalidità del 20.17%
ed una capacità di guadagno residua del 79.83% (doc. 22-1;
23-1/23-3).
D. Con decisione del 30 giugno 2006 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha pertanto
respinto la richiesta di prestazioni di C._______ (doc. 27-3/27-5).
C._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di
B._______, ha formulato in data 29 agosto 2006 opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc.
27-1/27-2). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto in data 14
settembre 2006 (doc. 28-1/28-18), oltre a documentazione medica
obiettiva già agli atti, due relazioni medico-specialistico segnatamente
dell'11 agosto 2006 del Dott. T._______ (specialista in fisiatria e
geriatria, giusta il quale l'assicurata è inabile allo svolgimento di
attività della vita quotidiana) e del 28 agosto 2006 del Dott.
F2._______ (medico di fiducia del Patronato INCA, giusta il quale
l'assicurata presenta un'incapacità di guadagno in misura superiore al
50% nello svolgimento di attività leggere).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente
gli atti al Dott. F1._______, il quale, nella sua relazione del 26 ottobre
2006, ha rilevato che la nuova documentazione medica prodotta
dall'assicurata non apporta elementi clinici o strumentali né nuove
diagnosi tali da modificare il contenuto della sua precedente presa di
posizione (doc. 37-1).
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Mediante decisione su opposizione del 5 febbraio 2007,
l'amministrazione ha quindi respinto l'opposizione del 29 agosto 2006
e confermato nel contempo la propria decisione del 30 giugno 2006
(doc. 39-2/39-7).
E. Con gravame del 2 marzo 2007, spedito il medesimo giorno alla
scrivente Autorità, C._______, regolarmente rappresen-tata dal
Patronato INCA di B._______, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita di invalidità a
decorrere dal marzo 2004. A suffragio delle sue conclusioni produce
una relazione medico-specialistico del 21 febbraio 2007 del Dott.
F2._______ con la quale il medico di fiducia del Patronato INCA
conferma sostanzialmente ed integralmente la sua precedente presa
di posizione del 28 agosto 2006.
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), nel
suo preavviso del 23 aprile 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue
osservazioni responsive del 27 aprile 2007, propongono la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
Patronato INCA di B._______ ha ribadito, con scritto del 24 maggio
2007, l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
In data 29 novembre 2007 la ricorrente ha versato l'anticipo di franchi
300.-- equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
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legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'11 aprile 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita l'11 aprile 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 5 febbraio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
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seguenti due condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera
ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
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parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
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motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Nel caso di specie la diagnosi rilevante ai fini del presente giudizio
risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono
espressi in merito. L'assicurata è affetta da “sindrome vertebrale
lombare in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali
L4/L5/S1 e di uno stato dopo discectomia lombo-sacrale a destra il 27
maggio 2004” e da “sindrome radicolare irritativa residuale S1 a destra
in presenza di un reperto di cicatrice ipertrofica alla risonanza
magnetica del 17 novembre 2004” (perizia medica del 10 febbraio
2005 del Dott. F._______; rapporti medici del 19 dicembre 2005 con
nota del 21 giugno 2006, del 22 dicembre 2005 e del 26 ottobre 2006
del Dott. F1._______; relazione medico-specialistico dell'11 agosto
2006 del Dott. T._______ e relazioni medico-specialistico del 28
agosto 2006 e del 21 febbraio 2007 del Dott. F2._______). Il collegio
giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni convergenti inerenti alla diagnosi.
9.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, il Dott.
F._______, nella sua perizia medica del 10 febbraio 2005, ha ritenuto
l'assicurata, per un verso, inabile al lavoro nella misura del 50% per lo
svolgimento di attività lavorative medio-pesanti che richiedono pure il
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mantenimento prolungato di una determinata posizione fissa, sia essa
eretta o seduta, così come l'esecuzione di movimenti oppure il
mantenimento di posizioni inergonomiche per il tronco e, per altro
verso, completamente abile al lavoro per lo svolgimento di attività
lavorative leggere che permettono il cambiamento regolare della
propria posizione intercalando pure dei periodi di corti spostamenti su
superfici piane senza rischi di caduta e senza necessità di trasportare
dei pesi superiori a 5 kg. Questo parere specialistico è condiviso
appieno pure dal Dott. F1._______ che - nei suoi rapporti medici del
19 dicembre 2005 (con nota del 21 giugno 2006), del 22 dicembre
2005 e del 26 ottobre 2006 - dopo aver peraltro confermato le
limitazioni fisiche fissate dal medico dell'Helsana, ha ribadito che
l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% in attività medio-
pesanti (compresa quella abitualmente svolta di commessa) e del
100% in attività lavorative leggere a decorrere dal 31 gennaio 2005.
Sulla scorta di quanto precede, la Consulente per l'integrazione
professionale, nel suo rapporto del 23 maggio 2006, è giunta alla
conclusione che l'assicurata è abile al 100% in attività lavorative nel
settore della vendita (per es., all'interno di un chiosco, di una stazione
di servizio o in un piccolo negozio di vendita al dettaglio, nelle quali
potrebbe presumibilmente ricoprire anche una funzione di “capo-
settore”, oppure come rappresentante nella promozione di prodotti in
generale) come pure in attività non qualificate o semi-qualificate e
leggere legate al settore industriale (come, per es., un'attività legata al
controllo qualità) come pure in mansioni semplici legate ai Servizi
(archivio, distribuzione posta, economato, ecc.).
Per quanto invece concerne le relazioni medico-specialistico dell'11
agosto 2006 del Dott. T._______ (specialista in fisiatria e geriatria,
giusta il quale l'assicurata è inabile allo svolgimento di attività della
vita quotidiana) e del 28 agosto 2006 del Dott. F2._______ (medico di
fiducia del Patronato INCA, giusta il quale l'assicurata presenta
un'incapacità di guadagno in misura superiore al 50% nello
svolgimento di attività leggere), il Dott. F1._______, nel suo rapporto
del 26 ottobre 2006, ha sostanzialmente confermato la sua precedente
presa di posizione e quindi anche la perizia medica del 10 febbraio
2005 del Dott. F._______. Egli ha segnatamente precisato che il
rapporto del Dott. T._______ non contiene, dal punto di vista oggettivo,
cambiamenti sostanziali rispetto a quanto rilevato nel rapporto del
Dott. F._______ del febbraio 2005 e, in particolare, che i dolori riferiti
dal Dott. T._______ erano già stati presi in considerazione dal medico
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dell'Helsana nella sua valutazione e sono di carattere e localizzazione
identici e che lo stato clinico non si discosta da quello già descritto dal
medico in questione, d'altra parte non sono citate nuove diagnosi a
carattere invalidante. Rileva altresì che il rapporto del Dott.
F2._______ ribadisce quanto già rilevato nella precedente valutazione
e che i limiti funzionali descritti sono sovrapponibili a quelli menzionati
nella valutazione del medico dell'Helsana e sono compatibili con
un'attività leggera da esercitare a tempo pieno. Nella relazione
medico-specialistica del 21 febbraio 2007, il Dott. F2._______ si limita
sostanzialmente a confermare integralmente la sua precedente presa
di posizione del 28 agosto 2006.
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono pervenuti il Dott.
C2._______ (medico dell'Helsana che ha esaminato personalmente
l'assicurata) ed il Dott. F1._______ (medico del servizio medico
regionale, SMR), i quali hanno potuto prendere visione della
documentazione medica obiettiva necessaria, valutando il danno alla
salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi
e completi. Le loro relazioni mediche sono state redatte con
conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), sono
chiare nella presentazione del contesto medico e, infine, le conclusioni
a cui giungono sono fondate, logiche e motivate. In quest'ottica
pertanto esse ossequiano ampiamente i principi posti dalla costante
giurisprudenza esposti sub. consid. 8.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio giudicante è
quindi dell'avviso che l'assicurata ha presentato un'incapacità
lavorativa del 100% in qualsiasi attività lavorativa dal 21 marzo 2004 al
31 gennaio 2005, data a partire dalla quale essa presenta una
capacità lavorativa del 50% in attività medio-pesanti (compresa quella
abitualmente svolta di commessa) e del 100% in attività lavorative
leggere nel settore della vendita come pure in attività non qualificate o
semi-qualificate legate al settore industriale come pure in mansioni
semplici legate ai Servizi (archivio, distribuzione posta, economato,
ecc.).
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11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto
(calcolo effettuato il 23 maggio 2006) di un salario annuo lordo, privo
di invalidità, quale venditrice-capo reparto presso il “R._______” del
C1._______ di complessivi 45'500.-- franchi conseguibile nel 2004
sulla scorta di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell'apposito
questionario del 24 aprile 2005 (doc. 7-1/7-3). Essa ha tenuto conto
poi di un salario annuo lordo, da invalido, in attività generiche, semplici
e ripetitive di complessivi 40'360.-- franchi nel 2004 sulla scorta di
quanto stabilito dalle tabelle riguardanti i redditi annui statistici
nazionali (tabella TA 1) ed ha poi applicato una riduzione del 10% per
tenere conto dei fattori personali dell'assicurata (segnatamente per
attività leggera e per la scarsa adattabilità dovuta al cambiamento
regolare della postura). È così giunta ad un reddito da invalido di
complessivi 36'324.-- franchi ed è risultato un grado di invalidità del
20.16% [(45'500-36'324)x100]:45'500 (doc. 22-1 e 23-1/23-3).
Ora il collegio giudicante rileva innanzitutto che, per quanto concerne
la determinazione del reddito da valido, deve essere preso in
considerazione, conformemente a quanto previsto dalla
giurisprudenza (DTF 128 V 174 confermata in DTF 129 V 222), il
salario alla data dell'insorgere di un diritto alla rendita d'invalidità, cioè
quando le condizioni di salute possono essere considerate come
stabilizzate, e quindi, nel caso di specie, al 2005. Sulla scorta di
quanto dichiarato dall'ultimo datore di lavoro il salario medio mensile,
privo di invalidità, conseguibile nel 2004 dall'assicurata è di 45'500.--
franchi (inclusa tredicesima; doc. 7-1/7-3). Il reddito così accertato
deve essere indicizzato al 2005 applicando il tasso di indicizzazione di
cui all'evoluzione dei salari nominali tra il 2004 ed il 2005 (La Vie
économique, 9-2009, tabella B 10.2, pag. 99: anno 2004: 1%). Si
giunge così per il 2005 ad un salario annuo da valido di 45'955.--
franchi. Per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido,
deve essere considerato il salario mensile medio realizzabile in attività
di tipo leggero non qualificate in un mercato di lavoro equilibrato nel
2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4,
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femminile, totale) che è di 3'893.-- franchi (inclusa tredicesima) per 40
ore ovvero di 4'048.72 franchi per 41,6 ore (La Vie économique 9-2007
p. 90 tabella B 9.2, totale) ovvero di 4'089.20 franchi indicizzato al
2005 (La Vie économique, 9-2009, tabella B 10.2, pag. 99: anno 2004:
1%). Si giunge così ad un salario annuo da invalido di complessivi
49'070.40 franchi. Anche applicando una riduzione adeguata del 10%
consentita dalla giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), giungendo cosí ad un introito teorico
annuale, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di 44'163.36 franchi, il
confronto fra un reddito privo di invalidità di 45'955.-- franchi ed un
introito teorico annuale, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di 44'163.36
franchi evidenzia una perdita di guadagno del 3,8% [(45'955.--
-44'163.36)x100] : 45'955.--, tasso che esclude il riconoscimento del
diritto ad una rendita d'invalidità.
12. A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente in data
29 novembre 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- Rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. ________),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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