B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1636/2012
S e n t e n z a d e l 2 1 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI,
Via De Martino 14 (Parco Snicer), IT-81100 Caserta,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 6 marzo 2012.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figlie, ha
lavorato in Svizzera come spedizioniere dal 1979 al 1995, versando i
relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (AVS/AI). Il 27 agosto 1992 l'assicurato aveva formulato
all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Berna (UAI-BE), facendo
valere degli esiti da trauma cranico dovuto ad un infortunio della
circolazione stradale nel settembre 1990, e da contusione del rachide
dopo un altro infortunio nel giugno 1992, una domanda di rendita
d'invalidità svizzera, la quale era stata accolta mediante decisione del 18
dicembre 1993, riconoscente il diritto ad una mezza rendita, sulla base di
un grado d'invalidità del 50%, dal 1° settembre 1991, con le relative
rendite completive per moglie e figlie (incarto UAI-BE, non numerato),
decisione cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Da notare
che precedentemente, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (Suva) aveva concesso all'assicurato, mediante decisione del
6 maggio 1993, una rendita d'invalidità del 50% dal 1° maggio 1993,
nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 45% (incarto
Suva, non numerato).
B.
Dopo il rientro dell'assicurato in Italia nel 1995, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) aveva
proceduto ad una prima revisione della rendita nel maggio 2000, ad una
seconda nel novembre 2003 e ad una terza nel luglio 2007, conclusesi
rispettivamente l'11 ottobre 2000, il 24 maggio 2004 e il 1° novembre
2007, quest'ultima con decisione formale del 21 dicembre 2007, senza
che fossero determinate modifiche del grado d'invalidità (incarto UAIE,
doc. 4 a 29).
C.
Il 31 agosto 2010 l'UAIE ha avviato la quarta revisione del diritto alla
rendita (incarto UAIE, doc. 31), raccogliendo in particolare i documenti
seguenti:
- il questionario per la revisione della rendita, del 31 agosto 2010 (incarto
UAIE, doc. 36), da cui si evince che l'assicurato non ha più esercitato
alcuna attività lucrativa almeno dal 4 ottobre 2007,
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- referti di risonanza magnetica (RM) cervicale e d'esame
elettromiografico, del 21 settembre 2009 (incarto UAIE, doc. 37 e 38),
- una perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), del 13
ottobre 2010 (incarto UAIE, doc. 39), diagnosticante, nel quadro di
condizioni di salute migliorate, con movimenti (tono e forza muscolare) ed
andatura normali, un'artrosi del rachide ad attuale modesto rilievo
funzionale e riferiti episodi emicranici in pregresso trauma cranico da
incidente stradale, e nella quale è specificato che l'assicurato è in grado
di svolgere regolarmente, a tempo pieno, il suo ultimo lavoro, attività
semipesanti ed altre occupazioni confacenti, senza controindicazioni, il
grado d'invalidità essendo valutato, secondo criteri propri del diritto
italiano, al 35%,
- un referto RM del rachide, del 9 giugno 2003 (incarto UAIE, doc. 40),
- una relazione medico-legale del 1° ottobre 2010 (incarto UAIE, doc. 43),
di non facile lettura.
D.
L'UAIE ha in seguito sottoposto la documentazione raccolta alla
valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. Battaglia,
internista, il quale ha diagnosticato, il 2 dicembre 2010 (incarto UAIE,
doc. 46), delle cefalee da trauma cranico con emorragia epidurale nel
1990, delle rachialgie su disturbi degenerativi con modesti limiti funzionali
ed un'obesità, rilevando un apparente netto miglioramento della
sintomatologia in generale rispetto al 2004, ma ha cionondimeno
proposto l'esecuzione di una perizia reumatologica e neurologica.
E.
L'UAIE ha quindi incaricato, nel gennaio 2011 (incarto UAIE, doc. 49), i
dottori C._______, reumatologo, e D._______, neurologo, di esprimersi
sul caso dai loro rispettivi punti di vista specialistici. Il dott. C._______ ha
redatto il suo rapporto peritale il 28 marzo 2011 (incarto UAIE, doc. 51),
nel quale ha diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una
sindrome panvertebrale cronica su diffuse alterazioni degenerative con
protrusioni discali su più livelli, uno stato dopo trauma cranico nel 1990
(commozione cerebrale, frattura cranica in sede temporo-parietale destra,
sviluppo di un ematoma epidurale, evacuato, di disturbi neuropsicologici,
di croniche cefalee miotensive e di una sindrome vertiginosa), ed una
sindrome ansioso-depressiva dal mese di marzo 2010 circa, nonché,
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senza influenza sulla capacità lavorativa, un'ipertensione arteriosa
trattata, una calcolosi renale, un'obesità ed un pregresso tabagismo. Il
perito ha formulato, da un punto di vista prettamente reumatologico,
un'incapacità lavorativa per attività pesanti pari al 60%, medio-pesanti
pari al 40% e leggere pari al 20%, senza che vi siano stati peggioramenti
sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico dal 1° novembre 2007
(conclusione della terza procedura di revisione). Dal canto suo, il dott.
D._______ ha stilato il suo rapporto peritale il 20 luglio 2011 (incarto
UAIE, doc. 53 e 54), nel quale ha valutato, dopo avere escluso la
presenza di disturbi psichiatrici, uno stato neurologico e neuropsicologico
praticamente normali, salvo la presenza di un'incipiente compressione
cronica del nervo mediano destro nel canale carpale, clinicamente
sospetta, con conferma elettroneurografica di un leggero rallentamento
piuttosto della conduzione sensitiva segmentale, la cui gravità non è
comunque tale da modificare la capacità lavorativa, la quale risulta
essere del 100% da un punto di vista strettamente neurologico.
F.
Pronunciandosi nuovamente sul caso, alla luce delle due perizie dei
dottori C._______ e D._______, il 19 agosto 2011 (incarto UAIE, doc. 57),
il dott. E._______ha ripreso la diagnosi formulata dai due periti ed ha
fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (mese dell'incarico relativo alle
due perizie), un'incapacità lavorativa del 60% per l'ultima attività e del
20% per occupazioni confacenti, con la possibilità di alternare le posizioni
seduta ed eretta e non implicanti il sollevamento di pesi superiori a 15 kg,
lavori pesanti in generale e in flessione continua del tronco o in rotazione
con carichi.
Il 12 settembre 2011 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità
(incarto UAIE, doc. 58), considerando, come reddito da valido per il 2008,
un valore di Fr. 5'349.03 al mese, in riferimento ai dati forniti dall'ex datore
di lavoro nel 1992 (incarto UAI-BE), indicizzati, e, come reddito da
invalido, sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS), in
attività leggere e ripetitive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio,
nonché nell'ambito delle prestazioni ad imprese, un valore mensile medio
di Fr. 4'735.30, ridotto del 20% viste le circostanze personali
dell'assicurato, in particolare la lunga assenza dal mercato del lavoro e
l'età, e nella misura dell'80%, ossia Fr. 3'030.59. Procedendo al raffronto
dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto una perdita di guadagno del
43.34%, equivalente ad un grado d'invalidità del 43%.
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Pagina 5
G.
L'UAIE ha comunicato alla Suva, il 19 settembre 2011 (incarto UAIE, doc.
60), che il proprio servizio medico aveva constatato un miglioramento
dello stato di salute dell'assicurato, chiedendole di prendere posizione
sugli ultimi documenti all'incarto. Con scritto del 27 ottobre 2011 (incarto
UAIE, doc. 61), la Suva ha osservato, da un lato, che i disturbi
reumatologici sono di natura extrainfortunistica, quindi non di sua
pertinenza, e, dall'altro lato, che la perizia neurologica del dott.
D._______ non avrebbe indagato a sufficienza gli aspetti neuropsicologici
ed eventualmente psichiatrici, escludendo quindi di seguire le conclusioni
della stessa.
Il dott. E._______si è confrontato con lo scritto della Suva il 24 novembre
2011 (incarto UAIE, doc. 63), manifestando la sua sorpresa per il fatto
che l'assicuratore infortuni si fonderebbe su un esame neuropsicologico
vecchio di più di vent'anni per rifiutare di considerare un miglioramento
dello stato di salute dell'assicurato.
H.
Il 29 novembre 2011 l'UAIE ha così messo a punto un progetto di
decisione (incarto UAIE, doc. 64), con il quale ha ventilato all'assicurato la
sostituzione della sua mezza rendita d'invalidità con un quarto di rendita,
invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un
termine di trenta giorni. Per il tramite del suo rappresentante, il Patronato
ACLI, l'assicurato si è opposto al progetto di decisione, presentando due
certificati medici, uno ortopedico, dell'11 gennaio 2012, di difficile lettura,
ed uno psichiatrico, del 16 gennaio 2012, diagnosticante una sindrome
ansiosa-depressiva di tipo reattivo (incarto UAIE, doc. 65 a 67), sui quali
si è pronunciato il dott. E._______, il 9 febbraio 2012 (incarto UAIE, doc.
69), affermando che non apportano nulla di nuovo rispetto a quanto già
conosciuto. Di conseguenza, il 6 marzo 2012 (incarto UAIE, doc. 71),
l'UAIE ha emanato una decisione di sostituzione della mezza rendita
d'invalidità con un quarto di rendita, e ciò a decorrere dal 1° maggio 2012.
I.
Contro questa decisione, per il tramite del suo rappresentante,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
22 marzo 2012, chiedendo che sia confermato il suo diritto alla mezza
rendita d'invalidità, ed ha allegato un certificato neurologico del
31 gennaio 2012, facente stato di una spondilodiscartrosi con processi
erniari dorsali e protrusioni discali lombari, una sindrome ansioso-
depressiva di tipo reattivo ed un'ipertensione arteriosa.
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Dopo avere sottoposto l'incarto al dott. F._______, medico dell'UAIE, che
si è pronunciato su questi due documenti medici il 6 agosto 2012 (incarto
UAIE, doc. 74), sostenendo che essi non rivelano nulla di nuovo dal
punto di vista diagnostico, l'UAIE ha risposto al ricorso il 13 agosto 2012,
postulandone il rigetto con la conferma della decisione impugnata. Una
copia della risposta è stata trasmessa al ricorrente da questo Tribunale, il
21 agosto 2012, per formulare un'eventuale replica, la quale non è però
stata presentata.
J.
Con decisione incidentale del 4 ottobre 2012, questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, il quale è stato saldato il 25 ottobre 2012.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
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LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare
il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato, anche a seguito del
rinvio dell'art. 80a LAI, dalla versione dell'allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e
2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti
comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
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spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009
4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal
1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6
del regolamento n. 1408/71), ed il regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. Ciò detto, nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4). Così, per costante giurisprudenza, l'ottenimento
di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di
un'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2).
3.
3.1 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della stessa al momento della decisione impugnata, ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo
pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF
2010 1603), sono dunque applicabili in concreto, come lo sono le
disposizioni della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
3.2 Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V citata). Egli può tuttavia
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi
anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Ne discende che, in
concreto, il periodo di cognizione di questo Tribunale si estende fino al
6 marzo 2012, data della decisione avversata.
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Pagina 9
4.
4.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
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Pagina 10
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
4.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità anche dopo il 30 aprile 2012.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado
d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
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Pagina 11
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se la revisione ha luogo
d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett.
b). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a).
6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
7.
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile
una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo
tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni
intercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di
una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo
delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del
raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
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In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 18 dicembre
1993 (incarto UAI-BE) e la decisione di revisione, qui impugnata, è
stata emessa il 6 marzo 2012 (incarto UAIE, doc. 71). Con decisioni
intercalari intervenute l'11 ottobre 2000 e il 24 maggio 2004 (decisioni
materiali), nonché il 21 dicembre 2007 (decisione formale; incarto
UAIE, doc. 4 a 29), la prestazione attribuita è sempre stata
confermata. Nell'ambito della terza revisione, terminatasi con la
decisione del 21 dicembre 2007, l'UAIE ha proceduto ad un esame
materiale del grado d'invalidità. Ne consegue che, seguendo la
giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se
verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare la riduzione della mezza rendita ad un
quarto di rendita, come disposto dall'UAIE, è quello tra il 21 dicembre
2007 ed il 6 marzo 2012.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
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Pagina 13
9.
9.1 In concreto, secondo le indicazioni all'incarto, il ricorrente ha
cessato di lavorare nel 1995, ossia quando è rientrato in Italia, per cui
occorre fondarsi sui documenti medici allo scopo di valutare la sua
capacità lavorativa (cfr. consid. 4.5).
9.2 Dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare,
dalla perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 13 ottobre 2010 (incarto UAIE, doc. 39), dalle perizie dei
dottori C._______, reumatologo, del 28 marzo 2011, e D._______,
neurologo, del 20 luglio 2011 (incarto UAIE, doc. 51 a 53), nonché dal
rapporto finale del dott. E._______, internista, medico dell'UAIE, del 19
agosto 2011 (incarto UAIE, doc. 57), e dal parere del dott. F._______,
reumatologo, medico dell'UAIE, del 6 agosto 2012 (incarto UAIE, doc.
74), emerge la diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, di
sindrome panvertebrale cronica su diffuse alterazioni degenerative con
protrusioni discali su più livelli, di stato dopo trauma cranico nel 1990
(commozione cerebrale, frattura cranica in sede temporo-parietale
destra, sviluppo di un ematoma epidurale, evacuato, di disturbi
neuropsicologici, di cefalee miotensive croniche e di una sindrome
vertiginosa), e di sindrome ansioso-depressiva in cura psichiatrica dal
mese di marzo 2010 circa, nonché, senza influenza sulla capacità
lavorativa, d'ipertensione arteriosa trattata, di calcolosi renale,
d'obesità e di pregresso tabagismo.
Questa diagnosi generale, che contempla tutti gli elementi espressi dai
medici occupatisi del caso, non è condivisa unanimemente dagli
stessi, come sarà messo in evidenza qui di seguito.
9.3 Relativamente all'incidenza delle affezioni diagnosticate sulla
capacità lavorativa, il dott. B._______ ha constatato, nella sua perizia
E 213, che il ricorrente è in grado di svolgere regolarmente, a tempo
pieno, il suo ultimo lavoro, attività semipesanti ed altre occupazioni
confacenti, senza controindicazioni, valutando un grado d'invalidità,
secondo criteri propri del diritto italiano, del 35%.
Quanto ai periti incaricati dall'UAIE, il dott. C._______ ha formulato, da
un punto di vista prettamente reumatologico, un'incapacità lavorativa
per attività pesanti pari al 60%, medio-pesanti pari al 40% e leggere
pari al 20%, escludendo peggioramenti sotto l'aspetto ortopedico-
reumatologico dal 1° novembre 2007 (conclusione della terza
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procedura di revisione), mentre il dott. D._______ ha fissato una
capacità lavorativa del 100% dal punto di vista strettamente
neurologico. Più in particolare, il dott. C._______ ha sottolineato che il
ricorrente soffre, sul piano psicologico e mentale, delle conseguenze
del trauma cranico occorsogli nel 1990, con sviluppo di disturbi
neuropsicologici, di una sindrome vertiginosa e di cefalee croniche
miotensive, accompagnati da una sindrome ansioso-depressiva che
potrebbe pure influenzare il suo stato psicofisico, quindi la sua
capacità lavorativa, e ciò probabilmente in modo più marcato che non
le sole patologie ortopedico-reumatologiche (perizia, pag. 10), che la
limitazione della capacità lavorativa non dipende solamente dalle
patologie alla colonna vertebrale, quanto piuttosto dalle problematiche
neuropsicologiche e psichiatriche (perizia, pag. 11), affermando in
conclusione di non credere che la sindrome algica cronica possa
essere assimilata ad una sindrome somatoforme, e ciò per la presenza
di alterazioni degenerative multisegmentali, ma che le patologie di
natura neuropsicologica e psichiatrica possono almeno in parte
influenzare il quadro clinico generale del ricorrente (perizia, pag. 12). Il
dott. D._______ non ha indicato alcuna diagnosi nella sua perizia, ma
ha rilevato uno stato neurologico e neuropsicologico praticamente
normale, salvo un'incipiente compressione cronica del nervo mediano
destro nel canale carpale, qualificata di non grave ed ininfluente sulla
capacità lavorativa, nonché l'assenza di sequele neuropsicologiche e
psicologiche dell'infortunio del 1990, le cefalee essendo praticamente
scomparse così come le sensazioni vertiginose, legate eventualmente
ad una disfunzione labirintica postraumatica non più evidente, mentre
ha constatato la presenza di una sindrome astenica dal carattere
piuttosto funzionale, senza deficit oggettivabili, di cervicalgie senza
sindrome cervico-vertebrale né segni radicolari o midollari irritativi e
tantomeno deficitari, e di lombalgie senza sindrome lombo-vertebrale e
segni radicolari irritativi o deficitari ai membri inferiori, escludendo
peraltro disturbi psichiatrici suscettibili di motivare un'incapacità
lavorativa (perizia, pagg. 5 e 6).
Dal canto suo, il dott. E._______ha confermato, nel suo rapporto finale
del 19 agosto 2011, le conclusioni dei dottori C._______ e D._______,
benché abbia rimproverato sostanzialmente alla perizia reumatologica
una distinzione insufficiente tra le indicazioni soggettive del ricorrente
e le osservazioni cliniche oggettive, integrando in definitiva nella
diagnosi la sindrome ansioso-depressiva, definita però essere
"compensata", e, contemporaneamente, nella parte del suo rapporto
dedicata alla valutazione del caso, negando l'esistenza di disturbi
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depressivi, conformemente a quanto risulta dalla perizia neurologica.
9.4 Visto quanto precede, questo Tribunale constata innanzitutto che i
dottori C._______ e D._______, che non sono psichiatri, si sono
ciononostante pronunciati sulla dimensione psichiatrica del caso, per
di più in modo contraddittorio, il primo diagnosticando una sindrome
ansioso-depressiva dal mese di marzo 2010 circa, il secondo
escludendo invece la presenza di disturbi psichiatrici, e che il dott.
E._______ha, da un lato, messo in dubbio l'esistenza di una tale
patologia, e, dall'altro lato, l'ha integrata nella sua diagnosi,
qualificandola però di "compensata". Oltre a ciò, questo Tribunale
rileva che il dott. C._______ ha espressamente ritenuto, come
elementi diagnostici invalidanti, dei disturbi neuropsicologici, seguito in
ciò dal dott. E._______, mentre il dott. D._______, nella sua qualità di
neurologo, li ha chiaramente esclusi. Date queste contraddizioni
diagnostiche, che di riflesso non permettono di adottare la valutazione
dell'incapacità lavorativa espressa dai medici in questione, questo
Tribunale non può giungere ad un parere attendibile riguardo alla
pretesa del ricorrente di continuare ad avere diritto ad una mezza
rendita d'invalidità anche dopo il 30 aprile 2012.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1
PA.
11.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
in concreto, se si considera che è necessario delucidare le questioni,
senza contraddizioni, della diagnosi e della capacità lavorativa (DTF 137
V 210, consid. 4.4.1.4).
In concreto, l'UAIE dovrà procedere all'esecuzione di una perizia
psichiatrica per delucidare la presenza o meno di disturbi psichici e
valutare la loro eventuale influenza sulla capacità lavorativa, se del caso
dopo essersi procurato l'incarto aggiornato della Suva. L'UAIE sottoporrà
quindi l'insieme degli atti al proprio servizio medico, il quale si pronuncerà
a sua volta sulla diagnosi e sulla capacità lavorativa, dettagliando e
giustificando le proprie conclusioni. Dopo che il servizio medico avrà
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espresso il suo parere in questo senso, l'UAIE effettuerà, se necessario,
un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per
quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della
giurisprudenza federale in materia (DTF 126 V 75), ed emanerà quindi
una nuova decisione impugnabile.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-,
versato il 25 ottobre 2012, è restituito al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite
di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese
indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnargli
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'UAIE (art. 7 e
segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 6 marzo 2012, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi
l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.- è
restituito al ricorrente.
3.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a
carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n… 756.0239.6838.61/531/LPO; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani
Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: