B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1649/2016
Sen t en z a d e l l ’ 8 g i u g no 2 0 1 6
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentata dalla madre B._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, rendita per su-
perstiti, non entrata nel merito (decisione su opposizione del
9 febbraio 2016).
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Fatti:
A.
C._______ – nato il (…) 1959, cittadino svizzero deceduto in Italia il (…)
2014 – per quanto emerge dalle carte processuali ha lavorato in Svizzera
dall’aprile 1982 al febbraio 1983, versando contributi all’assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Sua figlia A._______, nata il (…) 2002,
ha presentato il 15 settembre 2015, per il tramite della madre B._______,
una domanda volta all’ottenimento di una rendita per orfani (doc. 1, 2, 3
[estratto del conto individuale, CI], 4 e 6).
B.
Con decisione del 20 ottobre 2015 (notificata al Patronato INAS di
D._______ [Italia]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto
la richiesta di rendita per superstiti. L’autorità inferiore ha stabilito che, po-
tendo il padre dell’istante computare unicamente 9 mesi nel 1982 e 2 mesi
nel 1983, non è adempita la durata minima di un anno di contribuzione ai
sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAVS per poter beneficiare dell’erogazione di una
rendita (per orfani) dell’assicurazione svizzera (doc. 5).
C.
Il 13 novembre 2015 (cfr. timbro postale), B._______ ha presentato oppo-
sizione a nome e per conto della figlia (doc. 8). Ha contestato la durata
contributiva ritenuta dalla CSC e fatto valere che il defunto C._______
aveva lavorato e versato contributi sino a luglio del 1984, per un totale di
28 mesi. Ha allegato copia della documentazione in suo possesso (doc. 8
pagg. 2 e 3).
D.
L’autorità inferiore, con provvedimento del 7 dicembre 2015, ha richiesto
direttamente a B._______ diversa documentazione necessaria per deter-
minare, da un lato, i suoi poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 37 cpv.
2 LPGA e, dall’altro lato, il periodo contributivo del defunto. L’amministra-
zione ha pure indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine sa-
rebbe stata emessa una decisione d’irricevibilità (e la pratica archiviata
senza entrare nel merito della domanda) e, in caso di rifiuto ingiustificato
di collaborazione (art. 43 cpv. 3 LPGA), si sarebbe deciso in base agli atti
di causa o chiusa l’inchiesta e decisa la non entrata nel merito della do-
manda (doc. 9).
La raccomandata contenente il menzionato provvedimento del 7 dicembre
2015 è ritornata alla CSC il 22 gennaio 2016 in quanto “rifiutata” il 17 di-
cembre 2015 (cfr. doc. 10 pag. 4 e doc. 12).
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E.
Con decisione su opposizione del 9 febbraio 2016, l’autorità inferiore ha
dichiarato l’opposizione irricevibile. Essa ha ritenuto che la notificazione del
proprio provvedimento del 7 dicembre 2015 era intervenuta regolarmente
e che pertanto il termine per adempiere quanto ivi richiesto era scaduto
infruttuoso, con la conseguenza che B._______ non poteva considerarsi
siccome legittimata ad inoltrare – a nome e per conto della figlia – un’op-
posizione contro la decisione della CSC del 25 ottobre 2015. La CSC non
è pertanto entrata nel merito dell’opposizione medesima (doc. 13).
F.
Il 10 marzo 2016 (cfr. timbro postale), B._______ ha interposto ricorso – a
nome e per conto della figlia – contro la summenzionata decisione su op-
posizione della CSC dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF),
mediante la quale ha contestato di avere mai ricevuto rispettivamente rifiu-
tato il provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015. Ha indicato che il 17
dicembre 2015 sarebbe stata al lavoro dalle 08h00 alle 16h00 presso l’asilo
di E._______ e, al suo rientro, di non aver trovato alcun avviso di una rac-
comandata. Allega che detto avviso di raccomandata non può che essere
andato perduto o allora depositato ad altro indirizzo. Fa valere che ad ogni
buon conto non può esserle imputata alcuna colpa quanto al mancato ritiro
del plico raccomandato contenente il provvedimento della CSC del 7 di-
cembre 2015. Chiede pertanto che detto provvedimento – contenente una
richiesta di produzione di documentazione – le sia nuovamente inviato, ma
questa volta non solo al proprio indirizzo, ma anche a quello dell’avv. Gio-
van Paolo Ruggeri, il quale si occupa delle questioni inerenti la figlia in
Italia. Al gravame ha allegato diversa documentazione, tra cui l’autorizza-
zione del giudice tutelare del Tribunale ordinario di F._______ concessale
il 30 gennaio 2015, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla mi-
nore A._______, per accettare con beneficio d’inventario l’eredità del de-
funto C._______ (doc. TAF 1 e allegati).
G.
Con risposta del 28 aprile 2016, la CSC ha chiesto, in via principale, di
dichiarare il ricorso irricevibile. La raccomandata contenete il provvedi-
mento legittimo della CSC del 7 dicembre 2015 sarebbe infatti stata rifiutata
dal destinatario il 17 dicembre 2015. Inoltre, l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, di-
spone che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del desti-
natario o di altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta al
più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. La
notificazione del provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015 contenuto
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nel plico raccomandato inviato a B._______ dovrebbe pertanto conside-
rarsi siccome validamente intervenuta. L’autorità inferiore ha peraltro indi-
cato che dalla documentazione acclusa all’atto di opposizione non è
emerso alcun elemento utile per procedere ad eventuali accertamenti d’uf-
ficio in merito ad un eventuale periodo contributivo maggiore da parte del
padre dell’istante, fermo restando che dagli atti di causa non risultava com-
provato né il rapporto di filiazione tra A._______ e B._______ né che
quest’ultima continuasse ad esercitare la funzione di “tutore pro tempore”
come riportato al formulario E 203 del 2 ottobre 2015. In conclusione, non
sono comunque adempite le condizioni per erogare a favore di A._______
una rendita per orfani (doc. TAF 4).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione (CSC).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è di principio
ammissibile.
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2.
Oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è in primo luogo l’irri-
cevibilità o meno dell’opposizione interposta da B._______ a nome e per
conto della figlia A._______.
2.1
2.1.1 In via preliminare si rileva che la facoltà di presentare una domanda
di rendita o di assegno per grandi invalidi dell'AVS spetta in primo luogo
alla persona avente diritto alle prestazioni. Se questa è minorenne (cfr. art.
14 CC) o sotto curatela generale (cfr. art. 398 CC), spetta al rappresentante
legale presentare la richiesta di prestazioni (Direttive sulle rendite [DR]
dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, valide
dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2016, n. 1101). Giusta l’art. 304
cpv. 1 CC, i genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella mi-
sura dell’autorità parentale che loro compete.
2.1.2 Questo Tribunale rileva che già prima della pronuncia della decisione
su opposizione vi erano agli atti di causa sufficienti indizi per poter ammet-
tere la sussistenza di una rappresentanza legale tra la ricorrente e
B._______. Dal formulario E 203 (inviato dalle competenti autorità italiane),
B._______ viene indicata quale tutore della figlia del defunto (doc. 2 pag.
6 punto 19). Nei documenti allegati al gravame, si evince poi che
B._______ quale “genitore esercente la potestà dei genitori sulla minore
A._______” (cfr. Accettazione di eredità con beneficio di inventario del Tri-
bunale di F._______ dell’11 marzo 2015 e autorizzazione ad accettare
l’eredità con beneficio d’inventario del giudice tutelare del Tribunale ordi-
nario di F._______ del 30 gennaio 2015 [allegati al doc. TAF 1]) è la madre
della ricorrente. Si può pertanto dedurre che B._______, era – ed è – legit-
timata a rappresentare la ricorrente nella procedura per la richiesta di pre-
stazione dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, poco im-
porta se in qualità di tutore legale o genitore esercitante la potestà genito-
riale sulla figlia minorenne. La richiesta formulata dalla CSC a B._______
di dimostrare la qualità di rappresentante legale della minorenne, con com-
minatoria d’irricevibilità dell’opposizione interposta a nome e per conto
della minorenne stessa, appare pertanto di per sé eccessiva e non giusti-
ficata. Peraltro, e quand’anche, per denegata ipotesi, si volesse ritenere
che sussistevano ragionevoli dubbi sulla questione, la CSC avrebbe allora
come minimo dovuto notificare il proprio provvedimento del 7 dicembre
2015 anche al Patronato INAS di D._______, fino ad allora rappresentante
autorizzato della ricorrente nella procedura dinanzi alla CSC (a cui era
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stata notificata la decisione del 20 ottobre 2015), dal momento che l’irrice-
vibilità dell’opposizione toccava in prima persona la ricorrente.
2.1.3 Da quanto esposto, consegue che già per questo motivo il ricorso va
accolto e la decisione impugnata, di irricevibilità dell’opposizione, annul-
lata.
2.2 Ma la decisione impugnata d’irricevibilità dell’opposizione va annullata
anche per un altro motivo.
2.2.1 L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una
decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende
trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a). L'autorità
sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se
la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi
a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio
(DTF 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). La
prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il
grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3), può
tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III
43 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
2.2.2 Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato
notificato non solo alla data alla quale il suo destinatario lo riceve
effettivamente. Una decisione amministrativa o giudiziaria intimata
mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera
d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo
la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti
conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il
destinatario ha designato o autorizzato una terza persona a prendere in
consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo
autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (sentenza del
TF 8C_404/2008 consid. 2.2). Non è neppure richiesto che sia preso
effettivamente ("tatsächlich") conoscenza del contenuto della notifica (DTF
122 I 139 consid. 1; AUER/MüLLER/SCHINDLER, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, note ad art. 20, N. 9,
pag. 271). Come detto determinante è l'entrata della notifica nella sfera
d'influenza del destinatario indipendentemente dall'eventuale successivo
momento in cui l'interessato ne prende personalmente conoscenza (DTF
122 III 316 consid. 4b; sentenza del TF 6B_511/2010 del 13 agosto 2010
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consid. 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBüHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed., N. 2.114, pag. 77).
2.2.3 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art.
42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II
464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costitu-
zionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversiche-
rungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
2.2.4 Questo Tribunale rileva che, contrariamente a quanto prescritto dal
principio inquisitorio, l’autorità inferiore non ha eseguito la necessaria istrut-
toria alfine di potersi determinare con cognizione di causa sulla ricevibilità
dell’opposizione interposta dall’insorgente. In effetti, da un estratto
Track&Trace della posta, risulta che il plico raccomandato contenente il
provvedimento della CSC del 7 dicembre 2015 sarebbe stato rifiutato il 17
dicembre 2015. Ora, un siffatto rifiuto – da non confondere con il “semplice”
mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del destinatario – doveva
far sorgere dei dubbi all’autorità inferiore su quanto realmente accaduto
nell’ambito della notifica, dal momento che non risulta dalle carte proces-
suali né un’indicazione sul motivo del rifiuto né le generalità rispettivamente
la firma della persona che avrebbe rifiutato il plico. Non è dunque stato
stabilito con il necessario grado della verosimiglianza preponderante – né
ciò si può desumere dalle circostanze o da eventuali indizi seri e consistenti
– che l’invio raccomandato sia effettivamente entrato nella sfera d’influenza
della destinataria così da determinarne l’avvenuta notifica. In simili circo-
stanze un estratto di Track&Trace non poteva essere ritenuto sufficiente a
dimostrare una valida notificazione del provvedimento della CSC del 7 di-
cembre 2015, ma occorreva chiedere direttamente alle Poste italiane una
verifica dell’accaduto. Non avendo agito di tal guisa, la CSC ha violato l’ob-
bligo di accertare d’ufficio i fatti giuridicamente rilevanti (art. 43 LPGA), ri-
spettivamente il diritto di essere sentito della ricorrente, avendo rinunciato
a torto all’acquisizione di ulteriori e necessarie prove inerenti alla notifica-
zione del provvedimento medesimo.
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2.2.5 Pure per questo motivo il ricorso va accolto e la decisione impugnata
del 9 febbraio 2016, di irricevibilità dell’opposizione inoltrata dalla ricorrente
contro la decisione del 20 ottobre 2015, annullata.
3.
Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore ha infine proposto che l’opposi-
zione sia comunque respinta nel merito, la ricorrente non avendo comun-
que fornito una documentazione suscettibile di dimostrare un periodo con-
tributivo del padre superiore agli 11 mesi. Tale proposta, a prescindere dalla
questione della sua ammissibilità nell’ambito di impugnazione di una deci-
sione formale d’irricevibilità, nel caso concreto non può manifestamente
essere accolta nel merito. È sufficiente rilevare al riguardo che, contraria-
mente a quanto asserito dall’autorità inferiore, questa non ha intrapreso
d'ufficio alcun accertamento, né effettuato d’ufficio delle verifiche in rela-
zione ai documenti finora prodotti dalla ricorrente, per determinare se il pe-
riodo contributivo del defunto C._______ potesse o meno essere aumen-
tato. Infatti, con l’opposizione è stata prodotta copia di un libretto riguar-
dante il versamento di premi mensili – documentazione apparentemente
appartenuta al defunto e riportante il (vecchio) numero AVS dell’assicurato,
la data dei versamenti, l’ammontare dei medesimi e il timbro postale di
G._______ e di H._______ a conferma della ricevuta dei versamenti – il
quale potrebbe corroborare la tesi della ricorrente di un periodo contributivo
corrispondente a 28 mesi anziché agli 11 mesi ritenuti dall’amministra-
zione. Ora, non è dato sapere per quale motivo e a quale istituzione sono
stati versati tali importi, né l’autorità inferiore – per quanto emerge dalle
carte processuali – ha proceduto ad eseguire una qualsivoglia misura
d’istruttoria in merito (quali ad esempio contattare la Polizia degli stranieri,
la Cassa di compensazione cantonale e l’ex datore di lavoro dell’assicu-
rato) al fine di determinare se, effettivamente, il periodo di contribuzione
potesse essere maggiore a quello ritenuto. Vista l’assenza di atti istruttori,
non è possibile determinarsi con cognizione di causa sulla questione di
merito, fermo restando che la menzionata documentazione trasmessa con
l’opposizione giustifica l’effettuazione di accertamenti d’ufficio da parte
della CSC. Peraltro, la ricorrente stessa ha chiesto che le sia accordato un
nuovo termine per produrre eventuale ulteriore documentazione, richiesta
del tutto giustificata e a cui non vi è motivo di non dare seguito. Successi-
vamente, ove ancora necessario, la CSC provvederà agli ulteriori accerta-
menti da effettuarsi d’ufficio già precedentemente accennati (Polizia degli
stranieri; Cassa di compensazione cantonale; ex datore di lavoro dell’assi-
curato).
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Pagina 9
4.
Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la decisione
su opposizione impugnata deve essere annullata. Gli atti di causa sono
pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a comple-
tare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare
una nuova decisione ai sensi dei considerandi, ossia nel merito dell’oppo-
sizione interposta dalla ricorrente dopo avere effettuato gli indicati accerta-
menti.
5.
5.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
5.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non
risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 9 feb-
braio 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore
affinché entri nel merito dell’opposizione, esperisca gli atti istruttori neces-
sari ai sensi dei considerandi e pronunci una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.
3.
Copie della risposta dell’autorità inferiore del 28 aprile 2016 (doc. TAF 4),
nonché degli ivi menzionati documenti, sono trasmesse per conoscenza
alla ricorrente.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante legale della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento; allegati: menzionati)
– rappresentante della ricorrente (avv. Giovan Paolo Ruggeri; Racco-
mandata con avviso di ricevimento; allegati: menzionati)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: