Corte II I
C-1674/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
V._______,
patrocinato dall'avv. Tommasa Vecchio, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. V._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato dal
_______, ha lavorato in Svizzera dal 1964 al giugno 1976, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 4). In Italia ha lavorato in qualità di
artigiano indipendente dal 1° gennaio 2003 al 18 maggio 2005
allorquando ha cessato qualsiasi attività lavorativa per motivi che
imputa al suo precario stato di salute.
In data 21 luglio 2003 V._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1 e 5). Il richiedente è stato visitato il 12 dicembre
2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di C._______, ove il sanitario incaricato ha
diagnosticato "meningioma della falce cerebrale con crisi epilettiche di
tipo lesionali in soggetto con disturbo depressivo con iniziale
compromissione delle funzioni cognitive” e, dopo aver precisato che
l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri come
pure il suo ultimo lavoro ed un'attività lavorativa adeguata a tempo
pieno, ha posto un tasso di invalidità del 67% per l'ultimo lavoro svolto
(doc. 60). Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un insieme di
documenti medici obiettivi relativo all'anno 1975 ed al periodo 2001 -
2006 comprendente, tra l'altro, una lettera di dimissione relativa al
ricovero dal 29 settembre all'11 ottobre 1975 (per ipoacusia sinistra di
percezione senza evoluzione, discreta paresia del nervo facciale nella
parte inferiore sinistra e stato depressivo reazionale), una cartella
clinica relativa al ricovero dal 13 al 18 gennaio 2001 (per meningioma
della falce cerebrale e trauma cranico), una lettera di dimissione
relativa al ricovero dal 6 al 12 settembre 2002 (per epilessia lesionale
con crisi di frequenza plurisettimanali e meningioma della falce
cerebrale), una relazione medico-legale dell'INPS del 4 ottobre 2005
(giusta la quale l'assicurato è affetto da “epilessia lesionale con crisi
plurisettimanali, da meningioma della falce cerebrale; disturbo
depressivo reattivo e spondiloartrosi” ed è quindi da ritenersi invalido)
ed una lettera di dimissioni relativa al ricovero dal 15 al 16 marzo 2006
(per resezione ed eversione della vaginale comune). Nel corso
dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il
questionario dell'assicurato ed il questionario per indipendenti,
ambedue del 15 maggio 2006 ed una lettera del 21 luglio 2006 del
rappresentante dell'assicurato giusta la quale egli ha cessato l'attività
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lavorativa in data 18 maggio 2005 per gravi motivi di salute sussistenti
già dal 2001 (doc. 1-63).
B. Nel suo rapporto del 4 dicembre 2006, il Dott. B._______ del
Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la
diagnosi di “epilessia su meningioma della falce cerebrale scoperto nel
2001 e stato dopo trauma cranico nel 2001” ed è giunto alla
conclusione che l'assicurato è abile al 100% con una riduzione di
rendimento del 30% in qualsiasi attività lavorativa dal gennaio 2001
(doc. 64 e 65).
Mediante progetto di decisione del 15 dicembre 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni
avrebbe dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di grado
pensionabile (doc. 66). Entro il termine impartito per presentare
eventuali osservazioni, l'assicurato ha prodotto, con scritto del 10
gennaio 2007, un certificato medico del 27 novembre 2006 del Dott.
L._______ (doc. 68 e 69). Mediante decisione del 17 gennaio 2007,
notificata il 1° febbraio successivo, l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni dell'assicurato per carenza d'invalidità di grado
pensionabile (doc. 67).
C. Con gravame del 28 febbraio 2007, depositato alla posta italiana il
1° marzo successivo, V._______ chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita di
invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a
documentazione medica già agli atti, i seguenti documenti medici
obiettivi: una relazione medico legale del CTU Dott. S._______ al
Tribunale di C._______ (Sezione del Lavoro) redatta il 30 novembre
2006 giusta la quale l'assicurato è affetto da “meningioma della grande
falce ed esiti di trauma cranico, epilessia lesionale con crisi
plurisettimanali e sindrome ansioso-depressiva e note di
spondiloartrosi” e la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti
alle sue attitudini è quindi ridotta in modo permanente a meno di un
terzo con decorrenza dal 23 gennaio 2001, un certificato medico del 6
febbraio 2002 ed un certificato medico del 5 febbraio 2007.
Chiamata a pronunciarsi, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente
gli atti al Dott. B._______ che, nel suo rapporto medico del 18 luglio
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2007, ha confermato integralmente la sua precedente presa di
posizione del 4 dicembre 2006 (doc. 73). Nelle osservazioni ricorsuali
del 27 agosto 2007 l'UAIE propone quindi la reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi
che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
ricorrente, regolarmente rappresentato dall'avv. Tommasa Vecchio di
C._______, invitato dal Tribunale amministrativo federale a replicare,
ha ribadito, con scritto del 2 ottobre 2007, la propria posizione
processuale. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a
documentazione già agli atti, il dispositivo della sentenza del Tribunale
di C._______ (Sezione del Lavoro) del 26 settembre 2007 che
condanna l'INPS al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità con
decorrenza dal 1° febbraio 2001.
Chiamata a pronunciarsi, l'amministrazione, con duplica del 1°
novembre 2007, ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame.
In data 17 dicembre 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di 300.--
franchi equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di
vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo
l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA)
non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al
riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in
cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente
fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF
130 V 329 consid. 2.5 e 445) e, per il seguito, in base alle modifiche
della LAI del 21 marzo 2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a
revisione della LAI). Vengono quindi citate le disposizioni della LAI e
della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2007
mentre non trovano applicazione le modifiche della LAI e della LPGA
del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione
della LAI).
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5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 luglio 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 21 luglio 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 17 gennaio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
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secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Pagina 8
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere condivisa
essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito,
l'assicurato risulta essere affetto da “meningioma della grande falce ed
esiti di trauma cranico, epilessia lesionale e note di spondiloartrosi”
(modello E 213 del 12 dicembre 2005, certificato medico del 27
novembre 2006 del Dott. L._______, rapporti medici del Dott.
B._______ del 4 dicembre 2006 e del 18 luglio 2007 e relazione
medico legale del CTU Dott. S._______ del 30 novembre 2006). Non
obiettivamente documentata appare, per contro, l'asserita sindrome
ansioso-depressiva che, in ogni caso, sarebbe efficacemente trattabile
farmacologicamente. Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
9.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
Pagina 9
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate al considerando 9.1, il sanitario medico dell'INPS, nel suo
rapporto del 12 dicembre 2005, dopo aver precisato che l'assicurato è
in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri come pure il suo
ultimo lavoro ed un'attività lavorativa adeguata a tempo pieno, ha
posto un tasso di invalidità del 67% per l'ultimo lavoro svolto (doc. 60).
Dal canto loro, il Dott. L._______, nel suo certificato del 27 novembre
2006 (doc. 69), non ha specificato alcun tasso di invalidità mentre il
CTU Dott. S._______, nella sua relazione medico legale del 30
novembre 2006, ha rilevato che la capacità di lavoro dell'assicurato in
occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente
a meno di un terzo con decorrenza dal 23 gennaio 2001. Il Dott.
B._______ del Servizio medico regionale (SMR), è giunto alla
conclusione, nei suoi rapporti del 4 dicembre 2006 e del 18 luglio
2007, che l'interessato è abile al 100% con una riduzione di
rendimento del 30% in qualsiasi attività lavorativa dal gennaio 2001
(doc. 64, 65 e 73).
10.2 Ora il collegio giudicante rileva che dalla documentazione agli atti
si evince che l'assicurato è affetto da meningioma della grande falce e
da esiti di trauma cranico come pure da episodi epilettici lesionali. Il
tumore benigno in questione (caratterizzato, di principio, da una
evoluzione lenta) è stato diagnosticato nel 2001 (doc. 44). La gravità
della malattia è palese, posto che l'assicurato è colpito
settimanalmente da svariati episodi epilettici lesionali (doc. 51 e 54) ed
è pure affetto da conseguenti disturbi cognitivi (doc. 60 a pag. 8). A ciò
aggiungasi che, da una parte, le conclusioni del medico dell'INPS
sono contraddittorie (viene riconosciuta una capacità lavorativa a
Pagina 10
tempo pieno nell'ultimo lavoro svolto ed un tasso d'invalidità del 67%
per lo stesso lavoro) e, dall'altra, i rapporti del Dott. B._______ sono
estremamente sommari. Di conseguenza, il collegio giudicante non
può effettuare sulla base degli atti di causa un esame oggettivo
adeguato che consenta di addivenire ad un chiaro ed attendibile
giudizio sulle effettive ripercussioni invalidanti dello stato di salute
dell'assicurato nel periodo di cognizione del presente giudizio (21
luglio 2002 ed il 17 gennaio 2007: cfr. consid. 5). Pertanto il gravame
deve essere parzialmente accolto.
10.3 La decisione impugnata è quindi annullata e l'incarto retrocesso
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considera l'importanza della lacuna rilevata. L'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
dovrà sottoporre nuovamente l'incarto al proprio servizio medico che
dovrà determinare debitamente le conseguenze invalidanti delle
patologie di cui è affetto l'assicurato sulla sua capacità lavorativa e
predisporre gli eventuali accertamenti medici che si rilevassero
necessari. Particolare attenzione dovrà essere prestata al periodo
intercorso tra il 21 luglio 2002 ed il 17 gennaio 2007 (cfr. consid. 5) e
da questa data in poi. L'amministrazione effettuerà, se del caso,
un'indagine comparativa dei redditi ed emanerà in seguito un nuovo
provvedimento impugnabile.
11.
11.1 Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di 300.--
franchi versato dal ricorrente in data 17 dicembre 2007 gli è
retrocesso.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, si giustifica riconoscere un'indennità
per spese ripetibili di 1'000.-- franchi da porre a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
decisione su opposizione impugnata del 17 gennaio 2007, l'incarto è
retrocesso all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero affinché proceda ai sensi del considerando 10.2 e
10.3 e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura e l'anticipo di 300.-- franchi
versato dal ricorrrente gli è retrocesso.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'000.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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