B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1678/2011
S e n t e n z a d e l 11 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
rappresentata da B._______
…
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 26 gennaio 2011, A._______, cittadina del Kosovo nata il …, ha presen-
tato una domanda di visto presso la Rappresentanza svizzera a Pristina
con lo scopo di entrare nello spazio Schengen, per un periodo di 90 gior-
ni, al fine di rendere visita al figlio e alla di lui moglie B._______ (l'invitan-
te) residenti in Svizzera. Con decisione del 2 febbraio seguente la suddet-
ta Rappresentanza ha rifiutato di concedere un visto all'interessata, con-
siderato che la sua intenzione di lasciare lo spazio Schengen alla sca-
denza del visto non poteva essere stabilita con certezza.
Contro questa decisione, il 15 febbraio 2011, A._______ ha interposto
opposizione presso l'UFM.
B.
Con decisione del 9 marzo 2011, l'UFM ha respinto l'opposizione, con-
fermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. A
sostegno delle proprie argomentazioni l'autorità di prime cure ha sottoli-
neato che la legislazione sugli stranieri non prevede un diritto ad entrare
nello spazio Schengen o al rilascio di un visto, anche qualora la persona
interessata ossequi tutte le condizioni d'entrata. Un visto non è inoltre
concesso ad uno straniero il cui ritorno nel Paese d'origine non è garanti-
to, sia a causa della situazione politica e socioeconomica prevalente in
tale Stato, sia a causa della sua situazione personale. In concreto, consi-
derando che la richiedente è ancora abbastanza giovane, vedova, non
svolge un'attività lucrativa in Kosovo e non ha legami imprescindibili con
questo Paese, la partenza al termine del soggiorno in Svizzera, dove pe-
raltro vivono i due figli, non è sufficientemente garantita, non potendo
escludere che la richiedente, una volta entrata nello spazio Schengen,
non desideri protrarre il soggiorno nella speranza di trovare condizioni di
vita migliori di quelle che conosce in Patria.
C.
Con scritto del 16 marzo 2011, A._______, rappresentata da B._______
(cfr. procura del 17 agosto 2012), ha interposto ricorso contro la suddetta
decisione chiedendo l'annullamento della stessa e la concessione dell'au-
torizzazione d'entrata. A sostegno del proprio gravame, la ricorrente sotto-
lineava il desiderio di essere presente al parto della nuora, il cui termine
era il 10 aprile 2011. Inoltre B._______ indicava di garantire al "100% le
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spese di soggiorno e di viaggio", come pure il rientro in patria una volta
terminato il soggiorno.
D.
Con osservazioni del 6 maggio 2011, l'UFM ha postulato al reiezione del
gravame. Esso ha ribadito quanto asserito nella decisione del 9 marzo
2011, ovvero che l'uscita della richiedente dallo spazio Schengen al ter-
mine del soggiorno non era garantita considerato in particolare l'ancora
giovane età e l'assenza in generale di legami imprescindibili con il proprio
Paese d'origine.
E.
Con ordinanza del 12 maggio 2011 la ricorrente è stata invitata a trasmet-
tere le proprie osservazioni in merito allo scritto dell'UFM del 6 maggio
precedente. Tuttavia la ricorrente non vi ha dato alcun seguito.
F.
Invitata a produrre la procura a nome della signora B._______,
A._______ ha fatto pervenire il menzionato scritto al presente Tribunale il
21 agosto 2011. Contestualmente la rappresentante ha nuovamente sot-
tolineato di impegnarsi affinché l'invitata lasci la Svizzera allo scadere del
termine dell'eventuale visto di entrata.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), in confor-
mità dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 La ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
3.
Come rettamente osservato dall'UFM, la legislazione svizzera in materia
di diritto concernente gli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata nello
spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente
adempia a tutte le condizioni d'entrata. Così come gli altri Stati, la Svizze-
ra non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Ri-
servati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità
amministrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere
discrezionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un di-
ritto al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo stra-
niero o i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma specia-
le del diritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla
legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327 nonché DTF 135
II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata).
4.
Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non preveda-
no disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
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5.
5.1 Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera ri-
spettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessi-
tano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se ri-
chiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza
del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto [OEV,
142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento [CE] n.
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del
13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento
(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto
per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]).
5.2 Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art.
5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del re-
golamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei
visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di Paesi
terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare
che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro
il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 Codice dei visti e art.
5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informa-
zione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere conside-
rati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub-
blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1
lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen).
6.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interes-
sato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato
per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi interna-
zionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c
Codice frontiere Schengen).
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7.
L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo
2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle fron-
tiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un visto
(GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto riguarda la fonte inte-
grale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che il Kosovo figura in
questo allegato, la richiedente soggiace all'obbligo del visto.
8.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare all'interessata
l'entrata nello spazio Schengen, non ritenendo sufficientemente assicura-
ta la sua partenza. Occorre dunque esaminare se la stessa, considerati
tutti gli elementi agli atti, appare disposta a ritornare nel suo Paese d'ori-
gine dopo il soggiorno auspicato conformemente all'art. 5 cpv. 2 LStr. Af-
finché possa essere determinato se vi sono le garanzie necessarie per ri-
tenere assicurata l'uscita dallo spazio Schengen, l'autorità competente
deve procedere ad una valutazione di una situazione futura e a tale sco-
po si fonda da una parte sulla situazione politica, sociale ed economica
prevalente nel Paese di provenienza e dall'altra parte sulla situazione
personale, familiare e professionale della persona interessata. In tal sen-
so tutti gli elementi del caso concreto devono essere presi in considera-
zione.
8.1 Il 17 febbraio 2008 il Parlamento kosovaro ha dichiarato l'indipenden-
za del Paese, il quale, il 26 febbraio 2008, è stato riconosciuto dalla Sviz-
zera e, nel frattempo, da altri 76 Stati. La ricostruzione dell'amministra-
zione e delle infrastrutture è in corso, coadiuvata da organizzazioni inter-
nazionali e coalizioni di Stati. Sotto il profilo economico, il Kosovo non è
tuttavia ancora stato in grado di creare una dinamica di crescita. Con un
prodotto interno lordo (PIL) pro capite di € 1'850.00 la Repubblica del Ko-
sovo rimane uno dei Paesi più poveri d'Europa. In effetti, sebbene negli
ultimi anni si siano verificati dei miglioramenti, il 45 % della popolazione
vive al di sotto della soglia della povertà nazionale e il 17 % si trova in
condizioni di estrema povertà. Il tasso di disoccupazione nel Kosovo cor-
risponde al 47 % ed il 29 % dei lavoratori è sottoccupato (cfr.
, Countries > Kosovo > Overview > Country
Brief 2010, ultimo aggiornamento: ottobre 2010, visitato il 16 luglio 2012).
La pressione migratoria da questo Paese risulta essere molto alta e que-
sto si minifesta anche nelle statistiche sull'asilo. Concretamente nel 2011
il 2.8 % dei richiedenti provenivano dal Kosovo che, in cifre assolute, cor-
risponde a 634 richieste d'asilo. Inoltre nel quarto trimestre del 2011 sono
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state depositate 225 domande da persone provenienti dal Kosovo (cfr.
UFM; > Temi > Statistiche > Statistiche sull'asilo > Sta-
tistique en matière d'asile, 4ème trimestre 2011> pag. 6).
8.2 Le importanti disparità socioeconomiche tra la Svizzera e il Kosovo
sopra menzionate sono idonee ad incrementare la pressione migratoria.
Un'eventuale emigrazione è inoltre favorita allorquando parenti o cono-
scenti si trovano all'estero, come è il caso nella presente fattispecie. Per-
tanto è a giusta ragione che l'UFM ha considerato elevato il rischio del
non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti.
La pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta inoltre ele-
vata soprattutto in presenza di persone che non hanno particolari vincoli
famigliari o professionali al loro Paese d'origine.
9.
Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale
del Paese d'origine porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti ecces-
sivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle cir-
costanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o
professionali possono costituire una prognosi favorevole per una parten-
za regolare dalla Svizzera.
La ricorrente ha 46 anni, è vedova e vive in Kosovo dove però non ha più
alcun famigliare. In particolare oltre al figlio, la cui moglie è la qui rappre-
sentante, in Svizzera risiede anche il secondo figlio della richiedente. Ne
discende che A._______ non intrattiene alcun stretto legame affettivo con
il proprio Paese, che costituirebbe un criterio determinante per comprova-
re il suo rientro in patria. Dalle emergenze istruttorie non risulta che la
stessa abbia un'attività lucrativa in Kosovo e tutto lascia supporre che es-
sa sia sostenuta finanziariamente esclusivamente dal/i figlio/i residenti in
Svizzera. Tale aspetto conduce a ritenere, a maggior ragione, elevata la
probabilità di un'eventuale emigrazione. Altri elementi inerenti eventuali
obblighi familiari concreti della richiedente non vengono menzionati. In
conclusione, non emergono elementi concreti in merito alla sua situazio-
ne familiare e personale attuale in Kosovo che permettano di ritenere suf-
ficientemente certa la volontà della stessa di rientrare nel Paese d'origine
entro i termini previsti.
10.
Visto quanto precede, benché il desiderio di fare visita al figlio e alla di lui
moglie, per essere presente al momento della nascita del loro figlio, il cui
termine era fissato il 10 aprile 2011, motivazione peraltro ormai superata,
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sia perfettamente comprensibile, esso non può tuttavia costituire di per sé
un motivo sufficiente per giustificare la concessione del visto. Tenuto con-
to del numero importante di domande di autorizzazione d'entrata inoltrate,
le autorità elvetiche devono prendere in considerazione il rischio risultan-
te dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la
Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In
tali circostanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una
politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione
del numero delle autorizzazioni d'entrata nello spazio Schengen.
Il Tribunale ritiene pertanto che il rischio di migrazione sia elevato e che la
condizione della garanzia di ritorno di cui all'art. 5 cpv. 2 LStr non sia a-
dempiuta.
11.
Infine, le dichiarazioni fornite dall'invitante in relazione alla presa a carico
delle spese del soggiorno auspicato e alle garanzie secondo le quali l'in-
teressata lascerebbe lo spazio Schengen allo scadere del visto, non sono
tali da impedirle, una volta entrata nel territorio elvetico, di intraprendere i
passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale
federale S6.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti più
volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'u-
scita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazioni
d'intenzione prive di effetti giuridici. L'invitante è infatti in grado di garanti-
re certi rischi finanziari relativi al soggiorno della richiedente, ma non pos-
sono tuttavia portarsi garanti per un determinato comportamento (cfr.
DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti).
12.
Ne discende che l'UFM, con decisione del 9 marzo 2011, non ha né viola-
to il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri-
dicamente rilevanti, inoltre la decisione non risulta inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 22
aprile 2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: