B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1681/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 14 febbraio
2012).
C-1681/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, ha lavorato in Sviz-
zera nel periodo dal 1969 al 1991 (v. doc. 45), solvendo contributi all'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Rientrato in
Italia, ha svolto attività lucrativa, da ultimo, dal 1° gennaio 2008, come
operaio agricolo (con mansioni di pulizia dei terreni e coltivazione) presso
un privato. Il 31 dicembre 2009, ha interrotto il lavoro per motivi di salute
(doc. 23). L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1° agosto 2009, una
pensione d'invalidità italiana (doc. 16). L'8 febbraio 2011, l'interessato ha
formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità (doc. 16).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da maggio 2008 a marzo
2011 (doc. 3 a 15 e doc. 24 a 44), segnatamente le cartelle clini-
che concernenti il ricovero dal 14 aprile al 14 maggio 2009 per
emicolectomia sinistra, i controlli clinici dal 22 maggio al 23 no-
vembre 2009 (in particolare, dal 26 giugno al 30 novembre 2009
l'interessato è stato sottoposto a chemioterapia [doc. 29]), il rico-
vero dal 3 al 24 dicembre 2009 per resezione segmentaria a se-
guito di stenosi del colon sinistro ed il ricovero dal 3 al 15 febbraio
2010 per intervento di ricanalizzazione ileale (doc. 37 a 39 e 43)
nonché il certificato medico del 15 marzo 2011 (doc. 4), in cui è
segnalato che il paziente è stato ricoverato nel novembre del 2010
per asportazione di polipo del colon discendente riferibile ad ade-
noma con grado lieve-moderato di displasia;
la perizia medica particolareggiata E 213 del 25 maggio 2011, da
cui emerge la diagnosi di esiti di emicolectomia sinistra per ade-
nocarcinoma moderatamente differenziato PT2G2N0, in attuale
follow up negativo; le condizioni di salute dell'interessato sono sta-
te definite come stazionarie e il medesimo è stato ritenuto in grado
di svolgere regolarmente lavori leggeri nonché, e a tempo pieno,
sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni.
È stato segnalato che l'interessato è considerato invalido al 70%,
C-1681/2012
Pagina 3
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza,
nella precedente attività (doc. 2);
il questionario per il datore di lavoro del 29 agosto 2011 (doc. 23);
il questionario per l'assicurato del 29 agosto 2011 (doc. 23).
C.
C.a Nel rapporto del 2 novembre 2011, il dott. B._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di adenocarcinoma del colon, stato do-
po emicolectomia sinistra, stato dopo chemioterapia, stato dopo subileo
per stenosi con perforazione dell'intestino e creazione di un'ileostomia e
stato dopo ricanalizzazione ileale. Il dott. B._______ ha quindi ritenuto
per l'interessato un'incapacità lavorativa del 100% dall'11 aprile 2009 e
del 70% dal 3 maggio 2010 nella precedente attività, ma una capacità al
lavoro completa, dunque del 100%, in un'attività sostitutiva confacente al
suo stato di salute (attività con sollevamento di pesi non superiore ai 10
kg, ad esclusione di un lavoro pesante) a far tempo dal 3 maggio 2010
(doc. 46).
C.b Il 24 novembre 2011, l'UAIE ha determinato nel 17% il grado d'invali-
dità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei
redditi (doc. 47).
D.
Il 15 dicembre 2011, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe sta-
ta respinta, ritenuto in particolare che la rendita d'invalidità per il periodo
dall'11 aprile 2009 al 2 maggio 2010 non avrebbe potuto essere versata e
che (a far tempo dal 3 maggio 2010) l'esercizio di un'attività lucrativa più
leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il di-
ritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato
la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del pro-
getto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 48), facoltà di cui l'inte-
ressato non ha fatto uso.
E.
Il 14 febbraio 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di presta-
zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 49).
E.a Il 23 marzo 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 14 febbraio
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2012 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, di riconoscerlo inva-
lido nella misura del 70% subordinatamente nella misura del 60%, del
50% o perlomeno nella misura del 40% (doc. TAF 1).
E.b Il 23 aprile 2012, l'insorgente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2
a 5).
E.c Il 23 giugno 2012, il medesimo ha esibito il ricorso del 23 marzo
2012, munito della propria firma manoscritta in originale (doc. TAF 6 a 8).
F.
Nella risposta al ricorso del 22 agosto 2012, l'autorità inferiore ha propo-
sto la reiezione del ricorso. In virtù del rapporto del 2 novembre 2011 del
proprio servizio medico, il ricorrente presenta un'incapacità al lavoro del
100% dall'11 aprile 2009 e del 70% dal 3 maggio 2010 nella precedente
attività di operaio, ma una capacità completa, ossia del 100%, in un'attivi-
tà sostitutiva confacente al suo stato di salute, a far tempo dal 3 maggio
2010, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 17% che esclude il ri-
conoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Infine, l'autorità inferiore ha sottolineato che l'assicurazione
svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessato è stato
riconosciuto quale invalido in Italia (doc. TAF 10).
G.
Con provvedimento del 31 agosto 2012 (notificato il 7 settembre 2012;
doc. TAF 12 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale
ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del
22 agosto 2012, unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE
menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha conces-
so la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferio-
re (doc. TAF 11), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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Pagina 5
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
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nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea,
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì (ancora) applicabili al caso concreto.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4.
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore
fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi
fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuo-
ve norme della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente ap-
plicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI es-
sendo stata presentata l'8 febbraio 2011, al caso in esame si applicano di
principio le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011. Peraltro, e per l'e-
same del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme
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della 6a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 14 feb-
braio 2012 (data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna inciden-
za sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di
questo Tribunale. Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fat-
to riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2011.
3.3
3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita l'8 febbraio 2011. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 5.3 del presente giudizio]).
3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi
quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b),
in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso
e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momen-
to in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale
federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
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Pagina 8
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con-
sid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 3 anni (v.
doc. 45) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mi-
nima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi
di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non
è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferi-
menti).
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
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un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in-
validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden-
ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati-
que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red-
diti).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
C-1681/2012
Pagina 10
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
C-1681/2012
Pagina 11
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre se-
gnatamente di esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma mode-
ratamente differenziato PT2G2N0, in attuale follow up negativo (cfr. peri-
zia medica particolareggiata E 213 del 25 maggio 2011 [doc. 2]).
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca-
pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
10.2 L'autorità inferiore ha considerato che non può essere versata alcu-
na rendita d'invalidità per l'incapacità lavorativa temporanea dall'11 aprile
2009 al 2 maggio 2010, ritenuto che l'interessato ha presentato una ri-
chiesta di rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità l'11 febbraio
2011 e che il suo diritto ad una rendita d'invalidità avrebbe potuto nascere
al più presto il 1° agosto 2011 (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI,
RS 831.20]). L'autorità inferiore ha altresì osservato che dalle carte pro-
cessuali risulta che (a far tempo dal 3 maggio 2010) a causa del danno
alla salute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 70% nella prece-
dente attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confa-
cente allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio
custode, sorvegliante di posteggio/museo, magazziniere, addetto a picco-
le consegne con veicolo, venditore, bigliettaio – è da considerare esigibile
al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 17% che esclude il rico-
noscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità (doc. 49).
10.3 Il ricorrente si è doluto nel ricorso di un'errata valutazione delle sue
condizioni di salute. In particolare, ha segnalato di essere stato ricono-
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sciuto invalido dalle autorità italiane nella misura dell'85%. Ha esibito co-
pia del verbale del 26 gennaio 2010 della Commissione di prima istanza
per l'accertamento degli stati d'invalidità civile di C._______ (doc. TAF 1).
10.4 L'autorità inferiore ha fondato la sua decisione in particolare sul rap-
porto del dott. B._______, medico dell'UAIE, del 2 novembre 2011 (doc.
46). Nello stesso è indicato, in virtù della documentazione medica agli at-
ti, che il ricorrente si è ammalato nel 2009 di un tumore maligno all'inte-
stino crasso, che è stato trattato chirurgicamente e con chemioterapia. Il
decorso clinico è stato complicato dall'insorgenza di una stenosi con per-
forazione intestinale, che ha necessitato la creazione di un'ileostomia arti-
ficiale, che ha poi potuto essere ricanalizzata nel febbraio del 2010. Suc-
cessivamente, le condizioni di salute si sono migliorate e le condizioni
generali dell'insorgente sono state qualificate di buone, fermo restando
che dal profilo oncologico i rapporti medici non evidenziano segni di reci-
diva tumorale e neppure metastasi. Il dott. B._______ ha quindi reputato
che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa del 100% dall'11 aprile
2009 e del 70% dal 3 maggio 2010 nella precedente attività, ma ha rite-
nuto esigibile nella misura del 100%, sempre dal 3 maggio 2010, l'eserci-
zio di un'attività leggera confacente al suo stato di salute.
10.5 Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi, nella sostanza, dal
suddetto apprezzamento ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche
nella perizia medica particolareggiata E 213 del 25 maggio 2011 (doc. 2).
In effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato che l'insorgente è in
grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro di operaio sia,
per ciò che qui maggiormente interessa, un lavoro sostitutivo adeguato
alle sue condizioni (doc. 2 pag. 9 n. 11.4 a 11.6). Nella perizia medica E
213 non è altresì stata evidenziata alcuna invalidità in un'attività adeguata
alle condizioni di salute, conformemente alle disposizioni di legge del Pa-
ese di residenza (doc. 2 pag. 9 n. 11.8). In simile evenienza, non soccorre
il ricorrente il riferimento alla diversa valutazione di cui al verbale del 26
gennaio 2010 della Commissione di prima istanza per l'accertamento de-
gli stati d'invalidità civile di C._______ (doc. TAF 1). A prescindere dal fat-
to che detto verbale riferisce dell'affezione oncologica e dei conseguenti
interventi chirurgici noti e non comporta alcun esame obiettivo, giova
rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con riferimento
all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità
svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sen-
tenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 non-
ché consid. 2.4 del presente giudizio), fermo restando che il medico stes-
so dell'INPS si è distanziato da quanto ritenuto dalle autorità italiane
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sull'incapacità lavorativa dal momento che l'insorgente non è stato consi-
derato, per ciò che qui maggiormente interessa, invalido in un lavoro so-
stitutivo adeguato alle sue condizioni (v. la perizia medica E 213 del 25
maggio 2011 [doc. 2 pag. 9 n. 11.8]). Il verbale della Commissione di pri-
ma istanza per l'accertamento degli stati d'invalidità civile di C._______
non può pertanto fondare né un'incapacità lavorativa dell'insorgente né
giustificare la necessità di ulteriori accertamenti medici. In conclusione,
l'insorgente non ha presentato, in sede ricorsuale, argomenti o mezzi di
prova suscettibili di far sorgere dei dubbi sulla valutazione del dott.
B._______ – fondata a sua volta sulla perizia medica particolareggiata E
213 del maggio 2011 e gli ulteriori documenti specialistici agli atti – se-
condo la quale il ricorrente, dall'11 aprile 2009, non avrebbe più potuto
svolgere il lavoro di operaio agricolo, ma a lui sarebbero comunque state
proponibili al 100%, dal 3 maggio 2010, attività sostitutive leggere e ade-
guate al suo stato di salute come quelle indicate nella decisione impugna-
ta.
11.
Benché la questione non sia neppure stata sollevata dal ricorrente, va ve-
rificato se le attività di sostituzione proposte dall'autorità inferiore siano
ragionevolmente esigibili dall'assicurato tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro (art. 16 LPGA).
11.1 Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considera-
to un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa,
insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare
alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
equilibrato. In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la
capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale,
ma tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (cfr. sentenza
del Tribunale federale 9C_916/2009 del 30 agosto 2009 e relativi riferi-
menti). In sostanza, ed indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato
di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso con-
creto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere
l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili da quest'ul-
timo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento
del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua esperienza professio-
nale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento ad
un nuovo impiego, del salario e delle contribuzioni sociali, nonché della
prevedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federa-
le I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005
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consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile
2002 consid. 4).
11.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di esercitare
una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale
osserva che il medesimo, nato il (…), aveva 60 anni (e 9 giorni) al mo-
mento in cui è stato accertato – il 2 novembre del 2011 (v. la presa di po-
sizione del medico dell'UAIE [doc. 46]) – che l'esercizio (al 100%) di
un'attività lucrativa (leggera confacente al suo stato di salute) è ragione-
volmente esigibile dal punto di vista medico (cfr. DTF 138 V 457 consid.
3.3; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
6022/2010 del 22 febbraio 2013 consid. 4.1.2). L'insorgente, nonostante
le patologie di cui soffre secondo la diagnosi riportata al considerando 9
del presente giudizio, può svolgere – secondo l'opinione del medico
dell'UAIE interpellato e che si è fondato su documentazione sufficiente
per potere fondare un giudizio convincente in merito – un'attività sostituti-
va leggera al 100% (v. sulle attività sostitutive adeguate alle condizioni
dell'insorgente la lettera E del presente giudizio). Per quanto attiene al
genere d'attività sostitutive proposte e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non
risulta altresì necessario rispettivamente appare di semplice realizzazio-
ne. Questo Tribunale osserva pure che all'insorgente, che durante la sua
carriera professionale ha svolto le attività di operaio tessile, calzolaio,
benzinaio (v. doc. 4) ed operaio agricolo (v. doc. 23), si presenta un ven-
taglio relativamente ampio di professioni possibili (e sufficientemente
specificate) nei settori dell'industria e dei servizi, con mansioni semplici e
ripetitive, che non richiedono necessariamente la messa in atto di partico-
lari misure di reintegrazione professionale. Infine, va rilevato che un even-
tuale rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire per quasi 5 anni (fino
all'età di pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto,
discende che chiaramente può essere ragionevolmente preteso dal ricor-
rente che abbia a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in
attività leggere adattate su un mercato del lavoro equilibrato.
12.
12.1 Nella misura in cui il ricorrente ha presentato un'incapacità lavorativa
del 100% sia nella sua precedente attività sia in un'attività sostitutiva a-
deguata dall'11 aprile 2009 al 2 maggio 2010, il medesimo avrebbe avuto
diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 2010 (decorso il ter-
mine di attesa legale di un anno, giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31
agosto 2010 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di
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salute dell'insorgente perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI,
RS 831.201]). Sennonché, la rendita intera per il periodo dal 1° aprile al
31 agosto 2010 non può essere versata al ricorrente, ritenuto che lo stes-
so ha presentato una richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera
per l'invalidità solamente l'8 febbraio 2011 (doc. 16) e che nel momento in
cui avrebbe potuto nascere al più presto, l'8 agosto 2011 (vale a dire sei
mesi dopo la richiesta), il suo diritto alla rendita d'invalidità (art. 29 cpv. 1
LAI), al medesimo sarebbero state proponibili al 100% attività sostitutive
leggere e adeguate al suo stato di salute.
12.2 Ritenuto che, a far tempo dal 3 maggio 2010, il ricorrente è abile al
100% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre
esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità infe-
riore a partire dal 1° settembre 2010.
12.2.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità, secondo
le basi di calcolo di cui al documento n. 47, peraltro trasmesso all'insor-
gente mediante il provvedimento del 31 agosto 2012 di questo Tribunale
(doc. TAF 11), che occorrerebbe fare riferimento piuttosto ai dati del (set-
tembre) 2010 (momento il cui il miglioramento significativo dello stato di
salute del ricorrente perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI),
che a quelli del 2008. Sennonché, non essendo disponibili i dati statistici
concernenti i salari ottenibili in Italia nel 2010 per le attività di sostituzione
proposte dal dott. B._______ (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazio-
nale del lavoro, Ginevra 2011), può essere fatto riferimento ai dati dell'an-
no 2008 (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale
8C_41/2010 del 20 aprile 2010 consid. 4.3.1; v. anche la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-5130/2010 del 18 maggio 2011 con-
sid. 12.1).
12.2.2 L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile
dal ricorrente nel 2008 in Italia come operaio agricolo, ossia Euro
1'298.94, ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello ottenibile in atti-
vità di tipo leggero, ossia Euro 1'347.53 mensili (secondo le statistiche e-
dite dall'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra), basi di calcolo rima-
ste incontestate e che questo Tribunale non ha motivo di modificare d'uf-
ficio. Peraltro, il reddito da invalido può essere ulteriormente ridotto, al
massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali
del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 20%, la
quale appare ammissibile e non è peraltro stata contestata in quanto tale.
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Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'078.02. Dal
confronto fra il reddito da valido di Euro 1'298.94 e quello da invalido di
Euro 1'078.02 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del
17% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(1'298.94 – 1'078.02) x 100] : 1'298.94 = 17.01%
(doc. 47). Peraltro, anche applicando la riduzione massima consentita del
25%, la differenza tra i redditi di riferimento non permette in alcun modo di
raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per ottenere il di-
ritto ad una rendita.
13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art.
69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'al-
tro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifesta-
mente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ri-
corso può essere resa a giudice unico.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insor-
gente stesso il 23 aprile 2012.
14.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 400.--, versato il 23 aprile 2012, è computato con le
spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: