B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1713/2011, C-1714/2011
S e n t e n z a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
entrambi patrocinati dall'avv. Lorenzo Fornara,
viale Stefano Franscini 17, casella postale 4227,
6900 Lugano 4,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 5 settembre 2010, A.________ e B._______ (marito e moglie), cittadini
eritrei nati il … rispettivamente il …, hanno presentato una domanda di
visto pressi la Rappresentanza svizzera a Khartoum (Sudan) con lo sco-
po di entrare nello spazio Schengen, al fine di prendere visita al figlio
C._______ e alla di lui fidanzata C._______ (invitanti) residenti in Svizze-
ra. Con decisione del medesimo giorno la suddetta Rappresentanza ha ri-
fiutato di concedere un visto agli interessati, considerato che la loro inten-
zione di lasciare lo spazio Schengen alla scadenza non poteva essere
stabilita con certezza.
Contro questa decisione, il 12 ottobre 2010, gli invitanti hanno interposto
opposizione presso la menzionata Ambasciata.
B.
Il 12 dicembre 2010 i richiedenti hanno nuovamente sollecitato il visto
Schengen, che veniva nuovamente rifiutato dall'autorità preposta il 14 di-
cembre successivo. Il 17 dicembre rispettivamente il 21 dicembre 2010 gli
invitanti e gli invitati hanno quindi interposto opposizione contro il rifiuto.
C.
Con decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha respinto l'opposizione, con-
fermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. A
sostegno delle proprie argomentazione l'autorità di prime cure ha sottoli-
neato che la legislazione sugli stranieri non prevede un diritto ad entrare
nello spazio Schengen o al rilascio di un visto, anche qualora la persona
interessata ossequi tutte le condizioni d'entrata. Un visto non è inoltre
concesso ad uno straniero il cui ritorno nel Paese d'origine non è garanti-
to, sia a causa della situazione politica e socioeconomica prevaente in ta-
le Stato, sia a causa della sua situazione personale. Inoltre l'UFM ha sot-
tolineato che non erano state fornite indicazioni esaurienti in merito alle
condizioni di vita e ai mezzi di sussistenza in Eritrea. Infine il solo deside-
rio di rendere visita al figlio non era, a dire dell'autorità preposta, sufficien-
te a giustificare il rilascio di un visto d'entrata. In conclusione, la partenza
al termine del soggiorno in Svizzera, non risultava sufficientemente ga-
rantita, non potendo escludere che i richiedenti, una volta entrati nello
spazio Schengen, non desiderino protrarre il soggiorno nella speranza di
trovare condizioni di vita migliori di quelle che conoscono in Patria.
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D.
Con scritto del 18 marzo 2011, gli interessati hanno interposto ricorso
contro la suddetta decisione chiedendo l'annullamento della stessa e la
concessione dell'autorizzazione d'entrata. A sostegno del proprio grava-
me, i ricorrenti hanno sottolineato il desiderio di rendere visita al figlio, al
nipotino nato nel 2010 nonché assistere al matrimonio del figlio con la fi-
danzata. A._______ ha inoltre indicato, con documentazione allegata, di
essere proprietario nel proprio Paese d'origine di un'abitazione residen-
ziale di 230 m2 nonché di un'ampia area di 2205.93 m2 destinati ad area
residenziale ed attività lucrativa, dove egli avrebbe alle dipendenze diver-
si meccanici.
E.
Con osservazioni del 26 aprile 2011 l'UFM si è limitata a ribadire quanto
già espresso nella propria decisione del 10 febbraio precedente, indican-
do che "l'uscita de[i] richiedent[i] dallo spazio Schengen al termine del
soggiorno previsto non era assicurata. Tale timore è tanto più fondato
qualora si sia in presenza di domande di persone provenienti da regioni
del globo caratterizzate da una situazione economica difficile".
F.
Con replica del 31 maggio 2011 i ricorrenti hanno sottolineato segnata-
mente la scarsità delle argomentazioni dell'autorità inferiore, evidenzian-
do come la stessa non abbia eccepito alcunché circa la loro comprovata
solidità finanziaria nel Paese d'origine.
G.
Con duplica del 21 giugno 2011 l'UFM, non ha ritenuto di modificare la
propria posizione in merito al caso in esame ed ha chiesto di confermare
la propria decisione.
Una copia della duplica, con possibilità di presentare eventuali osserva-
zioni, è stata trasmessa ai ricorrenti, i quali non hanno tuttavia dato alcun
seguito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
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31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 I ricorrenti hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il loro ricor-
so, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati inoltrati avverso due decisioni
emanate dalla stessa autorità nelle medesime circostanze di fatto e pre-
sentano delle conclusioni identiche. I ricorrenti non hanno d'altronde al-
cun interesse contraddittorio tale da rendere necessaria la pronuncia di
una decisione separata. Per motivi di economia procedurale, è pertanto
giustificato cumulare le cause e decidere in una sola e medesima senten-
za (art. 4 PA in relazione con l'art. 24 della legge federale del 4 dicembre
19847 di procedura civile [PCF, RS 273]; cfr. DTF 131 V 59 consid. 1;
confronta inoltre la sentenza on pubblicata del Tribunale federale
1P.779/2006 / 1P.795/2006 del 6 febbraio 2007, consid. 2; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 63)
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza
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2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II
215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
4.
Come rettamente osservato dall'UFM, la legislazione svizzera in materia
di diritto concernente gli stranieri no garantisce né il diritto d'entrata nello
spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente a-
dempia a tutte condizioni d'entrata. Così come gli altri Stati, la Svizzera
non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Riserva-
ti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità ammi-
nistrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere di-
screzionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un diritto
al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo straniero o
i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma speciale del di-
ritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge su-
gli stranieri dell'8 marzo 2002 citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II
1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata).
5.
Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non preveda-
no disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
6.
6.1 Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera ri-
spettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessi-
tano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se ri-
chiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza
del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto [OEV,
142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento [CE] n.
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del
13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento
(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto
per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]).
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Pagina 6
6.2 Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art.
5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del re-
golamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei
visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di Paesi
terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare
che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro
il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 Codice dei visti e art.
5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informa-
zione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere conside-
rati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub-
blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1
lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen).
7.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interes-
sato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato
per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi interna-
zionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c
Codice frontiere Schengen).
8.
L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo
2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle fron-
tiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un visto
(GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto riguarda la fonte inte-
grale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che il Eritrea figura in
questo allegato, i richiedenti soggiaciono all'obbligo del visto.
9.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare agli interes-
sata l'entrata nello spazio Schengen, non ritenendo sufficientemente as-
sicurata la loro partenza al termine del soggiorno, a motivo della situazio-
ne socioeconomica notoriamente precaria in Eritrea, nonché alla luce
dell'assenza di indicazioni esaurienti in merito alle condizioni di vita e ai
mezzi di sussistenza in patria dei richiedenti. Occorre dunque esaminare
se gli stessi, considerati tutti gli elementi agli atti, appaiono disposti a ri-
tornare nel loro Paese d'origine dopo il soggiorno auspicato conforme-
mente all'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono
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le garanzie necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio
Schengen, l'autorità competente deve procedere ad una valutazione di
una situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione
politica, sociale ed economica prevalente nel Paese di provenienza e
dall'altra parte sulla situazione personale, familiare e professionale delle
persone interessate. In tal senso tutti gli elementi del caso concreto de-
vono essere presi in considerazione.
9.1 La situazione economico-sociale dell'Eritrea è precaria e le tensioni
con i paesi confinanti come pure i deficit strutturali del Paese impedisco-
no uno sviluppo economico. Con un prodotto interno lordo (PIL) pro capi-
te di USD 381 la Repubblica di Eritrea è uno dei Paesi più poveri al mon-
do. Inoltre il regime eritreo al potere dal 1993 ha soppresso la maggior
parte delle libertà quali i diritti politici e la libertà di stampa; a ciò si ag-
giunge che con l'inizio della "primavera araba" il Paese si trova confronta-
to a nuove tensioni (cfr. Ministère français des affaires étrangères, Fran-
ce-Diplomatie, Country Files, Présentation de l'Erythrée, Economie et Po-
litique intérieure, ultimo aggiornamento il 1.1.2012,
).
In questo contesto la pressione migratoria da questo Paease risulta esse-
re molto alta e questo si manifesta anche nelle statistiche sull'asilo. con-
cretamente nel 2011 il 14,9% dei richiedenti provenivano dalla Repubblica
di Eritrea che, in cifre assolute, corrisponde a 3'356 richieste; ciò ha fatto
dell'Eritrea il primo Paese per provenienza di richieste d'asilo in Svizzera
(cfr. UFM, > Temi > Statistiche > Statistiche sull'asilo >
4° trimestre 2011, pag. 8 e 2° trimestre 2012, pag. 8).
9.2 Le importanti disparità socioeconomiche tra la Svizzera e la Repub-
blica di Eritrea sopra menzionate sono idonee ad incrementare la pres-
sione migratoria. Un'eventuale emigrazione è inoltre favorita allorquando
parenti o conoscenti si trovano all'estero, come è il caso nella presente
fattispecie. Pertanto è a giusta ragione che l'UFM ha considerato elevato
il rischio del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini
prestabiliti. La pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta
inoltre elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno partico-
lari vincoli famigliari o professionali al loro Paese d'origine.
10.
Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale
del Paese d'origine porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti ecces-
sivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle cir-
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costanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o
professionali possono costituire una prognosi favorevole per una parten-
za regolare dalla Svizzera.
I richiedenti hanno 70 rispettivamente 63 anni, sono sposati e, benché o-
riginari dell'Eritrea, vivono in Sudan. Dalle emergenze istruttorie sembra
inoltre che essi non abbiano altri legami famigliari, se non il figlio (invitan-
te), che attualmente risiede in Svizzera. Ne discende che essi non intrat-
tengono alcun stretto legame affettivo con il proprio Paese d'origine o con
il Sudan, che costituirebbe un criterio determinante per comprovare il loro
rientro in questi Paesi. Dagli atti di causa nemmeno risulta documentato
che i ricorrenti abbiano un'attività lucrativa in Eritrea o in Sudan. Essi
hanno prodotto unicamente della documentazione – peraltro risalente al
1998 e al 2000 – che attesta la proprietà del marito di due terreni ad A-
smara (capitale dell'Eritrea), destinati a residenza e ad attività lucrativa,
senza però sostanziare una relazione con essi al di là della nuda proprie-
tà. Tale aspetto conduce a ritenere a maggior ragione, elevata la probabi-
lità di un eventuale emigrazione. In conclusione, non emergono elementi
concreti in merito alla loro situazione familiare e personale attuale in Eri-
trea, dove peraltro non abitano ormai più, visti i loro indirizzi a Khartoum
in Sudan, che permettano di ritenere sufficientemente certa la volontà de-
gli stessi di lasciare lo spazio Schengen entro i termini previsti.
11.
Infine le dichiarazioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a carico
delle spese del soggiorno auspicato e alle garanzie secondo le quali gli
interessati lascerebbe lo spazio Schengen allo scadere del visto, non so-
no tali da impedire, una volta entrata nel territorio elvetico, di intraprende-
re i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribu-
nale federale S6.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti
più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito
all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazio-
ni d'intenzione prive di effetti giuridici. Gli invitanti sono infatti in grado di
garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno dei richiedenti, essi non
possono tuttavia portarsi garanti per un determinato comportamento (cfr.
DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti).
12.
Ne discende che l'UFM, con decisioni dell'10 febbraio 2011, non ha né vi-
olato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'au-
torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
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giuridicamente rilevanti, inoltre la decisione non risulta inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi i ricorsi vanno respinti.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e
compensate con l'anticipo spese pagato il 29 marzo 2011.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
I ricorsi sono respinti.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti e so-
no computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 29 mar-
zo 2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: