Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1715/2010
Sen t e n z a d e l 1 2 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena AvenatiCarpani, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT73054 Presicce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 1° febbraio 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1969 al 1976 e dal 1983 al 2001, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tali periodi (doc. 6). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa
(doc. 13). In data 31 ottobre 2002, la nominata ha formulato una
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva
posto in evidenza che la richiedente era portatrice di una sindrome
fibromialgica, poliartrosi, nevrosi ansiodepressiva. Mediante decisione
dell'11 novembre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero, UAIE) ha respinto la domanda di cui sopra per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 21). Questo
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9
febbraio 2004 (doc. 25), dopo che il Dott. Muggli, dell'UAI, aveva
ammesso un tasso d'invalidità come operaia generica del 40% e del 25%
come casalinga (doc. 24). A._______ ha impugnato tale provvedimento
innanzi alla competente Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR AVS/AI), la quale, con
giudizio del 10 novembre 2004, ha accolto parzialmente il gravame ed ha
rinviato gli atti all'amministrazione per completare l'indagine sanitaria e
valutare il caso sotto il profilo del metodo generale (e non quello specifico
di casalinga).
Eseguiti i nuovi accertamenti medici, il servizio medico dell'UAI ha
confermato che l'interessata presentava un'incapacità lavorativa del 40%
come operaia generica (cfr. rapporto del Dott. Lehmann del 30 gennaio
2006, doc. 66). L'amministrazione, mediante decisione dell'11 dicembre
2006, ha pertanto erogato in favore della nominata un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio
2003 (doc. 81).
L'interessata ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. Con giudizio del 29
maggio 2007, su proposta dell'UAIE (cfr. rapporto del Dott. Gabris del 31
marzo 2007, doc. 88), il TAF ha parzialmente accolto l'impugnativa,
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annullato la decisione dell'11 dicembre 2006 ed ha rinviato gli atti all'UAIE
affinché eseguisse un accertamento pluridisciplinare completo in
Svizzera.
B.
A._______ è stata visitata dal 14 al 16 gennaio 2008 dal Servizio di
accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona. Sono state eseguite
visite specialistiche in psichiatria (Dott. Mari), reumatologia (Dott. Mariotti)
e neurologia (Dott. Bernasconi). Nella relazione del 12 marzo 2008 è
stata sostanzialmente ritenuta la diagnosi di natura invalidante di
fibromialgia, rizoartrosi, plurimetatarsalgie, sindrome lombo vertebrale,
sindrome cervicale, osteoporosi ed una diagnosi non necessariamente
invalidante di personalità con tratti autofrustranti, ipotireosi compensata,
ipertensione arteriosa, obesità. La patologia ortopedica causa
un'incapacità lavorativa del 30% nell'ultima attività esercitata (operaia) a
determinate condizioni di postura, porto pesi, e movimenti e anche come
casalinga. Secondo il reumatologo (cfr. perizia del 21 gennaio 2008),
l'incapacità sarebbe del 20% in attività adeguate. Le altre affezioni non
assumono carattere invalidante. Nella perizia conclusiva del 12 marzo
2008, il SAM ha stimato al 30% l'incapacità lavorativa in qualsiasi lavoro a
partire da febbraio 2002.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Gabris, psichiatra del
servizio medico dell'UAIE, il quale, nella sua relazione dell'11 maggio
2008 (doc. 105), ha condiviso diagnosi e valutazioni espresse dal SAM
ed ha fissato al 16 gennaio 2008 la decorrenza del tasso d'invalidità in
parola (visita al SAM).
C.
Con progetto di decisione del 16 giugno 2008, l'UAIE ha disposto la
soppressione del quarto di rendita (doc. 106).
Nel frattempo, l'amministrazione ha interpellato di nuovo il Dott. Gabris
alfine di sapere se l'assicurata non avrebbe mai avuto diritto ad un quarto
di rendita AI o se il quarto di rendita era giustificato a partire da febbraio
2002 fino alla data della perizia del SAM e se il rapporto del SAM fosse
chiaro in proposito (doc. 107 e 109). Con risposta del 21 agosto 2008
(doc. 112), il Dott. Gabris indica che la perizia del SAM non si è occupata
dell'evoluzione del tasso d'invalidità dal febbraio 2002 in poi. Con lettera
del 14 novembre 2008 (doc. 115, vedi anche nota del 6 novembre 2008,
doc. 113), l'UAIE ha interpellato di nuovo il SAM per chiarire l'evoluzione
delle patologie in corso e le loro conseguenze sulla capacità di lavoro
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dalla fine del rapporto lavorativo (31 luglio 2001) fino alla data della
perizia e segnatamente indicare se c'è stato un miglioramento a partire
dalla data della perizia oppure se non c'è mai stata un'incapacità del
40%, nel qual caso il quarto di rendita sarebbe stato concesso a torto.
Con la risposta del 1° dicembre 2008 (doc. 116), i responsabili del SAM
hanno annotato che non possono porre in dubbio la valutazione operata
dal Dott. Muggli per conto dell'UAI il 26 gennaio 2004 che valutava al
40% il tasso d'invalidità generale a decorrere dal 1° febbraio 2002. Nel
gennaio 2008, la situazione era invece quella accertata in sede di perizia.
Con nuovo progetto di decisione del 27 marzo 2009, l'UAIE ha stabilito
che, in base alla perizia effettuata tra il 14 e il 16 gennaio 2008,
l'incapacità lavorativa era del 30% in un'attività confacente allo stato di
salute dell'interessata e questo a partire dal 1° febbraio 2002. Il diritto al
quarto di rendita veniva tuttavia confermato dal 1° febbraio 2003, ma da
subito non vi sarebbe più alcun diritto ad una rendita d'invalidità (doc.
117).
Con la risposta del 14 aprile 2009 (doc. 118), A._______, rappresentata
dall'avv. Potenza, lamenta dapprima la carenza di motivazione della
decisione che non le permetterebbe di tutelare adeguatamente i suoi
diritti. Prima di potere prendere posizione sul merito, l'assicurata chiede di
prendere visione della perizia medica e di tutti gli atti che hanno portato
l'UAIE al provvedimento in questione (doc. 118). La perizia SAM è stata
inviata all'avvocato Potenza il 29 aprile 2009 (doc. 119).
Con atto del 29 maggio 2009, A._______ ribadisce di non comprendere
come si è giunti al progetto in parola e che difetterebbe la produzione di
altri documenti importanti che hanno condotto allo stesso progetto. Nel
merito, l'assicurata riscontra delle contraddizioni fra la perizia
reumatologica, che rinvia a problematiche psichiatriche (fibromialgia), e la
perizia psichiatrica che non fa stato di patologie importanti in atto (doc.
120).
Mediante decisione del 1° febbraio 2010, l'UAIE ha soppresso il quarto di
rendita di cui era al beneficio A._______ con effetto dal 1° aprile 2010
(doc. 122).
D.
Con il ricorso depositato il 15 marzo 2010, A._______, sempre
rappresentata dall'avv. Potenza, lamenta in via preliminare la carenza di
motivazione della decisione impugnata. In particolare, l'UAIE non precisa
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come sia giunto alla decisione contestata. Nel merito censura la
contraddizione di alcuni punti della perizia del SAM e soprattutto
l'inadeguatezza dell'indagine psichiatrica.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 giugno 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto necessario, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Lo scrivente Tribunale, con ordinanza del 28 giugno 2010, ha inviato
all'insorgente copia delle osservazioni dell'amministrazione e di altri
documenti di rilievo, tra i quali i rapporti del Dott. Gabris dell'11 maggio e
del 21 agosto 2008 (doc. 105 e 112) e la risposta del SAM del 1°
dicembre 2008 (doc. 116). A._______, con scritto del 23 agosto 2010, ha
ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso contestando in più punti
il complemento istruttorio, in particolare l'analisi psichiatrica del SAM, il
mancato riferimento all'anamnesi e le contraddizioni ivi contenute.
Con decisione incidentale del 24 agosto 2010, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300.,
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
regolarmente versato il 29 settembre 2010.
Duplicando in data 8 ottobre 2010, l'UAIE si è riconfermato nelle sue
precedenti conclusioni. Copia della duplica dell'amministrazione è stata
inviata per conoscenza alla ricorrente con ordinanza del 14 ottobre 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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Pagina 6
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
relativo alle presunte spese processuali di Fr. 300.. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
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particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. La parte ricorrente censura in primo luogo la carenza di motivazione
della decisione impugnata facendo valere che non si capirebbe dalla
stessa su quali basi è fondata. Questa censura deve essere esaminata
nell'ambito del diritto di essere sentito, la cui violazione va esaminata
d'ufficio dallo scrivente Tribunale (DTF 120 V 357 consid. 2a).
4.2. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2 Cst,
comprende il diritto per l'assicurato di prendere conoscenza dell'incarto
(DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli
elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi
confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato
seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione
da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 2628 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 2933
(diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere
una decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA, vedi anche art. 49 cpv. 3
LPGA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da
permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità
di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo
controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8
consid. 2c, 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale
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Pagina 8
federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si
è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità
non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali
esigenze, è sufficiente che l'autorità (o il giudice) menzioni, almeno
brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da
permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di
impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti
dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia
107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di
diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che,
senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr.
DTF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b).
4.3. Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; 126 V 130 consid. 2b; 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto
di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha
emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni
decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha
avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di
ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità
inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 126 V 130
consid. 2b; 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il
vizio costituisce una grave violazione di procedura, malgrado il principio
dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr.
LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998,
p. 112ss).
5.
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Pagina 9
5.1. Nella fattispecie, la decisione impugnata del 1° febbraio 2010 non
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che
vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma manca – per
rispondere alla censura della ricorrente – una descrizione dei risultati del
complemento istruttorio ordinato in seguito alla sentenza del 29 maggio
2007. Manca altresì una spiegazione della conferma o meno del quarto di
rendita AI. Viene semplicemente indicato che la prestazione sarà
soppressa dal 1° aprile 2010, ma senza precisare se la soppressione
avviene in seguito a un miglioramento dello stato di salute dell'interessata
o se la decisione di concessione del quarto di rendita era manifestamente
erronea. Nella motivazione non sono contenute né le valutazioni del
servizio medico dell'autorità inferiore, né un breve riassunto dei fatti.
Con il progetto di decisione inviato alla richiedente il 27 marzo 2009 era
stato illustrato quale sarebbe stato il risultato della sua domanda e nel
contempo le era stata offerta la possibilità di pronunciarsi, ma non le
erano state fornite più informazioni di quelle contenute nella decisione del
1° febbraio 2010. Questo progetto risulta inoltre contraddittorio nella
misura in cui viene indicata un'incapacità di lavoro del 30% dal 1°
febbraio 2003, che di principio avrebbe dovuto giustificare il rifiuto di
prestazioni, ma anche l'esplicita conferma del quarto di rendita senza
spiegazioni. Questa prestazione sarebbe infatti soppressa solo pro futuro.
5.2. Dalla motivazione della decisione del 1° febbraio 2010 l'insorgente
non ha potuto dedurre i fatti su cui essa si fondava e le ragioni per cui è
stato pronunciata. In queste circostanze, l'assicurata non ha potuto
validamente confrontarsi con le ragioni della decisione. Si deve pertanto
ammettere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata ai
sensi dell'art. 35 PA e 49 cpv. 3 LPGA, ciò che costituisce una violazione
del diritto di essere sentito della ricorrente.
Trattandosi di una grave violazione del diritto di essere sentiti, lo scrivente
Tribunale non può sanarla (vedi qui sopra consid. 4.3). Va rilevato che
neppure in occasione del suo preavviso (risposta del 17 giugno 2010),
l'autorità inferiore ha sanato tale vizio. Nella sostanza, l'UAIE si limita a
spiegare che la prestazione va soppressa in seguito alle costatazioni del
SAM, dalle quali traspare che l'interessata presenta un'incapacità di
lavoro del 30%. Nulla viene precisato in relazione a un eventuale
miglioramento della capacità lavorativa dell'interessata, né in merito alla
prestazione in corso dal 1° febbraio 2003.
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5.3. Va inoltre osservato che, in sede di audizione, con lettera del 14
aprile 2009, l'insorgente, per il tramite del suo avvocato, aveva chiesto di
prendere visione non solo della perizia del SAM, ma anche di tutti gli atti
che hanno portato al progetto di decisione. Ora, con lettera del 29 aprile
2009, l'UAIE ha trasmesso solo la perizia del SAM, ma non gli altri
documenti, tra i quali p. es. la lettera del SAM del 1° dicembre 2008 che
riveste un'importanza rilevante. Ora, il diritto di essere sentito comprende
anche quello di prendere conoscenza dell'incarto. L'UAIE, omettendo di
trasmettere tutti i documenti rilevanti per l'esame della vertenza, ha quindi
violato il diritto di essere sentito anche per questo motivo. Questo vizio è
stato solo in parte sanato dallo scrivente Tribunale che ha provveduto,
con ordinanza del 28 giugno 2010, a inviare parte della documentazione
mancante (sono stati inviati infatti, oltre alla perizia del SAM, solo i doc.
105, 112 e 116).
5.4. In tali circostanze, si deve concludere che l'autorità inferiore è incorsa
in una grave violazione del diritto di essere sentito della ricorrente che
non può essere sanata dallo scrivente Tribunale. Ne discende che a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito – che non occorre
esaminare in questa sede –, la pronuncia impugnata va annullata e la
causa retrocessa all'autorità inferiore affinché rimedi al vizio e renda un
nuovo provvedimento.
6.
6.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dalla ricorrente, di Fr. 300., le viene
restituito.
6.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200., da
porre a carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
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Pagina 11
decisione del 1° febbraio 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 5.4 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300. è restituito alla
parte ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'200., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: