Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1718/2011
Sen t e n z a d e l 6 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Francesco Parrino, giudice unico
Dario Croci Torti, cancelliere
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su
opposizione del 14 febbraio 2011.
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 13 dicembre 2005, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha posto il cittadino italiano A._______, nato nel
1940, al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia a partire dal 1°
gennaio 2006 con rendita completiva in favore della moglie (doc. 176).
In seguito al pensionamento della coniuge, B._______, nata nel 1946, la
CSC ha ricalcolato la prestazione di A._______ con effetto dal 1°
settembre 2010. L'importo della rendita è stato fissato a Fr. 1'836.
mensili sulla base di una durata di contribuzione di 11 anni e 2 mesi , un
reddito annuo medio determinante di Fr. 58'824. e una scala rendite 41
(doc. 195).
In seguito a opposizione di A._______, la CSC ha confermato l'importo
della prestazione con decisione del 14 febbraio 2011.
B.
Con scritto datato 13 aprile 2011 ma depositato alla posta italiana il 14
marzo 2011, A._______ ha interposto un ricorso contro la decisione su
opposizione del 14 febbraio 2011 di cui chiede l'annullamento.
L'insorgente contesta la riduzione dell'importo della sua rendita di
vecchiaia intervenuta dopo il pensionamento della coniuge e chiede che
venga ripristinato la prestazione precedentemente versata, per lui più
favorevole.
C.
Invitata a pronunciarsi sul ricorso, la CSC, con risposta del 19 maggio
2011, ha proposto di respingerlo e di confermare la decisione impugnata.
In sede di replica, con scritto del 23 giugno 2011, l'insorgente ha
mantenuto le sue conclusioni.
Le motivazioni e argomentazioni delle parti saranno riprese, se
necessario, nella parte in diritto.
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Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In
particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente, nella sua memoria ricorsuale, contesta il nuovo calcolo della
prestazione che l'autorità inferiore ha effettuato in seguito al
pensionamento della coniuge. Si tratta quindi di esaminare se l'importo
della prestazione erogata a partire dal 1° settembre 2009 sia corretto.
4.
4.1. Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo
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alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell'evento assicurato.
4.2. Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito le Tabelle delle
rendite, in tedesco e in francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS;
).
5.
5.1. Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i
quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha
versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter
cpv. 2 LAVS).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate
sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di
contribuzione completo (scala massima 44), o rendite parziali agli
assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto.
La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa
calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è
determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di
contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure
delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.i 1 e 2
LAVS).
5.2. Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato,
appartenente alla classe di età 1940, dovrebbe versare contributi per 44
anni fino al 2005, anno di adempimento del caso d'assicurazione di
vecchiaia (tabelle delle rendite 2011, p. 7).
Il ricorrente ha lavorato in Svizzera per 11 anni e 2 mesi (per il dettaglio,
v. decisione dell'11 ottobre 2010, pag. 3). Tuttavia a partire dal 1973 fino
al suo pensionamento è stato al beneficio di una rendita
dell'assicurazione invalidità. Ora, giusta l'art. 33bis cpv. 1 LAVS, le rendite
di vecchiaia che sostituiscono una rendita in conformità della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS
831.20) sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita
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d'invalidità, se ne deriva, come nella fattispecie, un vantaggio per l'avente
diritto. Basandosi sui parametri dell'assicurazione invalidità, il caso di
assicurazione determinante è il 1973. Ne consegue che in base a 11 anni
interi di contribuzione, invece dei 12 richiesti per la sua classe di età,
questo corrisponde ad una scala rendite 41 (tabelle rendite 2011, pag. 5).
Pertanto, la CSC ha rettamente applicato la scala rendite 41.
6.
6.1. L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante
si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per
compiti educativi e/o assistenziali.
6.2.
6.2.1. In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione
soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati
contributi. Giusta il cpv. 3 della stessa norma i redditi che i coniugi hanno
conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e
attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:
a) entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b) una persona vedova ha
diritto alla rendita di vecchiaia; c) il matrimonio è sciolto mediante
divorzio. Queste norme riguardanti lo "splitting" (ripartizione e divisione
dei redditi) hanno carattere imperativo. Dal canto suo il cpv. 4 della citata
disposizione precisa che sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione
reciproca soltanto i redditi conseguiti: a) tra il 1° gennaio che segue il
compimento dei 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo il diritto alla
rendita; e b) i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati
assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i
superstiti, fatto salvo l'art. 29bis cpv. 2. I redditi realizzati durante l'anno di
matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art 50b cpv. 3
dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti [OAVS; RS 831.101]).
6.2.2. Nella specie, A._______ e B._______ si sono sposati il 26 agosto
1967 (doc. 85). Devono quindi essere ripartiti tutti i redditi dal 1968 fino al
1975, anno del rimpatrio. Dopo l'operazione di "splitting" [(redditi del
marito + redditi della moglie) : 2] si ottiene un reddito di Fr. 35'303. a
favore del ricorrente (per il calcolo di questo importo v. la tabella
contenuta nella risposta del 19 maggio 2011 pag. 2).
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Al totale del reddito sottoposto a splitting (Fr. 35'303.) devono essere
aggiunti i redditi conseguiti dal ricorrente prima del matrimonio fino al
1967, pari a Fr. 42'925. (Fr. 4'150 prima di 21 anni e Fr. 38'775. dopo,
vedi decisione dell'11 ottobre 2010 pag. 3), per un totale di Fr. 78'228..
6.2.3. Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere
stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad
una rivalutazione di tale importo. Il fattore di rivalutazione corrisponde
all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal
Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I redditi di Fr. 78'228. devono
essere rivalutati con il fattore 2.1, considerato che la prima registrazione
nei conti individuali dell'interessato è avvenuta nel 1961 (è determinante il
primo anno che segue il compimento dei 20 anni) e il caso di
assicurazione è il 1973 secondo i parametri dell'assicurazione invalidità. Il
risultato (Fr. 78'228. x 2.1) è di Fr. 164'279. (arrotondato al franco
superiore).
6.2.4. Questo importo deve essere aumentato del 20% per tenere conto
del supplemento di carriera (art. 36 al. 3 LAI e 33 dell'ordinanza del 17
gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI] nel tenore in vigore
nel 1973). S ottiene quindi un importo di Fr. 197'134..
6.2.5. Per ottenere il reddito annuo medio si deve dividere quest'ultimo
importo per la durata contributiva effettiva di 11 anni e 2 mesi, il che
comporta un reddito annuo medio di Fr. 17'654. (valore 1973).
6.2.6. Il risultato di Fr. 17'654. deve essere rivalutato per arrivare al
valore 2010. L'indice per procedere alla rivalutazione risulta dal confronto
tra la rendita minima della scala completa delle rendite applicabile nel
2010 (scala 44) e la rendita minima della scala completa delle rendite
applicabile nel 1973 (scala 25). Gli importi corrispondenti ammontano a
Fr. 1'140., rispettivamente Fr. 400., da cui un indice di 2.85.
Moltiplicando l'importo di Fr. 17'654. per 2.85 si ottiene un reddito annuo
medio di Fr. 50'314. (valore 2010).
6.3.
6.3.1. Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per
compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali
essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno
ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al
triplo dell'importo della rendita annua minima al momento dell'inizio del
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diritto alla rendita (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà
fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti
educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è
attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno
in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se
una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano
questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi.
6.3.2. Nella specie, il primo figlio dei coniugi A._______ (M._______) è
nato il xx xx 1968 (doc. 85). Il primo anno di assicurazione in Svizzera
non si conta (1968). In favore del ricorrente possono essere ritenuti in
tutto 4 anni interi di compiti educativi (fino all'anno precedente il caso di
assicurazione del 1973). Questi possono essere conteggiati per metà, in
quanto l'altra metà spetta alla moglie.
La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue: anni
di riferimento: 4 (alla metà), ovvero 2; rendita annua minima (rif. anno
2010): Fr. 1'140. x 12 = Fr. 13'680.; durata di contribuzione: 11 anni e 2
mesi. Ne consegue che: 2 x (13'680 x 3) : 11 anni e 2 mesi = Fr. 7'350..
6.4. L'interessato ha dunque diritto a un accredito per compiti educativi di
Fr. 7'350. che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucrativa
sopra accertato: Fr. 50'314. + Fr. 7'350. = Fr. 57'664..
Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore
contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 58'824., che rappresenta il reddito
annuo medio determinante.
7.
7.1. Ora, in base alla scala 41 e ad un reddito annuo medio determinante
di Fr. 58'824., la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2010, a Fr.
1'836. (tabelle rendite 2010).
7.2. Ne consegue che i dati ed i calcoli alla base della prestazione
erogata sono corretti. Riassumendo, si può osservare che l'autorità
inferiore, in applicazione dell'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS (cfr. consid.
6.2.1), ha dovuto procedere a un nuovo calcolo della rendita del
ricorrente in seguito al pensionamento della coniuge. In questo caso è
necessario effettuare una ripartizione dei redditi dei due coniugi e alla loro
attribuzione per metà a ciascuno dei due coniugi. La riduzione della
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rendita del ricorrente, rispetto a quanto percepito prima, è da imputare a
questa ripartizione.
8.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o
posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
9.
9.1. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato. Nella fattispecie, non si prelevano spese
processuali.
9.2. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette
il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per
spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. .60; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: