Corte II I
C-1724/2009
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 1 6 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
16 febbraio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1724/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 16 febbraio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore del
ricorrente una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008, unitamente alla rendita
completiva in favore della figlia dal 1° luglio 2007 al 31 luglio 2008.
2.
Il 17 marzo 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la
summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una
rendita AI anche a decorrere da gennaio 2009.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
26 marzo 2009 (notificata il 27 marzo 2009; cfr. risultanze processuali),
ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento
medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese
processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del
ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
5.
Con atto scritto del 7 aprile 2009, l'insorgente ha comunicato a questo
Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 17 marzo 2009.
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
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C-1724/2009
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili
(art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-1724/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del
ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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