Corte II I
C-1730/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentata dal Patronato ACLI,
traversa via Zurlo 11 - 13, IT-86100 Campobasso,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 28 gennaio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1730/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1981
al 1998 nel settore alberghiero e delle pulizie, versando regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo (incarto cassa). Dopo il rimpatrio, ha
continuato a svolgere un'attività lucrativa. Segnatamente, dal febbraio
2002, era impiegata come commessa in un negozio di ortofrutticoli in
ragione di 30 ore settimanali (invece di 36); è rimasta assente dal
lavoro per ragioni di salute dal 3 al 23 febbraio 2003 (malattia) ed a
partire dal 29 novembre 2003 (infortunio); è stata licenziata con effetto
15 gennaio 2004 (doc. 23, 24).
B.
In data 29 settembre 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 3, 5).
La richiedente è stata visitata l'8 novembre 2006 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Campobasso, ove, il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"depressione maggiore ricorrente, note spondiloartrosiche, eccedenza
ponderale" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 34). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- una breve relazione di visita psichiatrica del 16 febbraio 2006
attestante una sindrome depressiva maggiore ricorrente ribelle alla
terapia farmacologica da circa un anno (doc. 29a);
- analisi ematochimiche del 20 settembre 2006 (doc. 31);
- una cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero dal 17 al 24
febbraio 2005 per riptetute lipotimie e febbre di origine infettiva alle vie
respiratorie (doc. 32);
- un'altra cartella clinica concernente il ricovero dal 1° al 15 settembre
2005 per dolore interscapolare, dispnea, stato d'ansia (doc. 33);
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- in diario medico generale dal 3 dicembre 2003 al 10 febbraio 2006
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per infortunio alla gamba destra (doc. 35).
Nel formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica, la
richiedente ha affermato di non essere in grado di svolgere
praticamente nessuno dei lavori di casa (doc. 12).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Schoch-Zysset,
medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), la quale, nella sua relazione del 20 ottobre
2007, ha affermato che l'interessata potrebbe svolgere ancora
un'attività come casalinga. Analizzando le risposte fornite
dall'interessata sul formulario per assicurati occupati nell'economia
domestica ed in base alle specifiche direttive federali in tale materia, la
Dott.ssa Schoch-Zysset ha valutato al 4% il tasso d'invalidità in ambito
domestico (doc. 37, 38).
Con progetto di decisione del 25 ottobre 2007, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 39). L'interpellata non ha preso posizione in merito.
In data 28 gennaio 2008, l'UAIE ha emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 40).
D.
Con il ricorso depositato l'11 marzo 2008, A._______, validamente
rappresentata dal Patronato ACLI di Campobasso, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce,
segnatamente, un certificato medico della Dott.ssa Raimondo
(psichiatra) del 5 marzo 2008 che conferma la presenza di una
depressione maggiore ricorrente poco controllata dai medicamenti ed
un certificato 10 marzo 2008 del Dott. Lucarelli, medico curante,
attestante la nota diagnosi.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Habicht (psichiatra), il quale, nella sua relazione dell'11 giugno 2008,
ha affermato che non vi sarebbero motivi per distanziarsi dal parere
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della Dott.ssa Schoch-Zysset ma che potrebbero essere acquisiti ad
atti documenti circa ospedalizzazioni in ambito psichiatrico di cui fa
cenno la Dott.ssa Raimondo.
Nelle sue osservazioni al ricorso del 20 giugno 2008, l'UAIE chiede a
questo Tribunale di invitare la ricorrente ad esibire la documentazione
sanitaria menzionata dalla propria consulente psichiatrica.
Con ordinanze del 27 giugno ed 11 settembre 2008, la parte ricorrente
è stata invitata ad esibire quanto richiesto. Con scritto del 17
settembre 2008, il Patronato ACLI ha esibito documentazione già ad
atti (cartelle cliniche).
L'incarto è stato ritrasmesso il 9 ottobre 2008 all'amministrazione, la
quale l'ha sottoposto al Dott. Lehmann. Questo sanitario, nel suo
rapporto del 22 ottobre 2008, ha annotato la carenza della
documentazione richiesta che riguardava episodi patologici degli anni
90. Egli si è comunque allineato al parere dei precedenti sanitari
dell'UAIE (doc. 45). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 ottobre
2008, l'UAIE propone dunque la reiezione dell'impugnativa.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ACLI, con scritto del 18
novembre 2008, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di
mantenere il ricorso ed ha segnatamente prodotto: un rapporto
d'esame neurologico dell'11 agosto 2008 (Dott.ssa De Capoa); un
nuovo certificato (23 maggio 2008) della Dott.ssa Raimondo nel quale
si insiste sullo scarso effetto dei medicinali assunti dalla paziente.
Ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Lehmann, il
quale, nella sua relazione del 5 dicembre 2008, si è riconfermato nelle
sue precedenti considerazioni (doc. 47). Nella duplica del 10 dicembre
2008, l'amministrazione ha riproposto la reiezione dell'impugnativa.
G.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2008, il TAF ha inviato alla
parte ricorrente, per conoscenza, la duplica dell'UAIE con copia del
parere del Dott. Lehmann ed ha invitato la stessa a voler versare un
anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
L'insorgente ha effettuato un versamento, il 6 gennaio 2009, di Fr.
296.-.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato un anticipo di
Fr. 296.-, corrispondente (in parte) alle presunte spese processuali. Il
gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
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5.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 29 settembre
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 29 settembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data ed il 28 gennaio 2008, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera,
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
(art. 36 LAI).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
più di tre anni. Pertanto adempie la condizione della durata minima di
contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
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stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata ha svolto una regolare attività
lucrativa, lavoro che ha smesso il 29 novembre 2003 per un infortunio
ed è stata licenziata con effetto 15 gennaio 2004. Era attiva come
commessa di prodotti ortofrutticoli in ragione di 6 ore al giorno per 30
ore la settimana. La durata di lavoro normale, degli altri dipendenti, era
di 36 ore settimanali. Non è dato a sapere se l'interessata aveva
assunto un orario leggermente ridotto per questioni di salute (doc. 23,
24).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
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esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
8.3 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 5 e 28 cpv. 2bis nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art.
8 cpv. 3 LPGA). L'art. 27 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) precisa che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
8.4 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività
lucrativa si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se
non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto
dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
Va precisato che secondo l'art. 28 cpv. 2ter LAI, nel tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007, qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a
tempo parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità, per questa parte, è determinata secondo l'art. 16 LPGA.
Se, inoltre, svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa
attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre
determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle
mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione
della disabilità patita nei due ambiti (metodo misto).
9.
Pagina 10
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9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata evidenziata la
diagnosi di depressione maggiore ricorrente, note spondiloartrosiche,
eccedenza ponderale. La documentazione medica esibita in sede di
ricorso e di replica fa perno, in sostanza, sulla scarsa efficacia della
terapia farmacologica in atto.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
70% negando che la paziente sia in grado di svolgere un'attività
adeguata alle sue condizioni di salute. Dal canto loro, i medici
dell'UAIE negano il requisito dell'incapacità al lavoro di livello
pensionabile.
10.2 Ora, a questo parere e, in generale, all'operato
dell'amministrazione possono essere mosse diverse obiezioni.
10.2.1 In primo luogo, la scelta del metodo di valutazione applicabile
(cfr. consid. 8.4) è erronea. L'UAIE ha applicato il metodo (di calcolo)
specifico delle casalinghe, ciò che non appare appropriato, perlomeno
in base alle risultanze degli atti. Infatti, l'interessata è stata licenziata a
causa di un infortunio (doc. 23) e, per il seguito, da gennaio a luglio
2004 è stata iscritta nei registri dei disoccupati. Ora, se l'infortunio non
fosse avvenuto e se la sua patologia psichiatrica non si fosse
aggravata, la nominata avrebbe verosimilmente continuato a svolgere
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il precedente lavoro. In altre parole, la nominata non avrebbe
rinunciato spontaneamente ad esercitare un'attività lucrativa, ma le
contingenze dell'epoca (infortunio/malattia) l'hanno suo malgrado
costretta a ripiegare su tale occupazione domestica. Va ricordato, a
questo proposito, che l'aggravamento della sintomatologia psichiatrica
deve essere avvenuto nel 2005, mentre l'origine di tale turba è
effettivamente remota (psicosi post-partum; doc. 29a).
Inoltre, visto che la nominata lavorava per 30 ore settimanali, invece
delle normali 36 ore, v'è da chiedersi se non sia eventualmente
applicabile il metodo cosiddetto misto (cfr. consid. 8.4). Deve essere
comunque rilevato che non può essere escluso che l'interessata
lavorasse a ritmo ridotto per ragioni di salute già presenti allora.
10.2.2 In secondo luogo, manca una perizia psichiatrica dettagliata.
Esiste solamente un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 16
febbraio 2006 (doc. 29a), dal quale comunque emerge la particolarità
che la patologia in atto non si configura in una banale sindrome
depressiva eventualmente emendabile con terapia farmacologica,
quanto piuttosto in una depressione maggiore grave di tipo ricorrente.
Sotto il profilo psichiatrico/neurologico, è necessario allestire
un'adeguata indagine specialistica completa, che contenga una
anamnesi dettagliata, un esame oggettivo che riferisca
sull'orientamento spazio-temporale della paziente, sull'umore, sulle
idee presenti, nonché in merito ai gradi di attenzione, concentrazione,
organizzazione mentale, intuizione ecc., ponga una precisa diagnosi,
menzioni l'eventuale terapia seguita, si esprima sulla prognosi e si
pronunci infine sulla capacità ed all'esigibilità di un'attività lucrativa ed
in quale misura questa sarebbe proponibile. Questa indagine s'impone
tanto più che i referti esibiti dopo l'impugnata decisione insistono sulla
scarsa efficacia delle cure in corso.
11.
11.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessata e da quando questa
invalidità esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare
l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61
cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale
procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è
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tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e
l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica dall'epoca di cessazione dell'attività lucrativa
(novembre 2003) fino alla data dell'impugnata decisione (28 gennaio
2008). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia
approfondita in psichiatria. Si richiederà inoltre un E 213 aggiornato ed
un referto d'esame ortopedico.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il novembre 2003 ed il 28 gennaio 2008, nonché in merito all'attività
professionale che la ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo
suddetto o, se del caso, in merito alla sua capacità di attendere alle
usuali incombenze domestiche solo nella misura in cui questa
occupazione sarebbe di rilievo (metodo misto; cfr. consid. 8.4 e
10.2.1).
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo di Fr. 296.- versato dall'insorgente il 6 gennaio 2009, le
viene restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria di ricorso, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico
dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 28 gennaio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 296.-, versato
dalla ricorrente il 6 gennaio 2009, le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/756.0590.5482.29/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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