B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1740/2014
Dec i s i on e d e l 2 d i c emb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice: Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 21 febbraio 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 21 febbraio 2014 (doc. 58 dell'incarto
della Cassa svizzera di compensazione [CSC]), la CSC ha respinto
l'opposizione del 21 ottobre 2013 (doc. 21) e confermato la decisione del
17 settembre 2013 (doc. 16), mediante la quale aveva erogato ad
A._______ – cittadino italiano, nato il – una rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia di fr. 96.- al mese dal 1° luglio 2013. La rendita
era stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 3
mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 25'272.- ed una scala
delle rendite 03 (v. in particolare doc. 13, foglio di calcolo della prestazione).
In particolare, erano menzionati periodi contributivi dal 1969 al 1971, nel
1972 e nel 1986-87 (doc. 16, pag. 5).
2.
Il 17 marzo 2014, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) contro la decisione su opposizione summenzionata,
facendo valere di aver lavorato anche a Lucerna, in un ristorante, fra il 1967
ed il 1968, contribuzione che non figura nelle precedenti decisioni.
3.
Nella risposta al ricorso del 25 giugno 2014 (doc. TAF 5) l'autorità inferiore
ha comunicato a questo Tribunale che, effettivamente, sono stati rintrac-
ciati dei contributi per un'equivalenza di 2 mesi nel 1967 e 5 mesi nel 1968,
aumento che comporta una durata contributiva totale di 3 anni e 10 mesi,
anziché 3 anni e 3 mesi. Questo aumento della durata contributiva di soli 7
mesi in totale, tuttavia, non permetteva di aumentare la scala di rendita, ma
causava una diminuzione del reddito annuo medio determinate e quindi
una diminuzione della rendita da fr. 96.- a fr. 94.- mensili. La CSC propo-
neva pertanto una "reformatio in pejus" della propria decisione.
4.
Con ordinanza del 23 luglio 2014 (doc. TAF 6), il TAF ha dato la possibilità
all'interessato di pronunciarsi in merito alla proposta della CSC. Tale ordi-
nanza è stata ritornata dalla poste tedesche a questo Tribunale con la men-
zione "non ritirato" (doc. TAF 7);
5.
Nel frattempo, la CSC ha tuttavia comunicato al TAF, il 17 novembre 2014
(doc. TAF 8), d'avere reso, il l'11 novembre 2014 – pendente causa giusta
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l'art. 53 cpv. 3 LPGA (RS 830.1) – una nuova decisione su opposizione
(che ha allegato in copia e notificato direttamente all'interessato), in sosti-
tuzione della decisione del 17 settembre 2013 (recte: del 21 febbraio 2014),
mediante la quale ha deciso di erogare ad A._______ una rendita di vec-
chiaia di fr. 120.- mensili dal 1° luglio 2013. La rendita è stata calcolata in
base ad una durata di contribuzione di 4 anni ed 5 mesi. Infatti, la Cassa di
compensazione professionale ha inviato alla CSC ulteriori conti individuali
attestanti l'attività superiore nel periodo 1967/68 (documenti allegati al doc.
TAF 8).
6.
6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS
831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa
svizzera di compensazione (CSC).
6.2. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei
requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
7.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS
830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono appli-
cabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la
LAVS non deroghi alla LPGA.
8.
Secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del
suo preavviso all'autorità di ricorso (si confronti anche l'art. 58 cpv. 1
PA; sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). In tale
evenienza il provvedimento pendente lite annulla e sostituisce la de-
cisione impugnata e viene perlopiù considerata come ugualmente
impugnata ("als mitangefochten"; DTF 107 V 250 consid. 3; sentenza
9C_809/2012 del TF del 31 gennaio 2013 consid. 3.2).
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9.
Secondo giurisprudenza, la decisione pronunciata pendente causa
rende la procedura priva di oggetto solo nella misura in cui accondi-
scende integralmente alle conclusioni dell'insorgente. La lite per-
mane quindi sulle domande non soddisfatte nel provvedimento ema-
nato pendente lite e l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di
quanto è rimasto indeciso (cfr. DTF 127 V 228 consid. 2b/bb; 113 V
237; 107 V 250, anche sentenza 9C_809/2012 del TF del 31 gennaio
2013).
10.
Nel caso concreto nella risposta complementare al ricorso del 17 no-
vembre 2014 (doc. TAF 8) l'autorità inferiore ha informato questo Tri-
bunale d'avere emanato, l'11 novembre 2014, una nuova decisione
su opposizione in sostituzione di quella del 17 settembre 2013 (recte
del 21 febbraio 2014), mediante la quale ha erogato in favore del
ricorrente una rendita di vecchiaia di fr. 120.- al mese dal 1° luglio
2013, calcolata in base ad una durata di contribuzione di 4 anni e 5
mesi, invece della rendita di fr. 96 mensili (consid. 1).
Dagli atti emerge che la nuova decisione accondiscende integral-
mente alle conclusioni ricorsuali, il ricorrente avendo postulato l'an-
nullamento della decisione impugnata ed il ricalcolo della rendita di
vecchiaia che tenesse conto della sua attività presso un ristorante di
Lucerna nel 1967 e 1968, precedentemente non menzionata.
Dal conto individuale trasmesso dalla Cassa di compensazione pro-
fessionale pendente causa risulta infatti , oltre ai periodi lavorativi già
accertati di 2 mesi nel 1967 e 5 mesi nel 1968 (consid. 3), un ulteriore
periodo di 7 mesi nel 1968 (doc. allegati al doc. TAF 8).
Alla luce degli atti di causa, segnatamente delle allegazioni e prove
presentate dal ricorrente durante la procedura, non vi è inoltre motivo
di dubitare che sia stato dato integralmente seguito alle conclusioni
ricorsuali.
Non è pertanto necessario attendere la scadenza del termine per
inoltrare un eventuale ricorso contro la nuova decisione resa dall'au-
torità inferiore l'11 novembre 2014, in quanto esso non potrebbe che
riguardare altri motivi nemmeno accennati pendente causa (cfr. DTF
107 V 250 consid. 3 ultimo paragrafo; cfr. pure sentenze del TAF C-
1806/2011 del 21 luglio 2011 e C-3281/2010 del 14 gennaio 2011).
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Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha indicato al ri-
corrente che qualora avesse non di meno inteso contestare la nuova
decisione dell'11 novembre 2014 avrebbe dovuto inoltrare un nuovo
ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione di detta decisione
(sull'impugnabilità separata della nuova decisione e sulla liceità di
indicare i rimedi di diritto nel nuovo provvedimento si confronti sen-
tenza del TF 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013).
11.
Per quanto riguarda le osservazioni della CSC del 25 giugno 2014 (doc.
TAF 5) e la conseguente ordinanza del TAF del 23 luglio 2014 (doc. TAF
6), documenti non ritirati dall'interessato (doc. TAF 7), questi vengono ar-
chiviati in quanto privi di effetto (cfr. consid. 4).
12.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento
o alla modificazione delle decisione impugnata.
13.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle
cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
14.
14.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
14.2. Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e
relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in
combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
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1.
La causa C-1740/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 novembre 2014
e dei documenti allegati è trasmessa per conoscenza al ricorrente.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con ricevuta di ritorno; allegata: copia della
risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 novembre 2014 e dei
documenti allegati)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indica-
zione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se
in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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