Corte II I
C-1749/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinata dall'Avvocato Enrico Bortone,
via IV Novembre 85, IT-73032 Andrano (LE),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
assicurazione invalidità (decisione su opposizione del 22
gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1749/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1973 al 1978, solvendo i contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale
periodo. Dopo il rimpatrio ha ancora lavorato in proprio, come
commerciante in articoli casalinghi e giocattoli dal 1982 al 1984 e si è
poi ritirata dal lavoro per ragioni di salute (doc. 18, 74).
Una prima domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità è stata respinta con decisione 3 luglio 1998 della Cassa
svizzera di compensazione (CSC), provvedimento confermato dalla
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR) con giudizio del 23 novembre 2001. In
quell'occasione, l'interessata non adempiva la condizione
d'assicurazione. L'Autorità giudiziaria invitò tuttavia l'amministrazione a
voler esaminare il diritto ad un'eventuale prestazione dopo il 1°
gennaio 2001 (soppressione della clausola assicurativa).
Nell'ambito di tale istruttoria, è stato evidenziato che la richiedente
soffriva di ipertensione arteriosa, artrosi del rachide con listesi L4-L5,
discopatia L5-S1 con segni di sofferenza radicolare, stenosi uretrale,
epatite cronica, dermatite da contatto. Con decisione del 3 maggio
2004, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE) ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza d'invalidità di
livello pensionabile. L'interessata ha impugnato il suddetto
provvedimento amministrativo innanzi alla CFR, la quale, con giudizio
del 20 gennaio 2005, ha parzialmente accolto l'impugnativa ed ha
rinviato gli atti all'amministrazione perché procedesse a nuovi
accertamenti sanitari pluridisciplinari e statuisse di nuovo (doc. 70).
B.
La richiedente ha di nuovo compilato il questionario per l'assicurato
ove ha confermato di non aver più svolto attività lucrativa dopo il 1984
per ragioni di salute (doc. 74).
A._______ è stata visitata il 7 luglio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “spondiloartrosi con
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discopatia e gonartrosi bilaterale in soggetto obeso con significativo
impegno funzionale complessivo diabete mellito tipo 2 con sospetta
arteriopatia arti inferiori, ipertensione arteriosa, disturbo distimico ad
incidenza funzionale moderata, stenosi uretrale” ed ha posto un tasso
d'invalidità del 90% (doc.84). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali:
- i risultati di un'ultrasonografia ossea del 28 gennaio 2005 (doc. 76);
- i risultati di un esame morfometrico computerizzato del 2 marzo 2005
(doc. 77);
- un rapporto d'esame endocrinologico del 26 maggio 2005 ed un
rapporto d'esame neuropsichiatrico del 4 giugno 2005 (doc. 78, 79);
- un elettrocardiogramma del 17 giugno 2005 (doc. 80);
- un certificato medico ospedaliero redatto il 22 giugno 2005 dal Dott.
Piccinni (doc. 81);
- un nuovo rapporto d'esame neurologico del 1° luglio 2005 (doc. 82);
- un rapporto di visita ortopedica del 6 luglio 2005 (doc. 83).
C.
Nella sua relazione del 14 ottobre 2005, il Dott. Muggli, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il
caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che la
richiedente presenta, dal 2000, un'incapacità al lavoro del 25% come
commerciante indipendente, mentre la sua capacità al lavoro è
completa come addetta alla vendita alle dipendenze di terzi e in attività
analoghe (doc. 85-87).
Mediante decisione del 20 ottobre 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
domanda di rendita (doc. 88).
D.
A._______, rappresentata dall'avv. Enrico Bortone, ha formulato
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A
suffragio delle sue conclusioni ha esibito un breve rapporto del
servizio di fisioterapia dell'USL 2 di Maglie del 22 agosto 2005 ed un
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certificato oculistico del 5 maggio 2006 prodotto in un secondo tempo.
Esibisce poi un dettagliato rapporto dell'unità operativa di ortopedia
servizio di fisiokinesiterapia del 9 ottobre 2006 attestante una
lombosciatalgia destra da ernia del disco L4/L5 ed L5/S1,
cervicobrachialgia bilaterale da discopatia C3/C4, C5/C6-C6/C7 con
sofferenza radicolare multipla, metatarsalgia bilaterale da avampiedi
piatti traversi. Viene inoltre prodotto un certificato del Dott. Urro del 13
ottobre 2006 attestante un glaucoma in OO in cardiopatia ipertensiva
e diabetica (doc. 93-97).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Muggli, il quale, nella sua relazione del 30 dicembre 2006, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 99).
Mediante decisione su opposizione del 22 gennaio 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 20 ottobre 2005 (doc. 100).
E.
Con gravame del 2 marzo 2007, A._______, sempre rappresentata
dall'avv. Bortone, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio di
quanto chiesto produce un referto di visita oculistica specialistica ed
altra documentazione già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 maggio 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Bortone, con scritto del 27 giugno
2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso ed ha esibito un breve rapporto d'esame endocrinologico del
14 giugno 2007 ed un nuovo certificato del Dott. Urro del 18 giugno
successivo attestante quanto già noto.
Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati.
G.
4
C-1749/2007
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
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sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 12 ottobre 2001. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
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possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 12 ottobre 2000 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 22 gennaio 2007, data della decisione su opposizione impugnata.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno e alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66,67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
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al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata ha ancora lavorato, sebbene per
soli 2 anni dal 1982 al 1984 come commerciante in generi casalinghi e
giocattoli. La stessa imputa l'abbandono della sua attività a ragioni di
salute (doc. 74).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
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C-1749/2007
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
Va precisato che l'interessata ha svolto un'attività indipendente prima
dell'insorgere dell'invalidità. Di principio si dovrebbe valutare la sua
perdita di guadagno secondo il metodo straordinario, cioè
paragonando le mansioni che l'interessata non può più svolgere e
quelle che può oggi ancora assumere malgrado l'invalidità. Tuttavia, in
caso di cessazione dell'invalidità è possibile applicare, in sostituzione
del metodo straordinario di calcolo dell'invalidità, il metodo generale. In
tal caso infatti il raffronto delle mansioni svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute non è più attuabile (RAMI 1995
p. 106ss e ATFA del 25 aprile 2005 nella causa I 269/03).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9
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9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che la ricorrente
soffre essenzialmente di “spondiloartrosi con discopatia e gonartrosi
bilaterale in soggetto obeso con significativo impegno funzionale
complessivo diabete mellito tipo 2 con sospetta arteriopatia arti
inferiori, ipertensione arteriosa, disturbo distimico ad incidenza
funzionale moderata, stenosi uretrale” (cfr. perizia medica
particolareggiata del 7 luglio 2005). Dalla documentazione esibita in
sede di opposizione risulta che il fenomeno artrosico colpisce anche la
regione cervicale. La paziente è inoltre portatrice di un glaucoma in 00
da ipertensione.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 7 luglio 2005)
pone un tasso d'invalidità del 90%. Dal canto suo, il Dott. Muggli,
medico dell'UAIE nega il requisito dell'incapacità al lavoro di livello
pensionabile. Precisamente, egli ritiene un'incapacità al lavoro del
25% come titolare di un commercio comportante un'intensità di lavoro
medio leggera ed un capacità completa come commessa o addetta
alla vendita in un negozio.
10.2 Dal punto di vista ortopedico la situazione valetudinaria della
ricorrente è presenta qualche disturbo, ma non a tal punto da dover
10
C-1749/2007
ritenere un tasso d'invalidità di livello pensionabile nell'ambito di
attività non eccessivamente pesanti. All'esame obbiettivo ortopedico
effettuato dal Dott. Toma (doc. 83), risulta un rachide spinalgico a
livello lombare e delle escursioni limitate ai gradi estremi a livello
cervicale ed ai gradi medi a livello lombare, questo dovuto in gran
parte all'obesità e non tanto per ragioni ortopediche/articolari; la
cintura scapolo-omerale sinistra è dolente in abduzione e
retropulsione ai gradi estremi e la manovra di Lasègue è appena
accennata bilateralmente; ai gradi inferiori vi è un'iporiflessia e le
ginocchia dolenti alla flessione estrema con accosciamento prudente
ed incompleto; la deambulazione è precauzionale. Il referto d'esame
ortopedico (servizio di fisiokinesiterapia) del 9 ottobre 2006, esibito in
sede di opposizione (doc. 96) non attesta un quadro patologico più
grave di quello precedentemente descritto: si evince che l'interessata,
per i suoi disturbi articolari, segue regolari cicli di fisioterapia
specializzata e calza dei plantari con scarico metatarsale bilaterale.
Determinante, per i suoi problemi di salute, è la circostanza che la
paziente è in sovrappeso, ossia 90 kg per 155 cm di altezza e, in
questo senso, una dieta ipocalorica appare opportuna.
Dal lato cardiocircolatorio, l'elettrocardiogramma effettuato il 17 giugno
2005 ha confermato l'assenza di patologie. L'ipertensione non si situa
a livelli patologici e nemmeno richiede, nella specie, di cure specifiche.
Per quanto attiene al glaucoma oculare, l'affezione, relativamente
comune, è ben controllata da una terapia topica (gocce) che
normalizza la pressione endo-oculare.
Sotto il profilo neuropsichiatrico, gli esami specialistici attestano un
lieve disturbo distimico con incidenza funzionale moderata (cfr.
rapporti del 4 giugno e 1° luglio 2005). Peraltro l'interessata assume
giornalmente un farmaco antidepressivo.
Per il resto, l'assicurata soffre di banali e occasionali malattie del tutto
emedabili, in caso di necessità, con adeguata terapia farmacologica.
In particolare si pensa ad affezioni come il diabete, abbastanza ben
controllato, le lesioni da grattamento agli arti inferiori (non una
sospetta arteriopatia obliterante agli arti come si è pensato in un
primo tempo), una dermatite da contatto, problemi all'uretra ecc.
11
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10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del medico del'UAIE
ritiene che A.__________, nonostante le molteplici patologie di cui è
portatrice che, di principio, non sono contestate, entro la data
dell'impugnata decisione, sarebbe stata in grado di svolgere attività
simili alla precedente in misura superiore al 60%, in modo da
escludere un'invalidità di livello pensionabile.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.
11.1 Non si prelevano spese processuali.
11.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TS-TAF, RS 173.320.2).
12
C-1749/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
13