Corte II I
C-175/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 novembre
2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-175/2008
Fatti:
A.
Il 6 novembre 2001, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina italiana, nata il [...], coniugata con figli,
casalinga dal 1992 dopo il rientro in Italia (doc. 1 e doc. 7) – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal
1°gennaio 2001 (doc. 33). È stato stabilito, in virtù della
documentazione medica agli atti, che l'interessata era affetta da
linfoma non Hodgkin ad alto grado di malignità – che ha necessitato di
chemioterapia e di un trapianto di cellule midollari (staminali) – da
poliartrosi, da bronchite cronica e da uno stato ansio-depressivo. Il
medico dell'UAIE ha quindi ritenuto che conto tenuto dei trattamenti
pesanti cui si era sottoposta, l'interessata doveva essere considerata
invalida per qualsiasi attività nella misura dell'80% (cfr. rapporto del
30 aprile 2001; doc. 28).
B.
Nel mese di luglio del 2005, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 35).
B.a Nel questionario per la revisione della rendita AI del 15 dicembre
2005, l'assicurata ha dichiarato di non esercitare alcuna attività
lucrativa (doc. 39). Nel formulario per assicurati occupati nell'economia
domestica, sempre del 15 dicembre 2005 (doc. 40), ha affermato di
non essere più in grado di svolgere le mansioni domestiche che
competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente della figlia). È stata esibita copiosa documentazione
medica (doc. 41 a doc. 66).
B.b L'interessata è stata sottoposta a visita il 25 ottobre 2005 presso i
servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
B._______. Il medico incaricato dell'esame ha posto la seguente
diagnosi: “bronchite cronica in esiti di intervento di lobectomia inferiore
dx parziale per granuloma micotico polmonare, ipertensione arteriosa,
poliartrosi in sovrappeso con moderato impegno funzionale, sindrome
ansioso depressiva di grado moderato, pregresso linfoma n.h. trattato
con chemioterapia e trapianto di midollo in follow up”. Ha inoltre
precisato che le condizioni di salute dell'assicurata sono rimaste
stazionarie e considerato l'interessata inabile all'85% nel suo ultimo
Pagina 2
C-175/2008
lavoro (v. doc. 67, perizia medica particolareggiata su formulario
E 213).
B.c L'UAIE ha sottoposto l'incarto al dott. C._______, del proprio
servizio medico. Nel suo rapporto del 16 marzo 2006 – dopo avere
premesso che la ricorrente ha svolto l'attività d'operaia di fabbrica dal
1967 al 1992, ma prima dell'inizio del diritto alla rendita esclusivamen-
te le mansioni di casalinga – ha osservato che la documentazione
medica agli atti non permette d'esprimersi in merito alle terapie e alle
condizioni psico-fisiche dell'assicurata (assenza pure di valori ematici).
Ha inoltre segnalato che dal questionario per assicurati occupati
nell'economia domestica risulta un grave impedimento per le mansioni
di casalinga. Pure da questo profilo la documentazione è stata ritenuta
insufficiente per potere trarre conclusioni definitive. È stato quindi
chiesto un complemento d'istruttoria (doc. 69).
B.d Il 31 marzo 2006, la dott. ssa D._______, ha confermato, su
richiesta dell'UAIE, la necessità di richiedere nel caso concreto degli
esami complementari come richiesto dal collega dott. C._______.
B.e Il 3 aprile 2006, l'autorità inferiore ha richiesto all'INPS di
B._______, da un lato, di sottoporre l'assicurata a nuovi esami
ematico, oncologico e psichiatrico (con indicazioni precise sul
contenuto di ciascuno dei citati esami), e, dall'altro lato, informazioni
sull'aspetto, sull'atteggiamento, sull'orientamento spazio-temporale,
sul pensiero dal punto di vista formale e del contenuto, sui contatti
affettivi, sulla tendenza al suicidio, sui disordini del ritmo circadiano e
sulla psicomotricità dell'interessata (doc. 72).
B.f È stato successivamente prodotto agli atti un insieme di documenti
medici (doc. 74 a doc. 85).
L'UAIE ha quindi nuovamente sottoposto l'incarto alla dott.ssa
D._______, la quale, nel suo rapporto del 27 ottobre 2006, ha
considerato che sulla base della documentazione fornita non è dato
conoscere lo stato generale dell'interessata, in particolare quali sono
le conseguenze legate ai trattamenti subiti, quali i trattamenti
attualmente effettuati e quali le limitazioni obiettive nelle mansioni di
casalinga. Ha perciò proposto di assumere agli atti un rapporto medico
oncologico ed i risultati di esami del sangue (doc. 86 e 86.1).
Pagina 3
C-175/2008
B.g Il 30 ottobre 2006, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di
B._______ l'assunzione di nuova documentazione medica (esami del
sangue ed oncologico) nonché chiesto informazioni sulle cure attuali, i
postumi delle precedenti cure e le limitazioni funzionali dell'interessata
nell'attività di casalinga (v. doc. 87).
B.h Il 31 gennaio 2007, l'UAIE ha sottoposto i nuovi documenti
pervenuti, ossia i rapporti oncologico e di laboratorio, alla dott.ssa
D._______, la quale, nel suo rapporto del 23 marzo 2007, ha
nuovamente proposto di assumere agli atti un rapporto medico
oncologico dattilografato (doc. 93 e 93.1).
B.i Il 2 aprile 2007, l'autorità inferiore ha quindi chiesto all'INPS di
B._______ di produrre un esame oncologico, scanner, rapporti degli
esami effettuati e copie integrali delle eventuali cartelle cliniche
(doc. 95).
In virtù della documentazione ricevuta (doc. 97 a doc. 101), la dott.ssa
D._______, nel suo rapporto del 10 agosto 2007, ha esposto la
diagnosi di “linfoma non Hodgkin d'alto grado sottoposto a
chemioterapia poi intensificazione con autotrapianto nel 1998 sempre
in remissione in maggio 1997, stato dopo resezione atipica del lobo
inf. destro il 6 agosto 2004 per lesione persistente con diagnosi di
lesione micotica postuma (non tumorale), sindrome ansioso-
depressiva”. Ha osservato che l'ultimo rapporto oncologico menziona
faticabilità, insonnia ed un'agitazione che sono da mettere sul conto di
un stato ansioso-depressivo reattivo e che l'anemia moderata
risultante dagli esami del sangue è da ascrivere ad una talassemia
conosciuta con trombofenia moderata. Ha quindi concluso ad un
miglioramento delle capacità di lavoro dell'interessata nell'attività di
casalinga con un'incapacità lavorativa del 52% a far tempo dal
1°ottobre 2004 (doc. 103).
C.
Mediante progetto di decisione del 16 agosto 2007, l'autorità inferiore
ha comunicato all'interessata che, in base agli accertamenti effettuati,
lo svolgimento delle proprie mansioni consuete, quale casalinga,
sarebbe nuovamente da considerare esigibile nella misura superiore al
40%. Pertanto, la rendita intera dovrebbe essere sostituita da una
mezza rendita (doc. 104).
Pagina 4
C-175/2008
D.
Il 26 settembre 2007 (doc. 105), l'interessata ha ribadito di non essere
in grado di esercitare né un'attività lavorativa né le mansioni consuete
di casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi (segnatamente del
marito e soprattutto della figlia) per le azioni quotidiane. Ha prodotto
un referto di Pet Total Body del 14 settembre 2007 (doc. 106) e due
certificati medici del 20 e del 25 settembre 2007 (doc. 107 e doc. 108).
E.
L'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto alla dott. ssa D._______, la
quale, nel suo rapporto del 6 novembre 2007, ha ritenuto che la
documentazione prodotta non porta elementi clinici nuovi tali da
modificare il precedente apprezzamento e che la sola problematica
appurata è quella di uno stato ansio-depressivo persistente, malgrado
il trattamento, che costituisce l'essenziale dell'incapacità di lavoro del
52% come casalinga (doc. 110).
F.
Il 16 novembre 2007, nella decisione su revisione, l'autorità inferiore,
dopo avere constato che l'interessata è di nuovo in grado di svolgere
le mansioni consuete di casalinga nella misura di più del 40%, ha
deciso che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la rendita intera pagata
fino ad allora è sostituita da una mezza rendita (di un importo mensile
di fr. 695.-) (doc. 111 e doc. 112).
G.
Il 5 gennaio 2008, A._______ ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE,
mediante il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso
e il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità
anche successivamente al 1° gennaio 2008 sulla base della
documentazione esibita, segnatamente del parere medico legale del
dott. E._______ del 3 gennaio 2008 (doc. TAF 1).
H.
H.a Invitata ad esprimersi, l'autorità inferiore ha sottoposto gli atti alla
dott.ssa D._______. Quest'ultima nel suo rapporto del 4 aprile 2008,
ha confermato, in quanto oncologa ed internista, la precedente presa
di posizione secondo cui l'interessata è in remissione ormai da dieci
anni dalla sua affezione oncologica, che può dunque essere
considerata come guarita. Conseguentemente, esistono a suo giudizio
Pagina 5
C-175/2008
riscontri innegabili di miglioramento dello stato di salute e della
capacità lavorativa quale casalinga dell'interessata (doc. 114).
H.b Nella risposta al ricorso del 16 aprile 2008, l'UAIE ha quindi
ribadito che la riduzione della rendita, da intera a mezza, a partire dal
1° gennaio 2008 merita conferma (doc. TAF. 5).
I.
Il 22 aprile 2008, il Tribunale amministativo federale ha concesso alla
ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'autorità inferiore, facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso (doc.
TAF 6).
J.
Il 6 giugno 2008, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a voler
versare un anticipo di fr. 300.-- corrispondente alle presunte spese
processuali, il quale è stato tempestivamente versato il 30 giugno
2008 (doc. TAF 8-10).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
Pagina 6
C-175/2008
LTAF. In particolare, le decisioni dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità sono impugnabili dinanzi al Tribunale
amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
Pagina 7
C-175/2008
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
Pagina 8
C-175/2008
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, DTF
110 V 275 e DTF 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini,
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 e
DTF 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). L'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete
e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in
funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv.
2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
4.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
Pagina 9
C-175/2008
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 pag. 329 consid. 1c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
Pagina 10
C-175/2008
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (Sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(Sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 6 novembre 2001 (data
della decisione mediante la quale è stata accordata la rendita intera)
ed il 16 novembre 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
5.6 Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per
costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
1 consid. 1.2, DTF 127 V 466 consid. 1 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tener
conto dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in
cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano
suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF
105 V 156 consid. 2d e DTF 103 V 52 consid. 1). In questo contesto
occorre tenere conto altresì di tutta la documentazione medica
prodotta dall'assicurata nell'ambito della presente procedura nella
misura in cui permette di accertare retrospettivamente lo stato di
salute dell'assicurata nel periodo di riferimento.
Pagina 11
C-175/2008
6.
6.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, Zurigo 2003, art. 42 n. 16 pag. 424 seg.; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 469 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
6.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
Pagina 12
C-175/2008
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3.).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei
particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
Pagina 13
C-175/2008
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano terapeu-
tico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico oppure l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte
nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla
persona assicurata (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28
maggio 2004 consid. 5).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contradditori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si
può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia
l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del
30 giugno 2004 consid. 3.3.).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio nel 1992, la ricorrente non ha più lavorato e si è
dedicata ai lavori della propria economica domestica (doc. 1, 7, 39 e
40).
8.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurata
soffre degli esiti di un processo tumorale scoperto nell'agosto del 1998
e consistente in un linfoma non Hodgkin, curato dapprima con
chemioterapia poi con autotrapianto di cellule midollari (staminali),
esiti di intervento di lobectomia inferiore destra per granuloma micotico
polmonare (non tumorale), poliatrosi e sindrome ansioso-depressiva
reattiva.
Pagina 14
C-175/2008
8.3 La dott.ssa D._______, medico dell'UAIE, nei suoi rapporti del 10
agosto e 6 novembre 2007 e del 4 aprile 2008, su cui si fonda la
decisione impugnata, ha ritenuto un miglioramento dello stato di salute
e della capacità lavorativa della ricorrente quale casalinga. In
particolare, ha osservato che la sola problematica appurata è quella di
uno stato ansioso-depressivo persistente (doc. 103, doc. 110 e doc.
114).
8.3.1 La dott.ssa D._______, ha rettamente rilevato che la ricorrente è
in remissione della sua affezione oncologica, ritenuto che a più di 10
anni dalla scoperta della malattia tumorale non vi è stata comparsa di
recidive del male, ed è dunque da considerarsi guarita (doc. 110,
doc. 114). In effetti, dal rapporto medico oncologico dell'8 maggio
2007 della dott.ssa F._______ emerge che l'interessata è in stato di
remissione clinica. In particolare, è stata sottoposta a cicli di
chemioterapia ed a trapianto di cellule staminali midollari. Permangono
delle sequele da imputare all'affezione oncologica, segnatamente
dispnea, stanchezza, insonnia ed agitazione, che sembrano da
ricondurre ad uno stato ansioso-depressivo (doc. 101). Ne consegue
che questo Tribunale, in virtù di documentazione sufficiente, non ha
motivo di scostarsi dal parere della dott. ssa D._______ dal punto di
vista oncologico.
8.3.2 Per contro, dal profilo psichiatrico, la dott.ssa D._______ aveva a
suo tempo confermato la necessità d'ulteriori accertamenti (v. presa di
posizione del 31 marzo 2006), come pure postulato in precedenza dal
dott. C._______ il 16 marzo 2006. Come richiesto all'INPS dall'UAIE il
3 aprile 2006 (doc. 72), tale rapporto avrebbe dovuto pronunciarsi in
merito all'anamnesi, all'evoluzione della malattia, allo stato attuale, alla
diagnosi e alla prognosi, alla durata del trattamento, alla frequenza
delle sedute, alla terapia, ai farmaci (dosaggio e denominazione
chimica) e all'incapacità lavorativa (in percentuale). Orbene, il rapporto
psichiatrico del 12 maggio 2006 del dott. G._______ (doc. 84) –
manoscritto, mal leggibile e dal contenuto estremamente generico –
non risponde ai requisiti richiesti. Esso contiene certo delle indicazioni
sull'anamnesi e su alcuni aspetti dello stato psichico, ma non si
pronuncia assolutamente sull'evoluzione della malattia, sulla prognosi,
sul trattamento (durata, frequenza, terapia, farmaci) e, tantomeno,
sulle conseguenze sulla capacità a svolgere l'attività di casalinga.
Pertanto, questo Tribunale osserva che la documentazione medica non
può essere considerata sufficiente ai fini di una corretta
Pagina 15
C-175/2008
determinazione delle conseguenze sulla capacità dell'interessata a
svolgere le mansioni di casalinga in relazione alla sindrome ansioso-
depressiva reattiva. Peraltro, gli elementi indispensabili ad una
valutazione affidabile da questo profilo non possono essere desunti
neppure da altri rapporti medici.
8.3.3 Dalla documentazione medica agli atti di data anteriore alla
decisione impugnata (v. segnatamente doc. 67, perizia medica
particolareggiata del 25 ottobre 2005) emerge altresì che la ricorrente
è affetta da poliartrosi in sovrappeso pur se con moderato impegno
funzionale. Il dott. C._______, del servizio medico dell'UAIE, aveva
peraltro indicato l'esistenza di poliartrosi nella sua presa di posizione
del 16 marzo 2006, senza che questa problematica sia poi stata
oggetto d'ulteriori accertamenti fattuali o valutazioni esplicite da parte
della dott.ssa D._______ nelle sue varie prese di posizione, che hanno
poi determinato la pronuncia della decisione litigiosa. In sede di
ricorso, l'insorgente ha esibito diversi documenti medici, fra cui una
relazione medico-legale del gennaio del 2008 ed un referto di esame
del 14 dicembre 2007 (doc. TAF 1), da cui risulta che è affetta da
osteoartrosi diffusa del rachide e delle ginocchia con discreto impegno
funzionale ed irritazione radicolare nonché segni di spondiloartrosi,
affezioni la cui insorgenza – in considerazioine delle precedenti
valutazioni mediche – non appare potersi fare risalire ad una data
posteriore alla pronuncia della decisione impugnata. Ciò nonostante,
la dott.ssa D._______ nel suo ultimo rapporto del 4 aprile 2008 non ha
ritenuto di dovere includere nella diagnosi un'affezione ortopedica e
non si è pronunciata in merito, neppure sul motivo per cui un
complemento d'istruttoria al riguardo sarebbe stato, nel caso di specie,
inutile. Il fatto che la dott.ssa D._______ nella sua ultima presa di
posizione abbia poi sottolineato come, in quanto oncologa ed
internista, mantenga le sue precedenti prese di posizione, non
consente di scartare i dubbi sulla non concludenza complessiva del
suo apprezzamento. Ne discende che questo Tribunale ritiene pure
un'insufficiente accertamento dei fatti dal profilo ortopedico.
9.
Per quanto emerge dagli atti di causa al loro stato attuale, non è
pertanto possibile determinarsi con cognizione di causa sull'esistenza
di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente suscettibile di
giustificare una diminuzione della rendità d'invalidità. In altri termini,
l'incapacità lavorativa del 52% ritenuta nella decisione impugnata in
Pagina 16
C-175/2008
virtù delle prese di posizione della dott.ssa D._______ non può essere
confermata, non fondandosi la stessa su un accertamento sufficiente e
una valutazione fondata, logica e motivata. Tuttavia, non è neppure
consentito pronunciarsi senz'altro per il mantenimento di una rendita
intera sulla base del contenuto generico della perizia di cui al
formulario E-213 e degli altri rapporti ortopedici e psichiatrici. Infine, va
ancora rilevato che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del
caso di specie, non è ipotizzabile una valutazione seria delle capacità
della ricorrente a svolgere le mansioni consuete di casalinga sulla sola
base dell'apposito formulario per gli assicurati occupati nell'economia
domestica riempito dall'insorgente medesima il 15 dicembre 2005.
Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre
nell'annullamento.
10.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità
inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; v. sulla questione
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag.
418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del
diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3
aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli
(art. 29 cpv. 1 Cst.), a completare l'accertamento dei fatti
determinanti relativamente allo stato di salute della ricorrente – con
perizie ortopedica e psichiatrica ed ogni altra che dovesse rendersi
necessaria – ed alla capacità lavorativa dell'insorgente medesima, e
a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi del
presente giudizio.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 30 giugno 2008, è restituito alla
ricorrente.
Pagina 17
C-175/2008
11.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e
che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili
e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione
con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 18
C-175/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 16 novembre 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati
all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
30 giugno 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 19