Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-175/2009
Sentenza del 28 febbraio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 3 dicembre
2008).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata l'(…), vedova, ha lavorato alle
dipendenze della ditta B._______, in qualità di operaia, dal febbraio del
1998 al novembre del 2002 (doc. 1-1 e 10-1), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tale periodo (doc. 4-1). È rimasta assente causa malattia dal 19 agosto al
31 ottobre 2002, ha interrotto il lavoro l'8 novembre 2002 per motivi di
salute ed è stata licenziata con effetto al 1° giugno 2003 (doc. 10-1). Il 17
dicembre 2003, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-1).
B.
Il 2 febbraio 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
(doc. 28-1). L'opposizione interposta dall'interessata l'11 febbraio 2005
(doc. 32-1 e 36-1) è stata respinta con decisione del 26 gennaio 2006
(doc. 43-1). Il 2 luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
parzialmente accolto il ricorso del 27 febbraio 2006 (doc. 48-22),
annullato la decisione su opposizione del 26 gennaio 2006 e rinviato gli
atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento
dell'istruttoria relativamente alla situazione medica dell'interessata (con
perizia psichiatrica) e pronunciasse una nuova decisione (doc. 52-1).
C.
C.a Nel rapporto del 18 ottobre 2007, il dott. C._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI
(SMR), ha confermato la necessità di sottoporre l'assicurata ad una perizia psichiatrica (doc. 56-1).
C.b Dopo aver esaminato personalmente l'assicurata il 5 e 23 novembre 2007, aver analizzato la
documentazione medica assunta ed aver contattato gli psichiatri curanti della peritanda, il dott. D._______,
specialista in psichiatria, nel referto peritale del 14 dicembre 2007, ha posto la diagnosi di distimia (F 34.1
secondo l'ICD 10). Secondo il perito, risulta giustificato riconoscere che lo stato di salute dell'interessata ha
impedito alla medesima di svolgere una qualsiasi attività lucrativa a decorrere dal 19 agosto 2002 fino al 5
aprile 2003. A far tempo dal mese di aprile 2003, la stessa presenta una capacità lavorativa tra il 40 ed il
50% e dal 1° gennaio 2005 è abile al lavoro nella misura di 6 ore al giorno in attività semplici quale operaia
(con conseguente incapacità al lavoro del 25%; doc. 60-1).
C.c Nel rapporto del 28 gennaio 2008, il dott. C._______, dopo aver segnalato che il perito ha altresì
evidenziato la diagnosi di poliartrosi diffusa, ha proposto di convocare l'assicurata per una visita reuma-
tologica SMR (doc. 62-1).
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C.d Nel rapporto del 27 febbraio 2008 (consecutivo ad un esame di medesima data), il dott. E._______,
specialista in medicina interna e reu-matologia, ha esposto la diagnosi principale di osteoartrosi polidi-
strettuale con maggiore localizzazione a mani e ginocchia. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria,
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di stato dopo intervento tunnel carpale sinistro. Il medico ha
concluso che l'interessata presenta una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto (una pausa in
più rispetto a quanto normalmente consentito durante l'orario di lavoro) sia nella precedente attività di
operaia generica sia in un'attività confacente allo stato di salute, descrivendo nel modo seguente l'esigibilità
al lavoro: "può sollevare abitualmente fino massimo 20 kg, può sollevare saltuariamente fino massimo 25
kg, necessita di frequenti cambi posturali, deve evitare flessione ed estensione ripetitiva della schiena,
deve evitare l'utilizzo di utensili vibranti, deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi, deve evitare la
forza di presa prolungata con le mani" (doc. 64-1).
C.e Nel rapporto dell'8 aprile 2008, il dott. C._______ ha ritenuto che l'interessata presenta una
diminuzione del rendimento in un'attività confacente allo stato di salute (doc. 67-1).
C.f Nel rapporto del 15 maggio 2008, la consulente F._______, del Servizio integrazione professionale
dell'AI, ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessata sulla base di un salario annuale
da valida di fr. 26'784.- come operaia nel 2005 (secondo le indicazioni del datore di lavoro) e l'ha
contrapposto ad un salario da invalida di fr. 27'602.- in attività semplici e ripetitive (enumerate in modo non
esaustivo), secondo i dati ricavati dalle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, tabella TA1
(fr. 49'070.- con una diminuzione del 25% [per l'incapacità lavorativa come stabilita dai periti e dal medico
dell'Ufficio AI del Cantone G._______] e una riduzione del 25% [per tenere conto dell'età, delle limitazioni
funzionali e del lungo periodo d'inattività dell'assicurata e del fatto che quest'ultima può esercitare solo delle
attività leggere]). Ne deriva un grado d'invalidità dello 0% (doc. 68-1).
D.
Con progetto di decisione del 18 agosto 2008, l'Ufficio AI del Cantone
G._______ ha comunicato all'interessata che, in virtù della perizia
psichiatrica e del rapporto reumatologico, sussisterebbe, pertanto, un
diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto al 31 dicembre 2003
ed ai tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2004 fino al 31 marzo
2005. L'Ufficio AI del Cantone G._______ ha altresì concesso
all'interessata la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc.
72-1).
E.
E.a Il 24 settembre e il 10 ottobre 2008, l'interessata ha presentato le sue osservazioni al progetto di
decisione del 18 agosto 2008 mediante le quali ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita
intera d'invalidità, anche successivamente al 31 marzo 2005, ritenuta una sua totale incapacità lavorativa a
causa segnatamente dell'affezione psichica di cui soffre (doc. 74-2 e 77-1). Ha esibito certificati ortopedici
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di data intercorrente da gennaio 2007 a luglio 2008, un certificato medico del 23 settembre 2008 del dott.
H._______ nonché una relazione medica del 7 ottobre 2008 del dott. I._______ (doc. 74-1, 74-7 a 74-13 e
doc. 77-2).
E.b Nei rapporti del 13 e 24 ottobre 2008, i dott. C._______ e J._______, specialisti in medicina interna
rispettivamente in psichiatria, hanno osservato, da un lato, e dal profilo reumatologico, che la
documentazione medica prodotta riferisce della regolare presa a carico specialistica per le note diagnosi,
senza apportare nuovi elementi clinici oggettivi. Dall'altro lato, ossia dal profilo psichiatrico, hanno rilevato
che il rapporto medico dell'ottobre 2008 del dott. I._______ non apporta nuovi elementi clinici (il quadro
clinico e la patologia psichica vengono confermati) rispetto a quanto ritenuto nella valutazione peritale del
dicembre 2007 e neppure rende verosimile una modifica dello stato di salute dell'interessata (doc. 76-1 e
80-1).
F.
Il 3 dicembre 2008, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha
deciso di erogare in favore dell'interessata una mezza rendita d'invalidità
dal 1° agosto al 31 dicembre 2003 e tre quarti di rendita d'invalidità dal 1°
gennaio 2004 al 31 marzo 2005. L'autorità inferiore ha peraltro segnalato
che la documentazione medica assunta agli atti successivamente allo
scritto di opposizione al progetto di decisione del 18 agosto 2008,
sottoposta al vaglio del SMR, non comporta nuovi elementi clinici rispetto
alla valutazione psichiatrica del dicembre 2007 nonché alla valutazione
reumatologica del febbraio 2008 (doc. 83-3 e 83-5; v. anche doc. 83-7).
G.
G.a Il 9 gennaio 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro
la decisione dell'UAIE del 3 dicembre 2008 mediante il quale ha chiesto sostanzialmente il riconoscimento
di una rendita d'invalidità di tre quarti anche successivamente al 31 marzo 2005. Ha segnalato che la grave
artrosi ad entrambe le gambe (in attesa di intervento di protesi al ginocchio destro) e la sindrome ansioso
depressiva di cui soffre comportano un'incapacità di almeno il 50% anche in un'attività leggera confacente
al suo stato di salute (ha esibito documenti medici già agli atti). La ricorrente ha poi fatto valere che
l'autorità inferiore ha violato le regole giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi,
segnatamente in relazione ad un salario da valida nettamente al di sotto della media dei salari prevista per
la sua categoria in ambito nazionale (secondo i dati statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
[ISS], edita dall'Ufficio federale di statistica [la tabella TA1]), senza che lei si sia spontaneamente
accontentata di tale salario inferiore alla media. Infine, l'insorgente ha formulato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1).
G.b Il 5 febbraio 2009, l'interessata ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
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H.
Con risposta del 2 marzo 2009, l'UAIE ha proposto la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa
di posizione dell'Ufficio AI del Cantone G._______ del 24 febbraio 2009,
secondo il quale la documentazione medica prodotta (e già sottoposta al
vaglio dei medici SMR; v. rapporti medici del 13 e 24 ottobre 2008 dei
dott. C._______ e J._______) non comporta alcun nuovo elemento
clinico tale da giustificare una modifica delle valutazioni peritali del
dicembre 2007 e del febbraio 2008. Detto Ufficio ha altresì ribadito la
correttezza del confronto dei redditi effettuato (doc. TAF 5).
I.
Nella replica del 19 maggio 2009, l'interessata si è riconfermata, in virtù
della relazione medica del 17 febbraio 2009 del dott. I._______, dei
certificati medici del 16 ottobre 2008 e del 7 maggio 2009 del dott.
K._______ nonché della prescrizione medica del 4 maggio 2009, nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 9 gennaio 2009. Ha
in particolare segnalato di essere "in lista di attesa" per sottoporsi ad un
intervento di protesi al ginocchio destro (doc. TAF 7).
J.
Nella duplica dell'11 agosto 2009, l'UAIE ha nuovamente proposto la
reiezione del gravame e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del
Cantone G._______ del 5 agosto 2009 nonché alle annesse annotazioni
mediche del 21 luglio 2009 dei dott. C._______ e J._______, secondo cui
la nuova documentazione medica prodotta non apporta nuovi elementi
clinici tali da modificare la valutazione clinico-lavorativa dell'interessata
(doc. TAF 11).
K.
Con provvedimento del 16 ottobre 2009, questo Tribunale ha trasmesso
alla ricorrente per conoscenza la duplica dell'11 agosto 2009, nonché le
osservazioni dell'Ufficio AI del Cantone G._______ del 5 agosto 2009 e le
annotazioni dei medici SMR del 21 luglio 2009 (doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
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rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS
0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
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2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e per l'esame del diritto
eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme della 5a
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revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio al 3 dicembre 2008 (data
della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito delle
questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid.
3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1284/2008
del 30 marzo 2010 consid. 3.2 e DTF 136 V 216 consid. 5). Pertanto, e
salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in
vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3. La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 17 dicembre 2003. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 17 dicembre 2002 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 3 dicembre 2008, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1
consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante diversi anni (v. lettera A del riassunto dei
fatti) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se
sia invalida ai sensi di legge.
5.
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5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giova rilevare che in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà e ad una rendita intera se è invalido per
almeno i due terzi. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal
1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo
stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente
irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno
probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il
riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02
del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può
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essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è
modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente
suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza
del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.4. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001;
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DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della
sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del
Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid.
4a).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
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Pagina 12
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da
un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale
federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il
giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui
emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti
appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni
peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
8.3. Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado
esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il
giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in
discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici
curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4. Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi
criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell'assicurato.
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Pagina 13
8.5. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere stabili in
modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano
un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto sufficiente
che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi possibile (DTF
126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
10.
10.1. Dalla documentazione medica agli atti appare che la ricorrente
soffre segnatamente di distimia (F 34.1 secondo l'ICD 10), osteoartrosi
polidistrettuale con maggiore localizzazione a mani e ginocchia e stato
dopo intervento tunnel carpale sinistro (cfr. perizia psichiatrica del 14
dicembre 2007 del dott. D._______ e rapporto reumatologico del 27
febbraio 2008 del dott. E._______).
10.2. Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare
o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante un anno.
11.
11.1. Dalle carte processuali emerge che la ricorrente è stata alle
dipendenze della ditta B._______, in qualità di operaia, dal febbraio 1998.
L'insorgente è poi rimasta assente dal lavoro causa malattia dal 19
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Pagina 14
agosto al 31 ottobre 2002 e ha interrotto il lavoro stesso l'8 novembre
2002 per motivi di salute. È quindi stata licenziata con effetto al 31
maggio 2003. Non appare dalle carte processuali che successivamente
abbia ancora lavorato (doc. 1-1 e 10-1).
11.2. Occorre altresì determinare se la ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un
anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
11.3. Nel caso di specie, l'oggetto litigioso è l'integralità della decisione
querelata, mediante la quale è stata accordata una mezza rendita dal 1°
agosto al 31 dicembre 2003 e tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 al
31 marzo 2005, e ciò benché la ricorrente non abbia impugnato tali parti
della decisione, ma solo quella che sancisce un rifiuto a concederle una
rendita d'invalidità anche successivamente al 31 marzo 2005 (cfr. su
questo punto DTF 131 V 164 consid. 2 e DTF 125 V 413 consid. 2d).
11.3.1. Nella perizia del 14 dicembre 2007 (doc. 60-1), il dott. D._______,
specialista in psichiatria, ha rilevato che la sintomatologia di cui soffre
l'insorgente (segnatamente umore rivolto verso il polo negativo, labilità
emotiva, ansia, risentimento, ideazione polarizzata sul licenziamento del
novembre 2002, difficoltà di concentrazione ed attenzione, ipobulia con
tendenza all'isolamento sociale) permette di attestare l'esistenza di un
disturbo psichico in accordo con la diagnosi evidenziata dallo psichiatra
curante (distimia; ICD-10, F 34.1). Ha altresì osservato che la
sintomatologia oggettiva è di modesta entità, ma cronica, nonostante una
regolare presa a carico psichiatrica e l'assunzione di un'adeguata terapia
psicofarmacologica.
11.3.1.1 Il perito ha poi ritenuto siccome particolarmente arduo e delicato
esprimersi riguardo alla capacità lavorativa dell'assicurata a decorrere
dall'agosto 2002, ritenuto che la documentazione medica agli atti ed i
pareri specialistici divergono. Ha nondimeno considerato che, dagli atti
medici a sua disposizione e dalla valutazione della ricorrente, risulta
giustificato riconoscere che lo stato di salute ha impedito alla medesima
di svolgere una qualsiasi attività lucrativa a decorrere dal 19 agosto 2002
fino al 5 aprile 2003. A far tempo dal mese di aprile 2003, la stessa ha
presentato una capacità lavorativa tra il 40 ed il 50%. L'autorità inferiore,
conto tenuto delle circostanze particolari del caso di specie, ha quindi
fondato (implicitamente) la decisione d'erogazione di una mezza rendita
dal 1° agosto al 31 dicembre 2003 e di tre quarti di rendita dal 1° gennaio
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Pagina 15
2004 al 31 marzo 2005 su una capacità lavorativa residua del 40% nella
precedente attività. Non v'è ragione imperativa di scostarsi da tale
valutazione, compatibile con la perizia psichiatrica del dott. D._______
del 14 dicembre 2007, ma anche con quella del dott. L._______ del 31
dicembre 2004. Peraltro, e quand'anche si fosse presa in considerazione
una capacità lavorativa residua del 40% in un'attività sostitutiva semplice
(in ragione di una medesima ripercussione del disturbo psichico sia nella
precedente professione sia in un'attività sostitutiva semplice, come
ritenuto anche dal perito dott. D._______), tale valutazione non avrebbe
avuto alcuna incidenza sulle rendite d'invalidità concesse alla ricorrente.
In effetti, dal calcolo del confronto dei redditi sarebbe risultato un grado
d'invalidità del 64,50%, dunque in particolare non inferiore al 50% (dati
riferiti all'anno 2003 con riduzione giurisprudenziale del 20%, conto tenuto
dell'età della ricorrente e dei pochi anni d'inattività, e deduzione sulla
base del principio del parallelismo dei redditi; cfr. considerando 13 del
presente giudizio).
11.3.2. Sulla valutazione retroattiva concernente il periodo dal 1° aprile
2005 al momento della perizia del dicembre del 2007, il perito dott.
D._______ ha indicato che una capacità lavorativa residua di 6 ore al
giorno appare verosimile sia in attività semplici quali operaia sia in attività
sostitutive semplici, ma che a rigore tale capacità lavorativa resta pur
sempre ipotetica, non avendo egli conosciuto direttamente la peritanda
nelle diverse fasi e l'avviso dei medici non risultando sempre convergente
in merito. Stante tali riserve, l'apprezzamento effettuato dal perito nel
dicembre del 2007 non consente pertanto di ritenere adempito il requisito
della probabilità preponderante per poter ammettere un miglioramento
dello stato di salute psichico della ricorrente tra il 1° gennaio 2005 e
l'effettuazione della perizia psichiatrica del dicembre 2007. In effetti, il
perito stesso segnala in modo inequivocabile che la sua valutazione di
verosimiglianza, concernente questo periodo anteriore alla perizia, resta
pur sempre ipotetica. In altri termini, è possibile che un miglioramento sia
effettivamente intervenuto nel gennaio del 2005, ma tale conclusione è
tuttavia riferibile ad una semplice possibilità o eventualità non
sufficientemente consistente da potere essere sussunta al grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di AI (v., sul grado
della prova in materia d'assicurazione per l'invalidità, il consid. 9 del
presente giudizio). Questo Tribunale ritiene pertanto che, in virtù delle
risultanze della perizia psichiatrica del dicembre 2007, l'UAIE non ha reso
verosimile nel senso della probabilità preponderante che a partire dal 1°
gennaio 2005 è subentrato un miglioramento significativo dello stato di
salute psichico della ricorrente giustificante la riduzione della rendita
C-175/2009
Pagina 16
d'invalidità fino ad allora percepita. Su questo punto, l'impugnata
decisione del 3 dicembre 2008 va riformata. In effetti, non emergono dalle
carte processuali elementi sufficientemente consistenti per ritenere che al
1° gennaio 2005 vi sia stato con probabilità preponderante un
miglioramento significativo dello stato di salute della ricorrente, o altro
cambiamento determinante, legittimante la soppressione della rendita a
partire dal 1° aprile 2005.
11.3.3. A decorrere dal 14 dicembre 2007, questo Tribunale considera
però, come da valutazione del perito dott. D._______, che vi è stato un
miglioramento significativo dello stato di salute psichico della ricorrente, al
punto che è esigibile un'attività lavorativa per 6 ore al giorno (capacità del
75%) sia nel precedente lavoro di operaia, nella misura in cui semplice,
sia in attività sostitutive adeguate (pure semplici).
11.4. Nel rapporto reumatologico del 27 febbraio 2008 (doc. 64-1), il dott.
E._______ (internista e reumatologo) ha poi – in particolare e per ciò che
qui maggiormente interessa – rilevato che l'insorgente soffre di dolori alla
schiena, alle ginocchia ed ai piedi, ciò che comporta una necessità di
terapie (infiltrazioni e fisiochinesiterapia) e d'assunzione di analgesici ed
antiinfiammatori. Il medico ha però concluso che può essere ritenuta per
la ricorrente una capacità lavorativa completa, dunque del 100%, con
rendimento ridotto (una pausa in più rispetto a quanto normalmente
consentito durante l'orario di lavoro) sia nella precedente attività di
operaia sia in un'attività confacente allo stato di salute.
11.5. Questo Tribunale osserva che la perizia psichiatrica del dott.
D._______, nella misura precedentemente indicata, ed il rapporto
reumatologico del dott. E._______ si fondano su informazioni fornite dalla
persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e
del comportamento della ricorrente, sulle risultanze della visita
dell'insorgente nonché sulla documentazione medica agli atti. I rapporti di
perizia comportano un'introduzione, l'anamnesi, informazioni tratte
dall'incarto, indicazioni della peritanda, la diagnosi, la discussione nonché
la risposta alle domande poste. Tali perizie possono pertanto essere
considerate un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di
salute della ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività
sostitutiva adeguata a decorrere dal 14 dicembre 2007, anche alla luce
della nuova documentazione medica esibita dalla ricorrente
successivamente al progetto di decisione del 10 agosto 2008 (e poi
riprodotta in sede di ricorso [doc. TAF 1] e sottoposta al vaglio dei medici
del SMR). In particolare, i certificati ortopedici di data intercorrente da
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Pagina 17
gennaio 2007 a luglio 2008 (doc. 74-7 a 74-13) si limitano a riferire delle
regolari misure terapeutiche cui la ricorrente si è sottoposta ed il rapporto
medico dell'ottobre 2008 del dott. I._______ (doc. 77-2) fa stato di un
quadro clinico sovrapponibile a quello riscontrato nella perizia psichiatrica
del dicembre 2007, anche se la valutazione sulla capacità lavorativa
residua diverge (cfr. rapporti del 13 e 24 ottobre 2008 dei dott. C._______
e J._______; doc. 76-1 e 80-1).
11.6. La ricorrente ha certo fatto valere nel gravame che l'affezione
psichica di cui soffre comporta una capacità lavorativa massima del 50%.
Così argomentando, l'insorgente stessa – rappresentata in questa sede
da mandatario professionale – si riconosce una capacità lavorativa
superiore a quella indicata nei documenti medici del dott. I._______,
psichiatra presso cui la medesima è in cura (doc. TAF 1 e 7). La
ricorrente appare (implicitamente) fondare la sua diversa opinione
segnatamente sulle valutazioni del 10 maggio 2005 e del 20 aprile 2006
della psichiatra dott.ssa M._______. Peraltro, alle stesse, ormai obsolete,
non può essere conferito valore probatorio decisivo con riferimento alla
valutazione della capacità lavorativa a partire da dicembre 2007, a
prescindere dal fatto che nella più recente dell'aprile 2006 (doc. 48-4),
l'insorgente è stata considerata inabile al lavoro sia al 100% (la stessa
non sarebbe in grado di svolgere un'attività lavorativa neppure di poche
ore al giorno) sia al 50%. Agli atti di causa non figura altresì alcun
documento medico di data anteriore alla decisione impugnata che
concluda ad un'incapacità lavorativa in un'attività confacente allo stato di
salute superiore a quella del 25% ritenuta dai medici SMR anche dopo la
perizia psichiatrica del 14 dicembre 2007. Il quadro clinico ed i disturbi di
cui alla relazione medica del dott. I._______ del 17 febbraio 2009 (basata
su una visita del 20 gennaio 2009 [doc. TAF 7] dunque di data posteriore
alla decisione impugnata) appaiono nella sostanza sovrapponibili a quelli
riscontrati all'epoca nella valutazione psichiatrica del dicembre 2007 (doc.
60.1). Peraltro, nella relazione dell'ottobre 2008 (doc. 77-2), il dott.
I._______ aveva già segnalato che la terapia psicofarmacologica
consente "un discreto controllo della sintomatologia ansiosa e depressiva
che tende a peggiorare nel caso in cui la terapia venga sospesa". Non
soccorrono l'insorgente neppure i certificati ortopedici del 16 ottobre 2008
e del 7 maggio 2009 del dott. K._______ e la prescrizione medica del 4
maggio 2009 (doc. TAF 7). Gli stessi riferiscono della nota gonalgia,
fanno stato di una nuova patologia (quale tendinopatia tibiale al piede
destro), che non è corroborata da riscontri medici oggettivi, e non
concludono ad una specifica incapacità lavorativa, fermo restando che
l'indicazione di un trattamento con un farmaco antiinfiammatorio
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Pagina 18
rispettivamente di una terapia come pure la necessità di sottoporsi ad una
visita specialistica non implicano altresì, e di per sé, un'incapacità
lavorativa. Certo, nel certificato medico dell'ottobre 2008 è segnalata la
necessità di un intervento di artoprotesi al ginocchio destro, peraltro
senza carattere d'urgenza. Sennonché, il dott. E._______ aveva già
ritenuto che un intervento chirurgico alle ginocchia avrebbe potuto
migliorare la capacità funzionale e ridurre sensibilmente la sintomatologia
soggettiva (doc. 64-4).
11.7. Nella misura in cui appare esigibile, a decorrere dal 14 dicembre
2007 e secondo la perizia del dott. D._______, l'esercizio della
precedente professione di operaia nella misura del 75%, occorre rilevare
che, per giurisprudenza, allorquando l'insorgente presenta ancora una
residua capacità lavorativa del 75% nella sua precedente attività, il tasso
d'incapacità lavorativa corrisponde allora al grado d'invalidità (“Prozent-
Vergleich”). In tale caso, la determinazione del grado d'invalidità non
presuppone né la presa in considerazione dell'età della ricorrente né del
mercato equilibrato del lavoro né un raffronto dei redditi ipotetici (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_947/2008 del 29 maggio 2009).
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2008 (momento in cui il miglioramento
significativo dello stato di salute psichico della ricorrente perdurava da tre
mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI), il grado d'invalidità della ricorrente è
pari al 25%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Sia altresì rilevato, per
sovrabbondanza, che non v'è alcuna seria ragione di ritenere che la
necessità per la ricorrente di una pausa supplementare rispetto alla
norma possa giustificare una ulteriore riduzione della capacità lavorativa
dell'ordine del 15% almeno, con seguente raggiungimento di
un'incapacità lavorativa di almeno il 40%.
11.8. In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze della
perizia psichiatrica del dicembre 2007 e del rapporto reumatologico del
febbraio 2008 nonché delle considerazioni che precedono, questo
Tribunale ritiene che lo stato di salute della ricorrente ha impedito alla
medesima di svolgere la precedente attività di operaia dal 19 agosto 2002
fino al 5 aprile 2003, che a far tempo dall'aprile del 2003 la stessa
presenta una capacità al lavoro del 40% sia nella precedente attività sia
in un'attività sostitutiva adeguata, con la conseguente conferma della
mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 2003 al 31 dicembre 2003 e la
concessione di tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2008
(cfr. pure consid. 11.3.1.1 del presente giudizio) A decorrere dal 14
dicembre 2007 la ricorrente è nuovamente abile al lavoro nella misura del
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Pagina 19
75% sia nella sua precedente attività che in attività sostitutive confacenti
allo stato di salute, ossia in lavori leggeri e poco qualificati sia nel settore
secondario sia nel settore terziario quali quelli indicati nel rapporto del
maggio 2008 della consulente in integrazione professionale. Peraltro detti
lavori appaiono compatibili anche con le limitazioni indicate dal dott.
I._______ (cfr. relazione medica dell'ottobre 2008; doc. 77-2).
12.
Quand'anche si volesse considerare, come l'autorità inferiore, che a far
tempo dal 14 dicembre 2007, la ricorrente è abile al 75% ma unicamente
in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre
determinare il suo grado d'invalidità e, in tale ambito, esaminare la
questione di sapere se le attività di sostituzione proposte dall'autorità
inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'insorgente in un mercato del
lavoro equilibrato.
12.1. Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del grado d'invalidità (cfr.
lettera C.f del presente giudizio), che occorre fare riferimento ai dati
dell'(aprile) 2008 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato
di salute psichico della ricorrente perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a
cpv. 1 OAI), e non del 2005.
12.2. Quale reddito annuale da valida va considerato il salario
conseguibile dalla ricorrente come operaia nel 2008 (salario 2004
[secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. 10.1] indicizzato al 2008
[l'indice dei salari nominali è passato da 2095 nel 2004 a 2219 nel 2008;
cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]), ossia fr.
28'088.60.
12.3. Per quel che concerne la determinazione del salario da invalida, va
fatto riferimento a quello ottenibile dall'insorgente in attività semplici e
ripetitive nel 2008 secondo la pertinente tabella TA1 dell'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari, tenuto conto di un salario mensile medio
nel 2008 di fr. 4'116.- in virtù di un orario usuale di 41.6 ore settimanali
(cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, ISS 2008),
ossia di un salario annuale di fr. 51'367.80.
12.4.
12.4.1. Secondo la giurisprudenza, allorquando il reddito da valido è
inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona
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Pagina 20
assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza spontaneamente
accontentarsi di ciò, si procede ad un parallelismo dei due redditi di
paragone. In particolare, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure
ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata
del valore statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale federale I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2). In una
sentenza dell'8 maggio 2009, il Tribunale federale ha poi precisato che un
reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente,
allorquando il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il
5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei
redditi di paragone va effettuato soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297).
12.4.2. Ciò premesso, va rilevato che il salario annuale ottenibile nel 2008
quale operaia nel settore della metallurgia e della lavorazione dei metalli
secondo la tabella TA1 dell'ISS ammonta a fr. 51'635.40, tenuto conto di
un salario medio mensile di fr. 4'302.95 in virtù di un orario usuale di 41
ore settimanali (e di fr. 4'198.- su 40 ore settimanali; cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica). Questo Tribunale osserva che
occorre riferirsi al settore della metallurgia e della lavorazione dei metalli
(e non al settore della fabbricazione di macchine e mezzi di trasporto,
come richiesto dalla ricorrente medesima) ritenuto che la parte
determinante dell'attività della ditta B._______ consiste nella
fabbricazione e nella vendita di fari ed apparecchi di illuminazione per
autoveicoli (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone
G._______; nomenclatura generale delle attività economiche edita
dall'Ufficio federale di statistica, 2008). Il salario statistico usuale nel
settore è quindi superiore del 45,60% ([{51'635.40 –28'088} : 51'635.40] x
100) rispetto al reddito annuale della ricorrente nel 2008, ossia fr.
28'088.60 (secondo le ritenute indicazioni del datore di lavoro). La parte
percentuale eccedente la soglia del 5% corrisponde al 40,60%.
Quand'anche tale percentuale fosse dedotta dal reddito da invalida e si
volesse ritenere che non emergono dalle carte processuali sufficienti
elementi per poter ritenere che la ricorrente si sia spontaneamente
accontentata del reddito inferiore conseguito, l'applicazione del principio
del parallelismo dei redditi non comporterebbe comunque – per le ragioni
indicate qui di seguito – un grado d'invalidità uguale o superiore al 40%
suscettibile di giustificare la concessione di una rendita d'invalidità
svizzera.
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Pagina 21
12.4.2.1 In effetti, in base al principio del parallelismo dei redditi, sul
salario annuale da invalida ottenibile dall'insorgente nel 2008 dovrebbe
essere operata una deduzione dei redditi del 40,60% (51'367.80 –
20'855.35 = 30'512.45).
12.4.2.2 Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del
25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF
126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 25%, la quale appare
piuttosto generosa, ma ammissibile, conto tenuto dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, segnatamente dell'età e delle limitazioni
funzionali dell'assicurata, ma anche del breve periodo d'inattività e della
contenuta incapacità lavorativa in attività sostitutive leggere (30'512.45 –
7'628.10 = 22'884.35).
12.4.2.3 Conto tenuto, infine, di una riduzione del 25%, poiché
l'insorgente può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura del 75%,
consegue un reddito da invalida di fr. 17'163.25 (22'884.35 – 5'721.10).
12.5. Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 28'088.60 e quello da
invalida di fr. 17'163.25 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 38,90% ([{28'088.60 – 17'163.25} x 100] : 28'088.60),
insufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI.
12.6. A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che nella denegata
ipotesi in cui si decidesse, nell'ambito del parallelismo dei redditi di
paragone, di riferirsi al settore della fabbricazione di macchine e mezzi di
trasporto (come richiesto dalla ricorrente medesima), il salario annuale
ottenibile nel 2008 quale operaia ammonterebbe a fr. 50'294.40 e il grado
d'invalidità dell'insorgente si situerebbe ad un massimo del 37,40% (anno
2008 con riduzione giurisprudenziale, peraltro generosa, del 25%).
12.7.
12.7.1. Peraltro, per giurisprudenza, allorquando si tratta di determinare
l'invalidità di un assicurato prossimo all'età di pensionamento, si deve
effettuare un esame complessivo della fattispecie e verificare se
quest'ultimo è (o era) in grado, in modo realistico, di reperire
un'occupazione su un mercato del lavoro equilibrato. Indipendentemente
dall'obbligo di ogni assicurato di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230
consid. 3c e relativi riferimenti), l'amministrazione rispettivamente il
giudice deve accertare, nel caso concreto, se un potenziale datore di
lavoro sarebbe disposto ad assumere l'assicurato tenuto conto
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segnatamente delle attività esigibili da quest'ultimo rispetto alle affezioni
fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento del suo posto di lavoro al
suo handicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione
sociale, delle sue capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del
salario e delle contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del
rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio
2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del
26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
12.7.2. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di esercitare
una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale
osserva che la medesima, nata l'8 aprile 1949, aveva 59 anni e 8 mesi al
momento della pronunciata della decisione impugnata. In considerazione
dell'età avanzata della ricorrente, appare necessario un esame globale ed
approfondito secondo la menzionata giurisprudenza. Tuttavia, un siffatto
esame non soccorre la ricorrente. In effetti la stessa, nonostante le
patologie di cui soffre secondo la diagnosi riportata al considerando 10.1
del presente giudizio, può svolgere – secondo l'opinione dei periti dott.
D._______ e E._______ – sia la sua precedente attività sia un'attività
sostitutiva adeguata nella misura del 75% (v. sulle attività sostitutive
adeguate alle condizioni della ricorrente il considerando 11.7 del presente
giudizio). In particolare, durante la sua carriera professionale l'insorgente
ha svolto l'attività di operaia presso delle sartorie e fabbriche (doc. 60-5 e
64-2). Per quanto attiene al genere d'attività sostitutive proposte e la
natura delle sue affezioni, un adattamento del posto di lavoro alle
condizioni di salute della ricorrente non risulta altresì necessario
rispettivamente appare di semplice realizzazione. Questo Tribunale
osserva pure che all'insorgente si presenta un ventaglio relativamente
ampio di professioni possibili (e sufficientemente specificate) nei settori
dell'industria e dei servizi, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto
di lavoro avrebbe potuto proseguire per oltre 4 anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto, discende
che si può ragionevolmente esigere dalla ricorrente che abbia a mettere a
profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adattate su un
mercato del lavoro equilibrato.
13.
Per conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto e l'impugnata
decisione del 3 dicembre 2008 riformata nel senso che alla ricorrente è
riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per
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l'invalidità dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2008 (momento in cui il
miglioramento significativo dello stato di salute psichico dell'insorgente
perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI). Gli atti di causa sono
pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al calcolo
delle prestazioni ai sensi di legge.
14.
14.1. Visto l'esito della causa, delle spese processuali ridotte dovrebbero
di principio essere poste a carico della ricorrente (art. 63 PA). Tuttavia, la
stessa ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1
PA), la quale può essere accolta, ritenuto che l'indigenza appare
sufficientemente dimostrata (doc. TAF 4 [formulario concernente la
domanda di gratuito patrocinio compilato dall'insorgente]) e che il ricorso
non poteva considerarsi a priori sprovvisto di probabilità d'esito
favorevole.
14.2. Alla ricorrente, che peraltro è parzialmente vincente in causa, spetta
una proporzionale indennità per spese ripetibili della sede federale (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente
contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per
ripetibili è posta a carico dell'UAIE
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione del 3 dicembre
2008 è riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto a tre
quarti di rendita dal 1°gennaio 2004 al 31 marzo 2008.
2.
Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle
prestazioni.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è accolta. Pertanto, non sono
percepite spese processuali.
4.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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