Corte II I
C-1758/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
assicurazione invalidità (decisione su opposizione del 17
gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1758/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il _______, ha lavorato in Svizzera
dal 1978 al 2001 nel settore tessile; è poi rimasta nel nostro Paese
fino all'agosto 2003, al beneficio dell'assicurazione disoccupazione
(doc. 44). Dal 1987 era alle dipendenze della “S.________” nel
Cantone di Glarona, come operaia di produzione, in ragione di 41 ore
settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica; è stata
licenziata con effetto 31 dicembre 2001 per cessazione della
produzione (doc. 11). Dopo il rimpatrio non ha più lavorato.
In data 22 novembre 2004, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 5).
B.
La richiedente è stata visitata il 14 gennaio 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Casarano
(INPS), ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “gozzo
ipertiroideo, coxartrosi bilaterale, spondiloartrosi lombare con
discopatia L5-S1, osteoporosi” ed ha posto un tasso d'invalidità del
50% (E 213, doc. 25). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un referto radiologico del rachide del 2 febbraio 2004 ed una
mineralografia del 17 febbraio successivo (doc. 12, 13);
- un referto di visita ortopedica del 6 aprile 2004 scarsamente leggibile
(doc. 14);
- un referto radiologico dell'anca del 7 maggio 2004 (doc. 15);
- i risultati di esami ematochimici del 24 settembre 2004 (doc. 16-18);
- un attestato del Dott. Martin Bendel del 2 ottobre 2004 circa le cure
da lui prestate quando la paziente si trovava in Svizzera (doc. 19);
- una ecografia tiroidea dell'11 ottobre 2004 (doc. 20);
- i risultati di un agoaspirato tiroideo del 6 dicembre 2004 (doc. 22);
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- un rapporto d'esame ortopedico poco leggibile dell'11 maggio 2005
(doc. 23, 24).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Servizio medico regionale
“Rhône” (SMR); il Dott. Bovay, medico di questo servizio, nel suo
rapporto del 24 agosto 2005 (doc. 27), ha stimato che la paziente non
sarebbe più in grado di svolgere il precedente lavoro in misura del
50% dal 14 gennaio 2005 (E 213), ma a lei sarebbero stati proponibili
al cento per cento attività di tipo leggero e/o sedentario (posizione
prevalentemente seduta, divieto di porto di pesi superiori a 5Kg,
divieto di certi movimenti del tronco, ecc.).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico di fiducia ed
ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è
risultato che svolgendo attività alternative adeguate in misura del
100%, invece di quella di operaia in una tessitura, l'interessata
subirebbe una perdita di guadagno del 24%. In questo calcolo, il
salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto del 20% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurata (doc. 29).
Mediante decisione del 25 ottobre 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 31).
D.
Il 21 dicembre 2005, la nominata ha formulato opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo. A suffragio delle sue
conclusioni ha segnatamente prodotto un referto di risonanza
magnetica (RM) lombosacrale del 19 novembre 2005; un referto
radiologico piede sinistro del 27 ottobre 2005; i risultati di una
densitometria ossea del 15 novembre 2005 (doc. 36-38). Esibisce
inoltre un parere medico-legale del 16 dicembre 2005 a cura del Dott.
Marcello della Valle, il quale stima che le patologie di cui è affetta da
tempo A._______ giustificano il riconoscimento di un tasso d'invalidità
dei due terzi o, almeno, del 50% (doc. 39).
E.
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Bovay, il quale, nella sua relazione dell'11 gennaio 2007, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 41).
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Mediante decisione su opposizione del 17 gennaio 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 25 ottobre 2005.
F.
Con gravame del 2 marzo 2007, depositato alla posta il giorno
successivo, A._______, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce, segnatamente, una relazione di
dimissione ospedaliera relativa alla degenza dal 3 all'11 novembre
2006 per vertigini parossistiche posizionali benigne del canale
semicircolare posteriore sinistro, un referto RM lombosacrale del 19
novembre 2005 ed altra documentazione già ad atti.
G.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Bovay, il quale, nella sua relazione del 24 maggio 2007, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 giugno 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 27 giugno 2007, il TAF ha inviato la ricorrente a
volersi esprimere in merito alle osservazioni dell'amministrazione, ed
altra documentazione di rilievo, entro il 27 agosto 2007. L'interpellata
non ha esercitato il suo diritto di replica.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
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l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
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3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'anticipo delle presunte spese
ricorsuali è stato versato entro il termine stabilito. Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 22 novembre 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 22 novembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 17 gennaio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha lavorato nel nostro Paese nel settore tessile fino al
dicembre 2001 (doc. 11). È poi rimasta in Svizzera fino al 2003, al
beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo il
rimpatrio, non ha più lavorato (doc. 9).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
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invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di gozzo ipertiroideo, coxartrosi bilaterale,
spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1, osteoporosi (cfr. doc.
25, E213, perizia medica particolareggiata del 14 gennaio 2005). Il
rapporto medico del Dott. Della valle del 16 dicembre 2005, esibito in
sede di opposizione, non pone in evidenza ulteriori importanti
patologie.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
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10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 14 gennaio 2005)
pone un tasso d'invalidità del 50% pur indicando che la paziente
sarebbe in grado di svolgere un'altra attività lucrativa adeguata alle
sue condizioni di salute e ciò a tempo pieno (doc. 25 cifra 11).
Dal canto suo, il medico consulente dell'UAIE, Dott. Bovay, stima che
la richiedente non potrebbe più svolgere il suo precedente lavoro in
cotonificio, o al massimo lo potrebbe fare in misura del 50%, mentre
potrebbe svolgere attività sostitutive leggere e/o sedentarie in misura
completa.
10.2 L'assicurata è portatrice un un gozzo tiroideo ben controllato da
terapia specifica. Le analisi e le prove strumentali hanno escluso la
presenza di un'eventuale malignità dell'affezione in questione e,
dunque, la stessa non è invalidante. L'unico fastidio presente consiste
in un senso di pressione durante la deglutizione.
A.________ presenta inoltre un complesso poliartrosico discreto.
L'apparato locomotorio/articolare ne risulta colpito in misura tuttavia
non grave. Il rachide è apparentemente in asse e riferito spinalgico,
non risultano deficit della flesso-estensione del tronco; gli arti superiori
non presentano deficit articolari, mentre agli arti inferiori le
coxofemorali sono dolenti e limitate nelle intra ed extrarotazioni. La
manovra di Lasègue è negativa; l'andatura è normale, il portamento
eretto. Altre prove di carattere neurologico sono normali. A livello
radiografico si nota dunque un discreto quadro di coxartrosi bilaterale
ed una spondiloartrosi con discopatia L5/S1, ma tutto sommato, di
livello non invalidante per un'attività leggera. Nemmeno la
documentazione esibita in sede d'opposizione pone in evidenza un
eventuale aggravamento del quadro patologico. Il Dott. Della Valle
effettua un esame clinico dell'apparato osteoarticolare che risulta un
po' più severo di quello descritto nell'E 213, ma nulla di realmente
limitante nell'ambito di attività non pesanti. Gli altri esami oggettivi
(densiometria ossea, RM, ecc.), pongono in evidenza solo moderati
stati patologici in fase iniziale.
Per il resto, l'assicurata si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da patologie.
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10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, perlomeno dopo il rimpatrio, non
avrebbe più potuto svolgere il lavoro di operaia del settore tessile, in
quanto controindicato alla luce delle patologie descritte. A lei
sarebbero comunque stati proponibili, a tempo pieno, attività di ripiego
leggere e/o semisedentarie, quali quella di telefonista, operaia addetta
al controllo di macchine di produzione automatica, operaia addetta
all'imballaggio di piccoli oggetti, cassiera, addetta alla ricezione in
portinerie di grandi ditte, ecc.
Per quanto riguarda il rapporto del 16 dicembre 2005 del Dott. Della
Valle, esibito in sede d'opposizione, si deve rilevare che non apporta
novità di rilievo dal punto di vista diagnostico. L'esperto si limita a
descrivere le limitazioni funzionali già evidenziate nell'ambito istruttorio
e ad esprimere un parere diverso circa le conseguenze invalidanti. Egli
non procede tuttavia ad un'analisi generale del caso, con particolare
riferimento alle possibilità, per la paziente, di svolgere lavori di
sostituzione leggeri e/o semisedentari, analisi che, nel concetto
d'assicurazione invalidità vigente nel diritto svizzero, è di basilare
importanza.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 12 ottobre
2005) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2003 in
Italia come operaia del settore tessile/cotoniero, ossia Euro 1'244,24
mensili (statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra,
2004).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste attività comportano un
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salario medio di Euro 1'181,89 mensili (2005). Questo introito teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una
riduzione del 20%,il che è tutelabile, dal momento che la riduzione
massima consentita è del 25% in casi eccezionali. Ne risulta un
reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 945,51. Il confronto fra
un reddito privo d'invalidità di Euro 1'244,24,17 ed un introito teorico
dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 945,51 causa una perdita di
guadagno del 24%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Lo scrivente
collegio può condividere questa valutazione.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Non si prelevano spese processuali.
12.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, autorità federale, non ha
diritto ad indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS
173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Pagina 12
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4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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