B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1762/2017
Sen t en z a d e l 2 7 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______,
rappresentato dall'Istituto Nazionale Confederale di
Assistenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di entrare nel merito di
una nuova domanda (decisione del 22 febbraio 2017).
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Visto in fatto:
A.
In data 3 maggio 2013 A._______, cittadino italiano, nato il…, ha formulato
all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton Vallese (di seguito: Ufficio
AI) una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione sviz-
zera per l’invalidità (doc. 7-1 a 7-9 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]), in seguito allo
sviluppo di un’algodistrofia alla mano destra in postumi di una frattura base
del IV° e V° metacarpo a seguito di un infortunio professionale verificatosi
l’8 dicembre 2012 (recte: 7 dicembre 2012, doc. UAIE 7, pag. 7).
B.
B.a L’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria assumendo agli atti l’in-
carto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (IN-
SAI, doc. UAIE 99-106) e approntando gli accertamenti necessari a valu-
tare lo stato di salute dell’interessato e a determinane l’eventuale diritto ad
essere ammesso a beneficio di una rendita di invalidità.
B.b A seguito dell’infortunio professionale l’insorgente si è rivolto al Pronto
soccorso dell’Ospedale di B._______ dove gli è stata riscontrata una frat-
tura della base del V metacarpale della mano destra con edema importante
del dorso e del bordo ulnare della stessa (doc. UAIE 99-95). Con rapporto
del 26 giugno 2013 il dott. C._______, specialista in chirurgia, ha rilevato
che l’assicurato soffriva inoltre di disturbi sensitivi e vaso-motori e di segni
clinici di irritazione del nervo mediale al carpale Guyon (doc. UAIE 101-22).
B.c In data 10 luglio 2013 l’interessato è stato visitato dalla dott.ssa
D._______, medico INSAI, generalista, la quale ha posto la diagnosi di
“ Fraktur Basis Metacarpale V und kleiner Abriss ulnare Basis Grundpha-
lanx Dig V rechts (dominant) 07.12.201 ” (doc. UAIE 101-8).
B.d Con rapporto del 1° ottobre 2013 il dott. E._______, specialista in me-
dicina fisica e riabilitativa e la dott.ssa F._______, medico generalista, en-
trambi attivi presso la G._______ di H._______, hanno riconosciuto a
A._______ un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale di aiuto
custode, mentre in un’attività sostitutiva adeguata leggera o medio-pesante
che non solleciti troppo la mano destra o comporti dei colpi o delle vibra-
zioni alla stessa (doc. UAIE 102-7) una capacità lavorativa del 100%
(doc. UAIE 102-10).
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B.e Queste valutazioni sono state interamente riprese nel rapporto finale
del Servizio medico regionale (SMR) del 9 gennaio 2014 (doc. UAIE 38-3
a 38-6), nel quale il dott. I._______, medico generalista, ha riconosciuto
un’inabilità lavorativa totale nella professione abituale dall’8 dicembre 2012
(recte: 7 dicembre 2012) e una capacità lavorativa del 100% dal 26 set-
tembre 2013 (data della dimissione dalla G._______ di H._______) in atti-
vità adeguata.
B.f Con decisione del 9 aprile 2014 (recte: 2 aprile 2014, doc. UAIE 43),
che ha fatto seguito ad un progetto di decisione del 20 febbraio precedente
(doc. UAIE 40), l’autorità di prime cure è entrata nel merito della richiesta
dell’assicurato e ripreso le suddette conclusioni del SMR. Non presentando
più l’assicurato alcuna incapacità lavorativa a partire dal 26 settembre
2013, l’UAIE ha dunque negato il diritto ad una rendita di invalidità. La de-
cisione à passata in giudicato.
C.
Il 29 ottobre 2015 A._______ ha presentato all’Ufficio AI una nuova richie-
sta di rendita (doc. UAIE 49-1 a 49-9).
C.a Con rapporto finale del 23 novembre 2015 (doc. UAIE 55-2 a 55-4) i
dott. L._______ e M._______, entrambi medici generalisti del SMR, hanno
ritenuto che non era intervenuto un peggioramento dello stato di salute
dell’interessato, riprendendo nel contempo le conclusioni di cui alla deci-
sione dell’UAIE del 2 aprile 2014 quo alla capacità lavorativa dell’assicu-
rato.
C.b Con progetto di decisione del 3 dicembre 2015 (doc. UAIE 57) l’Ufficio
AI ha ritenuto che la documentazione medica prodotta dall’interessato non
evidenziava un peggioramento del suo stato di salute e non è pertanto en-
trato nel merito della domanda di rendita. Il suddetto ufficio ha riconosciuto
all’assicurato un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale, mentre
nell’esercizio di un’attività rispettosa dei limiti funzionali una capacità lavo-
rativa del 100% dal 26 settembre 2013, concedendogli altresì la facoltà di
formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione,
delle osservazioni.
C.b.a Con scritto del 9 febbraio 2016 (doc. UAIE 62) A._______, per il tra-
mite del suo patrocinatore, l’Istituto Nazionale Confederale di assistenza,
ha sostenuto che il suo stato di salute era notevolmente peggiorato poste-
riormente alla conclusione della prima richiesta di prestazioni, così come
risulterebbe in particolare dal rapporto dell’11 marzo 2014 del dott.
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N._______, specialista in ortopedia, da cui emerge un’entesia glutea inser-
zionale/borsite trocanterica sinistra (doc. UAIE 62-8), nonché dagli esami
radiologici a cui si era sottoposto il 12 giugno 2014, da cui risulta un’altera-
zione di segnale a carico dei dischi intersomatici da L2 a S1 con presenza
di pressione sul sacco durale (doc. UAIE 62-6 a 62-7) e l’11 luglio se-
guente, in cui è stata accertata una frattura con decorso obliquo del corno
posteriore della fibrocartilagine meniscale mediale di entrambe le ginoc-
chia (doc. UAIE 62-5).
C.b.b L’UAIE ha quindi ordinato al SMR l’esecuzione di una perizia bidisci-
plinare, ortopedica e psichiatrica. Con referto del 6 giugno 2016 (doc. UAIE
72-2 a 72-11) il dott. O._______, specialista in medicina fisica e riabilitativa,
ha ritenuto il peritando totalmente inabile al lavoro nella sua professione
abituale di aiuto custode dalla data dell’incidente, mentre abile nella misura
del 100% in un lavoro che tenga conto dei suoi limiti funzionali dal 26 set-
tembre 2013 (doc. UAIE 72 pag. 8). Dal canto suo con perizia del 12 luglio
2016 (doc. UAIE 72-12 a 72-16) il dott. P._______, specialista in psichiatria
e psicoterapia, ha indicato che A._______ non presentava nessun disturbo
psichiatrico tale da provocare un danno alla salute e una limitazione della
capacità lavorativa (doc. UAIE 72 pag. 16).
C.b.c Nel rapporto finale del SMR del 24 agosto 2016 (doc. UAIE 72-17 a
72-19) il dott. L._______ ha ripreso le conclusioni della perizia bidiscipli-
nare e integralmente confermato il contenuto della presa di posizione del
SMR del 23 novembre 2013 (doc. UAIE 55-2 a 55-4).
C.b.d L’interessato, in procedura di audizione ha rinviato al contenuto della
documentazione medica già agli atti, trasmesso un rapporto medico del
2 ottobre 2016 e ripreso le argomentazioni e le conclusioni esposte in pre-
cedenza (doc. UAIE 74 e 75).
C.b.e Con rapporto finale del 19 gennaio 2016 (doc. UAIE 80-2 a 80-4) il
dott. L._______ ha ribadito quanto già sostenuto in precedenza.
C.c In esito all’istruttoria, con decisione del 22 febbraio 2017 (doc. UAIE
84-1 a 84-3), l’autorità di prime cure ha ripreso il contenuto del progetto di
decisione del 3 dicembre 2015 (doc. UAIE 57) e non è pertanto entrato nel
merito della domanda di prestazioni.
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D.
D.a Il 23 marzo 2017, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale avverso la suddetta decisione dell’UAIE, chiedendone l’annullamento
e postulando il riconoscimento di almeno una mezza rendita di invalidità.
Ha in particolare sostenuto che l’autorità di prime cure non aveva debita-
mente valutato l’incidenza delle patologie, parzialmente insorte dopo la
reiezione della precedente domanda di prestazioni, sulla capacità lavora-
tiva. L’insorgente ha inoltre indicato che detta autorità avrebbe dovuto at-
tendere l’esito della procedura INSAI prima di chiudere la pratica con una
decisione di non entrata nel merito (doc. TAF 1).
D.b Il 3 aprile 2017 il ricorrente ha versato l’anticipo spese richiesto
(doc. TAF 4).
E.
Con parere del 21 aprile 2017 l’Ufficio AI ha indicato di avere commesso
un errore formale. Sebbene con progetto di decisione del 3 dicembre 2015
avesse pronunciato una decisione di non entrata nel merito della richiesta
dell’assicurato del 9 novembre 2015 esso aveva poi sottoposto l’insorgente
a valutazione da parte del SMR. Così facendo detto Ufficio era di fatto en-
trato nel merito della richiesta ed avrebbe di conseguenza dovuto emanare
una decisione nel merito. Associandosi a tali conclusioni, con preavviso del
25 aprile 2017 l’UAIE ha proposto al Tribunale adito di accogliere il ricorso,
annullare la decisione impugnata e trasmettere gli atti all'amministrazione
per nuova decisione (doc. TAF 7 e documento allegato).
F.
A._______, con scritto del 18 maggio 2017, ha dichiarato di concordare
con la proposta dell'UAIE di accogliere il ricorso e rinviare gli atti all’autorità
inferiore perché proceda all’emanazione di una nuova decisione (doc. TAF
9).
e considerato in diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
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i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
1.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre
che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA) che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto
tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA
nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
3.
3.1. Nel caso di specie oggetto del contendere è la decisione del 22 feb-
braio 2017 (doc. UAIE 84-1 a 84-3) con la quale l’UAIE non è entrato nel
merito della nuova domanda di rendita presentata dall’interessato, ricono-
scendogli nel contempo un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale
dal 7 dicembre 2012 e una capacità lavorativa del 100% dal 26 settembre
2013 in un’attività rispettosa dei limiti funzionali.
3.2. Con parere del 21 aprile 2017 dell’Ufficio AI al quale si riferisce l'UAIE
nel proprio preavviso (doc. TAF 7) e a cui il ricorrente ha aderito completa-
mente (doc. TAF 9), l'autorità inferiore ha indicato di avere commesso un
errore formale e proposto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti all'amministrazione per pronunciarsi sul merito della
vertenza.
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3.3. In siffatte circostanze, nulla si oppone al rinvio della causa all’autorità
inferiore. In effetti l’Ufficio AI non solo ha sottoposto gli atti trasmessi dal
ricorrente al proprio SMR, bensì ha pure fatto esperire una perizia discipli-
nare. L’amministrazione è pertanto entrata nel merito della richiesta.
4.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata viene annullata e gli atti di causa ritornati
all'amministrazione, affinché entri nel merito della domanda del 29 ottobre
2015 e si pronunci in base agli accertamenti esperiti sul diritto del ricorrente
ad una rendita di invalidità.
5.
5.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
5.2. L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-,
versato il 3 aprile 2017 (doc. TAF 4), verrà restituito al ricorrente al
momento della crescita in giudicato della sentenza.
5.3. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un man-
datario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ri-
petibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure
DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso
in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata
vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini-
strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
1'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocina-
tore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 22 febbraio
2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché entri nel
merito della domanda di rendita del 29 ottobre 2015 e si pronunci sul diritto
di A._______ ad una rendita di invalidità.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.- versato in data
3 aprile 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente vertenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata; allegati: doc. TAF 9 e
certificato del 17 maggio 2017 del dott. Q._______)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
(rimedi giuridici alla pagina seguente)
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: