Corte II I
C-177/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocata Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
20 novembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-177/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 20 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______, cittadino italiano, nato il (...), una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio al 30 giugno
2008 (doc. A 94-1; v. anche doc. A 87-1). Ha peraltro ritenuto che a
partire dal 1° luglio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute) l'interessato non aveva più diritto a rendita alcuna, essendo il
grado d'invalidità dello 0%.
2.
L'11 gennaio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
20 novembre 2009, mediante il quale ha chiesto il rinvio degli atti di
causa all'autorità inferiore affinché la stessa, dopo il necessario
complemento istruttorio, riveda il grado d'invalidità e la relativa rendita,
nella misura del 100%, ed emetta una nuova decisione per il periodo
successivo al 1° luglio 2008. Ha pure formulato una domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso del 1° marzo 2010, l'UAIE ha proposto
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa
possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI
del Cantone B._______ del 12 febbraio 2010 (conclusione principale;
doc. TAF 6), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio
medico regionale (SMR) del 5 febbraio 2010. In quest'ultime è
segnalato che per completare l'istruttoria è necessario sottoporre
l'insorgente ad una perizia neurologica nonché, eventualmente, ad una
perizia reumatologica.
4.
4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
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l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
5.
5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE
esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del
richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità
all'integrazione.
5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
6.
6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione,
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni
di cui alla conclusione principale della presa di posizione del
12 febbraio 2010 dell'Ufficio AI del Cantone B._______, è giustificata
dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, non essendo
altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa del
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medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderan-
te.
6.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché
proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel
senso indicato nelle annotazioni del SMR del 5 febbraio 2010.
7.
Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alle
conclusioni presentate dell'insorgente, proposta che è accolta in
questa sede, la risposta al ricorso del 1° marzo 2010, le osservazioni
dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 12 febbraio 2010 e le
annotazioni del medico SMR del 5 febbraio 2010 sono trasmesse al
ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le
richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la
facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del
presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
8.
8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte
che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di
prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili,
anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento
istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--,
tenuto conto del lavoro effettivo svolto dalla patrocinatrice del
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
8.3 Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio è divenuta senza oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20
novembre 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto
divenuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della
risposta al ricorso del 1° marzo 2010, delle osservazioni dell'Ufficio
AI del Cantone B._______ del 12 febbraio 2010 e delle annotazioni
del medico SMR del 5 febbraio 2010)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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