Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1800/2010
Sen t e n z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Domanda di sospensione del divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il … in Svizzera, dove ha sempre
vissuto tranne per un breve periodo nel 1988, è stato posto a beneficio di
un permesso di domicilio CE/AELS.
B.
Con decreto d'accusa del 10 febbraio 1997 emesso dal Procuratore
pubblico del Cantone Ticino, egli è stato condannato per i titoli di furto,
ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati consumato e
tentato e ripetuta truffa consumata e tentata alla pena di 3 mesi di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
L'11 marzo 1997 l'allora competente Sezione degli stranieri (oggi:
Sezione della popolazione [SP]) del Cantone Ticino ha ammonito
l'interessato, avvertendolo che in caso di recidiva sarebbe stata adottata
una misura amministrativa di espulsione nei suoi confronti.
Con sentenza dell'11 gennaio 1999, la Corte delle Assise criminali del
Cantone Ticino ha condannato l'interessato, in correità con terzi, per
infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) e
contravvenzione alla LStup ad una pena di 3 anni di reclusione a valere
parzialmente quale pena addizionale a quella precedente, cui era stato
revocato il beneficio della sospensione condizionale.
Con decreto del 6 luglio 2000, il Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino
ha pronunciato la liberazione condizionale a favore di A._______, con un
periodo di prova di 3 anni a decorrere dal 5 ottobre 2000 fino al 5 ottobre
2003.
Con decreto d'accusa del 9 dicembre 2003 emesso dal Procuratore
pubblico del Cantone Ticino, l'interessato è stato condannato per
appropriazione indebita e denuncia mendace alla pena di 3 mesi di
detenzione da espiare. Avendo commesso i detti reati durante il periodo
di prova nell'ambito della libertà condizionale riferito alla condanna dell'11
gennaio 1999, con decreto del 12 febbraio 2004, il Consiglio di vigilanza,
ha prolungato tale periodo di un ulteriore anno con scadenza al 5 ottobre
2004 senza revocare la liberazione condizionale.
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Il 23 gennaio 2004 l'allora competente Sezione dei permessi e
dell'immigrazione (SPI) ha nuovamente ammonito A._______,
avvertendolo che in caso di recidiva sarebbe stata adottata una decisione
di espulsione nei suoi confronti. Vista la gravità del comportamento
tenuto, la decisione è stata emessa con la comminatoria che, non
ottemperando ad una decisione emessa da un'autorità e da un
funzionario, sarebbe stata inflitta una pena quale l'arresto o la multa.
Con sentenza del 10 maggio 2006, pronunciata dal Tribunal correctionnel
di Losanna, confermata su ricorso, il 4 luglio 2006, dalla Cour de
cassation pénale di Losanna, e il 5 febbraio 2007 in ultima istanza, dal
Tribunale federale, l'interessato è stato condannato per violenza carnale
alla pena di 27 mesi di reclusione, pena complementare a quella di cui
alla sentenza del 9 dicembre 2003.
Con decreto d'accusa del 29 maggio 2007, l'interessato è stato
condannato per appropriazione indebita alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere di fr. 130. per complessivi fr. 11'700..
Con decisione del 7 settembre 2007, l'interessato è stato ammonito per la
terza volta.
C.
Il … (2004) è nato B._______, figlio dell'interessato, affidato alla madre,
cittadina italiana, domiciliata in Svizzera.
Il 15 febbraio 2008, A._______ è convolato a nozze a Bellinzona con una
cittadina bulgara, che è stata posta al beneficio di un permesso di dimora
CE/AELS.
D.
Con decisione del 27 novembre 2008 emessa dalla SPI in considerazione
delle ripetute condanne subite, in particolare della condanna del 10
maggio 2006, e visto inoltre le precedenti decisioni di ammonimento
all'interessato è stato revocato il permesso di domicilio per motivi di
ordine pubblico.
Contro tale decisione, il 10 dicembre 2008, l'interessato è insorto davanti
al Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso con risoluzione del 10
marzo 2009. Impugnata tale decisione davanti al Tribunale cantonale
amministrativo del Cantone Ticino, anche quest'ultima autorità ha
respinto il gravame mediante sentenza del 18 giugno 2009.
C1800/2010
Pagina 4
E.
Il 2 ottobre 2009, la Polizia cantonale ha assunto a verbale l'interessato al
fine di concedergli la possibilità di formulare eventuali osservazioni in
merito alla possibile adozione di un provvedimento amministrativo, quale
il divieto d'entrata. Egli ha osservato al riguardo che una simile misura gli
impedirebbe di rendere visita alla moglie e al figlio.
Con decisione del 12 ottobre 2009, intimata all'interessato brevi manu il
giorno successivo, l'UFM ha pronunciato una decisione di divieto per una
durata indeterminata per violazione e minaccia della sicurezza e
dell'ordine pubblici (art. 67 cpv. 1 lett. a della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 [LStr] nel suo tenore fino al 31 dicembre 2010 [RU
2007 5437]).
Mediante decisione del 16 ottobre 2009 il Giudice dell'applicazione della
pena ha pronunciato a beneficio dell'interessato la liberazione
condizionale dal 24 ottobre 2009 con un periodo di prova di un anno.
L'interessato ha quindi lasciato il giorno della sua scarcerazione il
territorio svizzero e si è trasferito in Italia nelle vicinanze del confine con il
Cantone Ticino.
F.
A seguito del preavviso favorevole del 25 novembre 2009 emesso dal
Cantone Ticino, con decisione del 30 novembre 2009, l'UFM ha sospeso
il divieto d'entrata dal 22 al 29 dicembre 2009, al fine di permettere
all'interessato di rendere visita al figlio.
Con certificato medico del 30 ottobre 2009 all'attenzione dell'UFM, i
medici curanti in Ticino dell'interessato, hanno postulato un permesso
mensile speciale per proseguire il trattamento di tipo psichiatrico,
psicofarmacologico e psicoterapico iniziato nel 2005. Sollecitata ad
esprimersi, il 16 novembre 2009 la SP ha emesso un preavviso negativo
a seguito dei precedenti penali a carico dell'interessato.
Mediante missiva del 3 dicembre 2009, recapitata per il tramite della
Rappresentanza svizzera a Milano, l'UFM ha comunicato all'interessato la
sua intenzione di respingere tale richiesta, accordandogli il diritto di
esprimersi in merito. Con scritto del 2 gennaio 2010, A._______ ha
comunicato all'autorità inferiore che il fatto di voler continuare la terapia
con lo stesso psichiatra in Ticino rappresentava una vera necessità,
consigliata anche dalle strutture psichiatriche della provincia di Varese.
C1800/2010
Pagina 5
G.
Con decisione del 22 gennaio 2010, notificata il 15 febbraio 2010, l'UFM
ha respinto la domanda di sospensione del divieto d'entrata in Svizzera
emanato il 12 ottobre 2009 per un periodo illimitato. L'autorità inferiore ha
osservato che la sospensione di una tale misura può essere accordata
solo in via eccezionale, in presenza di interessi svizzeri importanti, per
motivi umanitari gravi o in seguito a convocazione giudiziaria e per visita
a parenti molto prossimi durante le feste pasquali o di fine anno.
Concretamente, i motivi addotti di ordine medico, in particolare il
contenuto del rapporto del 30 ottobre 2009 del dott. C._______, non
rientra nel quadro dei motivi che possano giustificare la sospensione di
un divieto d'entrata. Infine, visti i motivi alla base della misura di
allontanamento, l'interesse pubblico a mantenere A._______ al di fuori
della Svizzera prevale sul suo privato ad entrarvi, non fosse che per un
breve lasso di tempo.
H.
Mediante scritto del 15 marzo 2010, A._______ ha espresso la sua
volontà di ricorrere contro il divieto d'entrata, ritenendolo sproporzionato e
contrario ai diritti fondamentali dell'uomo. A seguito di tale misura egli fa
valere di aver subito peggioramenti a livello psicofisico, afferma di non
aver alcuna intenzione di delinquere nuovamente e di aver già pagato per
gli errori commessi ed osserva infine che i suoi genitori si fanno carico di
accompagnare il figlio B._______ al suo domicilio al di là del confine,
facendo un enorme sacrificio.
I.
Con decisione del 21 maggio 2010 all'interessato è stata accordato
un'ulteriore sospensione del divieto di entrata per la durata di una
settimana, dal 10 al 17 giugno 2010 per recarsi a visitare il figlio.
J.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
7 giugno 2010, l'UFM ha ribadito la propria posizione ritenendo che, vista
la gravità dei motivi per cui era stato pronunciato l'allontanamento dal
territorio svizzero, l'interesse pubblico era prevalente sull'interesse privato
del ricorrente a recarsi in Svizzera.
Con replica del 9 luglio 2010, il ricorrente ha ritenuto le osservazioni
dell'UFM troppo generiche e prive di valutazione della fattispecie. Egli ha
sottolineato di non rappresentare alcun pericolo e di essere stato
condannato per un crimine mai commesso. Visto il malessere psicofisico
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causato dal divieto d'entrata, che non gli permette di visitare i suoi
famigliari in Svizzera i quali devono affrontare enormi sacrifici per
accompagnare il figlio presso di lui, chiede l'annullamento del
provvedimento. Ha pure manifestato il timore che suo figlio possa subire
delle conseguenze causa tale situazione. Ha infine ribadito il desiderio di
continuare la terapia iniziata in Ticino.
Con duplica del 5 agosto 2010, l'autorità inferiore ha riconfermato le sue
precedenti argomentazioni, sottolineando che la sospensione mensile
della misura non si giustifica a fronte delle numerose condanne inflitte al
ricorrente, il quale ha già avuto l'occasione di ottenere deroghe
eccezionali, segnatamente al fine di visitare suo figlio.
K.
Con decisione di sospensione del 22 novembre 2010 il ricorrente ha
beneficiato di un soggiorno di 9 giorni, dal 31 dicembre 2010 al 9 gennaio
2011. Con ulteriori decisioni di sospensione del 21 marzo 2011,
rispettivamente del 6 giugno 2011, l'interessato ha ottenuto due
salvacondotti di 10 giorni, dal 22 aprile al 1° maggio 2011 e dal 10 al 20
giugno 2011.
L.
Con missiva del 1° settembre 2011, l'excompagna del ricorrente nonché
madre del loro figlio comune, ha fatto rilevare quanto sia difficile la loro
situazione senza la presenza del ricorrente in Svizzera, che gioverebbe
non solo finanziariamente ma anche al benessere del bambino. Infine ha
osservato che padre e figlio intrattengono contatti regolari e che un fine
settimane su due B._______ lo trascorre presso il domicilio del padre.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
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1.2. In particolare, le decisioni in materia di sospensione di un divieto
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie
giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 dell' Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone [ALC, RS 0.142.112.681]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF
2011/1 consid. 2 e sentenza A2682/2007 del Tribunale amministrativo
federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).
3.
3.1. Conformemente all'attuale art. 67 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
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di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l'interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). L’autorità cui compete la decisione può, per
motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
3.2. Tale disposizione è entrata in vigore nel suo tenore attuale il 1°
gennaio 2011. La modifica si fonda sull'art. 2 n. 1 del Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la
Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul
rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del
18 giugno 2010 (RU 2010 5925).
3.3. Il cpv. 5 dell'art. 67 LStr è stato introdotto in riferimento all'art. 11 § 3
della direttiva 2008/115/CE. Questa disposizione prevede una clausola
d'eccezione generale che consente agli Stati membri di astenersi, per
motivi umanitari o di altra natura, dal pronunciare un divieto d'entrata
oppure di revocare o sospendere un siffatto divieto. Ciò è possibile
unicamente in casi eccezionali. La formulazione aperta del disegno di
legge comprende le fattispecie che secondo la direttiva sul rimpatrio
giustificano la rinuncia ad emettere un divieto d'entrata oppure la revoca o
sospensione dello stesso (cfr. Messaggio concernente l'approvazione e la
trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al
recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE]
[Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della
legge federale sugli stranieri [Controllo di confine automatizzato,
consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES] del 18
novembre 2009; FF 2009 7737, in particolare 7752). Si tratta
segnatamente delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, per
i quali la LStr prevede delle speciali disposizioni, in particolare l'art. 30
cpv. 1 lett. e LStr e gli art. 35 e 36 dell'ordinanza sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
3.4. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione
transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre
dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di
fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività
illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie,
verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i
suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della
buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG
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Pagina 9
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed.
integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche
sentenza del TAF C2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10
e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.).
Nella specie, la decisione avversata è stata emanata in applicazione
dell'art. 67 cpv. 4 LStr nel suo tenore fino al 31 dicembre 2010 (RU 2007
5437). Tale disposizione prevedeva la possibilità, per motivi gravi, di
sospendere temporaneamente il divieto d'entrata. Secondo il tenore
dell'attuale disposizione la competente autorità non solo può pronunciare
decisioni di sospensione provvisorie, ma anche definitive, se giustificate
da ragioni umanitarie o altri motivi importanti. In questi termini, tenuto
conto della formulazione più favorevole, l'applicazione del nuovo diritto a
questi elementi di fatto non pone alcun problema di retroattività.
4.
4.1. Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione
della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni
derogatorie o se prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2
LStr).
4.2. Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può
essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5
§ 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC
(art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5
consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).
4.3. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere
interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere
adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica
sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato
C1800/2010
Pagina 10
costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e
di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr.
DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176
consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009
del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi
citate).
4.4. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3
par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg.
850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente
su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne
penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali
provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid.
3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del
14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un
apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla
salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente
con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole,
quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le
circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una
minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è
comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una
siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF
130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).
4.5. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere
subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia
nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto
dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle
persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È
necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze
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della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene
giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe
essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un
interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono
le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136
II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il
principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176
consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le
misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I
91 consid. 3.3).
5.
5.1. Dalle risultanze agli atti emerge che l'interessato è stato condannato
con decreto di accusa del 10 febbraio 1997 alla pena di 3 mesi di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
per furto, abuso ripetuto di un impianto per l'elaborazione di dati, reato
consumato e in parte tentato, avendo trasferito a danno di altri un importo
complessivo di fr. 3'250.40, rispettivamente per aver tentato di influire su
un siffatto processo elettronico al fine di ottenere un trasferimento di
complessivi fr. 6'830., per ripetuta truffa consumata e tentata e ripetuta
falsità in documenti; con sentenza dell'11 gennaio 1999, in correità con
una terza persona l'interessato è stato condannato a 3 anni di reclusione
a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 3 mesi di
detenzione della pena precedente a cui è stata tolta la sospensione
condizionale, per infrazione aggravata alla LStup, segnatamente per
vendita di 220 grammi di cocaina, partecipazione all'acquisto a credito e
all'importazione nonché trasporto di 810 grammi di cocaina destinati alla
vendita, dei quali ne vendette personalmente 210 grammi,
consegnandone a terzi 350 grammi, per preparativi, in qualità di
intermediario, nel procurare a terzi 20 kilogrammi di cocaina, per, previo
acquisto, venduto 100 grammi di cocaina, per previo acquisto venduto
circa 15 kg di haschisch e per contravvenzione alla LStup avendo
ripetutamente consumato haschisch e occasionalmente cocaina; con
C1800/2010
Pagina 12
decreto di accusa del 9 dicembre 2003 l'interessato è stato condannato
per appropriazione indebita e per denuncia mendace alla pena di 3 mesi
di detenzione, da espiare siccome commessi durante il periodo di
sospensione condizionale della precedente pena; con sentenza del 10
maggio 2006, confermata su ricorso il 4 luglio 2006 e il 5 febbraio 2007 in
ultima istanza dal Tribunale federale, l'interessato è stato condannato per
violenza carnale alla pena di 27 mesi di reclusione, pena complementare
a quella di cui alla sentenza del 9 dicembre 2003; con decreto di accusa
del 29 maggio 2007 l'interessato è stato condannato alla pena pecuniaria
di 90 aliquote giornaliere da fr. 130.00 cadauna per complessivi fr.
11'700.00 per appropriazione indebita, avendo nel periodo ottobre 2005 –
settembre 2006 impiegato indebitamente, a proprio profitto, valori
patrimoniali altrui affidatigli di fr. 46'000..
Da quanto precede, emerge che l'interessato ha ripetutamente violato
l'ordinamento giuridico vigente, perpetrando i summenzionati reati
durante il periodo di sospensione condizionale. Il reato di cui al decreto di
accusa del 29 maggio 2007 è stato invece commesso tra l'ottobre 2005 –
al settembre 2006 nella fase di istruzione penale del reato di violenza
carnale nonché durante la fase di ricorso di cui alla condanna di prima
istanza del 10 maggio 2006.
5.2. I reati di droga di cui si è reso colpevole l'interessato sono considerati
gravi e giustificano l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità
competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del
traffico degli stupefacenti, costituisce indubbiamente un interesse
pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di
allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni
contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in
effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid.
5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C8304/2007 del 2
settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui
coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi
l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro
confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività.
Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
(DTF 129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo
titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il
semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per
la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute
e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che
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violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della
Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C340/97, in Raccolta di
giurisprudenza 2000, pag. I00957, punti 57 e 58, Calfa, C348/96, in
Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato
alla direttiva 64/221/CEE, lett. b ch. 1).
Parimenti grave risulta il reato di violenza carnale, per il quale, nella
sentenza del 10 maggio 2006, i giudici penali hanno ritenuto pesante la
sua colpevolezza condannandolo a 27 mesi di reclusione.
Con il suo atteggiamento il ricorrente ha dunque violato a molteplici
riprese l'ordine e la sicurezza pubblici, minacciando beni quali la salute e
l'integrità fisica che rappresentano un interesse fondamentale della
società, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della
CGCE.
6.
6.1. In concreto l'oggetto del contendere porta unicamente sulla
sospensione della misura amministrativa. Secondo una consolidata
prassi, una sospensione di un divieto d'entrata è ammessa unicamente a
titolo eccezionale e per ragioni importanti quale una citazione in giudizio,
motivi personali importanti, il decesso di un membro della famiglia
domiciliato in Svizzera, la visita a famigliari prossimi all'occasione di giorni
festivi ed eventi famigliari importanti o per ragioni umanitarie.
6.2. Le motivazioni che stanno alla base del divieto d'entrata e le
argomentazione allegate alla richiesta di sospensione sono in stretto
rapporto (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C
5426/2009 del 5 maggio 2010 consid. 3 e riferimenti ivi citati concernente
il previgente art. 67 cpv. 4 LStr). A tale proposito, occorre osservare che,
più le circostanze che hanno condotto l'UFM all'emissione di una
decisione di divieto d'entrata sono gravi, tanto più importanti devono
essere le motivazioni invocate a sostegno della domanda di sospensione.
6.3. Il ricorrente nel suo gravame del 15 marzo 2010, fa valere da una
parte la necessità di proseguire la terapia con i medici in Svizzera iniziata
5 anni prima e dall'altra la necessità di vedere regolarmente la sua
famiglia, in particolare il figlio B._______.
6.3.1. Dal certificato del 30 ottobre 2009 del dott. C._______ risulta che il
ricorrente è sottoposto ad un trattamento integrato di tipo psichiatrico,
C1800/2010
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psicofarmacologico e psicoterapeutico dal febbraio 2005 ed ha sempre
dimostrato una compliance soddisfacente. Il medico osserva che,
nonostante il beneficio che il paziente trae dalla terapia, le condizioni
psicologiche sono ancora compromesse e ritiene pertanto necessario il
proseguimento della terapia.
Ora, questo Tribunale reputa che la presa a carico del ricorrente in vista
di una riabilitazione psichica, cognitiva emotiva e comportamentale non
deve essere fornita necessariamente dai medici in Svizzera. Il ricorrente
vive nella vicina Italia, dove le strutture a livello medico sono paragonabili
a quelle svizzere. La terapia di cui l'interessato necessita può dunque
certamente essere ottenuta anche in Italia, previa adeguata informazione
tra i medici curanti. Una sospensione del divieto d'entrata per tali motivi
non può dunque essere presa in considerazione.
6.3.2. L'interessato si prevale inoltre della presenza dei suoi famigliari in
Svizzera, insistendo sulle conseguenze negative della sua lontananza dal
figlio. Occorre dunque esaminare se vi è una violazione dell'art. 8 CEDU.
6.3.2.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone.
Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un
determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377
consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto
all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione
accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr.
DTF 137 I 167 consid. 7).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve
intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona
della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in
Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, ai sensi dell'art. 8
cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I
143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli
minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in
considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un
particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La
protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la
questione della regolamentazione di un diritto di presenza,
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Pagina 15
rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN
BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der
Garantie des Privats und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats und
Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La
protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della
stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli
stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla
protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare
la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato
membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita
privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293
e 321).
Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla
disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto,
ovvero ai coniugi e ai figlio minorenni, sempreché una relazione effettiva
ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7
aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).
6.3.2.2 Per quanto riguarda il rapporto con il figlio B._______ è
necessario considerare che quest'ultimo è affidato alla madre e che
l'insorgente beneficia di un diritto di visita ordinario. Con missiva del 1°
settembre 2011 l'excompagna e madre di B._______ ha osservato che
egli intrattiene con il padre contatti regolari e trascorre con lui due fine
settimana al mese. I contatti con il figlio possono essere dunque
mantenuti anche se ciò implica, da parte dei genitori del ricorrente, un
certo sacrificio. Occorre inoltre rilevare che l'UFM ha sospeso a diverse
riprese nel 2009, 2010 e 2011 il divieto d'entrata al fine di permettergli di
rendere visita al figlio.
Per quanto riguarda la moglie, cittadina bulgara al beneficio di un
permesso di dimora, niente la impedisce di stabilirsi presso il marito in
Italia e ad ogni modo, considerata la vicinanza, non è ostacolata dal
recarsi a visitarlo.
Infine, come rilevato in precedenza, per quanto riguarda il rapporto con i
genitori, allo stesso si applica l'art. 8 CEDU unicamente nel caso in cui tra
loro e i figli maggiorenni vi è un particolare rapporto di dipendenza.
L'esistenza di un tale rapporto è di principio valutata nell'ambito di una
procedura tesa al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno: ciò che non è
C1800/2010
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il caso nella specie. Dagli atti non risulta comunque sussistere un tale
rapporto di dipendenza tra il ricorrente ed i genitori.
6.3.2.3 Occorre ancora ricordare che la protezione del diritto al rispetto
della vita privata e familiare, conferita della norma convenzionale in
oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può
esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto
quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla
ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte
l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra,
l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF
134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un
permesso di soggiorno in Svizzera). Visti i reati rimproverati al ricorrente,
anche in presenza di un diritto alla vita privata e famigliare ai sensi
dell'art. 8 cpv.1 CEDU, una sospensione della misura limitante tale diritto
non sarebbe comunque giustificata.
In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata non viola
l'art. 8 CEDU.
7.
In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera
del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il
Tribunale constata che il rifiuto pronunciato dall'UFM di sospendere gli
effetti del divieto d'entrata è fondato. Ne discende che l'UFM, con la
decisione del 22 gennaio 2010, non ha violato il diritto federale, né
abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque
essere respinto.
8.
Il Tribunale osserva inoltre che il fatto che il divieto d'entrata sia stato
pronunciato per una durata indeterminata significa che, al momento
dell'emissione della decisione, le circostanze non permettevano di
fissarne la durata precisa. Di principio, trascorso un certo periodo di
tempo, la persona interessata può sollecitare il riesame della decisione di
divieto d'entrata, a condizione che tale richiesta non costituisca una
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manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il
seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi del
caso. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione
che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la
Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole e
significativa reintegrazione sociale, la quale prende inizio con il rispetto
delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5; sentenza del
Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009, consid. 3.2). A
questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità,
qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio
apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata
determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei
confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese di procedura di fr. 700. sono messe a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese versato alla cassa del Tribunale il 5
maggio 2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
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I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
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Pagina 19
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: