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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1806/2011
Dec i s i o n e d e l 2 1 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Chiarella ReiFerrari,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 10 febbraio
2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 16 gennaio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino portoghese, nato il (…), coniugato, con due figli
(doc. 1) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° ottobre 2003, unitamente alla rendita completiva in
favore della figlia (doc. 5). È stato stabilito, in particolare in virtù del
rapporto medico del 4 luglio 2003 del dott. B._______, specialista in
medicina interna e oncologiaematologia (doc. 15), che l'interessato era
affetto segnatamente da oligoastrocitoma grado 2 con aree
gemistocitiche della regione cerebrale frontotemporale destra,
glioblastoma frontale destra e trombosi venosa profonda al polpaccio a
destra. L'assicurato è pertanto stato considerato invalido al 100% per
qualsiasi attività dal 9 ottobre 2002 (doc. 5; v. anche doc. 2).
2.
2.1. Nel mese di aprile del 2010, l'UAIE ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita (doc. 11).
2.2. Nel rapporto del 30 settembre 2010, il dott. C._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti
(doc. 26 a 29 [v. in particolare perizia medica E 213 del 30 agosto 2010]),
che l'interessato era affetto da stato dopo intervento per oligoastrocitoma
di grado 2 senza postumi neurologici significativi. Il medico ha quindi
ritenuto un'incapacità lavorativa del 100% dell'interessato nella
precedente attività di operaio agricolo a decorrere dal 1° ottobre 2003, ma
una capacità al lavoro dell'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo
stato di salute a far tempo dal 30 agosto 2010 (doc. 31).
2.3. Il 29 ottobre 2010, l'UAIE ha determinato nel 33% il grado d'invalidità
dell'assicurato in applicazione del metodo generale del confronto dei
redditi (doc. 32).
3.
Il 10 febbraio 2011, l'autorità inferiore, dopo avere constato che in virtù
dei nuovi documenti ricevuti l'esercizio di un'attività lucrativa confacente
allo stato di salute sarebbe da considerare esigibile all'80% a far tempo
dal 30 agosto 2010 e condurrebbe ad una perdita di guadagno del 33%,
ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° aprile 2011, la rendita intera
d'invalidità pagata fino ad allora, essendo intervenuto un notevole
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miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1
[doc. 36; v. anche doc. 35]).
4.
Il 24 marzo 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione del 10 febbraio 2011
mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità (anche successivamente al 1° aprile 2011), dal
momento che, secondo un certificato medico del 9 marzo 2011 del
proprio medico curante, allegato in copia al gravame, le affezioni di cui
soffre comportano una completa incapacità al lavoro. Infine, ha formulato
una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF
1).
5.
5.1. Nel rapporto del 7 giugno 2011, il dott. D._______, del Servizio
medico regionale "Rhône" (SMR), ha constatato, dopo avere discusso il
caso con un neurologo, che il ricorrente, a causa dei disturbi
neuropsicologici connessi alla sindrome frontotemporale di cui soffre
(conseguente al tumore e/o all'intervento di lobectomia), e
indipendentemente dalla comparsa, o meno, di una recidiva del tumore,
presenta un'incapacità al lavoro totale, permanente e definitiva in una
qualsiasi attività lucrativa. Secondo il medico, risulta giustificato
riconoscere che non vi è stato alcun notevole miglioramento dello stato di
salute dell'insorgente rispetto a quello esistente al momento della
pronuncia della decisione del 16 gennaio 2004 (doc. 41).
5.2. Nella risposta al ricorso del 14 luglio 2011 (doc. TAF 9), l'autorità
inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 7 luglio 2011,
giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione (allegata in copia), in
sostituzione della decisione del 10 febbraio 2011, mediante la quale ha
ristabilito il diritto del ricorrente ad una rendita intera d'invalidità a
decorrere dal 1° aprile 2011 (doc. 43; v. anche doc. 42 e 44).
6.
6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett.
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b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
7.
7.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde
all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 115/06 del 15
giugno 2007 consid. 2.1).
7.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la
controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni
dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione
successiva, la lite permane sulle domanda non soddisfatte del ricorrente
e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è
rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno
impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237 e DTF 107 V 250).
7.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 14 luglio 2011 (doc.
TAF 9), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il 7
luglio 2011, una nuova decisione in sostituzione della decisione del 10
febbraio 2011, mediante la quale ha riconosciuto al ricorrente il diritto a
percepire una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2011 (doc.
43). La nuova decisione accondiscende integralmente alle conclusioni
ricorsuali del ricorrente, il medesimo avendo chiesto nel merito
l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata e il
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riconoscimento del diritto alla rendita intera anche a partire dal 1° aprile
2011 (doc. TAF 1).
8.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, senza
che occorra attendere la scadenza del termine per interporre un ricorso
contro la nuova decisione del 7 luglio 2011, ritenuto che detto ricorso non
potrebbe che riguardare altri motivi, neppure accennati dal ricorrente
nell'ambito della presente causa (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 in fine; v.
pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C3821/2010 del 14
gennaio 2011). Ciò premesso, a giusto titolo l'autorità inferiore ha peraltro
segnalato al ricorrente che qualora avesse inteso interporre ricorso contro
la nuova decisione, sarebbe stato tenuto a "conformarsi alle vie giuridiche
di cui alla stessa", entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della
medesima (v. doc. 44).
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
10.
10.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art.
63 PA).
10.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da
mandataria professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 1'500., tenuto conto del lavoro
effettivo – relativamente contenuto, ma svolto in causa non
necessariamente semplice – svolto dalla patrocinatrice del ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
10.3. Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio è divenuta senza oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C1806/2011 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
Data di spedizione: