B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-182/2015
Sen t en z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michela Bürki Moreni e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 24 novembre 2014).
C-182/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera dal 2004
a luglio del 2013, solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità. Dal 1° luglio 2007, è stato alle dipendenze
di una ditta come manutentore (con mansioni di riparazioni elettromecca-
niche, controllo impianti e lavori amministrativi). Ha interrotto il lavoro il 16
luglio 2013 per motivi di salute (doc. A 13-1 e doc. B 1-1) ed è stato licen-
ziato con effetto al 31 marzo 2014 (v. doc. A 10-1). Il 13 dicembre 2013, ha
formulato una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicura-
zione svizzera per l’invalidità (doc. A 1-1).
B.
B.a Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Can-
tone B._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti documenti
medici di data intercorrente da agosto 2013 a luglio 2014 (v. doc. B 1-1 a
19-3), segnatamente la perizia neurologica del 22 novembre 2013 del dott.
C._______ (doc. B 10-1) e la perizia reumatologica del 15 luglio 2014 del
dott. D._______ (doc. B 18-1; perizie eseguite su incarico dell’assicuratore
malattia), nonché il questionario per il datore di lavoro (doc. A 13-1).
B.b Nel rapporto del 22 settembre 2014, il dott. E._______, medico SMR,
ha posto, in virtù delle perizie del novembre 2013 del dott. C._______ e del
luglio 2014 del dott. D._______, la diagnosi segnatamente di cervicalgia
residuale con anamnesticamente sindrome cervicoradicale irritativa in C6
a sinistra con turbe statiche nette del rachide ed alterazioni degenerative
cervicali plurisegmentali (discopatie tra C3 e C7, in C5-C6 con ernia discale
sinistra; con influsso sulla capacità lavorativa) e di lieve sindrome del tunnel
carpale bilaterale (senza influsso sulla capacità lavorativa). Il dott.
E._______ ha quindi ritenuto che l’interessato presenta, fermo restando
una completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività dal 16 luglio 2013
fino al 14 luglio 2014, una capacità al lavoro del 100% dal 15 luglio 2014
sia nell’attività abituale sia in un’attività confacente allo stato di salute, rite-
nute altresì determinate limitazione funzionali (l’assicurato può sollevare al
massimo un carico di 5 kg e deve poter beneficiare di un posto di lavoro in
cui sia possibile un’alternanza della postura [doc. A 35-1]).
B.c Con progetto di decisione del 23 settembre 2014, l’Ufficio AI del Can-
tone B._______ ha comunicato all’interessato che la richiesta di presta-
zioni è (recte sarebbe stata) respinta, ritenuto che il medesimo non ha pre-
sentato un’incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno,
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ai sensi delle disposizioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. A
36-1).
B.d Con scritto del 23 ottobre 2014 (doc. A 37-1), l’interessato ha chiesto,
sulla base della documentazione medica di data da luglio ad ottobre 2014,
allegata in copia (doc. A 37-2 a 37-12), il riesame della pratica.
B.e Nel rapporto del 4 novembre 2014, il dott. E._______ ha ritenuto che i
documenti medici prodotti non apportano nuovi elementi oggettivi rispetto
alla valutazione reumatologica del luglio 2014. Ha quindi confermato la pre-
cedente valutazione (doc. A 39-1).
C.
Il 24 novembre 2014, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi-
curati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Detta autorità ha ritenuto che
l’interessato non ha presentato un’incapacità lavorativa media di almeno il
40% durante un anno. In particolare, ha precisato che dalla documenta-
zione medica agli atti risulta che il medesimo presenta un’incapacità al la-
voro del 100% dal 16 luglio 2013 in una qualsiasi attività lucrativa. A far
tempo dal 15 luglio 2014, lo stesso è completamente abile al lavoro sia
nell’attività abituale sia in un’attività sostitutiva adeguata (doc. A 42-1).
D.
Il 9 gennaio 2015 (e con atto di complemento datato 11 marzo 2015), l’in-
teressato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
contro la decisione dell’UAIE del 24 novembre 2014 mediante il quale ha
chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso di riconoscergli, pre-
via valutazione del grado d’invalidità, il diritto ad una rendita d’invalidità per
un grado d’invalidità del 60%. Ha indicato che, secondo i rapporti medici di
data da gennaio 2014 a febbraio 2015, allegati in copia, le patologie di cui
soffre comportano un’abilità al lavoro del 40% per l’esercizio di un’attività
confacente allo stato di salute (doc. TAF 1 e 5). L’8 aprile 2015, l’interessato
ha esibito il formulario “domanda di gratuito patrocinio” (doc. TAF 8).
E.
Con risposta al ricorso del 16 aprile 2015, l’UAIE ha proposto la reiezione
del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa
di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 10 aprile 2015, se-
condo la quale in virtù della perizia reumatologia del luglio 2014 del dott.
D._______ – perizia giudicata peraltro conforme ai criteri di una perizia
neutrale specialistica – e del rapporto del settembre 2014 del medico SMR,
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l’assicurato è abile al lavoro, dal 15 luglio 2014, nella misura del 100% in
attività confacenti allo stato di salute, fra le quali, l’attività abituale di manu-
tentore, attività – a mente dell’amministrazione – rispettosa dei limiti fun-
zionali a livello reumatologico, secondo quanto indicato dal datore di lavoro
nel questionario del febbraio 2014. Detto Ufficio ha altresì precisato che –
in virtù del rapporto del 31 marzo 2015 del medico SMR – i documenti me-
dici prodotti in sede di ricorso non riferiscono di alcuna sostanziale modifica
dello stato di salute rispetto alla valutazione reumatologia del luglio 2014,
il referto di risonanza magnetica del rachide cervicale del gennaio 2015
essendo sovrapponibile ai noti referti radiologici ed il rapporto neurologico
del gennaio 2015 confermando l’assenza di brachialgie, fermo restando
che il previsto intervento per la nota sindrome del tunnel carpale giustifica
un’incapacità al lavoro di circa 3-6 settimane (doc. TAF 9).
F.
In una presa di posizione del 1° giugno 2015, l’insorgente si è riconfermato
nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 9 gennaio 2015.
Ha esibito un rapporto medico del maggio 2015 (doc. TAF 12).
G.
Con osservazioni del 2 luglio 2015, l’UAIE ha nuovamente proposto la reie-
zione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone
B._______ del 25 giugno 2015 ed all’annotazione del medico SMR del 25
giugno 2015, secondo cui il nuovo documento medico prodotto, che con-
clude ad una completa inabilità lavorativa, pur in assenza di esami medici
oggettivi e facendo stato di un miglioramento dello stato di salute, si riferi-
sce ad un’epoca successiva alla data di emissione della decisione impu-
gnata e non è dunque suscettibile di modificare la valutazione reumatologia
del luglio 2014 (doc. TAF 14).
H.
Con provvedimento dell’8 luglio 2015, questo Tribunale ha trasmesso al
ricorrente le osservazioni dell’UAIE del 2 luglio 2015, nonché la presa di
posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 25 giugno 2015 e l’an-
notazione del medico SMR del 25 giugno 2015 e gli ha concesso la facoltà
di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell’autorità inferiore (doc. TAF
15), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso.
C-182/2015
Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 13 dicembre
2013, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a
revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei
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Pagina 7
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se
gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscet-
tibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta de-
cisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio
2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2;
DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI sviz-
zera per più di 9 anni (doc. A 8-1 e 10-1) e, pertanto, adempie in ogni caso
la condizione della durata minima di contribuzione.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
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Pagina 8
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
110 V 273; v. pure le sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011
consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA,
applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invali-
dità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ra-
gionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecu-
zione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il red-
dito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (red-
dito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c).
7.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
C-182/2015
Pagina 9
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me-
dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito
ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa-
zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon-
date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid.
3).
9.
9.1 Al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in
caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere ras-
segnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del me-
dico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in
quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del
TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3 e relativi riferimenti).
9.2 In particolare, per l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono
a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – deter-
minante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucra-
tiva o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esi-
gibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito me-
dico nei singoli casi. Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI come pure
dell'art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita.
Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assi-
curata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di compe-
tenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indica-
C-182/2015
Pagina 10
zioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pre-
tendere da un assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2). I rapporti SMR hanno peraltro per fun-
zione di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui
agli atti di causa e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da
dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011
del 26 gennaio 2012 consid. 4.1).
10.
Secondo il medico SMR dott. E._______, che si basa essenzialmente sulla
perizia reumatologica del 15 luglio 2014 del dott. D._______, l’insorgente
soffre segnatamente di cervicalgia residuale con componente miofasciale
nel cinto scapolare a sinistra con anamnesticamente sindrome cervicora-
dicolare irritativa e minimamente deficitaria sul piano sensitivo in C6 a sini-
stra con turbe statiche nette del rachide ed alterazioni degenerative cervi-
cali plurisegmentali (discopatie tra C3 e C7, in C5-C6 con ernia discale
mediolaterale a sinistra) nonché lieve sindrome del tunnel carpale bilate-
rale. In virtù di tali constatazioni mediche, il medico SMR ha quindi ritenuto
che il ricorrente presenta, fermo restando una completa incapacità lavora-
tiva in qualsiasi attività dal 16 luglio 2013 fino al 14 luglio 2014, una capa-
cità al lavoro del 100% dal 15 luglio 2014 sia nell’attività abituale sia in
un’attività confacente allo stato di salute, con determinate limitazioni fun-
zionali (l’insorgente può sollevare al massimo un carico di 5 kg e deve poter
beneficiare di un posto di lavoro in cui sia possibile un’alternanza della po-
stura [doc. A 35-1]).
11.
11.1 L’autorità inferiore ha conseguentemente concluso che la documen-
tazione medica acquisita all’incarto oggettiva un’incapacità lavorativa del
100% in qualsiasi professione a decorrere dal 16 luglio 2013, ma una ritro-
vata capacità lavorativa del 100% sia nella professione abituale sia in altre
attività adeguate a partire dal 15 luglio 2014. Secondo l’UAIE non è per-
tanto trascorso l’anno d’attesa con incapacità lavorativa media di almeno il
40% per un anno, ai sensi di legge.
11.2 Nella perizia neurologica del 22 novembre 2013, il dott. C._______ ha
indicato che l’assicurato presenta da luglio 2013 dei dolori cervicobrachiali
a sinistra con parestesie fino alla mano. Da ottobre 2013, si è sottoposto a
regolari sedute dal chiropratico, notando un miglioramento dell’intensità dei
dolori. Soggettivamente, la situazione è poco favorevole, con dolori giorna-
C-182/2015
Pagina 11
lieri, che si accentuano quando assume determinate posizioni con la co-
lonna cervicale e sotto sforzo. Sussiste la possibilità di un ulteriore miglio-
ramento dei sintomi, anche se l’evoluzione risulta essere piuttosto pro-
tratta. All’esame clinico, è stata rilevata una ridotta mobilità della colonna
cervicale. Le indagini radiologiche mostrano delle discopatie C4-C5, C5-
C6 e C6-C7 ed un’ernia discale C5-C6 a sinistra, che può sicuramente
causare una sindrome radicolare C6 al braccio sinistro. Il dott. C._______
ha quindi ritenuto che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nell’attività di
manutentore di impianti elettrotecnici e meccanici, ma ha ritenuto ipotizza-
bile nella misura del 50%, da gennaio del 2014, l’esercizio di un’attività
confacente allo stato di salute (attività leggera, senza sollecitazioni della
colonna cervicale), quale ad esempio lavoro alla scrivania, attività di con-
sulenza e attività di vendita (doc. B 10-1).
11.3 Nella perizia reumatologica del 15 luglio 2014, il dott. D._______ ha
ritenuto che all’origine dell’incapacità lavorativa dell’interessato del 100%
dal 16 luglio 2013 quale manutentore in una fonderia, vi è stata una sinto-
matologia cervicobrachiale a sinistra. L’interessato avrebbe confermato la
riduzione della sintomatologia, che sarebbe limitata a modici dolori scapo-
lari a sinistra, presenti soprattutto restando seduto, ma che lo obblighereb-
bero a doversi alzare e muovere. Sono segnalati dei dolori nucali sollecita-
bili con l’estensione completa della colonna cervicale, movimento che co-
munque non sarebbe più limitato. Persistono dei formicolii in entrambe le
mani nella traiettoria del nervo mediano, corrispondenti ad una sindrome
del tunnel carpale che in base agli esami elettroneurofisiologici è di lieve
entità. L’esame clinico mostra delle turbe statiche evidenti al rachide ed
una minima deviazione scoliotica destroconvessa. La funzionalità verte-
brale è sostanzialmente normale. Persiste una modica dolorabilità delle
parti molli del cinto scapolare a sinistra nell’ambito di una sindrome miofa-
sciale senza segni di un’ulteriore complicanza neurocompressiva, ad ec-
cezione della leggera sindrome del tunnel carpale bilaterale. Secondo il
perito, il ricupero funzionale pressoché normale dell’apparato locomotorio
permette all’interessato la ripresa di un’attività lucrativa. Le alterazioni strut-
turali della colonna cervicale e la sindrome del tunnel carpale bilaterale de-
terminano delle limitazioni della capacità funzionale che dovranno essere
prese in considerazione nella scelta del prossimo impiego (attività senza
necessità di sollevare oltre il piano delle spalle e trasportare pesi superiori
ai 5 kg, manipolare oggetti e attrezzi pesanti, utilizzare strumenti vibranti,
alzare le braccia, svolgere attività con controllo visivo sopra l’orizzontale,
rimanere seduto oltre due ore e lavorare ad uno schermo oltre un’ora). Il
dott. D._______ ha indicato di non essere in grado di valutare se il lavoro
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svolto abbia comportato delle mansioni incompatibili con le limitazioni fun-
zionali riscontrate. Ha poi concluso che, nel rispetto di tali limitazioni, l’in-
teressato è abile al lavoro al 100% da subito (doc. B 18.1). Nel rapporto
del 22 settembre 2014 (doc. A 35-1), il medico SMR ha poi ritenuto per
l’insorgente, in virtù segnatamente della perizia reumatologica del 15 luglio
2014, una capacità al lavoro del 100% dal 15 luglio 2014 sia nell’attività
abituale sia in un’attività confacente allo stato di salute, valutazione che
non è stata modificata neppure nell’annotazione del 4 novembre 2014 (doc.
A 39-1).
11.4
11.4.1 Questo Tribunale rileva che la valutazione del medico SMR del set-
tembre 2014, ribadita ad inizio novembre 2014 – su cui si fonda principal-
mente la decisione impugnata – non convince. In merito a tale valutazione,
non è dato sapere, in assenza di un’adeguata motivazione, per quale mo-
tivo il medico SMR abbia concluso ad una ritrovata capacità al lavoro del
100% sia nell’attività di manutentore sia in un’attività sostitutiva adeguata
dal 15 luglio 2014. In effetti, nella perizia neurologica del 22 novembre
2013, il dott. C._______ ha precisato che fino alla menzionata data sussi-
ste dal profilo neurologico una totale incapacità lavorativa per l’attività abi-
tuale di manutentore di impianti industriali, attività comportante comunque
una rilevante sollecitazione delle strutture a livello cervicale, e una capacità
residua del 50% a decorrere da gennaio 2014 in un’attività sostitutiva ade-
guata non sollecitante in modo rilevante la colonna cervicale. Il perito neu-
rologo ha altresì indicato che, a dipendenza dell’evoluzione della sintoma-
tologia cervicale e nella misura in cui la stessa dovesse regredire comple-
tamente, non si potrebbe escludere un rientro nell’attività abituale, anche
se probabilmente a lungo termine questa risulta essere sconsigliabile. A
dipendenza dell’evoluzione, se questa fosse favorevole, si potrebbe even-
tualmente ipotizzare un progressivo aumento della capacità lavorativa in
attività sostitutive (doc. B 10-2, 10-6 e soprattutto 10-8).
11.4.2 Nella valutazione reumatologica del 15 luglio 2014, che si fonda su-
gli atti trasmessi al dott. D._______ dall’assicuratore malattia nonché sulla
copia dell’elettromiografia del 9 luglio 2014, è poi indicato che le condizioni
di salute del ricorrente risultano ristabilite, che non è dato di valutare se il
lavoro abituale di manutentore svolto da quest’ultimo abbia comportato
mansioni incompatibili con le limitazioni funzionali ritenute e che nel rispetto
di dette limitazioni l’insorgente risulta abile al lavoro al 100% a partire da
subito (doc. B 18-2, soprattutto 18-8).
C-182/2015
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11.4.3 Ciò premesso, da un lato non è possibile ritenere che il dott.
D._______ abbia voluto concludere ad una capacità lavorativa residua del
ricorrente del 100% nell’attività di manutentore. Né il medico SMR né l’au-
torità inferiore si sono però preoccupati di chiedere su questo punto il ne-
cessario complemento della perizia reumatologica da parte del reumato-
logo dott. D._______. In particolare, alcuna riflessione è stata altresì fatta
sul tipo di attività che l’insorgente ha svolto quale manutentore in
un’azienda di lavorazione di metalli preziosi. Con riferimento alla valuta-
zione medica non soccorre l’autorità inferiore neppure la presa di posizione
dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 10 aprile 2015 (doc. TAF 9). Dalla
stessa non è in effetti desumibile, al di là del richiamo al questionario per il
datore di lavoro del febbraio 2014 (doc. A 13-1 [segnatamente 13-7]), per
quale ragione l’attività di manutentore sarebbe rispettosa dei limiti funzio-
nali a livello reumatologico e l’insorgente sarebbe dunque ancora in grado,
sempre dal profilo reumatologico, di svolgere tale attività nella misura del
100%, fermo restando che è compito del medico indicare in quale misura
e in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro come pure determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibile dal medesimo e che
spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indica-
zioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipo-
tizzabili (v., sulla questione, il considerando 9 del presente giudizio). Inoltre,
dalle carte processuali – segnatamente dalla perizia neurologica del 22 no-
vembre 2013 (doc. B 10-1), ma pure dalla RM del rachide cervicale del 19
agosto 2013 (doc. B 4-1), dall’esame elettromiografico del 30 settembre
2013 (doc. B 8-3) e ancora dal TC rachide e speco vertebrale del 29 gen-
naio 2015 (doc. A 50-11 e doc. TAF 5) – si evidenziano problemi di natura
neurologica, ossia sofferenze/conflitti radicolari, e non solo di natura reu-
matologica, di modo che la valutazione reumatologica del 15 luglio del dott.
D._______ e quella del medico SMR, basata essenzialmente su tale valu-
tazione reumatologica, non hanno valore probatorio sufficiente alfine di
un’analisi completa sullo stato di salute del ricorrente al momento dell’ema-
nazione della decisione impugnata, che necessitava di un approfondi-
mento dal profilo neurologico per poter addivenire ad una conclusione con-
vincente sulla residua capacità lavorativa diversa da quella della perizia
neurologica del 22 novembre 2013. In altri termini, non è consentito fon-
dare un giudizio serio e concludente sul caso di specie, senza il concorso
di un neurologo, fermo restando che dalle carte processuali risultano do-
cumentate sofferenze/conflitti radicolari esistenti anteriormente e posterior-
mente all’emanazione della decisione impugnata, che non è verosimile nel
senso della probabilità preponderante che solo al momento dell’emana-
zione della decisione impugnata non sussistesse l’eventualità di soffe-
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renze/conflitti radicolari che potevano avere un’incidenza sulla residua ca-
pacità lavorativa sia nell’attività abituale sia in attività sostitutive e che l’ul-
tima perizia neurologica che adempie i necessari criteri risale al 22 novem-
bre 2013 e conclude a specifiche inabilità lavorative sia nell’attività abituale
sia in quelle sostitutive.
11.5 Peraltro, neppure i rapporti della dott.ssa F._______ del 21 ottobre
2014 e 17 maggio 2015 (doc. A 50-29 e doc. TAF 12) ed il rapporto del dott.
G._______ dell’8 gennaio 2015 (doc. A 50-26) forniscono sufficienti ele-
menti per fondare un giudizio con cognizione di causa, rispettivamente con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesta in materia d’assicu-
razioni sociali, sulla residua capacità lavorativa del ricorrente nell’attività
abituale come in una sostitutiva.
12.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il di-
ritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti) – incorre nell'annullamento.
13.
13.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; cfr. sentenza del TAF C-5217/2014 del
31 ottobre 2016 consid. 12.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità
inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'ap-
plicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile
2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non
è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
13.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente e a
emanare una nuova decisione. L’autorità inferiore dovrà in particolare far
effettuare una perizia interdisciplinare in reumatologia e neurologia, non
essendo sufficiente esaminare le affezioni di cui soffre un assicurato me-
diante perizie isolate (cfr. sentenza del TF 9C_235/2013 del 10 settembre
2013 consid. 3.2 con rinvii; cfr. pure, sulla possibilità di un rinvio all’autorità
inferiore in siffatte circostanze [nel senso di un chiarimento/completamento
interdisciplinare della perizia neurologica del 22 novembre 2013 e della pe-
rizia reumatologica del 15 luglio 2014], DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ed
ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute del
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ricorrente dovesse rendere necessario. Per il resto, e a seconda del risul-
tato di tale esame, l'UAIE dovrà pure effettuare un confronto dei redditi de-
terminanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute, ciò
che nel caso concreto non ha fatto, ritenendo, a torto allo stato attuale degli
atti di causa, siccome accertata una residua capacità lavorativa del 100%
per il ricorrente nell’abituale attività di manutentore.
13.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ri-
corrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 24 novembre 2014 l'autorità inferiore ha
considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che co-
stituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di
specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto ne-
cessario conferire al ricorrente la facoltà di ritirare il proprio gravame.
14.
14.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza
oggetto.
14.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario, limitato, svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
24 novembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per-
tanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: