B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1823/2013
S e n t e n z a d e l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, …,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, Cattaneo & Postizzi
Studio legale SA, Via E. Bossi 1, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______ (in seguito: A._______), cittadino italiano nato il …, dopo ave-
re ottenuto dal 18 ottobre 1994 vari permessi di lavoro temporanei (per-
messi L) della durata di 120 giorni ciascuno, dal 18 agosto 1998 è stato
posto a beneficio di un permesso di dimora (permesso B), trasformato poi
il 20 luglio 2004 in un permesso di domicilio CE/AELS per svolgere attivi-
tà lucrativa presso la B._______ (in seguito: B._______) di Lugano.
B.
Il 23 maggio 2008, il Tribunale di Milano ha condannato A._______, con
le diminuenti del rito del patteggiamento, per violazione delle norme con-
tenute nel testo unico delle diposizioni in materia di intermediazione fi-
nanziaria e per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza (reati commessi dal novembre 2004 al 22 luglio 2005) alla
pena di 6 mesi di reclusione (pena poi sostituita a seguito del patteggia-
mento con una multa di Euro 30'000.-) e alla multa di Euro 20'000.-.
C.
Con sentenza del 22 novembre 2011, emessa nel quadro di un procedi-
mento svoltosi nella forma della procedura abbreviata, la Corte delle as-
sise correzionali (in seguito: CAC) di Lugano ha condannato A._______
per appropriazione indebita aggravata, amministrazione infedele aggrava-
ta e ripetuta falsità in documenti alla pena di 24 mesi di detenzione, so-
spesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere quale
pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza emessa dalle autorità italia-
ne.
D.
Alla luce della succitata condanna, con decisione dell'8 febbraio 2012 la
Sezione della popolazione (in seguito: SP) ha revocato il permesso di
domicilio "C" CE/AELS dell'interessato, impartendogli un termine all'8
marzo seguente per lasciare la Svizzera.
Con decisione del 21 novembre 2012, il Consiglio di Stato (in seguito:
CdS) ha dichiarato irricevibile in quanto intempestivo il ricorso interposto
da A._______ in data 3 maggio 2012 avverso il provvedimento emanato
dalla SP.
C-1823/2013
Pagina 3
E.
Con scritto del 9 gennaio 2013, l'Ufficio federale della migrazione (in se-
guito: UFM) ha comunicato a A._______ la sua intenzione di pronunciare
un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel contem-
po a formulare eventuali osservazioni in merito.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, nella sua presa di posizione
dell'11 febbraio 2013, l'interessato ha dapprima sottolineato come la con-
danna inflittagli, resa con rito abbreviato e sospesa condizionalmente,
non possa essere qualificata come "pesante", precisando nel contempo
di avere interamente risarcito tutte le parti lese. A._______ ha poi affer-
mato che la sentenza italiana del maggio 2008 si riferisce allo stesso
complesso di fatti, di modo che egli risulterebbe incensurato fino alla con-
danna subita in Svizzera, indicando di essere in pensione e quindi di non
avere più ripreso l'attività professionale nella quale era attivo in Ticino,
così da non rappresentare alcuna reale minaccia per l'ordine e la sicurez-
za pubblici della Confederazione. Egli ha infine osservato di avere rinun-
ciato al proprio permesso, rientrando a …, suo comune d'origine, e di in-
trattenere stretti legami affettivi con il figlio C._______, titolare di un per-
messo "C" CE/AELS in Svizzera, di modo che il provvedimento ammini-
strativo pronunciato nei suoi confronti risulterebbe sproporzionato.
F.
In data 4 marzo 2013, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un
divieto di entrata valido fino al 3 marzo 2018. A fondamento della propria
decisione l'autorità federale ha ritenuto che l'attività delittuosa dell'interes-
sato, condannato sia in Svizzera che in Italia, è grave e che il suo com-
portamento urta palesemente l'interesse pubblico. Essa ha poi affermato
che A._______, attualmente residente in patria con la moglie, non pre-
senta legami personali in Svizzera protetti dall'art. 8 della Convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber-
tà fondamentali (CEDU, RS 0.101), di modo che l'interesse pubblico al
suo allontanamento dal territorio svizzero prevale su quello privato a po-
tersi recare nel nostro paese per motivi personali.
G.
Il 5 aprile 2013, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta de-
cisione postulando l'annullamento del divieto d'entrata. A sostegno del
proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni svilup-
pate nelle sue osservazioni dell'11 febbraio precedente, sottolineando nel
contempo che le infrazioni da esso commesse non riguardano reati vio-
lenti o commessi a danno di beni giuridici estremamente sensibili quali la
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Pagina 4
salute o l'integrità fisica. Egli ha poi evidenziato come l'autorità federale
non si sia confrontata con le sue argomentazioni, con conseguente viola-
zione del diritto di essere sentito.
H.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
3 maggio 2013, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso
infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impu-
gnata. L'UFM ha affermato come il comportamento di A._______ abbia
dato adito a lagnanze che hanno comportato delle pesanti condanne sia
in Svizzera che all'estero, di modo che l'interesse pubblico ad un suo al-
lontanamento dal territorio elvetico prevale su quello privato a rimanervi,
precisando nel contempo che, in virtù del principio della separazione dei
poteri, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del
giudice penale.
I.
Con replica del 24 maggio seguente, A._______ ha ribadito che l'autorità
di prime cure non si sarebbe espressa sulle allegazioni ricorsuali, limitan-
dosi a rinviare in maniera generica alle condanne da esso subite.
J.
Invitato a pronunciarsi in merito alla suddetta presa di posizione, con du-
plica del 18 giugno 2013 l'UFM si è riconfermato nelle proprie allegazioni
di fatto e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera re-
se dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado infe-
riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze-
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Pagina 5
ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43
consid. 6.1).
3.
A._______ sostiene che l'UFM non si è minimamente confrontato con le
sue dettagliate e circostanziate contestazioni, venendo quindi meno al
suo obbligo di motivazione. Il Tribunale deve quindi preliminarmente
esaminare tale censura di natura formale.
3.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizze-
ra del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la
procedura amministrativa federale all'art. 29 e segg. PA, l'obbligo per l'au-
torità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad
altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla, così da
rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il
suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e
giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sen-
tenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre
2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giu-
dice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon-
dato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare
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Pagina 6
la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In
generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità
della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze
della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap-
prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu-
dizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr.
DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di di-
ritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è co-
munque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, sen-
za arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF
133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista forma-
le, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è im-
plicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da
rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne osta-
coli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giuris-
prudenza ivi citata).
3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio-
lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del
Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sa-
nata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso
disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara-
zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio-
ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi-
va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im-
perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in
linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi-
zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva-
mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza
ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011
consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata).
3.3 Nella fattispecie la motivazione della decisione impugnata risulta suc-
cinta e stringata, ciò non ha tuttavia impedito a A._______ di compren-
derne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Concretamente, il ri-
corrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le
ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha potuto difendersi in maniera
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Pagina 7
corretta nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale. Infine, anche nella
denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficiente-
mente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale caren-
za sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti allo
scrivente Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. Inoltre in occa-
sione dello scambio degli scritti, l'autorità inferiore ha avuto modo di
esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, suc-
cessivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto
di replica di cui esso ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 28 pag. 39/40 consid.
4b).
Visto quanto precede, la censura dell'insorgente, in ordine all'insufficienza
della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito,
risulta infondata.
4.
4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 della legge fede-
rale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal
12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa
Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata
(cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
4.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67
cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so-
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Pagina 8
vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter-
mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal
punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli-
ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni
giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti-
tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio-
ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem-
pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe-
derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag-
gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un
crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro
parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In
tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che
i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e
l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER
THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurigo 2012, art.
67 LStr, cifra 2).
5.
In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella va-
lutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposi-
zioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo
nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la
presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
5.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i citta-
dini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice pre-
sentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può es-
sere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
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Pagina 9
parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una
prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or-
dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla
luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub-
blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850
a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in re-
lazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352
consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).
5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per
lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale
da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5
consid. 4.2., DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.;
cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 feb-
braio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
6.
6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozio-
ne di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid.
3.4.1. e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio
2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento
specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia
dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli ap-
prezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime
possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in
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Pagina 10
cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130
II 176 consid. 3.4.1., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).
6.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere
subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altret-
tanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario pro-
cedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispe-
cie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minaccia-
to, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collet-
tività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto
alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2.,
DTF 130 II 493 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3.; DTF
130 II 176 consid. 3.4.2. e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I
91 consid. 3.3.).
7.
7.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che in data 23 maggio
2008, il Tribunale di Milano ha condannato A._______, con le diminuenti
del rito del patteggiamento, per violazione delle norme contenute nel te-
sto unico delle diposizioni in materia di intermediazione finanziaria e per
ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
(reati commessi dal novembre 2004 al 22 luglio 2005) alla pena di 6 mesi
di reclusione (pena poi sostituita a seguito del patteggiamento con una
multa di Euro 30'000.-) e alla multa di Euro 20'000.- (cfr. estratto del ca-
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Pagina 11
sellario giudiziale italiano dell'11 dicembre 2012). Inoltre, con sentenza
del 22 novembre 2011 la CAC di Lugano ha condannato il ricorrente per
appropriazione indebita aggravata, amministrazione infedele aggravata e
ripetuta falsità in documenti alla pena di 24 mesi di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere quale pena
parzialmente aggiuntiva alla suddetta sentenza emessa dalle autorità ita-
liane. In Svizzera l'interessato si è pertanto reso colpevole di reati di ca-
rattere patrimoniale.
7.2 Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse
pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi in Svizzera dal ri-
corrente, questi ultimi non riguardano beni giuridici estremamente sensi-
bili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefa-
centi o altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF
131 II 352 consid. 4.3.1 e DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Or-
dinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della li-
bera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Co-
munità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Asso-
ciazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libe-
ra circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203], pag. 77). In queste
circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire
giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano
di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr.
sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4
e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4).
8.
8.1 Occorre dunque esaminare se il comportamento tenuto da A._______
costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Il ricorrente ha in primo luogo
affermato che i reati per i quali è stato condannato non riguardano beni
giuridici estremamente sensibili quali la salute e l'integrità fisica e che la
condanna inflittagli, resa con rito abbreviato e sospesa condizionalmente
dalle autorità penali ticinesi che hanno pertanto riconosciuto una prognosi
favorevole, non possa essere qualificata come "pesante". Egli ha poi sot-
tolineato di avere interamente risarcito tutte le parti lese, precisando nel
contempo che la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mi-
lano si riferisce allo stesso complesso di fatti, di modo che egli risultereb-
be incensurato fino alla condanna subita in Svizzera. L'interessato ha in-
fine rilevato di avere cessato ogni attività lucrativa e fatto ritorno in Italia,
indicando di intrattenere stretti legami affettivi con il figlio C._______ do-
miciliato in Ticino.
C-1823/2013
Pagina 12
8.2 Ora, le allegazioni del ricorrente non permettono di concludere che il
rischio di recidiva sia diminuito in maniera determinante. Tra il novembre
2004 ed il luglio 2005, A._______ si è reso colpevole nel suo paese d'ori-
gine di violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria e di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, reati che hanno comportato
la sua condanna ad una multa di Euro 20'000.- e a 6 mesi di reclusione,
poco importa se quest'ultima pena non è stata scontata in quanto sostitui-
ta in sede di patteggiamento da una multa di Euro 30'000.-. In Svizzera,
nel 2000, nella sua qualità di gerente di patrimoni, egli si è in più occasio-
ni reso protagonista di appropriazione indebita aggravata impiegando in-
debitamente la somma di Euro 160'000.- affidatagli in gestione, mentre
nel periodo novembre 2005 – novembre 2008 di amministrazione infedele
aggravata in merito a 24 relazioni bancarie causando un danno globale di
Euro 2'187'359.- e di ripetuta falsità in documenti. I fatti perpetrati dal ri-
corrente devono dunque essere considerati oggettivamente gravi – anche
nell'ottica dell'ALC – tenuto conto del particolare rapporto di fiducia che lo
legava alle vittime, della reiteratezza dei reati commessi e delle importanti
somme di denaro oggetto di reato. Per quanto attiene infine la decisione
dell'autorità penale di sospendere condizionalmente la pena occorre
rammentare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a
norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrati-
va non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale fe-
derale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità am-
ministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è tal-
volta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di
quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal le-
gislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi
citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli
stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi
che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta
sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno
straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effet-
ti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle mi-
gliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si
prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215
consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto di ciò, nonché del
fatto che A._______ ha recidivato i suoi comportamenti delittuosi durante
un ampio periodo, il lasso di tempo piuttosto breve trascorso dalla sua
condanna in Svizzera non è tale da permettere al presente Tribunale di
scostarsi dalla decisione dell'autorità di prime cure, che considera il ricor-
rente una minaccia per l'ordine pubblico svizzero.
C-1823/2013
Pagina 13
8.3 In conclusione, il Tribunale ritiene legittima l'emanazione del divieto
d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici
ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che l'inte-
ressato, alla luce delle condanne subite, possa essere l'oggetto di un di-
vieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque
più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012).
9.
9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio,
resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo di 5 anni, rispetta il principio della pro-
porzionalità.
9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap-
prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor-
zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta
ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al
mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 5 anni e quello
privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata
e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFE-
LI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed.
integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In par-
ticolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussi-
sta un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla li-
bertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135
I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata).
Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti ammi-
nistrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi eleva-
to.
9.3 Dagli atti di causa si evince che i reati commessi da A._______ non
riguardano beni giuridici estremamente sensibili, che egli non è mai stato
arrestato per i fatti oggetto del procedimento, il quale, su richiesta dell'in-
teressato, si è svolto nella forma della procedura abbreviata. Tenuto conto
dell'età del ricorrente (all'epoca della condanna 61 anni, oggi 63), della
sua incensuratezza in Svizzera, della collaborazione prestata agli inqui-
renti e degli accordi transattivi conclusi con tutte le parti danneggiate (cfr.
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sentenza CAC pag. 14), si giustifica una riduzione della durata del prov-
vedimento amministrativo emanato dall'UFM.
Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi del
ricorrente si trova in Italia, paese in cui ha sempre vissuto (ad eccezione
del periodo agosto 1998 – febbraio 2012) e in cui vive attualmente con la
moglie. Quanto ai suoi interessi privati, A._______ ha affermato di intrat-
tenere stretti legami affettivi con il figlio C._______, domiciliato in Svizze-
ra. L'insorgente si prevale quindi dell'art. 8 CEDU.
Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa
non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in
questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633
consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e
di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Affinché uno straniero possa
prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, ef-
fettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un dirit-
to di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza
assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rima-
ne possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalla suddetta
disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra i
genitori e i figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente so-
no presi in considerazione anche i rapporti tra i genitori e i figli maggio-
renni se vi è un particolare rapporto di dipendenza tra loro ( DTF 129 II 11
consid. 2).
Nella fattispecie, sebbene A._______ intrattenga con il figlio un forte le-
game effettivo, non è possibile ritenere l'esistenza, ed egli nemmeno l'al-
lega, delle condizioni eccezionali relative ad un rapporto di dipendenza ef-
fettiva e concreta tra loro. Il ricorrente non può quindi prevalersi dell'art. 8
CEDU.
10.
In conclusione, tenuto conto dell'insieme degli elementi soggettivi ed og-
gettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il
Tribunale a ritenere che, sebbene l'interesse pubblico all'allontanamento
di A._______ dalla Svizzera prevalga su quello privato di quest'ultimo a
potervisi recare senza particolari controlli, la durata del divieto d'entrata
deve essere ridotta e gli effetti di tale misura limitati a 3 anni a decorrere
dalla pronuncia della stessa, ovvero fino al 3 marzo 2016.
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Pagina 15
Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto
d'entrata è ridotta a 3 anni.
11.
Visto l'esito della procedura, vengono poste a carico del ricorrente spese
processuali ridotte dell'ammontare di fr. 500.- (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a do-
manda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di
una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è
fissata sulla base degli atti.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ra-
gione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'impor-
tanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal pa-
trocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il
versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1'000.-, importo comprensi-
vo di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di av-
vocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1
cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa
non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante,
le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10
maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid.
5.3).
C-1823/2013
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del 4
marzo 2013 è ridotta a 3 anni, ovvero fino al 3 marzo 2016.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 500.- com-
putate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 22 aprile 2013. Il
saldo di fr. 500.- è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di
spese ripetibili ridotte, come indicato nei considerandi.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. Simic …, incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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