Corte II I
C-1830/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli,
cancelliera Paola Carcano
G._______,
ricorrente,
contro
S._______,
opponente,
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione su opposizione del 9 febbraio 2007 in materia
di prestazioni AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1830/2007
Fatti:
A. S._______, cittadina italiana, nata il _______, legalmente separata
dal mese di marzo del 2002, ha lavorato presso la I._______ SA,
P._______, di C._______ con la qualifica di cameriera dal 1° aprile
2003 fino al 2 dicembre 2003, allorquando si è ritirata definitivamente
dal lavoro per ragioni che imputa alle sue condizioni precarie di salute
(segnatamente: esaurimento nervoso). È in malattia dal 3 dicembre
2003 ed è stata licenziata con effetto a partire dal 1° febbraio 2004.
Durante tali periodi, l'assicurata ha soluto i contributi dovuti
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In
data 30 settembre 2004, S._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 2-1/2-7).
B. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI)
del Cantone Ticino ha assunto agli atti:
- il questionario del datore di lavoro (ditta I._______ SA di C._______)
del 14 novembre 2004, il relativo contratto di lavoro ed il conteggio del
salario del mese di dicembre 2003 (doc. 4-1 e 7-1);
- l'incarto della cassa malati B._______ SA (doc. 1-1/2-5),
comprendente tra l'altro: l'annuncio di malattia del 22 gennaio 2004
della ditta I._______ SA di C._______; numerosi certificati medici
rilasciati dal Dott. E._______ (medico di famiglia dell'assicurata) nel
periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2003 ed il 13 ottobre 2004,
giusta i quali la paziente non può lavorare in quanto affetta da
esaurimento nervoso e tre perizie mediche (segnatamente del 30
aprile 2004, del 6 settembre 2004 e del 5 febbraio 2005) redatte dal
Dott. T._______ (direttore di settore dell'organizzazione
sociopsichiatrica del _______), giusta le quali l'assicurata è affetta da
sindrome di disadattamento (ICD-10 F43.2) e da reazione mista con
prevalente presenza d'ansia (ICD-10 F43.20) in fase di risoluzione,
motivi per cui presenta un'inabilità lavorativa totale a decorrere dal
mese di dicembre del 2003 con possibilità di ripresa del lavoro
graduale (almeno in misura parziale) a partire dal mese di giugno del
2005;
- un rapporto medico dell'11 gennaio 2005 del Dott. E._______ (doc.
10-1).
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C. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha
quindi sottoposto il dossier al Dott. H._______ del servizio medico
regionale (SMR) che, nel suo rapporto del 30 marzo 2005, ha attestato
una diagnosi di sindrome di disadattamento (ICD-10 F43.2), reazione
mista con prevalente presenza d'ansia (ICD-10 F43.20) in fase di
risoluzione motivi e tension headache , ha rilevato che l'inabilità
lavorativa dell'assicurata dal dicembre 2003 è documentata e che il 5
febbraio 2005 il Dott. T._______ ha giudicato il decorso con possibilità
di ripresa del lavoro graduale (almeno in misura parziale) a partire dal
mese di giugno del 2005, motivo per cui ha ritenuto prematura (alla
luce dell'evoluzione documentata) una visita specialistica da parte
dell'amministrazione (doc. 13-1). Quest'ultima, in data 1° luglio 2005,
ha richiesto un aggiornamento sull'evoluzione dell'assicurata al Dott.
T._______, il quale, nel suo rapporto del 5 luglio 2005, ha confermato
(dopo avere attestato una diagnosi di stato depressivo e specialmente
ansioso nel quadro di una sindrome di disadattamento: ICD-10 F43.2 )
la persistenza dell'inabilità lavorativa totale dell'assicurata dal 3
dicembre 2003, ritenendo sempre favorevole la prognosi oltre che
necessaria una presa a carico specialistica (doc. 14-1, 15-1/15-7).
L'amministrazione ha quindi sottoposto nuovamente gli atti al Dott.
H._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nel suo
rapporto medico del 22 agosto 2005, ha rilevato la necessità di
procedere all'allestimento di una perizia psichiatrica (doc. 17-1).
D. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha quindi incaricato il
Dott. A._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, di esaminare
S._______ (doc. 18-1). Nel suo rapporto del 31 ottobre 2005 il perito,
fondandosi sull'incarto e su un colloquio ed un esame psichiatrico, ha
evidenziato la diagnosi (con ripercussioni sulla capacità di lavoro) di
sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti
emozionali (ICD10 F43.23) dal dicembre 2003 e (senza ripercussioni
sulla capacità di lavoro) di stato dopo colecistectomia a settembre
2005 . Considerata la psicopatologia di cui è affetta l'assicurata, il
perito ha ritenuto un'inabilità lavorativa totale (100%) dal mese di
dicembre 2003 al mese di luglio 2005 e parziale (50%) dal mese di
agosto 2005 in poi per ogni attività esigibile (doc. 19-1/19-7). L'Ufficio
dell'assicurazione invalidità (UAI) ha quindi sottoposto nuovamente
l'incarto al Dott. H._______ che, nel suo rapporto del 16 marzo 2006
(doc. 21-1), ha ripreso la diagnosi ed i tassi di invalidità sopra riferiti.
Inoltre ha ritenuto che l'assicurata si sarebbe dovuta sottoporre ad un
trattamento specialistico psichiatrico regolare atto a migliorare il suo
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stato di salute, motivo per cui ha proposto di diffidarla in tal senso.
Infine ha consigliato di procedere ad una revisione nel 2007 con un
rapporto dettagliato ed eventualmente con una nuova perizia. In data
17 marzo 2006 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha diffidato
l'assicurata a seguire una terapia di sostegno psichiatrico (doc. 22-1).
E. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha quindi assegnato all'assicurata, con decisione del
29 giugno 2006, una rendita intera di invalidità ed una rendita
completiva per i figli T1._______ ed E1._______ S._______
(rispettivamente nati il _______ ed il _______) a decorrere dal 1°
dicembre 2004 fino al 31 agosto 2005 oltre ad una mezza rendita
d'invalidità e ad una mezza rendita completiva per i figli a decorrere
dal 1° settembre 2005 (doc. 28-1/28-9).
F. La G._______ ha formulato, in data 18 luglio 2006, opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendone in
sostanza l'annullamento in quanto, per un verso, una sindrome da
disadattamento non può essere considerata una malattia psichiatrica
e, per altro verso, i provvedimenti d'inserimento medicinali non sono
stati esauriti. Nulla ha prodotto a suffragio delle proprie conclusioni
(doc. 29-1/29-29-9).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha chiesto, in data 26
settembre 2006, al Dott. A._______ alcune delucidazioni in merito al
proprio referto peritale (doc. 33-1). Il perito, nel proprio complemento
del 4 ottobre 2006, ha sostanzialmente riconfermato le sue precedenti
conclusioni (doc. 35-1). L'amministrazione ha quindi sottoposto
nuovamente l'incarto al Dott. H._______ che, nel suo rapporto del 17
ottobre 2006 (doc. 36-1), ha ribadito che lo stato di salute
dell'assicurata rispecchia un quadro di depressione ed è tale da
giustificare i periodi di inabilità indicati dal Dott. A._______ e ciò
indipendentemente dalla diagnosi posta.
Mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2007, l'UAIE ha
quindi respinto l'opposizione del 18 luglio 2006 e confermato nel
contempo la propria decisione del 29 giugno 2006 (doc. 39-1/39-5).
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G. Con gravame del 13 marzo 2007, pervenuto allo scrivente
Tribunale il 14 marzo successivo, la G._______ chiede, in via
principale, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo con conseguente nuova determinazione del grado di
invalidità dell'assicurata e, in via subordinata, l'esperimento di una
nuova perizia. A suffragio delle proprie conclusioni produce un referto
peritale dell'8 marzo 2007 del Dott. W._______, specialista in
psichiatria e psicoterapia, che ritiene l'assicurata totalmente abile al
lavoro al più tardi a partire dal mese di settembre del 2004 in quanto
un disturbo di adattamento è una reazione normale (e non una vera e
propria malattia psichica) che dura al massimo sei mesi (doc.
40-3/40-13).
H. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
D._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua
relazione del 16 aprile 2007, è giunto alla conclusione che le critiche
espresse dal Dott. W._______ sono pertinenti, motivo per cui ha
ritenuto assolutamente prioritario procedere alla rivalutazione del caso
nell'ambito della procedura di revisione già in corso.
I. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), nel
suo preavviso del 24 aprile 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue
osservazioni responsive del 2 maggio 2007, propongono di rinviare la
causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova
decisione impugnabile.
J. In data 12 luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso a S._______ una copia del gravame in oggetto, delle
osservazioni dell'amministrazione, del rapporto del Dott. D._______
del 16 aprile 2007 e della perizia dell'8 marzo 2007 del Dott.
W._______, dandole la possibilità di presentare una replica entro il 12
settembre 2007. Il termine impartito è scaduto infruttuoso. Nel
contempo è stata pure comunicata alle parti la composizione del
collegio giudicante mentre il 26 ottobre 2007 è stata resa nota la
sostituzione del cancelliere. Entro i termini impartiti non sono state
presentate istanze di ricusa.
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Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
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sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Infatti,
la giurisprudenza, secondo la quale gli istituti di previdenza sono
vincolati dalle constatazioni effettuate dagli organi dell'assicurazione
invalidità nell'ambito della previdenza minima stipulata in base alla
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legge, trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore della LPGA
(DTF 132 V 1). Di conseguenza l'istituto di previdenza è toccato dalla
valutazione dell'invalidità effettuato dall'amministrazione federale ed
ha, pertanto, un diritto di ricorso proprio nell'ambito delle procedura
regolate dalla LAI conformemente all'art. 49 cpv. 4 LPGA (DTF 132 V 1
e decisione del 26 luglio 2006 del Tribunale federale delle
assicurazioni sociali, ora Tribunale federale, nella causa B 27/2005).
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Le modifiche della
LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a revisione
della LAI), sono quindi applicabili solo a partire da tale data.
5. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 settembre
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 settembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 9 febbraio 2007, data della
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
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aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che S._______ ha
lavorato come cameriera presso la I._______ SA, P._______, di
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C._______ dal 1° aprile 2003 fino al 2 dicembre 2003 e da allora non
avrebbe più ripreso un'attività lucrativa.
9.2 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere condivisa
essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito,
l'assicurata risulta essere sostanzialmente affetta da sindrome di
disadattamento (cfr. perizie mediche del 30 aprile 2004, del 6
settembre 2004, del 5 febbraio 2005 e del 5 luglio 2005 del Dott.
T._______; perizia psichiatrica del 31 ottobre 2005 e complemento
peritale del 4 ottobre 2006 del Dott. A._______; rapporti medici del 30
marzo 2005, del 16 marzo 2006 e del 17 ottobre 2006 del Dott.
H._______; perizia medica dell'8 marzo 2007 del Dott. W._______ e
rapporto medico del 16 aprile 2007 del Dott. D._______). Il collegio
giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce
dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
9.3 Ora, è compito del medico stabilire in che misura il danno alla
salute limita l'interessato nelle sue capacità psicofisiche, limitandosi
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10).
Nella relazione peritale del 31 ottobre 2005, come pure nel rispettivo
complemento del 4 ottobre 2006, il Dott. A._______, specialista in
psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto, fondandosi sull'incarto come
pure sull'osservazione personale della paziente, l'assicurata inabile,
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da un punto di vista lavorativo, totalmente (100%) dal mese di
dicembre 2003 al mese di luglio 2005 e parzialmente (50%) dal mese
di agosto 2005 in poi per ogni attività esigibile (doc. 19-1/19-7 e 35-1).
Nelle relazioni del 30 marzo 2005, del 16 marzo 2006 e del 17 ottobre
2006 il Dott. H._______ ha confermato integralmente i tassi di
invalidità sopra riferiti (doc.13-1 e 21-1). In particolare, nel suo
rapporto del 16 marzo 2006 il Dott. H._______ ha suggerito di
procedere ad una revisione d'ufficio nel corso del 2007.
Per quanto invece concerne la relazione medica specialistica redatta
l'8 marzo 2007 dal Dott. W._______ si rileva che la stessa non è
basata su un esame personale dell'assicurata, motivo per cui nel caso
concreto l'affermazione giusta la quale di principio un disturbo di
disadattamento è una reazione normale che dura al massimo sei mesi
non è convincente. Infatti si tratta di una valutazione generica che non
è necessariamente indicata nel caso specifico. Si rileva inoltre che il
Dott. D._______, nel proprio rapporto medico del 16 aprile 2007, si è
limitato a ritenere assolutamente prioritario procedere alla
rivalutazione del caso ma verosimilmente nell'ambito della procedura
di revisione già in corso e non nell'ambito della presente procedura
ricorsuale.
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è pervenuto il Dott.
A._______, il quale ha esaminato personalmente la richiedente dopo
aver preso visione dell'incarto (comprendente tra l'altro le perizie
mediche del 30 aprile 2004, del 6 settembre 2004, del 5 febbraio 2005
e del 5 luglio 2005 del Dott. T._______ redatte sulla scorta pure di un
esame personale dell'assicurata), valutando il danno alla salute
lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e
completi. Il rapporto peritale è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Parimenti il collegio giudicante condivide le
conclusioni a cui è pervenuto il Dott. H._______ del servizio medico
regionale (SMR), ritenuto che i suoi rapporti si basano
sostanzialmente sulla perizia del Dott. A._______ ed appaiono chiari e
completi giungendo a conclusioni logiche e motivate. In quest'ottica
pertanto le predette relazioni mediche ossequiano ampiamente i
principi posti dalla costante giurisprudenza esposti sub. consid. 8.
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9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che l'assicurata ha presentato
un'inabilità lavorativa totale (100%) dal mese di dicembre 2003 al
mese di luglio 2005 e parziale (50%) dal mese di agosto 2005 in poi
per ogni attività esigibile. Di conseguenza, l'assicurata ha diritto ad
una rendita intera di invalidità ed una rendita completiva per i figli
T1._______ ed E1._______ S._______ (rispettivamente nati il
_______ ed il _______) a decorrere dal 1° dicembre 2004 fino al 31
agosto 2005 oltre ad una mezza rendita d'invalidità e ad una mezza
rendita completiva per i figli a decorrere dal 1° settembre 2005. Il
ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
10. La ricorrente ha chiesto l'esperimento di una nuova perizia
medica. In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che
se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e
ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122
V 162 e ss. E 119 V 344 e ss. con riferimenti). In concreto, il Tribunale
considera che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere
disattesa.
Va inoltre ricordato che un eventuale miglioramento dello stato di
salure dell'assicurata intervenuto dopo la data della decisione
impugnata, potrà essere esaminato solo nell'ambito della procedura di
revisione in corso.
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C-1830/2007
11.
11.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si assegnano ripetibili. Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- S._______ (raccomandata A/R),
- G._______ (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Paola Carcano
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Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e
ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF,
RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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