Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1832/2010
Sentenza del 4 aprile 2011
Composizione Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti,
decisione del 25 febbraio 2010.
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Fatti:
A.
Con decisione del 4 gennaio 2005 (doc. 143 a 150), cresciuta in giudicato
senza essere stata contestata, la Cassa di compensazione della Società
svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) ha riconosciuto a
A._______, cittadino italiano nato il (…), coniugato dal 1964 con
B._______, cittadina italiana nata (…), e padre di due figlie, attivo in
Svizzera come operaio dal 1960 (doc. 238 a 240), il diritto ad una rendita
svizzera di vecchiaia mensile di Fr. 1'703.- dal 1° gennaio 2005, sulla
base di un reddito annuale medio di Fr. 43'860.-, di un periodo
contributivo di 26 anni e della scala delle rendite 44. Nella decisione è
stato specificato che per il calcolo della rendita di vecchiaia è stato fatto
riferimento al periodo contributivo e alla scala delle rendite applicati al
calcolo della mezza rendita d'invalidità svizzera attribuita all'assicurato
dalla stessa SSIC, mediante decisione del 27 novembre 1986 (doc. 135),
dal 1° agosto 1986, nella misura in cui gliene derivava un vantaggio, e ciò
conformemente all'art. 33bis cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS
831.10).
La rendita di vecchia dell'assicurato è stata in seguito adattata al rincaro dalla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), competente in ragione del trasferimento del domicilio dei coniugi all'estero (…),
ossia mensilmente Fr. 1'750.- a partire da gennaio 2007 (doc. 193) e Fr. 1'806.- da gennaio 2009 (doc.
196).
B.
In seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento da parte di
B._______, già titolare di una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto
1986, calcolata in funzione dei redditi del marito (copia incarto
756.7267.4014.36), la CSC ha emanato due decisioni l'11 novembre
2009, nelle quali ha riconosciuto all'assicurato (doc. 202 a 212) e alla sua
consorte (copia incarto 756.7267.4014.36) il diritto a due rendite di
vecchiaia mensili di Fr. 1'710.- ciascuna a decorrere dal 1° dicembre
2009, sulla base di un reddito annuale medio di Fr. 46'512.-, di un periodo
contributivo di 26 anni e della scala delle rendite 44. Nella decisione di
rendita dell'assicurato è stato precisato che, in conformità con il principio
della ripartizione dei redditi sancito dall'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi
conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio comune, e
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durante i quali entrambi risultavano assicurati, sono stati ripartiti ad
attribuiti per metà a ciascuno di essi.
C.
Con scritto del 23 novembre 2009 (doc. 214), l'assicurato ha formulato
opposizione alla CSC contro questa decisione, rilevando di avere pagato
dei contributi durante 45 anni, e non solo 26 anni, e di non capire per
quale motivo la sua rendita di vecchiaia di Fr. 1'806.- mensili, versatagli
dal gennaio 2009, è stata ridotta a Fr. 1'710.- a fare stato dal 1° dicembre
2009.
D.
Dopo avere effettuato delle ricerche supplementari relative al periodo
contributivo dal 1985 al 2004 (doc. 216 a 240), la CSC ha respinto
l'opposizione mediante decisione del 25 febbraio 2010 (doc. 249 a 251),
spiegando all'assicurato che, visto l'art. 35 cpv. 1 lett. a LAVS, secondo
cui la somma delle rendite di vecchiaia di cui hanno diritto i due coniugi,
ossia Fr. 3'612.- (1'806 + 1'806), non può superare il 150% dell'importo
massimo risultante dalla scala delle rendite 44 applicabile, ossia Fr.
2'280.-, l'importo di Fr. 3'612.- deve essere ridotto a Fr. 3'420.- (2'280 x
150/100), per cui l'assicurato ha diritto, a partire dal 1° dicembre 2009, ad
una rendita mensile di Fr. 1'710.- (3'420/2), così come sua moglie.
E.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso
al Tribunale amministrativo federale il 23 marzo 2010, chiedendo, in
sostanza, che la sua rendita d'invalidità sia calcolata sulla base di un
periodo contributivo di 45 anni.
La CSC ha risposto il 21 maggio 2010, esponendo dettagliatamente in che modo la scala delle rendite e il
reddito annuale medio sono stati ottenuti, ed ha concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della
decisione impugnata.
Con ordinanza del 26 maggio 2010, questo Tribunale ha invitato il ricorrente ad esprimersi sulla risposta
della CSC entro un termine di trenta giorni, ma l'interessato non si è manifestato.
F.
Mediante scritto del 21 marzo 2011, la CSC ha fatto pervenire a questo
Tribunale, su richiesta di quest'ultimo, una copia dell'incarto AVS
concernente B._______.
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Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al
Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1
della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA)
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
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giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Secondo l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno
conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e
attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi ("splitting"), in particolare
quando entrambi hanno diritto alla rendita di vecchiaia.
Conformemente all'art. 33bis cpv. 1 LAVS, le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita d'invalidità
secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), sono
calcolate fondandosi sugli stessi elementi di quelli per la rendita d'invalidità, se ne deriva un vantaggio
all'avente diritto.
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Ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. a LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al
150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di
vecchiaia.
4.
In concreto, il ricorrente non contesta davanti a questo Tribunale né lo
"splitting" dei suoi redditi, né il fatto che la somma della sua rendita di
vecchiaia e di quella di sua moglie non possa superare il 150%
dell'importo massimo della rendita di vecchiaia risultante dalla scala delle
rendite 44 a lui applicabile. Egli contesta unicamente la scelta del periodo
contributivo di 26 anni alla base del calcolo della sua rendita di vecchiaia,
facendo valere che la CSC avrebbe invece dovuto riferirsi ad un periodo
di 45 anni.
Ora, è assodato che il periodo contributivo effettivo del ricorrente corrisponde a 44 anni (doc. 238 a 240).
Conformandosi all'art. 33bis cpv. 1 LAVS, la CSC ha però calcolato la rendita di vecchiaia, nella decisione
impugnata, in riferimento ai parametri considerati per la determinazione della mezza rendita d'invalidità
attribuita al ricorrente dalla SSIC a decorrere dal 1° agosto 1986 (doc. 143 a 150), ossia, oltre ad un reddito
annuale medio di Fr. 43'860.- e alla scala delle rendite 44, ad un periodo contributivo di 26 anni, il quale gli
è più vantaggioso che il periodo di 44 anni. Infatti, come risulta dal foglio di calcolo agli atti (doc. 113 e
115), la rendita mensile stabilita in base agli stessi elementi di quelli presi in conto per la rendita AI,
ammonta a Fr. 1'703.- dal gennaio 2005, mentre la rendita determinata in funzione delle basi di calcolo
AVS, ossia una durata contributiva di 44 anni ed un reddito determinante di Fr. 37'980.-, sarebbe
ammontata a Fr. 1'634 dal 1° gennaio 2005.
Ne discende che la CSC ha tenuto conto a giusto titolo, seguendo l'art. 33bis cpv. 1 LAVS, di un periodo
contributivo di 26 e del corrispondente reddito annuo netto determinante, e non di 44 anni, per il calcolo
della rendita di vecchiaia del ricorrente.
5.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione su
opposizione della CSC confermata.
6.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o
posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi
pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso
manifestamente infondato.
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7.
7.1. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese
processuali.
7.2. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette
il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7
cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata A/R);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: