Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1839/2010
Sentenza del 29 marzo 2011
Composizione Giudici:Francesco Parrino (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 3 marzo 2010)
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Fatti:
A.
A._______, cittadina con doppia nazionalità italiana e svizzera, nata il, ha
lavorato in Svizzera dal 1971 in diversi settori manufatturieri
(specialmente tessile a Zofingen; dal 1986 ramo della vendita al dettaglio
ed assemblaggio di orologi in Ticino). Dal 1990 ha lavorato anche come
addetta alle pulizie presso le scuole di B._______ (TI) ed ha conservato,
fino al 1999, l'impiego di portinaia di condominio. Da tempo (1989) era
comunque sofferente di una malattia intestinale cronica (Morbo di Crohn).
Con decisione del 12 aprile 1996, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
erogato in favore della nominata una mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità decorrere dal 1° ottobre 1995. L'indagine medica
aveva appurato che la richiedente era portatrice del morbo di Crohn,
sindrome ansioso-depressiva marcata e talassemia minor.
L'interessata aveva nel frattempo domandato una revisione del diritto alla rendita, postulando il
riconoscimento del diritto ad una rendita di grado più elevato. L'amministrazione ha proceduto ad una visita
presso il Servizio medico dell'assicurazione AI di Bellinzona (SAM). La nominata ha peraltro subito un
incidente nel luglio 1998 riportando la frattura dell'osso sacro ed un altro infortunio il 4 febbraio 2000
causante un trauma distorsivo cervicale. Presso il SAM (rapporto del 6 marzo 2000) è stata
sostanzialmente rilevata la diagnosi di morbo di Crohn con diverse recidive, periartropatia scapolo-omerale,
stato dopo recente trauma distorsivo cervicale, distimia reattiva cronica in remissione, sindrome lombo
vertebrale cronica, sindrome del tunnel carpale. Con decisione del 3 gennaio 2001, in esito al parere dei
sanitari del SAM, l'ufficio AI cantonale ha respinto la domanda di revisione.
L'interessata ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi al Tribunale cantonale della
assicurazioni (TCA), Lugano, il quale ha accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti all'amministrazione
perché procedesse a più approfonditi accertamenti sanitari. Dalla nuova indagine, sempre svolta al SAM
nel luglio/agosto 2002, emerge la diagnosi (invalidante) del morbo di Crohn con plurirecidive, una sindrome
cervico-vertebrale/-spondilogena/-cefalica cronica a sinistra più che a destra, periartropatia omero
scapolare tendinopatia sinistra, più che a destra, sindrome lombo vertebrale/-spondilogena; come diagnosi
non necessariamente invalidante i periti hanno rilevato una sindrome depressiva ricorrente in remissione,
iniziale poliartrosi, IFP alle mani, stato dopo strumectomia eutocitica con terapia sostitutiva. Essi hanno
ritenuto che l'assicurata può svolgere al 50% la sua precedente attività di portinaia, ma solo al 30% l'attività
di donna di pulizie dal 40 febbraio 2000 (infortunio) e al 60% le incombenze domestiche. Con decisione del
15 gennaio 2003, l'Ufficio AI ticinese ha erogato in favore della nominata una rendita intera AI a decorrere
dal 1° maggio 2000 (doc. 1-180).
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B.
L'assicurata si è trasferita in Italia a seguito del secondo matrimonio ed il
pagamento della prestazioni è stato ripreso, per competenza, dall'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora, Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) dal 1° maggio
2005 (doc. 187).
L'UAI ha avviato una procedura di revisione dalla quale è emerso che l'interessata, dopo il 2002 (visita al
SAM), è stata sottoposta ad emicolectomia destra (a seguito del Morbo di Crohn), ad un intervento per
tunnel carpale a destra. Il medico dell'INPS ha stimato che la paziente potrebbe ora svolgere attività
semipesanti, come pure il suo ultimo lavoro in misura massima di 4/5 ore giornaliere e, a tempo pieno,
attività più leggere ed ha posto una tasso d'invalidità generico del 50% (doc. 197). Il medico dell'UAI, Dott.
Battaglia, ha ritenuto, in particolare, che in attività confacenti (leggere, semisedentarie), A._______
presenterebbe un grado di capacità al lavoro pieno. Un raffronto dei redditi, calcolato dall'amministrazione
(doc. 200), ha posto in evidenza che in attività sostitutive, invece di quella di donna delle pulizie, la
nominata subirebbe una perdita di guadagno del 9,82%. In questo calcolo il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale dell'assicurata (età,
handicap). Dopo avere emanato (11 ottobre 2006) un progetto di decisione comportante la soppressione
del diritto a prestazioni, l'assicurata vi si è opposta con atto del 25 ottobre 2006 producendo diversa
documentazione, in gran parte già ad atti. Richiamato a pronunciarsi, il Dott. Battaglia, nella sua nota del 4
gennaio 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 231). Con decisione del 1°
febbraio 2007, l'UAIE ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1° aprile 2007 (doc. 233).
C.
Contro tale provvedimento, A._______ ha presentato tempestivo ricorso
innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), postulando
il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI e producendo certificazione
medica, segnatamente un referto del Dott. Motta ed un altro del Dott.
Storaci del marzo 2007. Dopo aver consultato il proprio servizio medico
(Dott. Lehmann), l'UAIE, nelle osservazioni ricorsuali del 9 luglio 2007, ha
proposto la reiezione dell'impugnativa. In replica, l'interessata ha ribadito
le sue conclusioni ed ha prodotto nuova documentazione sanitaria (fra la
quale una recente colonscopia ed una sonografia della tiroide).
Richiamato a pronunciarsi, il Dott.Lehmann si è riconfermato nel suo
precedente parere. Duplicando in data 11 settembre 2007,
l'amministrazione ha riproposto la reiezione del ricorso.
Con sentenza del 1° settembre 2008, il TAF ha parzialmente accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti
all'UAIE per complemento d'istruttoria soprattutto sotto il profilo gastroenterologico ed ortopedico, per il
motivo che i pareri dei medici pronunciatisi in fase d'istruttoria non erano sorretti da certificazione oggettiva
di recente esecuzione (causa C-1972/2007).
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D.
In ossequio a quanto disposto nelle sentenza menzionata, l'assicurata è
stata convocata al SAM di Bellinzona, le cui visite hanno avuto luogo il
21, 23 e 30 aprile e 5 maggio 2009. Sono stati eseguiti consulti
specialistici in gastroenterologia (Dott.ssa Schaufelberger), reumatologia
(Dott. Mariotti), neurologia (Dott. Karau) e psichiatria (Dott. Lazzarini). Gli
esperti incaricati hanno rilevato, per l'essenziale (dettaglio nella parte in
diritto), la diagnosi (invalidante) di fibromialgia, episodio depressivo di
entità lieve, periartropatia omero scapolare sinistra sindrome
cervicovertebrale a sinistra (stato dopo "colpo di frusta" il 4 febbraio
2000), lombalgie croniche e (non necessariamente invalidante) di iniziale
poliartrosi alle mani, esiti di operazione del tunnel carpale a destra, morbo
di Crohn con decorso clinico favorevole, sindrome del tunnel carpale
leggera a sinistra. Nel complesso, i medici incaricati ritengono che vi sia
stato un miglioramento clinico rispetto alla perizia SAM del 2002.
Attualmente (e dal 2005), la paziente potrebbe svolgere un'attività
adeguata in misura completa (tenendo conto di alcune limitazioni,
segnatamente di ordine ortopedico), tuttavia, vi è una componente
psichica che incide nella misura del 20% (d'inabilità al lavoro) in qualsiasi
attività (doc. 255-258).
E.
L'incarto è stato trasmesso in esame al Dott. Lehmann, il quale, nella sua
relazione del 3 settembre 2009 non ha condiviso il rapporto del SAM nella
misura in cui riconosce un'invalidità (per motivi psichiatrici) del 20% in
tutte le attività, sia perché la patologia menzionata è di carattere leggero,
sia anche perché non sarebbe mai durata più di 6 mesi. Propone quindi di
ammettere una capacità di lavoro completa nelle attività confacenti (doc.
264 e 264.1).
Con progetto di decisione del 17 settembre 2009, l'UAIE ha confermato la legittimità della soppressione del
diritto alla rendita con effetto 1° aprile 2007 (doc. 265).
Con la risposta del 21 ottobre 2009, l'interessata ha manifestato il suo disaccordo con il progetto di
decisione (doc. 268). Ha prodotto un breve certificato medico del 9 ottobre 2009 del Dott. Pezzoni, dove
non vengono rilevate novità diagnostiche (doc. 267). In un secondo tempo produce altri due documenti: i
risultati di un test al cicloergometro del 16 novembre 2009 non conclusivo (interrotto a 90 Watt per
esaurimento muscolare); un rapporto d'intervento d'artroscopia alla spalla sinistra del 3 dicembre 2009
(ricovero di tre giorni); un reperto radiologico del torace e della spalla sinistra del 21 ottobre 2009 (doc.
270-273).
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Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. Lehmann, il quale, nelle sue
relazioni del 25 novembre 2009 e 28 gennaio 2010 (doc. 275, 277), si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni.
Mediante decisione del 3 marzo 2010, l'UAIE ha confermato la soppressione del diritto alla rendita con
effetto 1° aprile 2007 (doc. 279).
F.
Con il ricorso depositato il 23 marzo 2010, A._______ chiede
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il ripristino del suo diritto di una prestazione AI. A suffragio
delle sue conclusioni produce un programma di riabilitazione della
funzionalità della spalla sinistra del 29 gennaio 2009 presso una clinica
della sua regione ed altra documentazione già ad atti.
G.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Lehmann, il
quale, nella sua relazione del 18 giugno 2010, prende atto del
programma riabilitativo, ma lo considera ininfluente per la valutazione
della capacità di lavoro dell'interessata.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 23 luglio 2010, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con
argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
H.
Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 23 agosto 2010, ha
ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce ulteriore
documentazione e, segnatamente: un rapporto gastroenterologico
(manoscritto) del 15 aprile 2010 a cura del Dott. Bozzani con allegati i
risultati di più cure prestate a partire dall'ottobre 2009 per dolori
addominali; un certificato del Dott. Pezzoni di data non leggibile, ma
comunque attestante quanto già noto; un breve rapporto
gastroenterologico del Dott. Parravicini del 4 giugno 2010; una risonanza
magnetica (RMN) enterica del 2 luglio 2010; un referto di tomografia
assiale computerizzata dell'11 agosto 2010 dell'addome completo; un
ulteriore piano riabilitativo funzionale del 16 agosto 2010; un reperto
elettroneurografico L4-L15 del 6 agosto 2010.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha interpellato il Dott. Lehmann, il quale, nella sua relazione del 31
agosto 2010, ha affermato che la documentazione esibita non attesta un peggioramento della capacità di
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lavoro dell'assicurata, ma unicamente delle fasi di riacutizzazione di una sintomatologia intestinale e le cure
eseguite con successo.
Duplicando in data 19 ottobre 2010, l'UAIE ha riproposto la reiezione del ricorso.
I.
Con decisione incidentale del 26 ottobre 2010, il TAF ha invitato la parte
ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 2
novembre 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
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dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 3
marzo 2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in
lite è stata resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1. Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o
di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della
stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando,
per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce al più presto
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato, per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lett. b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle
seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
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migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
6.2. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o
dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi,
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
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considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
6.5. Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
6.6. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 15 gennaio 2003, con la
quale l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha erogato in favore dell'assicurata
una rendita intera AI a decorrere dal 1° maggio 2000 ed il 3 marzo 2010,
data della decisione impugnata.
8.
8.1. L'interessata non ha più lavorato dal 1999.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
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cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160).
9.
9.1. Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di:
Diagnosi con influsso sulla capacità di lavoro:
Morbo di Crohn ileocecale diagnosticato nel 1989 con recidive nel 1994, 1998, 1999, 2000, stenosi relativa del cieco, attuale
trattamento con asacol; sindrome cervico-vertebrale/-spondilogena/-cefalica cronica a sinistra più che a destra su stato dopo
trauma discorsivo della colonna cervicale il 4 febbraio 2000, sintomi neurovegetativi accompagnatori, tendenza alla
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generalizzazione dei dolori con sviluppo di una sindrome fibromialgica; periartropatia omero scapolare tendinopatia cronica sinistra
più che a destra su nota lesione del labbro cartilagineo superiore del glenoide nonché edema del tendine sovra spinato della spalla
sinistra, DD sindrome dell'apertura toracica superiore a sinistra più che a destra; sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica
su discopatia L4-L5 con ernia discale in contatto con la radice di L5 di sinistra, nessun segno clinico di radicolopatia.
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione; iniziale poliartrosi delle articolazioni IFP alle due mani (Buchard), stato
dopo strumectomia nel 1987, situazione eutireotica con terapia sostitutiva
(cfr. perizia del SAM dell'8 ottobre 2002, doc. 167).
9.2. Al momento della revisione in esame il SAM ha evidenziato:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Fibromialgia; episodio depressivo di gravità lieve (ICD-10 F 32.0), reattivo a situazione economica precaria ed a problemi nella
relazione con il coniuge (ICD-10Z 63.0); sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale prevalentemente a sinistra
su minime alterazioni degenerative e stato dopo colpo di frusta in data 4 febbraio 2000; periartropatia omeroscapolare tendinopatia
con sintomatologia d'impingment per un restringimento dello spazio subacromiale ed acromion prominente, nonché parziale
lesione del tendine sovra spinato; lombalgie croniche recidivanti con episodi di carattere sciatalgico su leggere alterazioni di tipo
statico, nonché alterazioni degenerative con presenza, alla RM del 2007, di una discopatia L3-L4 con protrusione intra- ed
extraforaminale a sinistra che comprime la corrispondente radice L3.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Iniziale poliartrosi delle dita delle mani nonché tendinopatia dell'estensore del pollice sinistro, stato dopo intervento di
decompressione del nervo mediano del canale carpale, nonché intervento chirurgico per tendine di De Quervain a destra e tendine
stenosante del flessore del IV dito a destra; Morbo di Crohn diagnosi primaria nel 1989 con manifestazione ileocecale con: stato da
emicolectomia destra ed adesiolisi per sub-stenosi infiammatoria e perforazione coperta nel 2002 con ileotransversotomia termino
terminale, decorso clinico favorevole; sindrome del tunnel carpale sinistra di entità molto leggera.
(perizia del SAM del 22 luglio 2009 [visite di aprile e maggio 2009], doc. 258).
Dalla documentazione successiva alla perizia del SAM risulta, per l'essenziale, che nel dicembre 2009 la
nominata è stata sottoposta ad intervento di artroscopia alla spalla sinistra e ha manifestato da ottobre
2009 una riacutizzazione dei problemi gastrointestinali (cfr. refertazione dei Dott.ri Parravicini e Bozzani
prodotti in sede di replica).
10.
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10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il collegio giudicante può riferirsi a quanto esposto dai sanitari
del SAM di Bellinzona.
10.2. Va preliminarmente ricordato che una perizia richiesta dall'UAIE ad
un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di
parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire
le domande di rendita (come pure procedere alle revisioni), procurandosi
gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità
di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono essere
considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V
175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che deve
essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM, negando che
tale servizio medico possa essere considerato parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece che la perizia del SAM rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica
dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi,
se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a
cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
10.3. L'assicurata soffre di diverse patologie di natura invalidante. Nel
passato, quella principale era, senza dubbio, costituita dal morbo di
Crohn, sorto nel 1989 e manifestatosi con numerose recidive negli anni
successivi fino al 2002. Ora, sembra che questa affezione sia in fase
silente anche grazie ad un intervento di emicolectomia avvenuto nel
2002. Di contro, le condizioni psichiche sembrano essersi aggravate,
sebbene non in modo importante. Inoltre, la problematica ortopedica con
localizzazioni alla colonna in toto e alla spalla sinistra è pure presente.
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10.3.1. Sotto il profilo psichiatrico (Dott. Lazzarini) l'assicurata ha
sviluppato, nel passato, una condizione depressiva reattiva che ha
affrontato grazie ad un sostegno psichiatrico, fenomeno poi rientrato.
Tuttavia, nel 2007, ha presentato una nuova fase critica reattiva alla
sospensione delle prestazioni AI e alla necessità di dipendere dal marito.
Sono evidenziati stanchezza, preoccupazione, insoddisfazione,
insicurezza esistenziale, trattasi comunque di un quadro depressivo di
lieve entità privo di disturbo della personalità od altra patologia
psichiatrica maggiore. Per tale motivo la peritanda risulterebbe inabile al
lavoro, come salariata o come casalinga in misura non superiore al 20%,
grado non cumulabile con eventuali altre situazioni d'invalidità dovute a
motivi somatici.
Ora, il Dott. Lehmann, dell'UAIE, non condivide questa valutazione. Egli asserisce che, vista la scarsa
gravità della diagnosi, esporre un tasso d'invalidità del 20% apparirebbe eccessivo e, inoltre, "kann sie
nicht als eine langenhaltende Erkrankung von mindesten 6 Monaten Dauer bezeichnet werden". Il collegio
giudicante è del parere che occorre aderire al parere del medico specialista (Dott. Lazzarini) che, più del
Dott. Lehmann, ha potuto sincerarsi tramite esame diretto delle condizioni di salute dell'insorgente. Nel
caso in esame, si osserva che il vissuto della peritanda mostra che la stessa, data la sua fragilità psichica
influenzabile da eventi esteriori, potrebbe facilmente ricadere in una nuova fase più morbosa e invalidante.
Non è determinante la circostanza che, al momento della visita specialistica, la patologia in atto sia silente.
È l'analisi generale che conta e la valutazione globale espressa dal medico specialista è più convincente. Il
senso poi dell'osservazione dei 6 mesi accennata dal Dott. Lehmann non è ben comprensibile. Ne
consegue che il questo collegio reputa adeguato il grado d'incapacità di lavoro in ogni attività fissato al 20%
dallo specialista in psichiatria.
10.3.2. Dal lato ortopedico/reumatologico l'esperto incaricato (Dott.
Mariotti) sottolinea come la paziente manifesti dolori a carattere diffuso
all'apparato locomotorio con prevalenza della colonna cervicale. Questa
sindrome algica cervico-cefalica irradia anche le braccia e soprattutto la
spalla sinistra, ove i movimenti sono senza dubbio limitati in
elevazione/abduzione/rotazione. Altri disturbi si localizzano alla mano e
pollice di sinistra e lungo tutto l'avambraccio. Ulteriori dolori si
manifestano su tutta la colonna toracale ed in zona lombare con
manifestazioni di tipo sciatalgico, disturbi che persistono e s'irradiano
verso il gluteo e la gamba di sinistra. Le posizioni sia in piedi che seduta
non possono protrarsi a lungo (massimo 30-60 minuti) a causa dei dolori.
La paziente ha la sensazione che tutto l'emicorpo di sinistra sia più colpito
di quello di destra. Essa non può portare i pesi se non per brevissimo
tempo (circa 6/7 kg), è limitata anche nello stirare (massimo 20 minuti).
Dato che i reperti oggettivi sono blandi per quanto riguarda la
problematica cervicale, l'esperto inquadra questi dolori sotto l'angolo della
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fibromialgia. Effettivamente, dal punto di vista radiologico le alterazioni
degenerative della colonna cervicale sono di modesta entità.
Dopo l'esame clinico e strumentale che il caso richiedeva, tenuto conto delle limitazioni funzionali
plurisettoriali (cervicale, spalla sinistra, lombare, articolazioni mani/polsi), l'esperto incaricato ha stimato che
la paziente non può svolgere attività lavorative pesanti nelle quali debba tenere per tempi prolungati una
posizione statica o con la colonna vertebrale leggermente piegata in avanti o debba eseguire movimenti
ripetitivi della colonna sia cervicale che lombare con rotazioni e flessioni del tronco e della colonna
cervicale; vi sono delle limitazioni nelle attività in cui debba alzare dei pesi superiori a 7,5 kg ripetutamente,
ed ove debba alzare il braccio sinistro ripetutamente sopra l'orizzontale o tenere oggetti anche di peso
moderato superiore ai 1,5 kg sopra l'orizzontale. In un'attività più leggera che tenga conto delle limitazioni
espresse, che permetta all'interessata di alternare la posizione seduta a quella in piedi e permetta una
deambulazione, che non comporti posizioni statiche prolungate e di alzare pesi superiori a 5 kg vi sarebbe
ancora una capacità di lavoro del 100%.
10.3.3. Sotto il profilo neurologico (Dott. Karau) l'esame è praticamente
negativo. Questo è stato eseguito per verificare l'esistenza di eventuali
sofferenze radicolari in capo alle sindrome cervicali e lombari. Le stesse
non sono riscontrabili (ENG nella norma). Sotto questo punto di vista
specialistico, la paziente è in buono stato. Nulla da segnalare nell'ambito
dei nervi cranici, tono e trofismo muscolare sono nella norma ai 4 arti, il
segno di Mingazzini I e II è nella norma, forza muscolare indenne in tutte
le sedi, mobilità fine e diadocinesia integre. Il tunnel carpale sinistro è di
entità molto leggera. Per quanto riguarda le cefalee, queste sono in
stretto nesso con le cervicalgie (sindrome cervico-cefalgica), ma non
comportano lesioni di tipo neurologico.
10.3.4. Dal lato gastroenterologico (Dott.ssa Schaufelberger) v'è da
sottolineare che il Morbo di Crohn non rappresenta più una patologia
invalidante. Nel 2002 l'interessata è stata operata con successo di
emicolectomia destra con anastomosi ileo trasverso termino terminale. La
specialista gastroenterologa osserva che il decorso clinico è stato ottimo;
la paziente non ha sviluppato le complicazioni gastrointestinali che
possono in seguito immediatamente insorgere (attacchi di enterocolite
acuta, fistole anali, stenosi intestinali). La paziente non ha nemmeno
necessitato di trattamenti medicamentosi di tipo immuno-soppressori o
immuno-modulatori. Analisi ematochimiche ed altri test non hanno
evidenziato alcuna eventuale sindrome di malassorbimento o di stato
infiammatorio. La situazione clinica è rimasta silente per lungo tempo
(perlomeno fino al maggio 2009, mese della visita).
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Deve essere tuttavia segnalato che nell'ottobre 2009 l'assicurata ha presentato delle coliche addominali. La
nominata è stata seguita dal Dott. Bozzani, gastroenterologo, il quale ha allestito una chiara relazione
dell'iter della patologia. Gli esami strumentali effettuati (colonscopia, ecografia addominale, Rx digerente)
risultano nei limiti della norma; la paziente, nonostante questi episodi risultava in conservate condizioni di
nutrizione e sanguificazione. Il Dott. Bozzani, nel gennaio successivo, descrive una situazione non grave,
necessitante solo un'alimentazione lenta, la rinuncia a bibite gassate, a taluni cibi e l'assunzione di alcuni
medicamenti comuni. Queste novità esibite con la documentazione di replica, esaminate dal Dott. Lehmann
(doc. 281, 283), non rappresentano dunque un peggioramento della problematica gastroenterologia, ma
unicamente fenomeni passeggeri emendabili. Infatti un altro rapporto del Dott. Bozzani del 15 aprile 2010
conferma il miglioramento della sintomatologia.
10.4. I periti del SAM attestano in modo inequivocabile che
complessivamente la peritanda ha presentato un miglioramento clinico
rispetto alla perizia sempre del SAM del 2002. Vale dunque, come unico
elemento invalidante di rilievo ed apprezzabile un tasso d'incapacità di
lavoro generale per motivi psichici del 20%. Come rilevato al punto
10.3.1., il parere contrario del Dott. Lehmann non appare condivisibile.
Per il resto, alle condizioni sopra descritte (soprattutto le limitazioni di tipo
ortopedico), l'interessata potrebbe svolgere, al cento per cento attività di
tipo leggero e/o semisedentario nel settore industriale leggero con
possibilità di cambiare posizione, addetta alla vendita (commerci di generi
non pesanti, chioschi), cassiera con altri compiti per permettere la
posizione alternata, fattorina. La nominata non può più accedere, se non
in misura ridotta di almeno il 50%, né all'attività di bidella scolastica, né a
quella di addetta alla portineria di palazzi se questi compiti comportano
sforzi che non le sono consentiti (pulizie).
10.5. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate).
È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svolto principalmente l'attività d'operaia
generica del ramo tessile (Zofingen) fino al 1986, addetta alla vendita presso un grande magazzino di
B._________, assemblatrice di orologi, donna di pulizie in vari settori poi (scuole, casamenti privati). Si può
tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute della ricorrente non risulta necessario ed è di
semplice realizzazione. Questo Tribunale osserva pure che alla stessa si presenta un ventaglio
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relativamente ampio di professioni possibili in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Queste
attività potrebbero essere svolte all'80%.
11.
11.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.2. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Nella fattispecie, non è tuttavia possibile riferirsi all'ultimo
salario svolto per i seguenti motivi. In primo luogo l'interessata ha ridotto
la sua attività lavorativa già nel 1989 per ragioni di salute e non per motivi
familiari e personali. La più grave patologia che la resa invalida è sorta
infatti nel 1989 (morbo di Crohn) e progressivamente è avanzata fino a
comportare, con altri diversi disturbi, un'invalidità di grado superiore al
70%. In secondo luogo, i redditi dell'interessata erano molto irregolari, in
quanto svolgeva contemporaneamente diverse attività lavorative (cfr. i
redditi iscritti nel conto individuale, doc. 185).
11.3. Nella fattispecie si applicheranno pertanto i dati statistici, sia per
determinare il salario precedente l'invalidità che quello da invalida.
L'interessata ha soprattutto svolto attività di manovalanza industriale o nei
servizi. Questi lavori poco retribuiti appartengono alle classi di salario
inserite nel livello di qualifica 4 delle tabelle TA1 edite dall'Ufficio federale
di statistica. Per il 2008, il salario lordo per le donne di questa categoria di
lavoratori ammontava a Fr. 4'116.- al mese.
11.4. Il reddito teorico da attività di sostituzione è da inserire nelle stesse
classi retributive. Infatti, in tale settore si trova una molteplice varietà di
lavori che possono essere leggeri, semisedentari e ripetitivi e che non
necessitano di una particolare formazione. La perdita di guadagno
corrisponderebbe dunque all'incapacità lavorativa, ossia del 20%.
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Tuttavia, il salario teorico da invalido può essere ridotto per tenere conto
dei fattori personali dell'assicurato, quali età ed handicap (DTF 126 V 75).
La riduzione massima ammessa anche dalla giurisprudenza è del 25%.
L'amministrazione ha operato una riduzione del 15%. Bisogna osservare
che l'amministrazione gode di un ampio potere d'apprezzamento che il
giudice non può rivedere che in casi dovutamente motivati (sentenza
menzionata consid. 5b/bb). Tenendo conto della situazione
dell'assicurata, nata nel 1957, visti gli aspetti limitativi e la sindrome
polialgica da sottoporre a continua terapia, una riduzione del 15% appare
adeguata. Ne risulta dunque un'attività praticabile all'80% in Fr. 3'292,80
(80% di Fr. 4'116.-). Questo importo deve essere ridotto del 15% per
fattori personali, ciò che dà Fr. 2'798,90.
11.5. Confrontando Fr. 2'798,90 all'importo di Fr. 4'116.- ne risulta una
perdita di guadagno del 32%, tasso insufficiente per aver diritto ad una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.
Le condizioni di cui all'art. 17 LPGA sono dunque adempiute. La
decisione di soppressione della rendita può avere effetto ex tunc, vale a
dire a decorrere dal 1° aprile 2007 come da decisione del 1° febbraio
2007 (DTF 129 V 370 e 106 V 18). La decisione qui impugnata del 3
marzo 2010 che sopprime il diritto alla rendita con effetto dal 1° aprile
2007 può essere tutelata ed il ricorso di conseguenza respinto.
13.
13.1. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.- sono poste a carico
della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 2
novembre 2010.
13.2. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7
cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono compensate con l'anticipo spese di Fr. 300.- già versato.
3.
Non sono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: