Corte II I
C-184/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 dicembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-184/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1971
al 1975 e dal 1981 al 1996, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come
carpentiere meccanico, dapprima alle dipendenze di terzi, poi in
proprio fino al 29 giugno 2001, quando ha smesso di lavorare per
malattia. In data 18 gennaio 2002, A._______ ha formulato una
richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva
posto in evidenza che il richiedente era portatore di una cardiopatia
ischemica in pregresso infarto miocardico laterale da coronaropatia
ostruttiva monovasale trattata con PTCA in attuale compenso,
broncopatia cronica. Sottoposto l'incarto al medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità, questi, nel suo rapporto del 13
novembre 2002, ha ammesso che l'interessato non avrebbe più potuto
svolgere il precedente lavoro di operaio metalmeccanico/carpentiere
metallurgico ma a lui sarebbero stati proponibili attività di sostituzione
leggere e/o sedentarie in misura completa. L'amministrazione ha
proceduto ad un'indagine comparativa de redditi e dalla stessa è
risultato che svolgendo lavori alternativi in misura completa,
l'interessato avrebbe subito una perdita di guadagno del 47%. In
questo calcolo il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato
ulteriormente ridotto del 10% per tenere conto della situazione
personale dell'interessato (età, handicap).
Mediante decisione del 1° aprile 2003, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______, un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2002 (doc. 1-23).
B.
Nell'ottobre 2003, l'interessato ha implicitamente chiesto una revisione
del diritto alla rendita. Ad atti è stata segnatamente esibita la seguente
documentazione di rilievo: un referto di esame ecodoppler del 20
maggio 2003 (doc. 30), un breve rapporto d'esame cardiologico del 23
maggio successivo (doc. 33); un certificato del Dott. Convenga del 23
maggio 2003 attestante gli esiti dell'affezione cardiaca subita ed un
diabete mellito tipo II con grave dislipidemia (doc. 34).
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Nel suo rapporto del 31 ottobre 2003, la Dott.ssa Hellbardt, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la nota diagnosi, ha proposto di
mantenere invariato il tasso d'invalidità affliggente l'assicurato (doc.
35). Mediante decisione del 7 novembre 2003, l'amministrazione ha
confermato il diritto al quarto di rendita AI (doc. 36).
C.
Nell'ottobre 2005, l'amministrazione ha avviato una procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 37).
In apposito formulario l'interessato ha dichiarato di non aver ripreso
alcuna attività lucrativa.
L'UAIE ha segnatamente acquisito ad atti:
- una perizia medica particolareggiata del 27 aprile 2006, attestante
“cardiopatia ischemica post IMA sottoposta a rivascolarizzazione
(PTCA) in diabetico, dislipidemico, lobosciatalgia a sinistra” ed un
tasso d'invalidità del 60% (doc. 67);
- i risultati di esami ematochimici del 28 dicembre 2005 (doc. 44);
- un ecocardiogramma del 15 gennaio 2006 ed un
elettrocardiogramma del 17 gennaio successivo con visita cardiologica
di stessa data (doc. 45-48);
- i risultati di un esame elettrocardiografico su 22 ore dell'8 febbraio
2006 (doc. 49-55);
- un breve rapporto d'esame cardiologico del Dott. Storti del 21 aprile
2006 (doc. 56);
- un referto di ecocolordoppler cardiaco del 24 aprile 2006 (doc. 61) ed
un elettrocardiogramma di stessa data con breve rapporto d'esame
cardiologico (doc. 57-66);
- un rapporto medico del 19 giugno 2006 del Dott. D'Alessandris (doc.
68);
- un referto radiografico lombosacrale del 28 giugno 2006 (doc. 69) ed
un referto di risonanza magnetica lombare del 31 maggio 2006 (doc.
70), con un rapporto esame ortopedico del 25 luglio 2006 (doc. 71);
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- un rapporto day-hospital dell'8 giugno 2006 per problemi di diabete
scompensato (doc. 72);
- un referto d'esame eletttromiografico arti inferiori del 13 luglio 2006
(doc. 73).
L'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia,
Dott. Ribordy, il quale, nella sua nota del 19 ottobre 2006, ha proposto
di mantenere invariato il tasso d'invalidità affliggente A._______ (doc.
77).
Mediante decisione dell'8 dicembre 2006, l'UAIE ha confermato il
diritto al quarto di rendita AI (doc. 80).
D.
Con atto del 30 dicembre 2006, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAPA, è insorto contro il menzionato
provvedimento amministrativo ed ha chiesto, implicitamente, il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI, le sue condizioni di
salute essendosi peggiorate. A suffragio delle sue conclusioni ha
esibito un certificato medico redatto il 28 dicembre 2006 dal Dott.
Corlianò attestante gli esiti dell'infarto e di PTCA del primo ramo
diagonale, insufficienza mitralica, dislipidemia mista ribelle alle cure,
diabete mellito scompensato, osteoporosi, cervicodorsolomboartrosi,
discoartrosi con limitanti alterate dalla D11 ad S1, discopatie multiple.
Esibisce inoltre l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 22
agosto 2006.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua nota del 26
febbraio 2007, ha affermato che le condizioni di salute e la situazione
valetudinaria dell'assicurato non hanno subito sensibili mutamenti
rispetto all'epoca in cui gli è stato riconosciuto il diritto al quarto di
rendita AI (doc. 83).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 6 marzo 2007, l'UAIE ha proposto
la reiezione dell'impugnativa.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, regolarmente rappresentato
Pagina 4
C-184/2007
dall'avv. Luigi Potenza, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il
ricorso. Egli insiste sul netto peggioramento delle sue condizioni di
salute. A suffragio delle sue conclusioni produce diversa
documentazione medica, in parte già ad atti. In particolare si segnala
una perizia eseguita il 20 aprile 2007 dal Dott. Negro, il quale
evidenzia i più recenti sviluppi del quadro patologico affliggente
A._______, ossia l'acuirsi della patologia ortopedico/neurologica dal
maggio 2006, con discoartrosi delle limitanti alterate dalla D11 alla S1,
ripetuti episodi lombosciatalgici; il peggioramento dell'affezione
diabetica mal compensata; l'aggravarsi delle turbe cardiovascolari nel
febbraio 2007 (ricovero per angina da sforzo e riscontro di una stenosi
critica sulla coronaria destra distale ed altri problemi cardiocircolatori);
il riscontro di una disventilopatia di tipo misto ostruttivo grave; un
sensibile peggioramento delle patologie ortopediche a livello
cervicodorsolombare. Nel marzo 2007 A._______ veniva sottoposto un
nuovo intervento PTCA con impianto di stent diretto sul ramo
retroventricolare della coronaria destra. L'esperto di parte rileva anche
una sindrome ansioso-depressiva, una condropatia femoro-rotulea
bilaterale, una caludicatio spinalis in esito alle ernie discali multiple ed
una cefalea gravativa sempre d'origine ortopedico-neurologico.
Vengono esibiti diversi referti oggettivi a documentazione delle
patologie menzionate.
G.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Lehmann. Questi, nel suo rapporto del 16 maggio 2007, ha
riconfermato il suo precedente parere (doc. 85).
Nella sua duplica del 24 maggio 2007, l'amministrazione ripropone la
reiezione del gravame.
H.
Con ordinanze del 1° giugno e 2 agosto 2007, la parte ricorrente
veniva invitata a versare un'anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle
presunte spese ricorsuali. L'interessato, in data 27 agosto 2007, ha
versato alla Cassa della scrivente autorità giudiziaria, tramite mandato
internazionale, l'importo di Fr. 287.-.
Con ordinanze del 27 settembre 2007 e 30 luglio 2008, alle parti è
stata comunicata la composizione del collegio giudicante. Non sono
pervenute domande di ricusazione.
Pagina 5
C-184/2007
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
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C-184/2007
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
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C-184/2007
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
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rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108, consid. 5.4). Nella fattispecie si deve stabilire
se la decisione in questione è quella del 1° giugno 2003 che ha
riconosciuto il quarto di rendita o quella del 7 novembre 2003 che ha
confermato questa prestazione.
Vero è che la decisione del 7 novembre 2003, fondata sull'art. 87 cpv.
3 OAI, indica che l'UAIE non è entrato nel merito della domanda di
revisione poiché il richiedente non aveva reso plausibile che il grado
d'invalidità si fosse modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni. In questo caso, la data della decisione del 1° aprile 2003
sarebbe determinante per esaminare se le condizioni della revisione
sono adempiute. In realtà, malgrado il tenore della decisione del 7
novembre 2003, l'amministrazione ha proceduto ad un esame
materiale del diritto in quanto, fra l'altro, ha sottoposto i documenti
medici inviati dall'assicurato al proprio servizio sanitario.
Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è pertanto
quello intercorrente fra la decisione del 7 novembre 2003 e l'8
dicembre 2006, data in cui l'amministrazione ha di nuovo confermato il
diritto al quarto di rendita AI nell'ambito di una procedura di revisione
d'ufficio.
7.
L'interessato non ha più lavorato dopo l'evento cardiaco del giugno
2001.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
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275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel confermare il diritto alla mezza rendita AI con decisione del 7
novembre 2003, l'autorità amministrativa si era fondata su di una
documentazione medica dalla quale traspariva che l'assicurato era
portatore degli esiti di un infarto miocardico acuto laterale (giugno
2001) da coronaropatia ostruttiva monovasale trattata con PTCA.
Quale sola novità, poco rilevante ai fini invalidanti, nell'ambito
dell'accennata domanda di revisione dell'ottobre 2003, era risultato
Pagina 10
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che l'assicurato soffriva anche di un diabete non insulinodipendente da
dislipidemia ed un'ipertrigliceridemia.
8.2 Al momento della revisione in esame, il medico dell'INPS ha
evidenziato una cardiopatia ischemica post infartuale sottoposta a
rivascolarizzazione (PTCA) in diabetico, dislipidemico con
lombosciatalgia a sinistra (cfr. perizia medica del 27 aprile 2006, doc.
67). Almeno fino alla data del ricorso, la diagnosi non è praticamente
mutata. Infatti, il certificato del Dott. Corlianò del 28 dicembre 2006
attesta pur sempre gli esiti del PTCA aortocoronarico del 2001,
dislipidemia mista, diabete mellito e problemi osteoarticolari già
menzionati nell'ambito dell'esame clinico della perizia medica del 27
aprile 2006 ed altri documenti oggettivi. È solamente con la replica,
che l'insorgente documenta un peggioramento delle sue condizioni di
salute con la ricomparsa (febbraio 2007) delle sofferenze cardiache
gravi e la necessità di ricorrere ad un nuovo intervento operatorio
invasivo (cfr. in particolare la relazione del Dott. Negro del 20 aprile
2007).
Sulla base di queste patologie, il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità del 60%, mentre i sanitari dell'UAIE, Dott.ri Ribordy e
Lehmann, negano che vi sia stato un peggioramento delle condizioni
di salute e della capacità al lavoro dell'interessato determinante il
cambiamento del diritto a prestazioni.
8.3 Alla luce dei documenti prodotti, il collegio giudicante può aderire
al pare dei medici dell'UAIE, perlomeno per quanto attiene alla
capacità al lavoro dell'assicurato fino alla data della decisione
impugnata che segna il limite di esame per questa autorità giudiziaria.
Questo tribunale può infatti prendere in considerazione solo i
documenti medici depositati ad atti fino all'8 dicembre 2006, data del
provvedimento querelato e, al limite, la documentazione prodotta con il
ricorso che si riferisce a situazioni patologiche e debilitanti già presenti
a questa data (DTF 130 V 329 consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
Ora, i Dott.ri Lehmann e Ribordy, oltre ad aver preso atto della perizia
medica dell'INPS, hanno esaminato i referti oggettivi trasmessi con il
ricorso escludendo un aggravamento. Dal lato cardiologico tutti gli
esami specifici sono sovrapponibili a quelli già esibiti in precedenza. In
particolare l'ecocardiogramma del 15 gennaio 2006,
l'elettrocardiogramma Holter dell'8 febbraio 2006 e l'ecodoppler
cardiaco del 24 aprile successivo non attestano peggioramenti delle
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condizioni cardiologiche. Non sussistono elementi che lascino
trasparire un'eventuale ricomparsa di problemi anginosi, ischemia o
altre sintomatologie chiaramente patologiche.
Dal punto di vista endocrinologico, il diabete ha cominciato a
manifestare una certa instabilità (cfr. ricovero in regime di day-hospital
dell'8 giugno 2006), ma non ha comportato un peggioramento
complessivo del quadro valetudinario.
Dal lato ortopedico/articolare sono state evidenziate una stenosi del
canale vertebrale con ernie discali del tratto tra L3 ed L5 ed L5-S1 ma
di piccole dimensioni. Del resto, l'esame ortopedico non attesta alcuna
limitazione di rilievo, fatta eccezione per un rachide diffusamente
spinalgico e contratturato del tratto lombare.
Da quanto precede ne consegue che, almeno fino alla data
dell'impugnata decisione, le condizioni valetudinarie di A._______
sono rimaste invariate. In queste circostanze il ricorso deve essere
repinto e l'impugnata decisione confermata.
9.
In sede di replica, l'interessato ha esibito diversa documentazione
medica che attesta un oggettivo peggioramento della sue condizioni di
salute. Infatti, nel febbraio 2007 è comparsa una sintomatologia
cardiaca chiaramente patologica. Tutti gli esami effettuati hanno
deposto per una ripresa di una cardiopatia ischemica e il riscontro di
nuove stenosi delle coronarie.
Visto quanto precede, nonostante il parere del Dott. Lehmann che,
chiamato a pronunciarsi in data 16 maggio 2007, ha negato la gravità
della situazione, è necessario considerare la replica dell'insorgente,
depositata il 20 aprile 2007, quale nuova esplicita domanda di
revisione.
10.
10.1 Le spese ricorsuali, ammontanti a Fr. 300.-, vengono addossate
al ricorrente. Visto che in data 27 agosto 2007 ha versato un anticipo
di Fr. 287.-, rimane debitore verso questa autorità giudiziaria,
dell'importo di Fr. 13.-.
Pagina 12
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10.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
le spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero, UAIE, perché proceda ai sensi del
considerando 9 e statuisca di nuovo.
3.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 287.-. Il saldo di
Fr. 13.- dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di
30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-184/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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