Corte II I
C-1848/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su
opposizione del 24 gennaio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1848/2008
Fatti:
A.
Mediante decisione del 27 novembre 2007, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino
italiano, nato il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, a decorrere dal 1° dicembre 2007 (doc. 28). L'importo di
questa prestazione, Fr. 145.- mensili, è stato calcolato in base ad una
durata contributiva di 5 anni e 2 mesi, una scala rendite 05 ed un
reddito annuo medio determinante di Fr. 21'216.-. Alla terza pagina del
provvedimento, sono stati indicati gli anni di contribuzione (1961,
1963, 1965-1970 e 1973), il periodo contributivo anno per anno ed il
reddito conseguito (doc. 26).
B.
Con atto del 27 dicembre 2007, A._______ ha formulato opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo contestando sia la
durata che il calcolo della prestazione. A suffragio delle sue
conclusioni, l'assicurato ha prodotto alcuni listini paga (soprattutto del
1966) ed altri documenti retributivi non riferibili a date determinate
(doc. (37-46).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha ricontrollato dati e calcoli
alla base della prestazione erogata.
Mediante decisione su opposizione del 24 gennaio 2008, la CSC ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 27 novembre 2007 (doc. 50).
C.
Con il ricorso depositato il 19 febbraio 2008, l'assicurato elenca i datori
di lavoro per i quali ha prestato la sua opera nel nostro Paese e
produce, nuovamente, alcuni listini paga, dai quali è difficile dedurre
l'anno di contribuzione, se non quelli del 1961, che però non indicano
le deduzioni AVS. L'insorgente chiede di rivedere la pratica sulla base
di questi documenti.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha ricontrollato dati e calcoli
e, nella sua presa di posizione del 13 maggio 2008, ha proposto la
reiezione del gravame.
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D.
Con ordinanza del 19 maggio 2008, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler prendere
posizione in merito alle osservazioni dell'amministrazione.
L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
Con lettera del 29 luglio 2009, il TAF ha invitato l'insorgente a voler
indicare le località nelle quali ha risieduto durante la sua attività nel
nostro Paese. L'interpellato, con scritto del 5 agosto 2009, ha prodotto
alcune fotocopie di permessi di soggiorno (permesso A) ed ha indicato
alcune località ove ha risieduto.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata dei periodi di
contribuzione. Per quanto si riferisce al calcolo della prestazione,
questo è stato ricontrollato a due riprese dall'amministrazione
(decisione su opposizione ed osservazioni al ricorso) e l'interessato, in
sede ricorsuale, non adduce elementi che possano porre in dubbio lo
stesso. Dato che tutti i datori di lavoro indicati dall'assicurato hanno
versato i contributi e vengono menzionati nel conto individuale (salvo
M._______ di Basilea il quale figura comunque come contribuente non
determinato nel 1968; cfr. l'indicazione “unbekannt” nel conto
individuale, doc. 19), non vi è motivo di rivedere ancora una volta il
calcolo della prestazione, a meno che la durata di contribuzione si
riveli errata. Lo scrivente Tribunale si limiterà pertanto ad esaminare se
la durata assicurativa di 5 anni e 2 mesi è corretta.
5.
5.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende,
fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
5.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7).
In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
5.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di
lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o
che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti
hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
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V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
5.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato
che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al
beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale),
occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H
94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è
assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice
civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da
ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del
permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di
cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo
le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro
(cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
5.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima
autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché
completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto
come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la
durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario,
presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e,
se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il
TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H
161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01).
6.
6.1 L'amministrazione, nel calcolare la durata contributiva in esame,
ha applicato le apposite tavole per la determinazione della durata
contributiva presumibile dal 1948 al 1968, in quanto l'interessato, ha
sì prodotto alcuni listini paga, ma questi sono incompleti, ossia non
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riguardano l'intero periodo di attività nel nostro Paese e da molti non si
può dedurre la contribuzione AVS o l'anno di riferimento. Per il resto,
l'interessato non ha esibito certificati di lavoro che attestino, in modo
inequivocabile, la durata del rapporto lavorativo.
6.2 Questo Tribunale ha chiesto all'assicurato di fornire notizie
riguardanti la sua permanenza (soggiorno) in Svizzera. Ora, i
documenti da lui esibiti permettono di ritenere che egli ha lavorato nel
nostro Paese con un permesso di stagionale (permesso A). Questo
tipo di residenza per motivi di lavoro era ancora presente alla fine della
sua attività nel 1973 (cfr. permesso rilasciato dalle autorità di polizia
degli stranieri del Cantone di Friburgo). Per il resto, la brevità dei
soggiorni ed il settore d'attività (edilizia), deducibili, i primi, dai timbri
posti sul passaporto (Basilea-Città ed Illnau), lasciano pensare ad un
permesso stagionale. In presenza di un permesso di tipo A, per gli
anni dal 1948 al 1968, in assenza di altri documenti, la durata di
assicurazione deve essere calcolata in base alle tavole menzionate al
considerando 5.2.
6.3 La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede,
risulta esatta. In particolare, per gli anni 1961 fino al 1968 è stata
applicata la tabella 37 (settore costruzione/edilizia, uomini). Per gli
anni successivi al 1968, sono stati ritenuti i mesi contributivi iscritti sul
conto individuale. Pertanto, in questa sede, viene confermata una
durata contributiva di 5 anni e 2 mesi.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
7.
7.1 Il ricorso in esame, manifestamente infondato, può essere
esaminato da un giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS).
7.2 Non si prelevano spese processuali (art. 85biscpv. 2 LAVS) né si
asssegnano indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R))
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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