Corte II I
C-1850/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli e Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, _______,
rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 1° febbraio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1850/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il _______, ha lavorato in Svizzera
dal 1981 al 1996, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale
periodo (cfr. incarto cassa). Dal 1990 era alle dipendenze di un
ristorante di Contone (TI) in qualità di cuoco, ove ha lavorato fino al
settembre 1996. In data 29 ottobre 1997 ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in
evidenza che l'assicurato era portatore di diversi problemi respiratori,
segnatamente un'ipertensione polmonare verosimilmente secondaria
ad embolie polmonari recidivanti, dispnea da sforzo, broncopatia
cronico-ostruttiva su stato dopo molto probabile tromboflebite
recidivante ai due arti inferiori con grave insufficienza del sistema
venoso profondo, grave componente ansioso-depressiva.
Mediante decisione dell'11 marzo 1999, l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino ha erogato in favore del nominato una
rendita intera AI a decorrere dal 1° settembre 1997 (doc- 1-45).
Nell'aprile 1999, l'assicurato si è trasferito in Italia ed i pagamenti delle
prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero, UAI (ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE).
B.
Nel marzo 2001, l'UAI ha avviato la procedura di revisione del diritto
alla rendita. L'istruttoria sanitaria ha permesso di stabilire che
l'assicurato era portatore, principalmente, di una depressione
endoreattiva grave, broncopneumopatia con danno funzionale di
media entità, pregressi episodi di embolia polmonare con residua
ipertensione polmonare di grado moderato in insufficienza venosa
cronica arti inferiori, prolasso mitralico, poliartrosi ed artrosi post-
traumatica gomito destro (doc. 92).
Nella sua relazione del 19 settembre 2001, la Dott.ssa Eichhorn,
dell'UAI, ha rilevato che le condizioni di salute del paziente erano
migliorate, la patologia polmonare e quella concernente l'insufficienza
venosa agli arti inferiori essendo ora di grado moderato. Tuttavia, il
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paziente si presentava in uno stato psichico ancor più grave
caratterizzato da tentativi di suicidio, per cui ha proposto di mantenere
invariato il tasso d'invalidità in esame oltre il 70% (doc. 93).
C.
Nel luglio 2005, l'UAI ha avviato la seconda procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 94). In apposito formulario, l'assicurato ha
affermato di non aver più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc.
98).
A._______ è stato visitato il 29 luglio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Sondrio (INPS), ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “broncopatia cronica
in terapia, pregressa embolia polmonare con residua moderata
ipertensione polmonare e necessita di TAO, prolasso mitralico,
spondilodiscoartrosi con cervicalgia e lombalgia, prostatite con
sclerosi del collo vescicale, insufficienza venosa arti inferiori più volte
operata, modico deficit funzionale gomito destro in artrosi post-
traumatica, depressione ricorrente medio-grave con necessità di
terapia continua” ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 112).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- due lettere di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri dal 17 al 18
marzo e 22-23 ottobre 2004 per varici recidive arto inferiore destro e
rispettivamente sinistro operate (doc. 102, 105);
- spirometrie del 27 maggio e 7 luglio 2004 (doc. 103, 104);
- un ecocardiogramma del 3 gennaio 2005 (doc. 107);
- una lettera di dimissione ospedaliera concernente il ricovero dal 7
all'11 gennaio 2005 per trauma con frattura della V vertebra sacrale e I
coggigea (doc. 108);
- un referto radiologico della colonna lombosacrale (doc. 109);
- un rapporto d'esame proctologico del 16 febbraio 2005 attestante
una prostatite in sclerosi del collo vescicale con ipertrofia della
muscolatura vescicale (doc. 110);
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 21 febbraio 2005
(doc. 111).
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D.
Nel suo rapporto del 28 novembre 2005, il Dott. Battaglia, del servizio
medico regionale “Rhône”, ha proposto di fare allestire un'indagine
psichiatrica approfondita (doc. 114).
L'assicurato è stato visitato il 5 maggio 2006 dal Dott. Nicola Ferroni,
specialista in psichiatria, Locarno. Nella sua relazione del 15 maggio
2006, l'esperto incaricato ha evidenziato la diagnosi psichiatrica di
“disturbo depressivo ricorrente di media intensità in remissione
parziale con ricupero interepisodico completo con trattamento,
personalità a forti tratti schizotipici”. Lo specialista ha annotato che
attualmente l'elemento psichiatrico è secondario alla patologia
somatica ed incide soltanto di riflesso sull'incapacità al lavoro. Sotto il
profilo strettamente psichiatrico non vi è incapacità al lavoro, a
determinate condizioni che saranno riprese, se necessario (doc. 123).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua relazione del 9 ottobre 2006, ha proposto di ridurre allo zero per
cento il tasso d'invalidità affliggente l'assicurato (doc. 126).
Con progetto di decisione del 24 ottobre 2006, l'UAIE ha comunicato al
Patronato ACLI di Sondrio, già regolare rappresentante di A._______,
che la rendita intera attualmente percepita sarebbe stata soppressa
(doc. 127).
Con scritto del 10 novembre 2006 del Patronato ACLI, l'interessato si
è opposto a tale progetto ed ha prodotto, successivamente, un
certificato medico del 19 novembre 2006 (Dott. Cucchi) attestante
quanto già noto (doc. 128 e 129).
L'incarto è stato di nuovo sottoposto al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua relazione del 5 gennaio 2007, si è riconfermato nelle sue
precedenti conclusioni (doc. 132).
Mediante decisione del 1° febbraio 2007, l'UAIE ha soppresso il diritto
a prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2007 (doc. 134).
E.
Con gravame del 12 marzo 2007, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ACLI di Lugano, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. A
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suffragio delle sue conclusioni esibisce, oltre a documentazione già ad
atti del 1998 (Dott. Augusto Gallino), una perizia medico legale redatta
il 1° marzo 2007 dal Dott. Robustelli della Cuna. L'esperto di parte
riprende la diagnosi pneumologica e quella vascolare ed in merito a
quella psichiatrica precisa che si tratta di una depressione
endoreattiva grave in trattamento; il paziente presenta inoltre una
grave limitazione funzionale al gomito destro, una lombosacralgia
persistente con ernia discale L4-L5 e marcata limitazione funzionale
del ginocchio sinistro. Il Dott. Robustelli della Cuna stima che il
paziente è permanentemente invalido in misura totale.
F.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Battaglia, il quale, nella sua relazione del 21 giugno 2007 (doc. 136),
evidenzia come un tasso d'invalidità totale posto nel 1999 fosse
probabilmente eccessivo, atteso che non vi sarebbero stati i
presupposti oggettivi di lunga durata per riconoscere tale situazione.
Tuttavia, al di là di problemi fisici che attualmente non sarebbero così
gravi (contrariamente a quanto descritto dal Dott. Robustelli della
Cuna), sul piano psichico, la patologia aggravatasi nel 2001 (cfr.
procedura di revisione) e che a lei sola ha giustificato il mantenimento
del diritto alla rendita intera AI in seguito ad alcuni episodi depressivi
gravi, sarebbe ora sotto controllo. La situazione valetudinaria
dell'assicurato sarebbe dunque notevolmente migliorata.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 luglio 2007, l'UAIE propone
pertanto la reiezione del ricorso.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ACLI, con replica del 21 agosto
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere
l'impugnativa. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito una serie di
documenti medici e segnatamente:
- una nuova perizia del Dott. Robustelli della Cuna dell'8 agosto 2007
nella quale, punto per punto riprendendo le note patologie, l'esperto di
parte spiega il carattere invalidante di queste;
- un attestato di pneumologia dell'Azienda ospedaliera della Valtellina,
Sondrio, del 6 agosto 20007, accompagnato da esami spirometrici di
stessa data;
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- un elettrocardiogramma del 7 agosto 2007 con referto specialistico
della Dott.ssa Songini di stessa data;
- un breve rapporto manoscritto psichiatrico del 16 febbraio 2007
(Dott.ssa Baruffini);
- un rapporto del Centro di chirurgia vascolare di Gravedona del 4
agosto 2007;
- un referto radiologico del gomito destro, rachide cervicale e
lombosacrale, ginocchio sinistro del 3 agosto 2007;
- diversi estratti di letteratura/dottrina medica a suffragio del carattere
invalidante delle affezioni affliggenti A._______.
In un secondo tempo, la parte ricorrente ha inviato ulteriori documenti
e segnatamente:
- un verbale di Pronto soccorso del 2 gennaio 2008 per dispnea
recidivante (ultimo ricovero nel novembre 2007);
- un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) seni paranasali
del 26 febbraio 2008;
- un referto radiologico spalla destra del 7 marzo 2008;
- un “sleep report” non completo del 13/14 marzo 2008;
- un elettrocardiogramma dinamico del 6 marzo 2008;
- i risultati di una risonanza magnetica del rachide cervicale del 4
aprile 2008;
- i risultati TAC del rachide cervicale del 5 marzo 2008 e del torace del
28 febbraio 2008;
- un rapporto di dimissione ospedaliera concernente il ricovero dal 25
febbraio al 14 marzo 2008 per diversi motivi (broncopatia, turbe del
sonno, dispnea da sforzo, cardiopalmo).
H.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Pagina 6
C-1850/2007
Battaglia, il quale, nella sua relazione del 9 giugno 2008, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 138).
Nella sua duplica del 16 giugno 2008, l'UAIE ha riproposto la reiezione
del gravame.
I.
Con ordinanza del 27 agosto 2007, il TAF ha invitato la parte ricorrente
a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese ricorsuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 6
settembre 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
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Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo, ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge e l'anticipo per le presunte spese processuali è stato
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pagato nel termine impartito (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è
dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
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l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute
che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid.
2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza, tuttavia, non può essere fatto
risalire all'epoca della prima procedura di revisione promossa nel
marzo 2001, in quanto non risulta, né dall'incarto AI, né da quello della
Cassa (fatto esibire dal TAF nel settembre 2008) che l'amministrazione
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abbia comunicato all'assicurato il risultato di detta procedura. Pertanto,
nella specie, il periodo di esame si estende dall'11 marzo 1999, data
della decisione con la quale l'interessato è stato posto al beneficio di
una rendita intera AI, al 1° febbraio 2007, data dell'impugnata
decisione.
7.
L'interessato non ha più lavorato dopo il settembre 1996.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
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nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che A._______ era portatore di un insieme di
problemi polmonari/respiratori di marcata entità e, segnatamente,
un'ipertensione polmonare verosimilmente secondaria a diverse
precedenti embolie, dispnea da sforzo, broncopneumopatia cronico-
ostruttiva su di uno stato derivante da tromboflebiti recidivanti ai due
arti inferiori, ove si manifestava una grave insufficienza del sistema
venoso profondo. Era altresì presente una componente ansioso-
depressiva in merito alla quale il Prof. A. Gallino, primario di medicina
interna all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona, aveva invitato
l'amministrazione ad effettuare più approfondite indagini. Va rilevato
che nel corso della revisione promossa nel 2001, la patologia psichica
aveva subito un indubbio peggioramento, in esito, oltretutto, a due
tentativi autolesionisti, mentre quella prettamente fisica sembrava
trovarsi in una fase di relativa remissione.
8.2 Al momento della revisione il medico dell'INPS ha evidenziato la
diagnosi di “broncopatia asmatiforme cronica in terapia, pregressa
embolia polmonare con residua moderata ipertensione polmonare e
necessità di TAO, prolasso mitralico, spondilodiscoartrosi con
cervicalgia e lombalgia, prostatite con sclerosi del collo vescicale,
insufficienza venosa arti inferiori più volte operata, modico deficit
funzionale gomito destro in artrosi post-traumatica, depressione
ricorrente medio grave con necessità di terapia continua” . L'assicurato
è stato sottoposto a visita psichiatrica in Svizzera. Nella sua relazione
del 15 maggio 2006, il Dott. Nicola Ferroni ha evidenziato un disturbo
depressivo ricorrente di media intensità in remissione parziale con
recupero interepisodico completo con trattamento, personalità a forti
tratti schizoidi. La documentazione specialistica esibita in sede
ricorsuale e di replica precisa la portata delle patologie menzionate.
9.
9.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità dell'80% (doc.
112 del 29 luglio 2005). Dello stesso parere è il Dott. Robustelli della
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Cuna, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, estensore di
rapporti esibiti in sede ricorsuale e di replica. Dal canto suo, il Dott.
Battaglia, medico dell'UAIE (SMR “Rhône”) afferma che le condizioni
di salute dell'interessato sono migliorate a tal punto da ridurre allo
zero per cento il tasso d'invalidità affliggente A._______.
9.2 Va rilevato che nel 1999 l'amministrazione riconobbe un tasso
d'invalidità superiore ai due terzi in seguito, soprattutto, alla grave
situazione cardiopolmonare (ipertensione polmonare, esiti di plurime
embolie, dispnea da sforzo e broncopneumopatia ostruttiva) e
all'affezione del sistema venoso profondo di ambedue gli arti inferiori.
Già a quell'epoca, il Dott. Augusto Gallino aveva proposto all'UAI del
Cantone Ticino di verificare anche la situazione sul piano psichiatrico
ma, vista la già grave situazione cardiopolmonare e circolatoria agli
arti inferiori, l'amministrazione non operò alcuna indagine specialistica
in materia psichiatrica.
Il collegio giudicante, contrariamente a quanto sembra sostenere il
Dott. Battaglia nel suo rapporto del 21 giugno 2007, ritiene che non vi
sono sufficienti motivi per porre in dubbio la validità della decisione
iniziale. A quell'epoca, visti gli atti esibiti, A._______ si trovava in una
condizione d'invalidità che giustificava il riconoscimento di un tasso
d'invalidità superiore ai due terzi.
Inversamente, in occasione della prima procedura di revisione (2001),
l'UAIE ha rinunciato ad effettuare un accertamento sulle patologie
respiratorie e circolatorie/vascolari dell'assicurato poiché è apparso, in
modo palese, che l'assicurato soffriva di turbe psichiche altamente
invalidanti. Visto sotto un aspetto diverso, le cause dell'invalidità erano
verosimilmente cambiate, ma permaneva un tasso d'invalidità
superiore al 70%. Va comunque precisato che in questa occasione non
sono stati effettuati accertamenti internistici approfonditi.
9.3 In occasione della revisione in esame, l'amministrazione ha
ritenuto essere sufficiente un esame psichiatrico, atteso che, in base
alla perizia dell'INPS, le patologie internistiche e vascolari non
sarebbero apparse invalidanti.
Ora, tale modo di procedere non può essere tutelato. Contrariamente
al parere del Dott. Battaglia ed in base alla documentazione esibita in
sede ricorsuale, l'assicurato permane portatore di turbe sia polmonari
che circolatorie/vascolari importanti. Se l'esito dell'esame dell'INPS
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non sembra far apparire un quadro debilitante così grave, pur
riconoscendo un tasso d'invalidità dell'80%, è perché non poggia su
documentazione oggettiva di recente esecuzione. La documentazione
esibita in sede ricorsuale e di replica smentisce tale valutazione. In
ogni caso, in base a quanto attestato dai servizi di pneumologia ove è
in cura continua dal 1994, il ricorrente presenta una
broncopneumopatia ostruttiva con marcate alterazioni funzionali,
frequenti esacerbazioni infettive richiedenti cure antibiotiche e
steroidee; il nominato è inoltre portatore di cuore polmonare cronico
da embolia ed anche in questo caso deve seguire una stretta terapia
farmacologica ed astenersi da sforzi anche di media entità. Dal punto
di vista vascolare l'insorgente presenta pur sempre un'insufficienza
venoso-linfatica superficiale di grado marcato e, in base ad un
ecocolordoppler menzionato nel rapporto del 4 agosto 2007 del
servizio di chirurgia vascolare dell'ospedale di Gravedona (non esibito,
ma non per questo contestabile) si evidenzia una pervietà dell'asse
venoso profondo, grosse recidive varicose a carico di ambedue gli arti.
In queste oggettive condizioni sanitarie, non si può condividere il
parere del Dott. Battaglia, secondo il quale l'interessato sarebbe di
nuovo in grado di riprendere il suo precedente lavoro di cuoco. Già non
si vede come una persona in tale situazione possa lavorare in ambienti
umidi e caldi come le cucine dei ristoranti e, non da ultimo, anche delle
semplici ragioni igienico-sanitario costituirebbero un impedimento in
tale attività.
9.4 Dal punto di vista psichiatrico, la relazione del Dott. Ferroni non
può essere condivisa. Il perito, che non ha mai visitato in precedenza il
paziente, si è espresso su di uno stato di salute analizzato nel corso di
un'unica visita. Ora, la particolarità della turba di cui A._______ è
portatore, è il suo carattere instabile, Esistono momenti di remissione
e momenti di riacutizzazione. Non va sottaciuto il fatto che l'assicurato,
pur in costanza di una severa cura farmacologica antidepressiva ed
ansiolitica, ha manifestato, per ben due volte, atti autolesionisti.
Pertanto, la sua patologia va valutata non tanto in base ad una perizia
“ad hoc”, quanto piuttosto sulla scorta del parere dei professionisti che
lo seguono costantemente. Va annotato che il Servizio psichiatrico di
Sondrio (Dott.ssa Baruffini) nel pur breve rapporto del 16 febbraio
2007, attesta una depressione ricorrente, attualmente in fase di
ricaduta depressiva fino ad ora poco rispondente alla terapia
antidepressiva prescritta.
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9.5 Per il resto, al quadro descritto (cardiopolmonare, vascolare e
psichico), si è aggiunto negli ultimi anni, un processo patologico
ortopedico/articolare che interessa soprattutto il tratto cervicale e
lombare, il gomito destro ed il ginocchio sinistro, nonché altre
patologie internistiche (prostatite cronica e sclerosi del collo
vescicale).
9.6 Il collegio giudicante non può pertanto effettuare sulla base degli
atti di causa un esame oggettivo adeguato che consenta di addivenire
ad un chiaro ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato.
In ogni caso, sulla base dell'incarto medico agli atti, non sono dati i
presupposti di revisione di cui all'art. 17 LPGA.
Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto
retrocesso all'UAIE affinché completi l'istruttoria dal punto di vista
medico ed emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considera l'importanza delle divergenze rilevate e
l'ampiezza delle informazioni mediche bisognose di essere ancora
raccolte.
L'UAIE dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando lo stato di
salute dell'assicurato che, in particolare, dovrà essere sottoposto a vi-
sita pluridisciplinare.
10.
10.1 Non si percepiscono spese processuali. L'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 300.-, versato dall'interessato il 6 settembre
2007 gli viene retrocesso.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto il ricorso e la replica, la documentazione
esibita, nonché l'esito del gravame si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, a carico
dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 1° febbraio 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi del considerando 9.6 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.-,
corrispondente alle presunte spese processuali, versato
dall'insorgente il 6 settembre 2007, gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 900.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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