Corte II I
C-185/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Beat Weber;
Cancelliere Dario Croci Torti
A._______, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del
29 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-185/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino spagnolo, nato il _______, ha lavorato in
Svizzera dal 1965 al 1968, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad
esercitare un'attività lucrativa, dal 1994 come pulitore/giardiniere fino
al 6 marzo 2002, quando si è ritirato dal lavoro per ragioni di salute ed
è stato licenziato con effetto 31 maggio successivo (doc. 9, 10).
In data 20 giugno 2003, A._______ ha formulato una prima domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 2).
B.
Il richiedente è stato visitato l'11 agosto 2003 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale di Zaragoza (INSS), ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di miocardiopatia
ipertrofica, dispnea da sforzo lieve-moderato, crisi di angor da sforzo
moderato, obesità ed ha ritenuto il paziente invalido (doc. 68). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali (quelli più recenti):
- diversi esami di carattere cardiologico risalenti al 1998-2001 per
problemi di tachicardia ed miocardiopatia ipertrofica, patologie che
non hanno causato un'incapacità al lavoro di lunga durata (doc.
11-22);
- una cartella clinica relativa al ricovero dal 4 al 17 settembre 2002 per
dispnea da sforzo da miocardiopatia ipertrofica, insufficienza cardiaca
e sospetta insufficienza coronarica (doc. 28);
- un verbale di cateterismo cardiaco del 24 marzo 2003 (doc. 45) con
un rapporto di degenza ospedaliera dal 15 al 28 marzo 2003 per
infarto non Q anterolaterale (doc. 61);
- una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 luglio al 1° agosto
2003 per cardiopatia ischemica (angor), insufficienza cardiaca cronica
per disfunzionalità diastolica, miocardiopatia ipertrofica, possibile
sindrome delle apnee del sonno, obesità (doc. 67);
Pagina 2
C-185/2007
- una relazione di degenza ospedaliera dal 23 al 31 marzo 2004 per
cardiopatia ischemica (doc. 86);
- un'ulteriore cartella clinica concernente la degenza dal 22 al 26
giugno 2004 per cardiopatia ischemica in obeso (doc. 87).
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Lingenhel-Bichsel,
del servizio medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), la quale, nella sua relazione
dell'8 agosto 2004, ha affermato che il richiedente non avrebbe più
potuto svolgere il suo precedente lavoro di operaio pulitore, ma a lui
sarebbero stati proponibili attività di tipo leggero e/o sedentario in
misura dell'80% (doc. 88, 89).
L'amministrazione ha proceduto ad un'indagine comparativa dei
redditi, dalla quale è risultato che svolgendo attività alternative in
misura dell'80%, il richiedente subirebbe una perdita di guadagno del
36%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ulteriormente ridotto del 20% per tenere conto delle condizioni
dell'assicurato (doc. 90).
Mediante decisione del 5 novembre 2004, l'UAIE ha respinto la
domanda di prestazioni (doc. 91).
A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo (doc. 97), facendo valere di essere al beneficio di una
pensione d'invalidità delle patrie assicurazioni sociali.
Mediante decisione su opposizione del 9 marzo 2005, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 5 novembre 2004 (doc. 98).
C.
In data 29 agosto 2005, A._______ ha formulato una seconda
domanda di prestazioni AI (doc. 99).
Il richiedente ribadisce di non aver più lavorato dopo il 6 marzo 2002
(doc. 107, 108).
Il nominato è stato visitato il 21 ottobre 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale di Zaragoza, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di aggravamento della
Pagina 3
C-185/2007
miocardiopatia ipertrofica, ristenosi dell'aorta, enfisema polmonare di
grado severo, polmonite basale nel 2005 ed ha dichiarato il paziente
totalmente inabile a qualsiasi lavoro (doc. 114). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- una cartella clinica relativa alla degenza in data illeggibile
(verosimilmente fra gennaio ed il 9 febbaio 2005) per cardiopatia
ischemica con angor ai minimi sforzi, miocardiopatia ipertrofica,
insufficienza cardiaca cronica, bronchite cronica ostruttiva di grado
severo EPOC (doc. 109);
- un'ulteriore cartella clinica relativa al ricovero dal 22 febbraio al 25
marzo 2005 per cardiopatia ischemica, malattia dei 2 vasi,
rivascolarizzazione percutanea, polmonite basale destra, EPOC
riacutizzato, herpes zoster oftalmico, candis albicans orale (doc. 110);
- un rapporto d'esame pneumologico del 26 aprile 2005 (doc. 111);
- un rapporto di degenza ospedaliera concernente il ricovero dal 18
maggio al 2 giugno 2005 per broncopolmonite con insufficienza
respiratoria parziale, sindrome di apnea del sonno grave, obesità,
fibrillazione auricolare (doc. 112);
- un ulteriore rapporto di degenza ospedaliera dal 4 al 13 dicembre
2005 per infezione respiratoria da probabile polmonite interstiziale,
insufficienza respiratoria parziale (doc. 115).
L'incarto è stato sottoposto al Dott. Affolter, del servizio medico
dell'UAIE, il quale, nella sua relazione dell'11 settembre 2006, ha
affermato che il quadro valetudinario non si era modificato di molto
rispetto all'ultima domanda di rendita ed il richiedente presentava un
tasso d'invalidità del 20% in attività sostitutive come prima (doc. 117).
Con progetto di decisione del 26 settembre 2006, l'amministrazione ha
comunicato a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 118).
L'interpellato non ha preso posizione in merito a tale progetto.
Mediante decisione del 29 novembre 2006, l'UAIE ha respinto la
seconda domanda di rendita (doc. 119).
Pagina 4
C-185/2007
D.
Con il ricorso depositato il 2 gennaio 2007, A._______ chiede, in
sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Produce, a suffragio delle sue conclusioni,
della documentazione riguardante la concessione della rendita
d'invalidità delle assicurazioni sociali spagnole.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 marzo 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 10 aprile
2007, il ricorrente è stato invitato a volersi pronunciare in merito alla
risposta dell'amministrazione, entro il 10 maggio 2007. L'interpellato
non ha esercitato il suo diritto di replica.
F.
Con ordinanza del TAF del 19 giugno 2007, la parte ricorrente è stata
invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 10 luglio
2007 per un importo di Fr. 288.- e il 27 luglio 2007 per il restante
montante di Fr. 12.-.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
Pagina 5
C-185/2007
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
Pagina 6
C-185/2007
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la seconda richiesta di rendita il 29 agosto
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 9 marzo 2005 (ossia alla data
della precedente decisione su opposizione cresciuta in giudicato),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 29
novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino spagnolo deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
Pagina 7
C-185/2007
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
Pagina 8
C-185/2007
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ non ha più lavorato dopo il 6 marzo 2002 (doc. 9, 10,
107 e 108).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Pagina 9
C-185/2007
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dall'incarto medico si evince che l'assicurato soffre di una grave
forma di miocardiopatia ipertrofica con ristenosi dell'aorta, ripetuti
episodi di cardiopatia ischemica, enfisema polmonare di grado severo
con episodio di polmonite basale nel 2005 e permanenza di situazione
di polmonite interstiziale ribelle ai medicamenti, insufficienza
respiratoria parziale, grave sindrome delle apnee del sonno.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Si
tratta, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il sanitario incaricato dell'INSS dichiara il
paziente del tutto inabile a qualsivoglia lavoro. Dal canto suo, il Dott.
Affolter, dell'UAIE, afferma che le condizioni di salute e la derivante
incapacità al lavoro dell'assicurato non avrebbero subito modifiche
Pagina 10
C-185/2007
rispetto al quadro già evidenziato nel corso della precedente domanda
di rendita.
10.2 Va rilevato che quando i pareri sanitari sono divergenti e,
circostanza determinante, non si fondano su documentazione
oggettiva avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Da una parte, è compito del medico
dell'amministrazione stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art.
49 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
[OAI, RS 831.201]). D'altra parte, l'amministrazione e, nella specie,
l'UAIE, deve sottoporre al proprio consulente medico tutti quegli esami
necessari per una valutazione completa ed attendibile del caso.
Nel caso in esame i pareri sono estremamente divergenti, l'incarto
medico è lacunoso e le prove oggettive non sono aggiornate. Queste
ultime risalgono alla fine del 2005, mentre la decisione impugnata è di
fine 2006. Tuttavia, nel caso in esame, è il parere del Dott. Affolter che
non sembra adempiere quei requisiti di completezza e attendibilità
richiesti nell'ambito di una domanda di rendita AI.
Il quadro medico in esame attesta un'indubbia grave situazione di
salute. Il paziente è colpito da patologie rilevanti all'apparato
respiratorio e cardiocircolatorio. L'infezione polmonare ha assunto
carattere cronico e l'interessato abbisogna di continue cure
antibiotiche, se non addiruttura d'ospedalizzazioni nelle fasi acute. La
cura farmacologica appare molto severa (cfr. per esempio cartella
clinica del 4-13 dicembre 2005, doc. 115) e, ciò malgrado, la stessa
non contribuisce ad un miglioramento generale dello stato di salute del
paziente. Il medico dell'UAIE non sembra avere preso in debita
considerazione la circostanza secondo la quale l'interessato dovrebbe
seguire una terapia di 16 ore durante la giornata (doc. 114),
limitandosi a contestarne la veridicità (doc. 117, pagina 1 ultimo
paragrafo). Se così fosse, l'esigibilità anche di un'attività leggera
sarebbe compromessa. Inoltre, la sindrome delle apnee notturne
sembra aver subito un sensibile peggioramento.
Dal punto di vista cardiologico, la situazione già piuttosto
compromessa nel 2003-2004 (in occasione della prima domanda di
rendita) è ora indubbiamente peggiorata, in quanto oggettivamente si
Pagina 11
C-185/2007
è in presenza di una cardiopatia ischemica con malattia dei due vasi,
con crisi di angor anche ai minimi sforzi.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dopo il marzo 2005 (precedente la
decisione su opposizione) fino alla data dell'impugnata decisione (29
novembre 2006). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto a consulti specialistici
in pneumologia (compresi i problemi delle apnee notturne) e
cardiologia ed effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso
richiede (come ad es. esami della funzionalità respiratoria,
emogasanalisi, radiotorace, elettrocardiogramma normale e sotto
sforzo, ecocardiogramma, ecc.). L'incarto sarà poi inviato in esame al
servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito
all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il marzo 2005 ed il 29
novembre 2006, nonché in merito all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12. Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.--,
corrispondente alle presunte spese processuali, già versato
dall'insorgente il 10 ed il 27 luglio 2007 gli viene restituito.
Pagina 12
C-185/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 29 novembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
perché proceda ai sensi del consid. 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle presunte spese
processuali di Fr. 300.-- versato dall'insorgente gli viene restituito.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13