Corte II I
C-1861/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su
opposizione del 9 febbraio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1861/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina svizzera e brasiliana residente in Brasile, nata il ,
divorziata, ha formulato, in data 18 settembre 2006, una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia (doc. 17).
Dopo aver riuniti i conti individuali, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha accertato che in favore dell'interessata
figurano accreditati contributi nel 1975 come parte del reddito del
marito (doc. 42). Inoltre, la stessa dichiara essere stata residente in
Svizzera, a M., da aprile a dicembre 1975 (doc. 9, 15), mentre l'Ufficio
controllo abitanti di quel Comune non ha fornito notizie in merito (doc.
20, 27).
Mediante decisione del 22 dicembre 2006, la CSC ha comunicato a
A._______ che la richiesta di prestazione era stata respinta per
carenza della condizione di durata minima di contribuzione (doc. 47).
B.
La nominata ha presentato opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo, senza peraltro far valere motivazioni
concernenti la sua durata di contribuzione.
Mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2007,
l'amministrazione ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha
confermato la propria decisione del 22 dicembre 2006 (doc. 54).
C.
Con gravame del 6 marzo 2007, A._______ ha impugnato il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative. L'insorgente fa valere di essere stata
sposata con un cittadino svizzero dal 1971 al 1981 dal quale ha avuto
una figlia nel 1981.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 aprile 2007, la CSC propone la
reiezione dell'impugnativa. Da parte sua, la ricorrente non ha
esercitato il suo diritto di replica nel termine assegnato.
Diritto:
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1.
In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni su opposizione rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Per gli art. 1a et 2 LAVS sono assicurate le persone fisiche domiciliate
in Svizzera o quelle che vi esercitano un'attività lucrativa, oppure
quelle che hanno aderito all'assicurazione facoltativa.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria
di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono
essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per
compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.
Questa disposizione non dispensa chi chiede una rendita AVS
dall'obbligo di adempiere personalmente la clausola assicurativa. In
altre parole, per avere diritto ad una rendita AVS, è necessario essere
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assicurato personalmente durante un anno. Non è invece
indispensabile avere personalmente versato contributi AVS durante un
anno per adempiere il requisito della durata di contribuzione minima
prevista (DTF 125 V 253).
4.
Nella fattispecie, la ricorrente può beneficiare di un periodo di
assicurazione di 9 mesi nel 1975 che corrisponde al periodo durante il
quale ha soggiornato in Svizzera (vedi formulario di richiesta di
rendita, doc. 11). Nel 1975 l'interessata non ha svolto alcuna attività
lucrativa. Le può tuttavia essere accreditata la metà del reddito
percepito dall'ex marito (cfr. art. 29quinquies LAVS).
Nel 1981 i coniugi A.______ hanno avuto una figlia. Questa
circostanza è ininfluente ai fini del diritto alla rendita della ricorrente in
quanto in quel periodo nessuno dei due coniugi era assicurato alla
AVS. Nessun accredito per compiti educativi può pertanto essere
conteggiato in favore della ricorrente (cfr. art. 29sexies LAVS). I coniugi
A.______ hanno poi divorziato nel 1981 prima del ritorno in Svizzera
di P. A._______.
Deve quindi essere confermata una durata contributiva di 9 mesi,
insufficiente per avere diritto a una rendita AVS.
In queste circostanze lo scrivente tribunale, nella composizione del
giudice unico (cfr. art. 85bis cpv. 3 LAVS), deve respingere il ricorso e
confermare la decisione impugnata.
5.
5.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
5.2 Le autorità federali e, di regola, le autorità con qualità di parte,
non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata per via consolare)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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