Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1878/2010
Sen t e n z a d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 0
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
JeanDaniel Dubey, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Domanda di riesame concernente l'esecuzione del rinvio.
C1878/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina brasiliana nata il …, madre di tre giovani adulti
(B._______, [1984]; C._______, [1986] e D._______, [1988]) è entrata a
più riprese in Svizzera, una prima volta per un soggiorno di tre mesi, dal
26 marzo al 26 giugno 1995, poi per altri tre mesi, dal 4 giugno 1996 al 4
settembre 1996. Interrogata circa la sua presenza in questo Paese e
ritenute contradditorie le sue affermazioni in merito allo scopo del suo
soggiorno, il 9 ottobre 1996, nei suoi confronti è stato disposto un divieto
d'entrata valido per tre anni.
Mediante decisione del 24 gennaio 1997 il provvedimento amministrativo
è stato sospeso. Il 24 febbraio 1997 l'interessata è entrata in Svizzera e il
giorno successivo è convolata a nozze con E._______, cittadino svizzero,
nato il …. In seguito a questa unione, con decisione del 5 marzo 1997,
l'allora competente Ufficio federale degli stranieri (oggi: Ufficio federale
della migrazione [UFM]) ha revocato con effetto immediato la misura
restrittiva e all'interessata è stato rilasciato un permesso di dimora a
decorrere dal 2 maggio 1997.
Il 13 marzo 1998 è giunta in Svizzera la figlia maggiore dell'interessata e
il 12 maggio successivo quest'ultima ha postulato il rilascio di un
permesso di dimora a favore della figlia, richiesta respinta il 7 settembre
1998 dalla competente autorità. Il 23 novembre 1998 sono quindi entrati
in Svizzera i due figli minori. Con domanda del 9 febbraio 1999 anche in
loro favore è stato chiesto il rilascio di un permesso di dimora, rifiutato il 6
maggio 1999. Le decisioni sono state confermate su ricorso dal Consiglio
di Stato del Cantone Ticino con le risoluzioni del 9 giugno 1999 e del 6
luglio 1999. A seguito di tali decisioni A._______, mediante due ricorsi
distinti, del 30 giugno rispettivamente del 30 agosto 1999, ha adito il
Tribunale amministrativo cantonale che ha respinto le richieste con
un'unica sentenza del 29 novembre 1999. Il 17 gennaio 2000 l'interessata
ha inoltrato ricorso davanti al Tribunale federale, che l'ha respinto con
sentenza del 9 maggio 2000. Agli interessati è dunque stato ingiunto un
termine di partenza al 15 agosto 2000 per lasciare la Svizzera (cfr.
missiva del 7 luglio 2000). Dagli atti risulta tuttavia che il termine di
partenza è stato sospeso.
C1878/2010
Pagina 3
B.
Con scritto del 6 maggio 2002, in riferimento alla richiesta di permesso di
domicilio, presentata prematuramente una prima volta il 7 ottobre 2000, e
ripresentata dall'interessata il 30 gennaio 2002, l'allora competente
Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (SPI, oggi:
Sezione della popolazione [SP]) ha ingiunto alla Polizia cantonale di
assumere a verbale, separatamente, sia l'interessata che il coniuge, onde
chiarire per quanto tempo avevano vissuto in unione coniugale sotto lo
stesso tetto. Dai verbali d'interrogatorio del 23 maggio 2002
rispettivamente del 4 giugno successivo, sono emerse dichiarazioni
contrastanti. Contrariamente a quanto affermato da A._______, ossia di
aver vissuto in unione coniugale sino al mese di agosto 2000, il marito
asseriva di non aver mai effettivamente vissuto sotto lo stesso tetto. Di
conseguenza, con decisione del 22 agosto 2002, la SPI ha negato il
permesso di domicilio in favore dell'interessata e dei due figli minori,
considerate le versioni contrastanti fornite dai coniugi e la delicata
situazione finanziaria nonché debitoria dell'interessata ed ha rinnovato i
permessi di dimora annuali.
C.
Con decreto di accusa del 23 agosto 2004, l'interessata è stata
condannata per infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) ad una multa di fr. 100., per
aver ospitato, durante una notte, un cittadino straniero colpito da un
divieto d'entrata.
Con decreto di accusa del 29 marzo 2005 l'interessata è stata
condannata per infrazione alla LDDS, per aver, nel periodo tra dicembre
fino al 28 gennaio 2005, ospitato nel proprio appartamento una persona
straniera pur sapendola colpita da un divieto d'entrata e per ripetuta
contravvenzione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti
e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) per aver, dall'ottobre
2002 fino al 28 gennaio 2005, senza essere autorizzata, acquistato circa
20 grammi di eroina e ricevuto gratuitamente circa 10/15 bustedosi di
eroina ad uso personale, alla pena di dieci giorni di arresto, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Con decreto di accusa del 3 ottobre 2005 l'interessata è stata condannata
per frode dello scotto, per l'ammontare di fr. 110., per furto di poca entità,
avendo sottratto a terzi un ciondolo del valore di fr. 115, per
contravvenzione alla LStup, avendo, nel periodo tra il 2003 e il maggio
2005, ripetutamente acquistato e ricevuto in dono un quantitativo
C1878/2010
Pagina 4
imprecisato di eroina destinato al proprio consumo, e infine per
contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto
pubblico (LTP, RU 1986 1974), per aver percorso in treno il tratto
BellinzonaZurigo senza essere in possesso del relativo biglietto di
viaggio. All'interessata è stata inflitta una pena di venti giorni di arresto
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al
versamento alle parti civili di fr. 110. rispettivamente di fr. 121. a titolo di
risarcimento. Inoltre, il periodo di prova relativo alla sospensione
condizionale concesso alla pena del 29 marzo 2005 è stato prolungato di
un anno e l'iscrizione a casellario giudiziale delle multa inflitta il 23 agosto
2004 di sei mesi.
D.
Mediante decisione del 28 novembre 2005, considerato che A._______
aveva più volte interessato le autorità di polizia e giudiziarie e tenuto
conto della scarsa autonomia finanziaria della stessa, avendo percepito
delle prestazioni assistenziali fino al 31 luglio 2004, la SPI ha revocato il
permesso in suo favore e del figlio più giovane, ancora minorenne,
ingiungendo un termine al 31 gennaio 2006 per lasciare il Cantone Ticino.
La decisione, inviata tramite plico raccomandato, non è stata ritirata.
Con istanza di revisione del 25 gennaio 2006 il Servizio sociale di
Bellinzona ha postulato una proroga dei termini di partenza, al fine di
poter migliorare in un tempo ragionevole la situazione del figlio minore
dell'interessata e permettergli un inserimento professionale.
Di conseguenza, con decisione del 31 gennaio 2006, la SPI ha accolto le
istanze di riesame. Il rinnovo del permesso di dimora era tuttavia stato
ancorato a diverse condizioni: i figli dell'interessata dovevano adoperarsi
al fine di intraprendere una formazione professionale per essere
finanziariamente indipendenti e per quanto riguardava l'interessata
stessa, quest'ultima doveva dimostrare di essere indipendente
finanziariamente e di non più interessare le autorità giudiziarie. I relativi
permessi di dimora erano stati pertanto rinnovati fino al termine del
corrente anno.
E.
Con decisione del 9 febbraio 2006, in ragione delle condanne giudiziarie
emesse nei suoi confronti, delle conclusioni del rapporto della Polizia
cantonale di Zurigo (esercizio dell'attività di prostituta senza relativa
autorizzazione), e considerato che nei suoi riguardi erano stato emessi
venti attestati di carenza di beni per complessivi fr. 44'500., la SPI ha
C1878/2010
Pagina 5
ammonito l'interessata che in caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto, avrebbe esaminato la possibilità di emettere
nei suoi confronti una decisione di espulsione o di rimpatrio.
F.
A decorrere dal 14 giugno 2006 l'interessata è stata ricoverata presso il
Centro terapeutico per tossicodipendenti G._______ e il 21 giugno 2007
è stata istituita una curatela nei suoi confronti.
Con sentenza del 3 giugno 2008 del Pretore del Distretto di Leventina, il
matrimonio tra E._______ e A._______ è stato sciolto per divorzio.
G.
Il 26 febbraio 2009 il Canton Ticino ha postulato l'approvazione della
proroga del permesso di dimora a favore dell'interessata. A tale riguardo
con scritto del 10 marzo 2009, l'UFM ha chiesto alla competete autorità
cantonale ragguagli in merito alla situazione dell'interessata. Ne è
emerso, mediante rapporto del 10 aprile 2009 del curatore
dell'interessata, che il 23 maggio 2007 la stessa era stata riammessa nel
Centro terapeutico G._______ dopo un periodo di degenza presso la
Clinica psichiatrica F._______. Dopo un progressivo miglioramento e
abbandono di abuso di alcool e consumo di stupefacenti, essa aveva
avuto esperienze lavorative nell'ambito di programmi occupazionali,
nonostante il sussistere di difficoltà di inserimento sia a livello
professionale che sociale. La permanenza al Centro terapeutico
G._______ era stata prolungata oltre la scadenza della garanzia di
collocamento della Sezione sanitaria, fissata per il 31 gennaio 2008. Agli
inizi di dicembre 2008 essa si era comunque trasferita in un
appartamento a Lugano coadiuvata dall'assistente sociale e da una terza
operatrice in tale ambito ed era inoltre stata sottoposta ad una terapia
farmacologica. La curatela era stata prolungata, siccome A._______ non
era in grado di provvedere autonomamente al disbrigo dei suoi affari
correnti. Quanto alla sua situazione finanziaria, dal mese di settembre
2008, essa percepiva prestazioni assistenziali ed era seguita dall'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento nella ricerca di un posto di lavoro.
La sua situazione debitoria presentava, oltre agli arretrati di fr. 8'495.05
nei confronti dell'assicurazione malattia, esecuzioni in corso per fr. 976.85
e attestati di carenza beni per fr. 13'408.70.
Trasmesso il suddetto rapporto per informazione all'UFM, con missiva del
9 giugno 2009, il detto Ufficio ha informato l'interessata della sua
intenzione di non acconsentire alla proroga del permesso di dimora. In
C1878/2010
Pagina 6
virtù del diritto di essere sentito, le ha concesso la possibilità di esprimersi
in merito fino al 25 giugno 2009.
Con missiva del 24 giugno 2009, il curatore di A._______ ha preso
posizione in merito chiedendo una proroga del permesso di dimora. Egli
ha sostanzialmente osservato che trattasi di una persona molto fragile,
confrontata con stati depressivi e poca capacità di autonomia al punto
che risulterebbe opportuno un seguito residenziale permanente. La
stessa, oltre alla cura metadonica, è tuttora seguita a livello psicosociale.
Quanto al suo comportamento, essa non ha più avuto problemi con la
giustizia e neppure ha contratto nuovo debiti. Il legame con i figli,
anch'essi residenti in Ticino, è molto forte e, in Brasile, non risiede alcun
famigliare e neppure ha mantenuto dei contatti. Un'eventuale decisione di
allontanamento potrebbe dunque provocare seri scompensi psicologici,
ricadute nella dipendenza, ora sotto controllo, e conseguente ricovero in
una struttura ospedaliera.
H.
Mediante decisione del 7 agosto 2009, l'UFM ha rifiutato di approvare la
proroga del permesso di dimora a A._______, assegnandole un termine
di partenza di otto settimane a decorrere dalla crescita in giudicato della
decisione. In sostanza l'UFM ha ritenuto che le condizioni per prorogare il
permesso di soggiorno non erano date, siccome lo scioglimento della
comunità famigliare aveva avuto luogo prima dei tre anni (art. 50 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Inoltre l'integrazione dell'interessata non poteva essere considerata di
rilievo né dal punto di vista sociale né da quello professionale ed inoltre il
suo comportamento non può essere ritenuto irreprensibile. L'autorità
inferiore ha poi osservato che l'interessata è giunta in Svizzera all'età di
trentaquattro anni e la sua permanenza in questo paese è stata dunque
nettamente inferiore al periodo trascorso in Brasile, dove fra l'altro vi abita
una sorella. I tre figli dell'interessata, maggiorenni ed entrati per
ricongiungimento famigliare, hanno comunque la possibilità di rientrare
assieme alla madre in Brasile oppure di proseguire il rapporto di famiglia
rimanendo in Svizzera. Per quanto riguarda l'esecuzione del rinvio, l'UFM
ha ritenuto il ritorno in Patria esigibile e conforme agli obblighi presi dalla
Confederazione a livello di diritto internazionale, non avendo l'interessata
dimostrato che la partenza verso il Brasile la porrebbe concretamente in
pericolo e disponendo il Brasile di possibilità di cura e di assistenza
medica senz'altro sufficienti, l'esecuzione del rinvio è da ritenersi
esigibile.
C1878/2010
Pagina 7
Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
I.
Con raccomandata del 20 agosto 2009, anch'essa non ritirata, la SPI ha
impartito all'interessata un termine per lasciare la Svizzera al 31 ottobre
2009.
Il 14 settembre 2009, il curatore di A._______ ha informato l'UFM che
l'interessata era ricaduta in uno stato depressivo ed era degente presso
la Clinica psichiatrica F._______ in attesa di essere trasferita presso il
Centro terapeutico G._______.
Interrogata presso gli uffici della Polizia cantonale il 14 ottobre 2009,
A._______ è stata resa edotta della decisione dell'UFM e del termine di
partenza entro cui doveva lasciare la Svizzera e del fatto che, in caso di
inottemperanza, sarebbero state applicate misure coercitive. In tale sede
alla stessa è stata notificata brevi manu la decisione.
J.
Con missiva del 22 ottobre 2009, l'assistente sociale incaricato
dell'interessata ha informato la SPI che la stessa era stata ricoverata
presso la Clinica Psichiatrica F._______ dal 24 agosto 2009 al 18
settembre 2009 e, in seguito, presso il Centro terapeutico G._______.
Viste le sue condizioni di salute, essa non era in grado di potersi
organizzare adeguatamente al fine di lasciare la Svizzera, egli ha quindi
postulato la proroga del rinvio dalla Svizzera.
Su richiesta della SPI, il 26 ottobre 2009, il Medico cantonale ha espresso
un parere favorevole in merito alla proroga del termine di partenza per
motivi medici. La SPI ha dunque accordato il 9 novembre 2009 una
proroga eccezionale del termine di partenza sino al 30 aprile 2010.
K.
Il 15 febbraio 2010, agendo per il tramite del suo rappresentante legale,
l'interessata ha presentato una domanda di riesame e sospensione
dell'allontanamento, postulando l'annullamento della decisione del 7
agosto 2009, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione
dell'allontanamento, e il riconoscimento in suo favore dell'ammissione
provvisoria in Svizzera, rilevando che dal 18 settembre 2009 è ospite
presso il Centro terapeutico G._______ per seguire un programma di
disintossicazione e che non dispone in Brasile di una rete sociale e
famigliare di riferimento; anche la sorella che si era occupata dei suoi figli
C1878/2010
Pagina 8
prima che giungessero in Svizzera, si era trasferita in Italia. In via
supercautelare essa ha richiesto la sospensione della misura durante la
procedura. Allegata all'istanza, vi era una lettera dei figli dell'11 gennaio
2010, con la quale essi affermavano come la madre non avesse più alcun
punto di riferimento in Brasile.
L.
Con decisione del 19 febbraio 2010, l'UFM ha respinto la domanda di
riesame dichiarando esecutiva la decisione del 7 agosto 2009 a decorrere
dallo scadere del termine di partenza. L'UFM ha in sostanza ritenuto che
la situazione descritta – in particolare la terapia di disintossicazione
seguita non comportava alcun nuovo elemento determinante atto a
modificare la decisione di rinvio precedentemente adottata. Per quanto
riguardava i tre figli, essendo il loro soggiorno stato autorizzato
unicamente per vivere assieme alla madre, essi hanno la possibilità di
decidere se seguirla o meno in Brasile. L'UFM ha infine sottolineato che
le condizioni per considerare esigibile il ritorno in Brasile erano
adempiute.
M.
Il 24 marzo 2010, avverso la suddetta decisione, l'interessata ha
presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale), postulando in sostanza il riconoscimento
dell'ammissione provvisoria a suo favore, l'esenzione dal pagamento
anticipato delle spese di giudizio nonché la restituzione dell'effetto
sospensivo.
N.
Mediante scritto del 29 marzo 2010 all'attenzione della SPI, il Medico
cantonale, riferendosi al certificato del 24 marzo 2010 del medico curante
dott. H._______ inerente ad una richiesta di una proroga supplementare
di 6 mesi di cura, ha ritenuto giustificato un prolungamento del soggiorno
di cura anche per pianificare e mettere in atto tutte le possibili strategie
per garantire all'interessata un rimpatrio con le migliori premesse di
successo e la sua presa a carico nel Paese d'origine.
O.
Con missiva del 14 aprile 2010, la SPI ha replicato che una proroga non
era ammessa, non essendovi motivi per rimettere in questione la crescita
in giudicato della decisione di rinvio del 7 agosto 2009, ritenuto che
l'interesse generale della Svizzera alla partenza dell'interessata era
preponderante rispetto all'interesse personale dell'interessata a
C1878/2010
Pagina 9
proseguire la sua permanenza in Ticino. Avendo esaminato l'istanza
anche dal profilo medico, l'UFM ha ritenuto che non vi erano ragioni per
sospendere l'esecuzione della partenza.
P.
Con decisione incidentale del 22 aprile 2010, il Tribunale ha sospeso il
rinvio della ricorrente fino a nuovo avviso e ha accolto la domanda di
esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Q.
Il 29 aprile 2010, nell'ambito della procedura istruttoria, il TAF ha ingiunto
alla ricorrente di esibire un rapporto medico circostanziato relativo alle
sue condizioni di salute nonché informazioni precise in merito ai ricoveri
intervenuti nel periodo a partire dal 2009. Con scritto del 17 giugno 2010,
la ricorrente ha prodotto diversi rapporti medici attestanti la sua situazione
psicofisica: un certificato medico del 9 giugno 2010 del dott. I._______
attestante la complessa sintomatologia della paziente, un certificato
medico del 20 maggio 2010 attestante la stabilizzazione della situazione
clinica della stessa e un certificato del 20 marzo 2010 concernente il
prolungamento di cure riabilitative per 6 mesi, entrambi del dott.
H._______, una perizia psichiatrica del 18 marzo 2010 del dott.
L._______, del Centro peritale per le assicurazioni sociali, volta ad
esaminare l'inabilità lavorativa dell'interessata dal punto di vista
psichiatrico, un certificato medico del 18 ottobre 2009 del dott. H._______
concernente un prolungamento delle cure riabilitative per 6 mesi e un
certificato del 14 ottobre 2009 della Clinica psichiatrica cantonale inerente
alla diagnosi, alla terapia effettuata nonché ai motivi di ricovero.
R.
Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso, con preavviso del 30 agosto
2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, non essendo emerso
alcun elemento di prova nuovo idoneo a modificare la situazione
dell'interessata. In riferimento ai figli, l'UFM ha ritenuto che si poteva
ragionevolmente pretendere da loro che aiutassero la madre a fare
ritorno e a reinserirla in patria, anche per quanto riguarda l'aspetto
medico e finanziario.
Invitata ad esprimersi, con replica del 4 ottobre 2010, la ricorrente ha
sostenuto di rappresentare un caso di rigore, sia in relazione alla
situazione medica che in relazione all'assenza di una rete familiare e
sociale in patria.
C1878/2010
Pagina 10
S.
In data 4 marzo 2011, il rappresentante della ricorrente ha esibito il
progetto d'assegnazione di rendita del 23 febbraio 2011 dell'Ufficio
dell'assicurazione dell'invalidità del Canton Ticino, il quale ha ritenuto
adempiuti i requisiti per l'attribuzione di una rendita con grado d'invalidità
del 100 %.
Con duplica del 18 marzo 2011, l'UFM ha osservato che nessun
elemento addotto dalla ricorrente permetteva di modificare la decisione in
questione.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM
il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 lett. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, che
nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF
in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno sul
Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
C1878/2010
Pagina 11
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF
2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1. La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta
non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità
amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata
da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è
espressamente contemplata dalla PA ma la giurisprudenza e la dottrina
l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta il rimedio giuridico
straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101; cfr. anche DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid.
4a e le sentenze del TAF C4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e
C3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati]).
Nella misura in cui questa procedura costituisce un rimedio giuridico
straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad esaminarla unicamente
a certe condizioni. Tale è il caso secondo la giurisprudenza e la dottrina,
quando il ricorrente invoca uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66
PA (segnatamente un'irregolarità nell'ambito della procedura che ha
condotto all'emissione della prima decisione o dei fatti rispettivamente dei
mezzi di prova importanti dei quali il ricorrente non era a conoscenza
durante la precedente procedura o dei quali non poteva prevalersi e non
aveva motivi per prevalersene all'epoca) o qualora le circostanze si sono
modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima decisione
(cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con ulteriori riferimenti; 127 I precitato,
124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b e riferimenti citati; cfr. anche le
sentenze del Tribunale federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010
consid. 2.1.1 e 2C_168/2009 del 30 settembre 2009 consid. 2; cfr. tra
l'altro le sentenze del TAF C4447/2008 e C3061/2009 precitate e
riferimenti ivi citati).
La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi
successivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente.
Una domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da
parte dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata
C1878/2010
Pagina 12
la prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano
giuridico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo,
rispettivamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una
modifica considerevole delle circostanze (cfr. sentenza del TAF D
5897/2006 del 12 gennaio 2010 consid. 2.2).
3.2. La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve
comunque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare
a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF
127, 120 e 109 precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federale
2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C4447/2008 precitata
consid. 3.2 e C3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non
dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto,
di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o
ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al
momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine
e 98 Ia 568 consid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C4447/2008 e C
3061/2009 precitate e i riferimenti ivi citati).
3.3. Nella presente fattispecie, il 26 febbraio 2009, il Canton Ticino ha
sottoposto all'UFM il caso della ricorrente con avviso favorevole alla
proroga del permesso di dimora. L'UFM ha tuttavia respinto la richiesta di
proroga con decisione del 7 agosto 2009, cresciuta in giudicato. Il 15
febbraio 2010, la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della
detta decisione, limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto
non esigibile, postulando di conseguenza l'ammissione provvisoria.
L'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione
e l'ha respinta il 19 febbraio 2010. Effettuando un esame materiale della
domanda, l'UFM ha ritenuto adempiute le condizioni per considerare
esigibile il ritorno in Brasile della ricorrente.
Il Tribunale deve quindi limitarsi ad esaminare nella presente procedura,
alla luce dei nuovi elementi invocati, se, ai sensi dell'art. 83 LStr, il rinvio
della ricorrente è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile e, se
del caso, pronunciare l'ammissione provvisoria.
4.
4.1. Conformemente all'art. 83 LStr, se l’esecuzione dell’allontanamento o
dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile,
l’UFM dispone l’ammissione provvisoria (cpv. 1). L’esecuzione non è
possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine
C1878/2010
Pagina 13
o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (cpv. 2).
L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello
straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo
è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera
(cpv. 3). L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora,
nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cpv. 4). L’ammissione
provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali (cpv. 5). Secondo
i cap. 2 e 4, essa è tuttavia esclusa se lo straniero allontanato o espulso è
stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga
durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale (cpv. 7 lett.
a); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la
sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una
minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cpv. 7 lett. b);
ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire
l’allontanamento o l’espulsione (cpv. 7 lett. c).
L'ammissione provvisoria è pronunciata nei casi in cui l'esecuzione del
rinvio non appare possibile. Si tratta di una misura sostitutiva, l'obbligo di
partenza sussiste ma non può essere realizzato. In tal senso
l'ammissione provvisoria non è un'autorizzazione di soggiorno ma uno
statuto di diritto speciale, disciplinato all'art. 85 LStr. La misura
presuppone la pronuncia di un rinvio dalla Svizzera formalmente valido
(cfr. RUEDI ILLES, Vorläufige Aufnahme, in: Martina Caroni, Thomas
Gächter, Daniela Thurnherr [edit.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, pag. 791 cifra 2 seg.
all'art. 83 LStr e riferimenti ivi citati). I criteri contemplati sono
segnatamente gli ostacoli di ordine tecnico che rendono impossibile la
partenza sul piano materiale (art. 83 cpv. 2 LStr; cfr. DTAF 2008/34
consid. 12) oppure impedimenti fondati sugli impegni internazionali presi
dalla Svizzera nell'abito del diritto internazionale pubblico (art. 83 cpv. 3;
cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1), che rendono la partenza inammissibile, e
in ultimo, per i motivi di cui all'art. 83 cpv. 4 LStr, quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata e emergenza medica che rendono il rinvio
dalla Svizzera non ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2008/34 consid.
11.1 e giurisprudenza ivi citata).
Per emergenza medica ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr sono intesi casi di
bisogno di vitale importanza, nei quali un mancato intervento medico
aggraverebbe notevolmente la situazione di salute della persona
interessata e non le permetterebbe di vivere un'esistenza dignitosa. La
C1878/2010
Pagina 14
giurisprudenza non pone unicamente l'accento sulla disponibilità
oggettiva di una certa terapia o di un certo farmaco. Occorre esaminare
se la persona interessata, sulla base dell'insieme delle circostanze del
caso concreto, possa effettivamente ottenere ciò di cui necessita. In tal
senso altri fattori non medici posso rivestire un ruolo importante (cfr.
RUEDI ILLES, op. cit.; pag. 799 seg. cifra 34 segg. all'art. 83 LStr).
4.2. Nella specie, dai certificati e perizie medici forniti al Tribunale in data
17 giugno 2010, emerge che il quadro clinico della ricorrente è andato via
via degradandosi dall'inizio del 2009. Dal certificato medico del 9 giugno
2010 del dott. I._______ risulta che la ricorrente è affetta da una
complessa sintomatologia: essa presenta un disturbo della personalità
misto, con dipendenza da sostanze (in parte droga, in parte alcool),
infezione HCV positiva con epatopatiacitolitica colestatica,
sintomatologia addominale, consistente in dolori da coprostasi
(parzialmente dovuti alla terapia metadonica) e lieve debilità o scolarità
insufficiente (34 anni di scuole primarie). Per quanto concerne la
prognosi, il medico osserva che attualmente la paziente è ben seguita e
curata, se fosse abbandonata a se stessa, ricadrebbe molto
probabilmente nella situazione di grave compromissione della salute a
causa dell'epatopatia e della sua personalità. Dall'anamnesi riportata
nella perizia medica del 18 marzo 2010 stesa dal dott. L._______,
emerge che, dopo la separazione dal marito avvenuta nel 2000, la
situazione psicofisica della ricorrente si è aggravata ulteriormente e dal
2001 questo allontanamento ha segnato il passaggio verso un maggiore
abuso di sostanze e di un'assunzione di condotte antisociali. Dal 1997 al
2001 la ricorrente è stata impiegata quale cameriera in alcuni ristoranti,
per il seguito tuttavia, ad eccezione di brevi periodi dove ha lavorato
come ausiliaria di pulizie e quale addetta allo smontaggio di
elettrodomestici dal mese di marzo 2003 al mese di agosto 2004, essa è
rimasta a carico dell'assistenza pubblica senza più essere in grado di
trovare un'altra attività lavorativa. Il problema della tossicodipendenza ha
accentuato le già presenti difficoltà psichiche e di adattamento
dell'interessata. La ricorrente è conosciuta alle strutture ospedaliere per
diverse degenze nell'ambito della politossicodipendenza: essa ha infatti
dovuto essere ricoverata quattro volte presso la Clinica psichiatrica
F._______ tra il 18 febbraio 2006 ed il 18 settembre 2009 per abuso di
sostanze stupefacenti psicoattive ed alcol. Nel quadro dell'ultima
degenza, avvenuta tra il 24 agosto ed il 18 settembre 2009, sono emerse
tematiche a sfondo depressivo. Sul piano sociale e affettivo, gli unici
rapporti che intrattiene sono quelli con i tre figli, che hanno frequentato in
parte le scuole in Svizzera, vivono e lavorano in Ticino.
C1878/2010
Pagina 15
4.3. Dalle esaurienti informazioni contenute nella precitata perizia medica
risulta che dal 19 agosto 2009 la ricorrente è sempre stata ricoverata o ha
soggiornato in una struttura protetta per proseguire le cure e la
disintossicazione a lungo termine in un ambiente protetto (Ospedale
M._______, Clinica psichiatrica F._______ ed infine Centro terapeutico
G._______). Il Tribunale ritiene pertanto che le condizioni di salute della
ricorrente si sono aggravate dal 19 agosto 2009, data del ricovero presso
l'Ospedale M._______, e che la situazione risulta essersi pertanto
modificata dopo l'emanazione della decisione del 7 agosto 2009, che
rifiutava la proroga del permesso di soggiorno e disponeva il rinvio della
ricorrente. A questo proposito occorre ancora aggiungere che alla stessa
è stata riconosciuta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino a decorrere dal 19 agosto 2009 (data d'inizio dell'ultimo ricovero)
un'incapacità lavorativa totale con grado d'invalidità del 100% con nascita
del diritto alla rendita il 1° agosto 2010. Appare quindi evidente che la
ricorrente, a partire da tale data, non sia più in grado di sopperire
autonomamente ai propri bisogni e lo sarebbe ancor meno qualora si
trovasse in Brasile, dove peraltro risulta che non possiede alcun legame,
essendo la sorella che si occupava dei suoi figli in Brasile, l'unica sua
parente con cui intratteneva ancora dei contatti emigrata in Italia, e tenuto
conto della circostanza secondo cui la rendita d'invalidità svizzera, in
assenza di una convenzione bilaterale in materia di assicurazioni sociali
tra Svizzera e Brasile, non può essere esportata. La ricorrente si
troverebbe dunque priva di qualsiasi mezzo di sostentamento e della
possibilità di proseguire le terapie mediche necessarie al suo stato di
salute.
4.4. Visto quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che la
domanda di riesame deve essere accolta, il rinvio della ricorrente non può
più essere ritenuto ragionevolmente esigibile e che pertanto la stessa
deve essere messa al beneficio dell'ammissione provvisoria. Ne discende
che il ricorso deve essere accolto e la decisione dell'UFM del 19 febbraio
2010 annullata.
5.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 e 2 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TSTAF, RS 173.320.2), l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o su
C1878/2010
Pagina 16
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In concreto si
constata che l'interessata è patrocinata da un rappresentante legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà,
nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8
segg. TSTAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di fr. 800.
a titolo di spese ripetibili appaia equa.
(dispositivo alla pagina seguente)
C1878/2010
Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 19 febbraio 2010 è
annullata.
2.
L'Ufficio federale della migrazione è tenuto a disporre in favore della
ricorrente l'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 800. a titolo di
spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. SIMIC … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella